Note giurisprudenziali e criminologiche.
Requisito del testamento olografo, previsto a pena di nullità dall’ art. 606, comma 1, c.c., è la sua intera manoscrittura ad opera del testatore. L’art. 602 c.c. prescrive i requisiti di forma e sostanza del testamento olografo: la scrittura di mano del testatore, la data e la sottoscrizione.
Nessuna specifica indicazione viene fornita dalle richiamate disposizioni circa il tipo di carattere da utilizzare nella redazione del testamento, purché si tratti di una scrittura redatta a mano e nulla si rileva in ordine al substrato o al mezzo scrittorio da impiegare, pena la nullità dell’atto.
Il legislatore ha inteso lasciare al testatore libertà di scelta nei segni grafici da utilizzare, limitando a pochi elementi di forma e sostanza la validità delle sue ultime volontà.
Le implicazioni che discendono da tale previsione normativa sono notevoli per gli eredi testamentari, soprattutto quando per previsione di legge i chiamati all’eredità sarebbero ben altri.
Un siffatto stato di cose, alimenta in maniera cospicua il contenzioso e il coinvolgimento dei grafologi forensi chiamati a fornire alla persona estromessa dall’eredità o a suo dire danneggiata un parere pro veritate, in base al quale decidere se dare corso ad un’azione legale.
La recente sentenza n. 31457 del 2018 della Corte di Cassazione seconda sezione civile, di cui si riporta un significativo estratto, ha fornito in proposito un orientamento alquanto illuminante, del quale legali e consulenti è bene ne tengano conto, prima di promuovere iniziative giudiziarie tese a disconoscere l’autenticità della scheda testamentaria, si legge infatti che: ” L’art. 602, cod. civ., come, peraltro, l’art. 775, co. 1, del cod. civ. del 1865, richiede solo l’autografia. La dottrina, anche da tempo risalente, ha escluso che ulteriore caratteristica dell’autografia sia costituita dalla agevole accertabilità della stessa, fermo restando che l’uso di forme grafiche peculiari, atipiche, o, a maggior ragione,criptiche o riferibili a codici grafici non comuni, o non in uso, aumenta il rischio che non possa assegnarsi al testatore lo scritto; cioè che non possa giungersi ad un giudizio di positiva attribuzione allo stesso, secondo la regola della individualità o personalità.
In questo senso l’abitualità e la normalità costituiscono parametri interpretativi di assoluto rilievo, al fine, appunto, di cogliere nel segno il movimento grafico, autonomo e individuale del testatore e, in altri termini, il portato della sua personalità. Ed in questo senso, l’uso dello stampatello, non giustificato da condizioni psico-fisiche e da abitudine del dichiarante o da altre circostanze contingenti, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice del merito, rappresenta, da un punto di vista, si ribadisce, dell’astratto rilievo probatorio,evenienza di pregnante significato. Tuttavia, si tratta, pur sempre, d’indice sintomatico, se si vuole, di allarme, che non può indurre a una interpretazione rigoristica e letterale, che rischierebbe di obliterare la volontà testamentarie sol che il testatore non si sia attenuto alla sua scrittura abitualmente tipica.
Conclusione, quest’ultima, che non terrebbe conto del fatto che la grafia, come qualunque altra estrinsecazione della personalità soggettiva, non solo cangia nel corso degli anni, ma subisce, e sensibilmente, l’influenza di stati psico-fisici mutevoli, anche al di là della conclamata patologia e che contrasterebbe con l’art. 602, cod. civ., e, più in generale, con il principio di libertà negoziale.”
La Suprema Corte, pur lasciando ampio spazio ai dubbi ingenerati dall’uso dello stampatello da parte di una persona non solita a utilizzarlo o per la quale il ricorso a tale metodo di scrittura non sembri giustificato dalle precarie condizioni psico-fisiche o da altre circostanze oggettive, ne rimette la valutazione esclusiva al giudice di merito, senza però per questo invalidare il testamento a prescindere dall’onere della prova ricadente in capo a chi intenda ottenere la dichiarazione di nullità per apocrifia.
L’orientamento giurisprudenziale della su richiamata sentenza ha trovato ulteriore conferma nell’ordinanza n. 42124 del 2021 emessa dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione in cui viene affermato che “ Una parte della dottrina ammette con larghezza la validità del testamento scritto con caratteri in stampatello purché la scrittura sia riferibile al testatore, escludendo il solo caso in cui vi sia una imitazione schematica dello stampato. Si ammette quindi la validità formale del testamento olografo non solo quando risulti che il testatore usasse scrivere in stampatello, ma anche nel caso in cui il testatore non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere, argomentando dall’art.602 c.c., che non pone fra i requisiti necessari l’abitualità della scrittura, limitandosi ad indicare la sola autografia. Tale tesi è stata fatta propria dalla giurisprudenza della Corte, la quale ha riconosciuto la validità del testamento olografo scritto in stampatello (Cass. n. 31457/2018)”.
Si rileva come in tale pronuncia si rafforzi il concetto della validità del manoscritto con caratteri a stampatello, anche quando emerga che tale carattere di scrittura non fosse mai stato utilizzato in precedenza dal testatore, ciò perchè la norma dell’art. 602 c.c. non indica tra i requisiti di validità del testamento olografo l’uso di caratteri di scrittura abituali, ma la sola autografia.
dello stampatello nel testamento olografo, quindi non pone un problema di validità, ma di prova della provenienza che rimane a carico di chi ne contesti l’autenticità (Sezioni Unite Corte cassazione n. 12307/2015) il quale dovrà proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura.
Sull’obbligatorietà di assolvere al suddetto onere probatorio da parte di chi ponga la domanda di accertamento negativo della scheda testamentaria manoscritta in stampatello, sembra dissipare ogni dubbio la sopra menzionata sentenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione n. 31457 del 2018, ove afferma che “ Occorre ulteriormente chiarire che la parte che contesta l’autenticità della scheda non può essere esonerata dall’incombente per il fatto che la stessa risulti vergata in stampatello. Non è dubbio che le caratteristiche di abitualità e normalità del carattere grafico adoperato assumono un pregnante valore probatorio; tuttavia, tali qualità, che indirizzano verso l’individualità o personalità dello scritto (quest’ultimo requisito, talvolta indicato quale parametro, insieme agli altri due, in realtà, costituisce il giudizio conclusivo di riferibilità al testatore, frutto del positivo scrutinio dei due anzidetti parametri), non integrano i caratteri formali del testamento olografo; di talché non è consentito introdurre un requisito negativo di forma (non usare lo stampatello) non previsto dalla legge.”
E’ di tutta evidenza che l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale rende tutt’altro che agevole per l’erede legittimo, ma non legittimario estromesso dal testamento olografo vergato in stampatello, assolvere all’onere probatorio di dimostrare che lo stesso non provenga dalla mano del de cuius.
Infatti in assenza di scritture di comparazione in stampatello, di provenienza certa, gli accertamenti del grafologo forense dovranno concentrarsi sull’autenticità o meno della sottoscrizione, ai quali dovrà aggiungere quelli che di prassi vengono espletati nel caso di sospetto foglio firmato in bianco.
Roberto Colasanti
criminologo coordinatore del team crime analist and investigation di AICIS (1)
(1) Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza