Tipi di testamento

Patrizia Belloni

grafologa giudiziaria

Il testamento come già ricordato è l’atto reversibile con il quale una persona dispone, per quando avrà cessato di vivere, di tutte le sostanze o parte di esse, è un atto mortis causa perché la sua funzione consiste nella determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza alla morte del testatore, è un atto formale ed essenzialmente unilaterale, ovvero è sufficiente un’unica manifestazione di volontà cioè quella del testatore per essere efficace.
Il testamento si suddivide in due categorie, può essere ordinario o speciale, nell’ambito della prima categoria la legge distingue il testamento olografo (cioè scritto di proprio pugno) da quello redatto per atto notarile il quale a sua volta può essere pubblico o segreto.
I testamenti speciali rappresentano invece particolari forme di testamento pubblico riconosciute soltanto per determinate situazioni o circostanze.
“Sono consapevole di escludere da ogni diritto e titolo su ogni mio bene…. In quanto si sono sempre disinteressate ad ogni mia anche piccola esigenza, in sostanza non si sono mai curate di me”
Una frase emblematica, scritta da una signora deceduta pochi mesi or sono e di cui mi sto occupando come consulente della parte convenuta, una frase che esprime tanta solitudine, ed ogni volta che leggo nei testamenti olografi questo triste passaggio fa male anche perché spesso ciò accade anche con i figli che dimenticano i propri genitori.
Si tratta di una persona colta e benestante, nubile che si è dedicata al lavoro per tutta la vita e non avendo avuto figli le sue attenzioni quasi materne sono state dedicate alle sue nipoti figlie di una sorella, la storia si ripete, finché queste nipoti erano piccole ma anche fino all’età adolescenziale questa zia era al centro delle loro attenzioni e viceversa, viaggi, gite scolastiche, le feste di compleanno… poi a mano a mano che il tempo passa e le priorità sono altre per queste due ragazze la zia quasi non esiste più.
Ha fatto bene a diseredarle? Ha compiuto un atto vendicativo e cinico?
Certamente non possiamo giudicarla, a volte la solitudine gioca un ruolo che è difficile da accettare, ci si sente traditi ed abbandonati dalle persone più care.
Però queste due ragazze si sono ricordate di questa loro zia tanto generosa e amorevole soltanto dopo la sua morte, ed avendo appreso la triste notizia – naturalmente di essere state diseredate queste hanno pensato bene di impugnare il testamento in quanto ritenuto falso, ovviamente da loro, quindi hanno dato luogo ad un procedimento civile impiantato sul nulla.
I beneficiari dell’eredità si sono rivolti a me nominandomi consulente di parte (convenuta) e sono ben felice di questo incarico dal momento che il testamento e la firma sono autentici.
La Signora C.S. (le iniziali per la privacy) circa due anni fa decide di fare testamento, alla soglia degli ottanta anni, e si è avvalsa della modalità Testamento Segreto, in cosa consiste?
Viene scritto in privato di proprio pugno perché scrivere personalmente il contenuto sembra dare al testatore l’impressione di esprimere meglio le proprie volontà, ma poi consegnato a un Notaio in una busta chiusa, con la presenza di due testimoni, a sua volta il notaio redige una dichiarazione che quel giorno in quell’ora la Signora C.S. consegna “brevi manu” le proprie ultime volontà, il tutto viene chiuso in un’altra busta insieme al testamento e naturalmente sigillata dal Notaio – Pubblico Ufficiale.
Questa modalità è un’ottima combinazione tra testamento olografo e pubblico perché da un lato soddisfa il desiderio di scrivere personalmente il proprio testamento in tutta segretezza (come l’olografo) dall’altro lato il vantaggio di garantire tramite il deposito presso un Notaio di fiducia la conservazione dell’atto e la sua certa reperibilità al momento opportuno.
Infatti gli svantaggi del testamento olografo sono svariati, può essere smarrito o distrutto ovvero sottratto per opera di terzi interessati, può essere falsificato, la sua autenticità può essere negata, allocando all’erede testamentario l’onere probatorio.

