Testamento olografo: l’erronea indicazione della data non comporta la nullità del testamento

L’art. 602 Cod. Civ. disciplina il testamento olografo, stabilendo, fra l’altro, che “…Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore…La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno…”.

In concreto, però, l’atto di ultima volontà può  presentare una data errata oppure addirittura impossibile, come ad esempio il 30 febbraio, il 31 novembre, etc. Per tali ipotesi si pone il problema della nullità del testamento olografo perché, secondo una interpretazione rigidamente formale, dovrebbe ravvisarsi l’assenza di uno degli elementi essenziali previsti dall’art. 602 Cod. Civ. Difatti, la data assume peculiare importanza anche ai fini dell’individuazione dell’ultima volontà espressa dal de cuius  laddove esistano altri testamenti nonché per la  valutazione della capacità del testatore.

>Sull’argomento,  la giurisprudenza di legittimità ha configurato, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c., che oltre alla mancanza della data, costituisce causa di annullamento del testamento olografo anche l’incompletezza e/o l’impossibilità della stessa.

Si deve precisare che l’indicazione della data impossibile conduce all’annullabilità del testamento solamente ove sia riconducibile alla volontà del testatore e non ad un mero errore materiale (Cass. n. 10613/2016; Cass. 5 giugno 1964, n. 1374).

Recentemente, nell’ambito della giurisprudenza di merito (Corte d’Appello Cagliari, sent. N. 381 del 10/09/2021) è stato affermato che l’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto. Nel caso affrontato dai giudici d’appello in presenza dell’errore nell’indicazione della data la CTU grafologica ha avuto ad oggetto l’individuazione della data. Pertanto, secondo il tenore letterale della predetta sentenza, i giudici sono pervenuti all’accertamento della data del testamento avvalendosi di una consulenza tecnica secondo la metodologia grafologica  particolarmente finalizzata alla comprensione della singolarità del gesto che è presente in ogni soggetto scrivente, intendendo per Grafologia lo studio del movimento scrittorio, come dimostrato da eminenti autori stranieri e italiani.

La Corte di Appello di Cagliari ha richiamato quanto già statuito, per una fattispecie analoga, dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10613/2016) che ha affermato quanto segue: “l’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta, cioè ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto (Cass. 5 giugno 1964, n. 1374).

La valutazione della ragione dell’errore risulta rimessa all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione.

Risulta opportuno, quindi, valutare mediante una consulenza grafologica di parte  la possibile rettifica della data presente nel testamento perché l’azione giudiziaria basata sulla mera irregolarità del testamento potrebbe essere contrastata sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Gabriele Colasanti
avvocato

Testamento olografo: un caso di interesse grafologico.

Considerazioni sulla presenza di un allegato ad integrazione delle disposizioni testamentarie

L’articolo che propongo in questo numero di Novembre è come di consueto il risultato di una mia recente esperienza professionale, la mia unica e gratificante fonte di ispirazione è il mio lavoro di grafologa giudiziaria al fine di scrivere e descrivere per quanto è possibile fatti reali di esperienze umane vissute attraverso le persone che si rivolgono a me per un parere e non di situazioni ipotetiche, perché dietro ciascun soggetto nei fatti che racconto c’è la propria storia personale, e  tento di  fare in modo  che tutti coloro che seguono la mia testata giornalistica on – line, appunto “Grafologia Magazine” possano beneficiare di consigli utili oppure condividere una comune esperienza magari trovando delle risposte.
Accade a volte di trovarsi nella  dolorosa circostanza di apprendere attraverso la pubblicazione di un testamento presso un Notaio che si è stati estromessi dall’eredità anche seppur parzialmente da un genitore, ma accade sovente che dopo un primo momento di smarrimento e confusione perché non si riescono a trovare le adeguate  risposte alle tante domande che ci si pone, molte persone si rivolgano al grafologo giudiziario per farsi aiutare a comprendere – fornendo scritture per quanto possibile coeve alla data del testamento e firme di comparazione – se effettivamente erano proprio le volontà del testatore.

Altre volte però per tutta una serie di motivi non si ha la determinazione oppure il coraggio di affrontare quel tipo di percorso,  magari per il timore di perdere l’affetto dell’altro genitore oppure di  generare un conflitto con un familiare stretto nel caso si tratti di apocrifia, o anche per motivi economici, non per ultimo il timore di apprendere che non si tratta di un testamento falso, ma qualora si avesse anche soltanto un sospetto di aver subito un torto attraverso una scrittura  o documento non autentico, allora si devono  far valere le proprie ragioni anche e soprattutto per dare voce a chi purtroppo non è più in grado di farlo, far rispettare le ultime volontà di un proprio congiunto è un dovere ma anzitutto un diritto sancito anche dalla legge.

Mi è stato conferito un incarico di CTP pochi giorni fa da parte di uno dei figli della testatrice per capire se il testamento olografo apparentemente scritto dalla “de cuius” e naturalmente pubblicato da un Notaio si poteva considerare valido oppure suscettibile ad una eventuale impugnazione.
Ho scelto di parlare di questo caso (omettendo naturalmente i nomi delle persone coinvolte, il luogo ed ogni altro riferimento) ovvero di un testamento olografo dove però all’interno si sono riscontrate svariate anomalie, prima fra tutte la totale assenza di naturalezza e spontaneità della scheda testamentaria, si tratta di un indispensabile esame preliminare del documento indipendentemente dalle comparative, assenza di ritmo, scrittura piatta e rallentata, assenza di fluidità, e ciò che mi ha colpito maggiormente dal lato umano è che si tratta di una scheda testamentaria calcolata, asettica, non una parola affettuosa un ricordo verso i figli, come di solito avviene specialmente quando si tratta di una madre che fa testamento.

Al fine di ricollegarmi alla vicenda mi corre l’obbligo di fare una doverosa premessa per quanto concerne i requisiti del testamento olografo ovvero scritto di pugno dal testatore e ciò che prevede la legge in merito.

 Il testamento olografo deve essere scritto per intero datato e sottoscritto dalla mano del testatore, per esempio scritto anche in minima parte da una terza persona, fosse anche una piccola correzione comporta la nullità del testamento (secondo i principi stabiliti dall’ art. 602 c.c.)

Nell’olografo possono essere ammesse apposizioni successive di correzioni e/o integrazioni alle disposizioni testamentarie, in linea di massima – purché le une e le altre siano autografe e sia stata apposta la nuova data e la sottoscrizione del testatore.
Come già ricordato i vantaggi del testamento olografo sono soprattutto la riservatezza, infatti il testatore se vuole può mantenere in ogni caso segrete le sue disposizioni, la maggiore facilità e comodità di cambiare o revocare eventuali precedenti testamenti  ed elaborare con calma e ponderazione le proprie disposizioni.

Ai fini della validità di tale testamento non è richiesta una necessaria contestualità nella redazione dei suddetti elementi che ne costituiscono la struttura, pertanto il testamento può essere compilato anche in tempi diversi, e quindi essere formato progressivamente, in assenza di alcuna norma che prescriva la sua redazione in un unico contesto temporale. 

Il testamento in oggetto è stato scritto dalla mano di una anziana Signora piuttosto benestante su un foglio uso bollo impegnando complessivamente tre facciate dove venivano indicati tutti i beni mobili ed immobili da destinare ai suoi figli tra cui i quadri di un famoso pittore, i mobili di antiquariato, gli appartamenti, ecc. il tutto descritto con precisione e  fin lì ogni cosa sembrava al suo posto in quanto aveva fornito una accurata descrizione di ogni bene da destinare ai suoi cari.
Nella terza pagina si legge il riferimento ad una cassetta di sicurezza presso un noto istituto di credito, dove la de cuius teneva i suoi gioielli senza alcuna menzione al numero dei preziosi a lei appartenuti ad esempio: otto anelli, cinque spille, due orologi in oro ecc. Diversamente, la testatrice appare aver scritto che nella sua cassetta c’erano anche i gioielli di sua figlia e rimandava la descrizione ad un “allegato”, (ho pensato che nell’allegato la signora avrebbe descritto i suoi) Il testamento di fatto si conclude con la data e la firma della testatrice.
 Verso la fine vedo un foglio bianco, senza data e peraltro la scrittura si discostava molto da quella della Signora dove venivano indicati un numero considerevole di gioielli depositati appunto nella cassetta di sicurezza ma non è stato fatto alcun accenno di quanti e quali fossero i suoi, ma soltanto quelli della figlia che avrebbe tratto quale unico vantaggio la cortese ospitalità nella cassetta di sicurezza di sua madre, alla fine  veniva di nuovo firmato ma  soltanto apparentemente dalla testatrice in quanto ho potuto accertare che era opera di un artifizio, infatti le due firme erano speculari, sovrapponibili ed è impossibile che a distanza anche di poco tempo le firme siano perfettamente identiche, come già ricordato anche in altri articoli quando si firma in modo naturale e spontaneo la grafia “risente” anche dei cambiamenti climatici oltre che fisici a maggior ragione quando si tratta di anziani e per di più con gravi patologie. 

