Tipi di testamento

Patrizia Belloni

grafologa giudiziaria

Il testamento come già ricordato è l’atto reversibile con il quale una persona dispone, per quando avrà cessato di vivere, di tutte le sostanze o parte di esse, è un atto mortis causa perché la sua funzione consiste nella determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza alla morte del testatore, è un atto formale ed essenzialmente unilaterale, ovvero è sufficiente un’unica manifestazione di volontà cioè quella del testatore per essere efficace.
Il testamento si suddivide in due categorie, può essere ordinario o speciale, nell’ambito della prima categoria la legge distingue il testamento olografo (cioè scritto di proprio pugno) da quello redatto per atto notarile il quale a sua volta può essere pubblico o segreto.
I testamenti speciali rappresentano invece particolari forme di testamento pubblico riconosciute soltanto per determinate situazioni o circostanze.
“Sono consapevole di escludere da ogni diritto e titolo su ogni mio bene…. In quanto si sono sempre disinteressate ad ogni mia anche piccola esigenza, in sostanza non si sono mai curate di me”
Una frase emblematica, scritta da una signora deceduta pochi mesi or sono e di cui mi sto occupando come consulente della parte convenuta, una frase che esprime tanta solitudine, ed ogni volta che leggo nei testamenti olografi questo triste passaggio fa male anche perché spesso ciò accade anche con i figli che dimenticano i propri genitori.
Si tratta di una persona colta e benestante, nubile che si è dedicata al lavoro per tutta la vita e non avendo avuto figli le sue attenzioni quasi materne sono state dedicate alle sue nipoti figlie di una sorella, la storia si ripete, finché queste nipoti erano piccole ma anche fino all’età adolescenziale questa zia era al centro delle loro attenzioni e viceversa, viaggi, gite scolastiche, le feste di compleanno… poi a mano a mano che il tempo passa e le priorità sono altre per queste due ragazze la zia quasi non esiste più.
Ha fatto bene a diseredarle? Ha compiuto un atto vendicativo e cinico?
Certamente non possiamo giudicarla, a volte la solitudine gioca un ruolo che è difficile da accettare, ci si sente traditi ed abbandonati dalle persone più care.
Però queste due ragazze si sono ricordate di questa loro zia tanto generosa e amorevole soltanto dopo la sua morte, ed avendo appreso la triste notizia – naturalmente di essere state diseredate queste hanno pensato bene di impugnare il testamento in quanto ritenuto falso, ovviamente da loro, quindi hanno dato luogo ad un procedimento civile impiantato sul nulla.
I beneficiari dell’eredità si sono rivolti a me nominandomi consulente di parte (convenuta) e sono ben felice di questo incarico dal momento che il testamento e la firma sono autentici.
La Signora C.S. (le iniziali per la privacy) circa due anni fa decide di fare testamento, alla soglia degli ottanta anni, e si è avvalsa della modalità Testamento Segreto, in cosa consiste?
Viene scritto in privato di proprio pugno perché scrivere personalmente il contenuto sembra dare al testatore l’impressione di esprimere meglio le proprie volontà, ma poi consegnato a un Notaio in una busta chiusa, con la presenza di due testimoni, a sua volta il notaio redige una dichiarazione che quel giorno in quell’ora la Signora C.S. consegna “brevi manu” le proprie ultime volontà, il tutto viene chiuso in un’altra busta insieme al testamento e naturalmente sigillata dal Notaio – Pubblico Ufficiale.
Questa modalità è un’ottima combinazione tra testamento olografo e pubblico perché da un lato soddisfa il desiderio di scrivere personalmente il proprio testamento in tutta segretezza (come l’olografo) dall’altro lato il vantaggio di garantire tramite il deposito presso un Notaio di fiducia la conservazione dell’atto e la sua certa reperibilità al momento opportuno.
Infatti gli svantaggi del testamento olografo sono svariati, può essere smarrito o distrutto ovvero sottratto per opera di terzi interessati, può essere falsificato, la sua autenticità può essere negata, allocando all’erede testamentario l’onere probatorio.

Testamento olografo: l’erronea indicazione della data non comporta la nullità del testamento

L’art. 602 Cod. Civ. disciplina il testamento olografo, stabilendo, fra l’altro, che “…Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore…La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno…”.