La consulenza tecnica d’ufficio grafologica nel processo civile

Nel processo civile, la grafologia, nella fattispecie grafologia giudiziaria o forense, rappresenta una materia specialistica, connotata di peculiarità tecniche oltre che di stampo umanistico, utile a dirimere il contenzioso insorto fra le parti e rimesso all’autorità giudiziaria. Sono molteplici le controversie aventi ad oggetto l’apocrifia di una sottoscrizione o di un testo in particolare nell’ambito delle obbligazioni e dei contratti e nelle cause successorie che vede come “protagonista” il testamento olografo (art. 602 Cod. Civ.). Sembrano delineare l’importanza della grafologia in ambito giudiziario – civilistico – le disposizioni di cui agli artt. 214 c.p.c. e ss. (disconoscimento della scrittura privata). L’art. 216 c.p.c. (istanza di verificazione) prevede che “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, …indicando le scritture che possono servire di comparazione…”.
Ciò premesso, va precisato che il Giudice ove debba decidere su questioni che implichino l’impiego di conoscenze specialistiche e/o tecniche può avvalersi di un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) che assume la qualifica di ausiliario del giudice allo scopo di rispondere ai quesiti formulati dal Giudice (oggetto dell’incarico peritale) che in ambito civilistico vengono determinati sulla scorta delle domande e delle eccezioni delle parti sulle quali grava l’onere della prova. Pertanto, il Giudice può individuare un consulente tecnico al quale assegnare la risposta ad uno o più quesiti circa i fatti controversi fra le parti in causa (ad esempio: “accerti il C.T.U. se la firma apparentemente apposta da Tizio sul contratto di locazione sia apocrifa” oppure “accerti il C.T.U. se il testamento olografo pubblicato in data x dal notaio Sempronio sia stato interamente redatto per mano del defunto Mevio e dallo stesso sottoscritto”).
Laddove venga nominato un consulente tecnico d’ufficio le parti in causa hanno diritto di nominare un consulente tecnico di parte (C.T.P.) che assista alle operazioni peritali ai sensi dell’art. 194 c.p.c., presenti eventuali osservazioni ed istanze nonché sia parte del contraddittorio che conduce il C.T.U. ad elaborare la relazione di consulenza tecnica d’ufficio sa sottoporre al giudice.
Sotto il profilo processuale le operazioni peritali si debbono svolgere nel rispetto del principio del contraddittorio, alla stregua di quanto dispongono l’art. 194, comma 2°, c.p.c., e l’art. 90 disp. att. c.p.c., che presidiano il diritto delle parti di intervenire, nel contraddittorio tra di loro, alle operazioni peritali (di persona o a mezzo dei propri consulenti e difensori) e di presentare al consulente – per iscritto o financo a voce – osservazioni ed istanze.
L’art. 195, comma 2°, c.p.c. prescrive, altresì, di inviare la bozza di consulenza alle parti, al fine di raccoglierne le osservazioni, prima del deposito formale della perizia.
Pertanto, gli aspetti sinteticamente sopra illustrati debbono essere considerati da coloro che intendano promuovere o resistere in giudizio sia per evitare azioni ovvero eccezioni non idonee a superare il vaglio tecnico in contraddittorio sia per esaminare la possibilità di farsi assistere da un consulente tecnico di parte.

Gabriele Colasanti
Avvocato del Foro di Roma

FIRMA SU TESTAMENTO OLOGRAFO SCRITTO IN STAMPATELLO

A cura di Patrizia Belloni

grafologa giudiziaria

Cosa spinge un uomo di circa sessant’anni che gode di ottima salute ed instancabile lavoratore a scrivere un testamento olografo in stampatello pochi giorni prima della sua morte e lasciare tutti i suoi beni alla seconda moglie e alle due figlie nate da quella unione, escludendo totalmente dall’asse ereditario il figlio avuto dal primo matrimonio, forse il presentimento che da lì a poco sarebbe venuto a mancare?

Il Sig. Mario (nome di fantasia) aveva una azienda di trasporti e a  volte lui stesso era alla guida di un camion che spesso lo portava a viaggiare, magari per sopperire alla mancanza di personale ed è  morto in modo accidentale senza un perché, l’ennesima vittima della strada, non è più  tornato dalla sua famiglia con l’unica responsabilità di essere sceso dal mezzo su cui viaggiava in una notte di pioggia per aiutare un automobilista in difficoltà ed essere travolto da un camion  guidato da un suo collega  che probabilmente non lo aveva visto tra la stanchezza delle tante ore forse troppe alla guida ed al maltempo.

Il suddetto quesito che mi è stato posto poco tempo fa da un uomo, un quarantenne  figlio della vittima nato dal primo matrimonio e da ciò che mi ha riferito, suo padre  aveva avuto una vita piuttosto movimentata sotto svariati punti di vista,  si era sposato molto giovane poco più che ventenne con una sua coetanea rimasta incinta quindi dopo le nozze riparatrici e la nascita di questo figlio, il Sig. Mario aveva “messo su” con l’aiuto dei suoi genitori questa piccola azienda di trasporti cresciuta via via nel corso degli anni.

Il lavoro certo non mancava ma i turni di lavoro massacranti lo rendevano un marito ed un padre “latitante”, a tal punto che la giovane moglie dopo pochi anni dal loro matrimonio e con questo bambino ancora in tenera età tornò a vivere nella casa genitoriale chiedendo la separazione dal Sig. Mario.

Dopo qualche anno l’incontro con una nuova donna che da lì a poco lo renderà ancora padre per ben altre due volte ed ottenuta la separazione dalla prima moglie convolerà di nuovo a nozze.

Ovviamente come ho già detto svariate volte la perizia giudiziaria si basa su prove oggettive ed il grafologo tenendo sempre bene a mente la deontologia professionale deve attenersi scrupolosamente a prove reali e tangibili, oggettive  ovvero scritti o firme come in questo caso , in quantità sufficiente per una adeguata e scrupolosa comparazione con la firma contestata e soprattutto se si tratta di fotocopie che siano chiare e leggibili, per poter appurare l’esistenza o meno di una  significativa variabilità grafica  e per fare ciò occorrono scritture e firme diluite nel tempo ma ovviamente non troppo distanti dalla data del testamento, pertanto non lasciarsi influenzare dai racconti di vita, storie assolutamente reali che alle volte potrebbero in qualche modo deviare il giudizio.

 

In questo specifico caso, dal momento che il Sig. Mario persona semplice non era solito scrivere, mi sono potuta avvalere soltanto delle sue firme “certe” apposte nel corso degli anni su svariati documenti, atti notori, specimen bancario ecc. ovviamente quelle apposte prima del suo decesso perché il testamento olografo, apparentemente scritto dal Sig. Mario aveva una data molto vicina alla sua morte, soltanto di pochi giorni prima e tra l’altro, leggendo il testamento la motivazione principale come “giustificazione” del fatto che avrebbe escluso il figlio negandogli la quota legittima prevista dalla legge è che lo avrebbe aiutato elargendo di tanto in tanto delle somme (esigue) di danaro, che il Sig. Mario ovviamente mentre scriveva il suo testamento avrebbe quantificato.

Variabilità grafica

Valutare la variabilità grafica di una firma è molto importante dal punto di vista peritale soprattutto per quanto riguarda quella sui testamenti significa “monitorare” la scrittura nel corso degli anni di un individuo e le eventuali modifiche che potrebbero palesarsi in un breve percorso grafico quale la firma ma – spesso anche no – fermo restando che le specie grafiche più importanti che ci informano sui tratti caratteriologici di una persona restano tali nel tempo.

