a cura di Roberto Colasanti
Criminologo investigativo e della sicurezza
Colonnello dei carabinieri in congedo
Alcuni casi giudiziari di cui mi sono occupato in qualità di consulente forense hanno riguardato le disposizioni testamentarie di persone ultraottantenni che in seguito al decesso sono state impugnate da parte degli eredi perché ritenute false o lesive della quota di legittima. In un caso si trattava di un testamento pubblico in cui le volontà erano state dettate direttamente al notaio che le aveva ricevute e dattiloscritte lasciando al testatore il compito di firmarle per conferma, in un altro caso si trattava di un testamento olografo quindi interamente manoscritto dalla mano del presunto testatore e successivamente pubblicato dal notaio a richiesta dell’erede. Per entrambi i testamenti la valutazione del grafologo giudiziario è stata di falsità ovvero di non riconducibilità degli scritti e/o delle firme al de cuius e ciò in virtù di un approfondito e particolareggiato studio effettuato sulle scritture e firme comparative del defunto.
Ma è proprio dall’esame delle scritture autentiche delle due persone ultraottantenni che il consulente grafologo ha colto gli indici sintomatici dello stato di sofferenza fisico e/o psichico, rilevabili dalle componenti del gesto scrittorio, successivamente confermati da informazioni acquisite in seno alla cerchia familiare. Continua a leggere