In concreto, però, l’atto di ultima volontà può  presentare una data errata oppure addirittura impossibile, come ad esempio il 30 febbraio, il 31 novembre, etc. Per tali ipotesi si pone il problema della nullità del testamento olografo perché, secondo una interpretazione rigidamente formale, dovrebbe ravvisarsi l’assenza di uno degli elementi essenziali previsti dall’art. 602 Cod. Civ. Difatti, la data assume peculiare importanza anche ai fini dell’individuazione dell’ultima volontà espressa dal de cuius  laddove esistano altri testamenti nonché per la  valutazione della capacità del testatore.

>Sull’argomento,  la giurisprudenza di legittimità ha configurato, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c., che oltre alla mancanza della data, costituisce causa di annullamento del testamento olografo anche l’incompletezza e/o l’impossibilità della stessa.

Si deve precisare che l’indicazione della data impossibile conduce all’annullabilità del testamento solamente ove sia riconducibile alla volontà del testatore e non ad un mero errore materiale (Cass. n. 10613/2016; Cass. 5 giugno 1964, n. 1374).

Recentemente, nell’ambito della giurisprudenza di merito (Corte d’Appello Cagliari, sent. N. 381 del 10/09/2021) è stato affermato che l’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto. Nel caso affrontato dai giudici d’appello in presenza dell’errore nell’indicazione della data la CTU grafologica ha avuto ad oggetto l’individuazione della data. Pertanto, secondo il tenore letterale della predetta sentenza, i giudici sono pervenuti all’accertamento della data del testamento avvalendosi di una consulenza tecnica secondo la metodologia grafologica  particolarmente finalizzata alla comprensione della singolarità del gesto che è presente in ogni soggetto scrivente, intendendo per Grafologia lo studio del movimento scrittorio, come dimostrato da eminenti autori stranieri e italiani.

La Corte di Appello di Cagliari ha richiamato quanto già statuito, per una fattispecie analoga, dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10613/2016) che ha affermato quanto segue: “l’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta, cioè ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto (Cass. 5 giugno 1964, n. 1374).

La valutazione della ragione dell’errore risulta rimessa all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione.

Risulta opportuno, quindi, valutare mediante una consulenza grafologica di parte  la possibile rettifica della data presente nel testamento perché l’azione giudiziaria basata sulla mera irregolarità del testamento potrebbe essere contrastata sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Gabriele Colasanti
avvocato

Falsità del testamento olografo. Sospetti e rimedi.

Gli ultimi dati statistici disponibili sul numero dei testamenti pubblicati in Italia provenienti dall’Ufficio Centrale degli archivi notarili risalgono all’anno 2018 e confermano la tendenza degli anni precedenti e cioè che gli italiani sono scarsamente inclini a lasciare disposizioni scritte in merito alle proprie ultime volontà.

I dati parlano chiaro a livello nazionale solo il 12,26% delle successioni ereditarie sono state regolate in base ad un testamento, in particolare è stata registrata una maggiore riluttanza per i residenti delle regioni del centro Italia con il 10,12% e di converso una più favorevole propensione per i residenti delle regioni Sicilia e Sardegna con un dato che si attesta al 15,38%.

Tra i pochi che hanno deciso di fare testamento prevale la forma del testamento olografo pari al 77,74% dei testamenti pubblicati il che significa che solo un italiano su dieci decide di disporre delle proprie ultime volontà ricorrendo al testamento olografo.

Da questa premessa si comprende come il testamento olografo rappresentando una scelta poco praticata tra la popolazione, spesso ingeneri a torto o ragione sospetti in coloro che ne risultino penalizzati.

Il testamento olografo è in grado di produrre i suoi effetti dal momento della sua pubblicazione dal notaio ed è proprio dal quel momento che diviene oggetto di esame soprattutto se le disposizioni ivi contenute regolino la successione diversamente da quanto previsto dalla legge sia per quanto concerne il rispetto delle quote di legittima vuoi per l’inserimento di soggetti estranei alla cerchia dei parenti entro il 6° grado.

Tali sospetti possono acuirsi allorché il de cuius era persona poco incline alla scrittura di proprio pugno in considerazione della sua ridotta scolarizzazione ovvero a causa dell’insorgere di disturbi nelle articolazioni della mano o di altre patologie in grado di influire sul gesto scrittorio oppure semplicemente in conseguenza della deseutudine alla scrittura amanuense sostituita dalla scrittura al computer, tablet e smartphone.

Anche le circostanze del trapasso possono contribuire ad alimentare ulteriormente i sospetti, infatti solitamente coloro che decidono di fare testamento sono in età avanzata o di fronte ad una diagnosi medica infausta a breve termine. Ecco quindi che una morte accidentale o imprevista di una persona tra i 40 ed i 70 anni, in buono stato di salute con l’esistenza di un testamento appare fuori dall’ordinario.

Ma i sospetti servono solo a porsi delle domande non certo a fornire delle risposte, le scarne considerazioni sopra indicate associate ad altre specifiche informazioni relative al caso oggetto d’esame possono però fornire la spinta a ricercare gli elementi essenziali per giungere all’accertamento di falsità della scheda testamentaria.

Qualsiasi azione si vorrà intraprendere per accertare e far dichiarare la falsità di un testamento olografo non potrà prescindere dall’essersi procurati manoscritti e firme attribuiti con certezza alla mano del “de cuius” .

Questo aspetto è tutt’altro che trascurabile perché la mancanza assoluta di scritture e firme per la comparazione con quelle del testamento rende quasi impossibile provare la falsità della scheda testamentaria che in ragione di altri indizi extragrafici è fortemente sospettata di falsità.

In questi casi il grafologo giudiziario dovrà concentrarsi sull’eventuale presenza nel testamento olografo di più mani cioè sul fatto che il manoscritto non sia riconducibile tutto alla mano della stessa persona.

Sul punto il primo comma dell’art. 602 del codice civile non lascia spazio a dubbi interpretativi il testamento olografo “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”. In conclusione se il sospetto è quello di trovarsi di fronte ad un testamento olografo non autentico in tutto o in parte occorre procurarsi quante più scritture possibili del testatore con particolare riguardo a quelle coeve o altrimenti confidare nell’abilità del grafologo nel riuscire ad individuare scritture aliene nel manoscritto o la marcata incompatibilità tra il testo della scheda e la firma di sottoscrizione.

Roberto Colasanti

La necessità e l’importanza dello studio grafologico in perizia giudiziaria

A cura di Patrizia Belloni

In seguito al mio ultimo articolo pubblicato su “Grafologia Magazine” ho ricevuto alcune e-mail di persone che hanno chiesto in cosa consiste “lo studio” preventivo ritenuto necessario al fine di poter accertare i presupposti o meno quando ci viene richiesta una consulenza.
Il mio obiettivo è quello di eseguire un corretto lavoro e fornire alla persona che ha espresso la volontà di far condurre un accertamento su un documento olografo la giusta risposta, e soprattutto poter decidere in accordo con il proprio Legale di fiducia quale percorso intraprendere, per questo motivo nel mio precedente articolo ho usato l’aggettivo “propedeutico”.
E’ mia consuetudine ormai da svariati anni scrivere gli articoli basandomi su fatti realmente accaduti, prendo spunto dalle mie esperienze professionali – ovviamente quelle più significative – al fine di poter dare un contributo oggettivo e concreto, in quanto non sto “ipotizzando” una situazione, a persone che probabilmente stanno vivendo quella stessa esperienza.
In realtà si tratta di una vera e propria “indagine”, un viaggio attraverso gli otto generi della scrittura che sono: l’impostazione ovvero come viene gestito lo spazio nel foglio; la dimensione; la direzione; l’inclinazione; la forma; la continuità; velocità e pressione poi in perizia giudiziaria nello specifico si aggiunge la valutazione del grado di naturalezza e spontaneità della grafia.
Svolgimento di uno studio in Perizia Giudiziaria
Le scritture vanno studiate separatamente, generalmente viene esaminata prima quella “contestata” ritenuta falsa dalla persona che si rivolge al consulente e poi le scritture autografe o firme di comparazione che verranno prodotte dal diretto interessato oppure se si tratta di testamenti naturalmente dai congiunti del “de cuius”.
Il mio metodo di lavoro è innanzitutto osservare la scrittura nel suo insieme, acquisire coscienza di una realtà ovvero di uno scritto percependo quindi l’equilibrio ed armonia dei singoli segni, si procede con lo studio di ogni elemento grafico anche, all’occorrenza con l’aiuto di strumentazione apposita se abbiamo a disposizione scritture originali e non fotocopie.
Quindi si procede con la valutazione dei margini se sono regolari o meno; gli spazi ovvero la distanza tra le singole lettere tra le parole e la distanza tra un rigo e l’altro; la direzione e l’andamento delle parole, quindi se la scrittura è aderente alla linea retta avremo una scrittura “orizzontale” viceversa a seconda di come si discostano dalla linea avremo una scrittura discendente o ascendente.
Molto importante è lo studio della pressione e del tratto quindi stabilire se la pressione è leggera o pesante, ovvero la forza esercitata sul foglio e la traccia che viene impressa; la velocità per poterla valutare ci sono molti parametri da dover studiare uno fra tutti è la scorrevolezza del tracciato grafico senza indugi, interruzioni giustapposizioni, soste e bottoni di ripresa, quando si falsifica si tende a fermare la penna e si crea un piccolo punto con l’inchiostro che ad occhio nudo non si nota e si chiama appunto bottone di sosta.
Le dimensioni o calibro delle lettere; la forma che è l’aspetto che colpisce già di primo acchito ma è anche quello che viene imitato più frequentemente e per questo necessita di uno studio molto approfondito, e consentirà al consulente di scoprire gli elementi di contrasto con la scrittura o firma autografa che spesso vengono trascurati o sottovalutati dal falsario.
Ma ciò che è di estrema importanza in perizia giudiziaria è saper valutare la naturalezza e spontaneità di uno scritto che sia un testamento o firma, come già detto in grafologia giudiziaria naturalezza e spontaneità non sono sinonimi.
Una scrittura può essere naturale ovvero che fa parte della natura di quella persona ma a volte non è spontanea, cioè che la stessa persona non ha scritto di sua spontanea volontà ma ha subito qualche forma di costrizione, ciò accade molto spesso (purtroppo) quando si tratta di testamenti olografi scritti da persone piuttosto anziane.
La fase successiva all’analisi preliminare è quella di procedere con il confronto delle scritture sia quella da verificare quindi contestata e quelle di comparazione, valutare le “convergenze” e “divergenze” tra gli scritti e valutare l’importanza delle ultime in quanto se divergono negli aspetti fondamentali del grafismo vuol dire che non si tratta della stessa persona.
Per questi e tanti altri motivi, il mio “modus operandi” è quello di non dare giudizi affrettati senza prima avere studiato il caso.
Spero di essere stata abbastanza chiara ed esaustiva, soprattutto ciò che mi preme ribadire è che il CTP (consulente di parte) non deve necessariamente assecondare – anche quando non ci sono le condizioni – la persona che si rivolge ad esso, si può essere “di parte” anche sconsigliando di intraprendere un percorso in salita, pieno di difficoltà ed eventuali delusioni future.