Infatti ciò che mi ha fatto decidere per “apocrifia”, quindi di una firma non autentica apposta sul testamento olografo vergato interamente in stampatello, e di conseguenza accettare l’incarico di consulente di parte, è stato che il Sig. Mario in moltissime firme che mi ha prodotto il figlio,  all’incirca più di dieci diluite nel tempo, anche su documenti originali, ho riscontrato una coerenza grafica ineccepibile, sempre la stessa inclinazione, dimensione, ovvero il calibro delle singole lettere, la loro formazione e  la modalità di legarle tra di loro, identica distanza tra il nome ed il cognome, la fluidità e scorrevolezza, frutto di un gesto libero, conteneva sempre quei segni particolari caratteristici, peculiarità esclusive dello scrivente che definiamo “idiotismi grafici”, mentre la firma apposta sul testamento era del tutto difforme, soste e riprese che sono il chiaro sintomo di incertezza, ripassi per “aggiustare” le lettere, lentezza nell’esecuzione ed una fisionomia grafica distorta.

 Per maggiore chiarezza esplicativa posso aggiungere che per quanto riguarda la firma dal punto di vista neuropsicologico ha un percorso diverso dalla scrittura, infatti mentre una lesione cerebrale vascolare può danneggiare la qualità della scrittura è molto probabile, invece, che rimanga intatta l’abilità nel firmare, in quanto le due attività hanno percorsi nervosi assolutamente diversi.

Quando si scrive il testo qualunque esso sia dal semplice biglietto di auguri che accompagna un regalo, alla stesura  di un testamento olografo viene prodotto uno sforzo diverso da quando si firma, il testo anche se breve comunque viene pensato viceversa  apporre il proprio nome e cognome rappresenta la massima sintesi di velocità non dobbiamo pensare a ciò che scriviamo perché la firma è il gesto automatico per eccellenza, pertanto è un test attendibile ma quando in perizia giudiziaria si analizza una firma contestata e si confronta con altre firme certe di una persona deve necessariamente innanzi tutto possedere i requisiti fondamentali di spontaneità e naturalezza.

A corredo di quanto illustrato risulta opportuno evidenziare che il codice civile tutela i “legittimari” ossia quei soggetti che non possono essere estromessi dalla successione del de cuius in quanto la legge gli riserva una quota di legittima. Infatti. l’art. 536 Cod. Civ. dispone quanto segue: “…Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi…”.

Testamento olografo: l’erronea indicazione della data non comporta la nullità del testamento

L’art. 602 Cod. Civ. disciplina il testamento olografo, stabilendo, fra l’altro, che “…Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore…La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno…”.

In concreto, però, l’atto di ultima volontà può  presentare una data errata oppure addirittura impossibile, come ad esempio il 30 febbraio, il 31 novembre, etc. Per tali ipotesi si pone il problema della nullità del testamento olografo perché, secondo una interpretazione rigidamente formale, dovrebbe ravvisarsi l’assenza di uno degli elementi essenziali previsti dall’art. 602 Cod. Civ. Difatti, la data assume peculiare importanza anche ai fini dell’individuazione dell’ultima volontà espressa dal de cuius  laddove esistano altri testamenti nonché per la  valutazione della capacità del testatore.

>Sull’argomento,  la giurisprudenza di legittimità ha configurato, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c., che oltre alla mancanza della data, costituisce causa di annullamento del testamento olografo anche l’incompletezza e/o l’impossibilità della stessa.

Si deve precisare che l’indicazione della data impossibile conduce all’annullabilità del testamento solamente ove sia riconducibile alla volontà del testatore e non ad un mero errore materiale (Cass. n. 10613/2016; Cass. 5 giugno 1964, n. 1374).

Recentemente, nell’ambito della giurisprudenza di merito (Corte d’Appello Cagliari, sent. N. 381 del 10/09/2021) è stato affermato che l’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto. Nel caso affrontato dai giudici d’appello in presenza dell’errore nell’indicazione della data la CTU grafologica ha avuto ad oggetto l’individuazione della data. Pertanto, secondo il tenore letterale della predetta sentenza, i giudici sono pervenuti all’accertamento della data del testamento avvalendosi di una consulenza tecnica secondo la metodologia grafologica  particolarmente finalizzata alla comprensione della singolarità del gesto che è presente in ogni soggetto scrivente, intendendo per Grafologia lo studio del movimento scrittorio, come dimostrato da eminenti autori stranieri e italiani.