Dopo aver condotto uno studio sulla scrittura della testatrice attraverso scritture di comparazione che mi sono state fornite da suo figlio e naturalmente avendo accertato con assoluta sicurezza che la grafia dell’allegato era stata l’opera di un’altra persona, ho ritenuto opportuno comunicare rispondendo al quesito che mi era stato posto, cioè  che vi erano tutte le condizioni per una eventuale impugnazione, previa mancata mediazione (accordo) tra le parti prevista dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 tramite gli Avvocati, sia della parte attrice(chi promuove azioni legali) che della parte convenuta (chi si deve difendere). 

Questo è un caso che si presta a numerosi interrogativi certamente al di là dell’aspetto grafologico, infatti la perizia giudiziaria si basa esclusivamente su prove oggettive, sulla comparazione delle scritture certe e quelle in verifica – ed  il parere pro-veritate è il risultato di tutto ciò – ovviamente non di congetture o pensieri personali, ma essendo anche una giornalista investigativa in questo articolo mi sono concessa la libertà di esprimere la mia “deformazione professionale” anche per fornire uno spunto di riflessione a chi segue ormai da oltre cinque anni il mio giornale. 

Ad esempio perché la Signora che ha espresso le sue ultime volontà con testamento olografo non è stata in grado di fornire una descrizione dettagliata dei suoi gioielli? 

All’inizio del documento ha descritto in maniera molto lucida ogni particolare, dai quadri del famoso pittore che si trova nella stanza di colore blu da lasciare a chi, ai mobili di antiquariato nello studio, agli appartamenti in via tal dei tali… 

Il testamento olografo viene scelto dalla maggior parte delle persone proprio in funzione di una elasticità temporale, il testatore ha tutto il tempo di elaborare con estrema tranquillità il proprio documento testamentario con calma e ponderazione scrivere le proprie disposizioni libero da qualsiasi influenza altrui in assoluta segretezza, quindi se fossero state realmente le proprie volontà la testatrice avrebbe descritto molto bene i suoi gioielli. 

Perché rimandare ad un “allegato” per altro non previsto nell’olografo? Quando avrebbe avuto tutto il tempo necessario per fare un elenco? 

Per di più scritto da un’altra mano e senza la data, non apponendo una nuova data si deve necessariamente considerare parte del testamento, quindi da ritenersi non valido in quanto scritto in modo evidente da un’altra mano. 

La persona (non la de cuius) che ha descritto in modo così dettagliato i preziosi della figlia era cointestatario/cointestataria della cassetta? 

In caso di morte dell’intestatario, la banca che ne abbia ricevuto la comunicazione non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo degli aventi diritto (cointestatari) o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria (ai sensi dell’art. 1840 c.c.). 

La “de cuius” a maggior ragione avrebbe dovuto fare un elenco dei suoi preziosi all’interno del proprio testamento, in virtù della chiarezza e trasparenza verso gli altri eredi, dal momento che vi erano custoditi anche quelli di sua figlia, poiché ci sono anche delle norme stabilite dal codice civile per quanto riguarda le cassette di sicurezza, soprattutto avrebbe dovuto specificare se era cointestataria.   