Patrizia Belloni – Grafologa giudiziaria –

Giornalista

www.patriziabelloni.it

Il giusto approccio alla consulenza grafologica giudiziaria

A cura di Patrizia Belloni

“Avrei bisogno di conoscere se le firme apposte dal “de cuius…” su alcuni atti notarili che le ho allegato, possono essere compatibili o francamente dissimili al proposito, qualora vi sia una reale differenza (se ovviamente ne valga la pena richiedere una perizia), desidererei conoscere i tempi per la redazione della perizia e i relativi costi”. 

Questo è uno stralcio di una e – mail ricevuta il 7 Settembre 2021, ma è soltanto l’ultima in ordine cronologico di una lunga serie ma soprattutto sono le testuali parole dello scrivente. 

In “primis” prima di inviare al professionista grafologo atti notarili con relative firme (che ovviamente non ho visionato) sarebbe stato opportuno un incontro professionale telefonico durante il quale avrei spiegato al Dott. Sempronio che soltanto dopo aver effettuato una attenta analisi sulle firme (studio sul materiale prodotto) in questione ed altre certe anche precedenti, diluite nel tempo quindi vergate dal “de cuius” in tempi non sospetti al fine di poter valutare la variabilità grafica fisiologica di ciascun soggetto. 

La necessità di avere quanto più materiale possibile su cui lavorare nasce proprio dal fatto che essendo una seria e scrupolosa professionista non voglio trovarmi nella sgradevole condizione di dovermi arrampicare sugli specchi a maggior ragione se sono la CTP della “parte attrice” – ovvero di chi promuove la causa – un domani che il Giudice dovesse decidere di disporre una Consulenza Tecnica di Ufficio e quindi anche con il CTP di controparte.

La perizia delle firme assume un’importanza particolare dal momento che seppur autografa – ovvero scritta dalla stessa persona – a volte si esegue in modo frettoloso, spesso si possono notare omissioni di alcune lettere, altre volte invece si nota una particolare meticolosità ed addirittura arricchita  spesso abbellita da svolazzi e paraffi sicuramente superflui che potrebbero condurre fuori strada se il grafologo si limitasse ad una analisi empirica affidandosi esclusivamente al “colpo d’occhio”.