La Corte di Appello di Cagliari ha richiamato quanto già statuito, per una fattispecie analoga, dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10613/2016) che ha affermato quanto segue: “l’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta, cioè ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto (Cass. 5 giugno 1964, n. 1374).

La valutazione della ragione dell’errore risulta rimessa all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione.

Risulta opportuno, quindi, valutare mediante una consulenza grafologica di parte  la possibile rettifica della data presente nel testamento perché l’azione giudiziaria basata sulla mera irregolarità del testamento potrebbe essere contrastata sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Gabriele Colasanti
avvocato

Falsità del testamento olografo. Sospetti e rimedi.

Gli ultimi dati statistici disponibili sul numero dei testamenti pubblicati in Italia provenienti dall’Ufficio Centrale degli archivi notarili risalgono all’anno 2018 e confermano la tendenza degli anni precedenti e cioè che gli italiani sono scarsamente inclini a lasciare disposizioni scritte in merito alle proprie ultime volontà.

I dati parlano chiaro a livello nazionale solo il 12,26% delle successioni ereditarie sono state regolate in base ad un testamento, in particolare è stata registrata una maggiore riluttanza per i residenti delle regioni del centro Italia con il 10,12% e di converso una più favorevole propensione per i residenti delle regioni Sicilia e Sardegna con un dato che si attesta al 15,38%.

Tra i pochi che hanno deciso di fare testamento prevale la forma del testamento olografo pari al 77,74% dei testamenti pubblicati il che significa che solo un italiano su dieci decide di disporre delle proprie ultime volontà ricorrendo al testamento olografo.

Da questa premessa si comprende come il testamento olografo rappresentando una scelta poco praticata tra la popolazione, spesso ingeneri a torto o ragione sospetti in coloro che ne risultino penalizzati.

Il testamento olografo è in grado di produrre i suoi effetti dal momento della sua pubblicazione dal notaio ed è proprio dal quel momento che diviene oggetto di esame soprattutto se le disposizioni ivi contenute regolino la successione diversamente da quanto previsto dalla legge sia per quanto concerne il rispetto delle quote di legittima vuoi per l’inserimento di soggetti estranei alla cerchia dei parenti entro il 6° grado.

Tali sospetti possono acuirsi allorché il de cuius era persona poco incline alla scrittura di proprio pugno in considerazione della sua ridotta scolarizzazione ovvero a causa dell’insorgere di disturbi nelle articolazioni della mano o di altre patologie in grado di influire sul gesto scrittorio oppure semplicemente in conseguenza della deseutudine alla scrittura amanuense sostituita dalla scrittura al computer, tablet e smartphone.

Anche le circostanze del trapasso possono contribuire ad alimentare ulteriormente i sospetti, infatti solitamente coloro che decidono di fare testamento sono in età avanzata o di fronte ad una diagnosi medica infausta a breve termine. Ecco quindi che una morte accidentale o imprevista di una persona tra i 40 ed i 70 anni, in buono stato di salute con l’esistenza di un testamento appare fuori dall’ordinario.

Ma i sospetti servono solo a porsi delle domande non certo a fornire delle risposte, le scarne considerazioni sopra indicate associate ad altre specifiche informazioni relative al caso oggetto d’esame possono però fornire la spinta a ricercare gli elementi essenziali per giungere all’accertamento di falsità della scheda testamentaria.

Qualsiasi azione si vorrà intraprendere per accertare e far dichiarare la falsità di un testamento olografo non potrà prescindere dall’essersi procurati manoscritti e firme attribuiti con certezza alla mano del “de cuius” .

Questo aspetto è tutt’altro che trascurabile perché la mancanza assoluta di scritture e firme per la comparazione con quelle del testamento rende quasi impossibile provare la falsità della scheda testamentaria che in ragione di altri indizi extragrafici è fortemente sospettata di falsità.