Nel testamento olografo tutt’al più si possono allegare cartine planimetriche o mappe degli immobili fornite da un geometra per una descrizione più dettagliata, e non si tratta di integrare ma di spiegare meglio attraverso la professionalità di un tecnico, geometra o architetto, anche se trattasi di terze persone ma soltanto per dati tecnici e sicuramente non scritte a mano. 

Casi della tipologia di quello appena narrato hanno una indubbia rilevanza grafologica perché proprio attorno alla possibile apocrifia totale o parziale inizia la doverosa indagine inerente la validità dell’atto di ultima volontà che investe anche aspetti della datazione dello scritto e della capacità del testatore (sovente testamenti olografi vengono retrodatati da chi ha interesse ad avvalersene allo scopo di inserirli in un arco temporale di maggiore lucidità mentale del testatore). In tale quadro, il grafologo giudiziario risulta essere una figura di primo piano in un team professionale multidisciplinare (legale, medico-legale, etc.).

Patrizia Belloni 

Grafologa Giudiziaria

Testamento olografo è valido fino a prova contraria a dirlo è la Cassazione

Il testamento olografo “scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore” (art. 602 Cod. Civ.) viene in rilievo nell’ambito degli “scritti” di interesse del consulente grafologo sicché appare necessario fare cenno ad una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità hanno affermato che la contestazione della autenticità di un testamento olografo deve essere avanzata mediante una   domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura con la conseguenza che l’onere probatorio grava sul proponente l’azione (Cassazione, sez. II Civile, n. 1995 del 2016). Detta sentenza  è conforme ad altra recente pronuncia di legittimità (Cass. sez. un 15 giugno 2015, n. 12307) ove si è affermato che la parte che contesti l’autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Ad avviso della Suprema Corte, quindi, per superare l’efficacia probatoria di un testamento olografo, non risulta sufficiente né  il ricorso al disconoscimento né la proposizione di querela di falso. Tra le motivazioni addotte dai giudici è ricompresa anche la necessità di evitare che il “semplice disconoscimento” di un atto, il testamento olografo, caratterizzato da peculiare efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione dell’attore che si professa erede  che mal si concilia con l’intrinseca forza dimostrativa propria della forma testamentaria di cui all’art. 602 cod. civ.

Quanto affermato può sembrare una mera questione tecnica ma in realtà l’affermazione della Corte di Cassazione ha anche dei risvolti sul piano pratico.  Difatti, posto che  il testamento successivo “prevale” su quello precedente (si vedano gli artt. 680 e 682 cod. civ. per il caso, rispettivamente di revoca espressa e di revoca tacita), applicando l’interpretazione anzidetta, colui che voglia far valere in giudizio la falsità dell’ultimo atto di disposizione non si dovrà limitare a disconoscerne il contenuto in via d’eccezione ma dovrà proporre un’azione di accertamento negativo facendosi carico del relativo onere probatorio.

In tale quadro la professionalità del consulente grafologo emergerà sia nella veste di consulente di parte (CTP) sia di consulente d’ufficio (CTU) nominato dal giudice in seno al contenzioso con la necessità di rinvenire le scritture di comparazione.

E’ qui che nasce il problema, in quanto la ricerca delle scritture di comparazione può risultare tutt’altro che facile. Vuoi perché si deve trattare di scritture di sicura produzione del de cuius vuoi perché controparte potrebbe aver provveduto a sottrarre o addirittura a distruggere buona parte dei  manoscritti riconducibili al de cuius. In questi casi il consulente grafologo se necessario dovrà diventare anche investigatore ampliando le proprie ricerche presso Uffici pubblici quali anagrafe, conservatorie dei registri immobiliari, tribunali, motorizzazione, camere di commercio etc., ove potrebbero rinvenirsi firme autografe o scritti riferite al de cuius. Tutto ciò naturalmente comporterà un aggravio di non poco conto in termini di tempo e costi che sicuramente avranno un peso nelle scelte di coloro che dovranno dimostrare che il testamento olografo mostrato da uno degli eredi  è stato vergato da mano diversa.

Gabriele Colasanti