Talvolta lo stesso autore usa due firme: una ufficiale ed una per uso privato, quindi c’è una lunga serie di esami preliminari da effettuare come la valutazione del “ductus” i rapporti dimensionali, l’inclinazione, la velocità, la continuità ed infine la pressione ed il tratto poiché è la “traccia” (elemento fondamentale) che si lascia sul foglio, ed anche se la forma di suddetta traccia  a volte può apparentemente presentarsi con alcune differenze, ci sono degli idiotismi o gesti fuggitivi, involontari che ricorrono in entrambe le firme, come ad esempio lo spazio che intercorre tra il nome ed il cognome, oppure i puntini sulle “i”, ma anche le barre delle “t” o le doppie… in parole semplici quei gesti grafici che si compiono senza pensare su come eseguirli ma ciò non si verifica  sempre anzi… a volte la firma viene “creata” studiata a tavolino per essere utilizzata in alcune circostanze ed è per questo che lo studio è sempre indispensabile, anche per capire  se la scrittura della firma è naturale e spontanea oppure no  a seconda se corrisponda o meno alla personalità emersa dallo studio grafologico, per questo è importante affidarsi ad un consulente con la qualifica di Grafologo Giudiziario e non di un perito calligrafo.

La firma ha un’origine e una struttura ben diverse dal testo manoscritto poiché nasce in epoca evolutiva conseguente rispetto all’apprendimento della scrittura, pertanto la firma per quanto concerne l’analisi grafo – tecnica è idonea se possiede evidenti contrassegni qualitativi in quanto la sua brevità non permetterebbe di cogliere elementi quantitativi che garantiscano adeguatezza di confronto con verosimile certezza scientifica.

Ma per arrivare ad una conclusione seria ed affidabile il grafologo giudiziario deve necessariamente effettuare uno studio sulle firme in verifica con quelle comparative certe, vale a dire apposte su documenti di identità oppure atti notarili materiale fornito da chi si rivolge al consulente.

Lo studio ha un costo in quanto per eseguirlo il professionista sarà impegnato in una specifica attività professionale, per chi richiede un parere il suddetto studio sarà propedeutico al fine di un buon esito.

Per quanto mi concerne dopo uno studio se non ci sono i presupposti, le condizioni a procedere ad un parere pro – veritate o consulenza lo dico molto apertamente.

Il tale che mi ha inviato la mail che ho pubblicato in parte, quando dice: se ovviamente ne valga la pena richiedere una perizia”  ma per sapere  se ne valga la pena oppure no devo necessariamente condurre una attenta ed accurata analisi  come dicevo prima su tutte le firme, eseguire una anamnesi il che vuole dire: La persona che ha apposto le firme era nel pieno della propria volontà? Ovvero senza condizionamenti sia esterni (pressione da persone terze) che interni (sensi di colpa), se assumeva farmaci, quanto tempo è trascorso tra alcune firme e le altre ma soprattutto se in quel lasso di tempo si sono verificati eventi traumatici come lutti, depressione oppure cure farmacologiche…

Forse il Dott. Sempronio (nome ovviamente di fantasia) sottovaluta il lavoro e la professionalità altrui e ciò mi sgomenta in quanto trattasi di un professionista e “dovrebbe” essere a conoscenza di questo tipo di tematica.

“Desidererei conoscere i tempi per la redazione della perizia e i relativi costi”.

Premesso che inizialmente non si tratta di “perizia” ma di parere o consulenza, ovvio che la perizia ha costi maggiori ma parliamo di un lavoro che viene eseguito come ultimo atto di una vicenda, quindi prima uno studio su un testo manoscritto oppure firme da verificare con relative scritture o firme di comparazione, poi la mediazione con i rispettivi Avvocati (previsto per legge ai sensi del D.Lgs. 28/2010) di fronte ad un organismo preposto, e se non si raggiunge un accordo tra le parti  si instaura un contenzioso in sede giudiziaria ove  – sia la parte attrice (chi ha promosso la causa) sia la parte convenuta (chi in qualche modo deve difendersi dalla accusa di aver prodotto un falso)  vengono coinvolte nelle operazioni peritali fissate dal Giudice ed una volta  fotografati i documenti originali di fronte ad un CTU(nominato dal Giudice) ed il consulente di controparte si procede con la perizia dove si inseriscono le foto di documenti originali, altre scritture ecc.  

Il messaggio che ritengo sia utile divulgare attraverso il mio giornale è che prima di imbattersi in cause lunghe ed estenuanti oltre che molto costose dal punto di vista legale e non soltanto, è di fidarsi ed affidarsi ad un grafologo esperto che saprà consigliare nel migliore dei modi. 

  È vero che lo studio ha un costo (piuttosto irrisorio a fronte di una avventata azione legale) ma eviterà inutili battaglie molto spesso intraprese con familiari stretti. 

Risposta lapidaria da parte del Dott. “sempronio” dopo poco: “Grazie mi consulto con il mio Avvocato”. 

Fa bene a consultare il proprio Avvocato ma di sicuro avrebbe dovuto farlo sin da subito, decidere insieme al Legale di fiducia quale percorso intraprendere è la soluzione migliore, anche perché in relazione alla strategia che si intende seguire l’Avvocato può consigliare al proprio assistito se indirizzarlo verso un parere – pro veritate che sicuramente ha il suo costo in quanto si tratta di un lavoro molto dettagliato oppure  ad una consulenza più semplice o addirittura una relazione di una pagina scritta dal consulente che ha costi ancora minori.

Patrizia Belloni – grafologa giudiziaria

Il grafologo consulente tecnico nelle indagini difensive

Nel corso di programmi televisivi ci siamo abituati a sentire il parere di esperti in merito a fatti di cronaca giudiziaria e, pertanto, il pubblico ha “familiarizzato” con le ricostruzioni della scena del crimine, profili psicologici del possibile autore del crimine e, per quanto concerne la grafologia, con l’analisi di scritti anonimi relativi ad una scomparsa, ad un delitto particolarmente atroce, etc.
Nel nostro ordinamento, tuttavia, il c.d. “processo mediatico” costituisce un mero corollario del diritto di cronaca, della libertà di opinione ed anche una delle moderne forme di pubblicità del processo penale atteso che, com’è noto, la legge è amministrata “in nome del popolo italiano”.
Tralasciando, quindi, l’analisi dei possibili risvolti negativi della “spettacolarizzazione” dei fatti di cronaca nera, va precisato che nel sistema processuale italiano, guardando a quello penale, è prevista la possibilità di far intervenire degli esperti, tra i quali i grafologi giudiziari, nella veste di consulenti tecnici. Detta facoltà di avvalersi di consulenti tecnici riguarda anche le “indagini difensive” dell’avvocato.
Invero, la Legge 397 del 2000 «Disposizioni in materia di indagini difensive» ha introdotto nel nostro ordinamento le «indagini difensive» estendendo il concetto di «diritto di difesa» e trovando fondamento e legittimazione nell’art. 24, comma 2, Cost. ove è stabilito che «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».
Pertanto, la possibilità per il difensore di svolgere attività di investigazione ha ridotto il divario esistente fra diritti dell’accusa e quelli della difesa, dando voce al principio della parità delle parti (art. 111 co. 2 Cost.) ed al principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 co. 4 Cost.).
L’art. 327 bis c.p.p. prevede che fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e che tali attività (di investigazione difensiva) previste possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici .
Nel caso dell’art. 327 bis c.p.p. ricorre la figura del consulente tecnico di parte, il difensore munito di procura con atto scritto è il “responsabile” delle investigazioni difensive.
In tale contesto, il consulente tecnico è quel soggetto munito di particolari competenze tecniche che fornisce ausilio al il difensore nella ricerca di prove ed elementi di prova favorevoli al proprio assistito; nella valutazione degli elementi di prova già raccolti nonché nell’ individuazione delle strategie difensive.
Orbene, la consulenza grafologica (grafologia giudiziaria) rappresenta una delle materie oggetto della consulenza tecnica nell’ambito delle investigazioni difensive tanto per l’indagato quanto nell’interesse della persona offesa.
Numerosi sono i campi di applicazione della grafologia nel corso delle investigazioni potendo riguardare, ad esempio, una richiesta estorsiva, una ipotesi di diffamazione, la circonvenzione di incapace, la segnalazione di una persona scomparsa, etc.
Possiamo affermare che la consulenza tecnica grafologica nelle investigazioni difensive spesso riguarda l’analisi degli scritti anonimi c.d. «anonimografia» che si esprime attraverso diversi canali (biglietto o lettera anonima, murales, volantino, etc)
In conclusione, il consulente tecnico nelle indagini difensive svolge un’attività di fondamentale importanza per l’esercizio del diritto di difesa e per l’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo.
Il grafologo giudiziario costituisce una figura professionale di riferimento talvolta indispensabile per l’esatta ricostruzione della fattispecie al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Gabriele Colasanti
Avvocato
Giornalista pubblicista