In questi casi il grafologo giudiziario dovrà concentrarsi sull’eventuale presenza nel testamento olografo di più mani cioè sul fatto che il manoscritto non sia riconducibile tutto alla mano della stessa persona.

Sul punto il primo comma dell’art. 602 del codice civile non lascia spazio a dubbi interpretativi il testamento olografo “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”. In conclusione se il sospetto è quello di trovarsi di fronte ad un testamento olografo non autentico in tutto o in parte occorre procurarsi quante più scritture possibili del testatore con particolare riguardo a quelle coeve o altrimenti confidare nell’abilità del grafologo nel riuscire ad individuare scritture aliene nel manoscritto o la marcata incompatibilità tra il testo della scheda e la firma di sottoscrizione.

Roberto Colasanti

La necessità e l’importanza dello studio grafologico in perizia giudiziaria

A cura di Patrizia Belloni

In seguito al mio ultimo articolo pubblicato su “Grafologia Magazine” ho ricevuto alcune e-mail di persone che hanno chiesto in cosa consiste “lo studio” preventivo ritenuto necessario al fine di poter accertare i presupposti o meno quando ci viene richiesta una consulenza.
Il mio obiettivo è quello di eseguire un corretto lavoro e fornire alla persona che ha espresso la volontà di far condurre un accertamento su un documento olografo la giusta risposta, e soprattutto poter decidere in accordo con il proprio Legale di fiducia quale percorso intraprendere, per questo motivo nel mio precedente articolo ho usato l’aggettivo “propedeutico”.
E’ mia consuetudine ormai da svariati anni scrivere gli articoli basandomi su fatti realmente accaduti, prendo spunto dalle mie esperienze professionali – ovviamente quelle più significative – al fine di poter dare un contributo oggettivo e concreto, in quanto non sto “ipotizzando” una situazione, a persone che probabilmente stanno vivendo quella stessa esperienza.
In realtà si tratta di una vera e propria “indagine”, un viaggio attraverso gli otto generi della scrittura che sono: l’impostazione ovvero come viene gestito lo spazio nel foglio; la dimensione; la direzione; l’inclinazione; la forma; la continuità; velocità e pressione poi in perizia giudiziaria nello specifico si aggiunge la valutazione del grado di naturalezza e spontaneità della grafia.
Svolgimento di uno studio in Perizia Giudiziaria
Le scritture vanno studiate separatamente, generalmente viene esaminata prima quella “contestata” ritenuta falsa dalla persona che si rivolge al consulente e poi le scritture autografe o firme di comparazione che verranno prodotte dal diretto interessato oppure se si tratta di testamenti naturalmente dai congiunti del “de cuius”.
Il mio metodo di lavoro è innanzitutto osservare la scrittura nel suo insieme, acquisire coscienza di una realtà ovvero di uno scritto percependo quindi l’equilibrio ed armonia dei singoli segni, si procede con lo studio di ogni elemento grafico anche, all’occorrenza con l’aiuto di strumentazione apposita se abbiamo a disposizione scritture originali e non fotocopie.
Quindi si procede con la valutazione dei margini se sono regolari o meno; gli spazi ovvero la distanza tra le singole lettere tra le parole e la distanza tra un rigo e l’altro; la direzione e l’andamento delle parole, quindi se la scrittura è aderente alla linea retta avremo una scrittura “orizzontale” viceversa a seconda di come si discostano dalla linea avremo una scrittura discendente o ascendente.
Molto importante è lo studio della pressione e del tratto quindi stabilire se la pressione è leggera o pesante, ovvero la forza esercitata sul foglio e la traccia che viene impressa; la velocità per poterla valutare ci sono molti parametri da dover studiare uno fra tutti è la scorrevolezza del tracciato grafico senza indugi, interruzioni giustapposizioni, soste e bottoni di ripresa, quando si falsifica si tende a fermare la penna e si crea un piccolo punto con l’inchiostro che ad occhio nudo non si nota e si chiama appunto bottone di sosta.
Le dimensioni o calibro delle lettere; la forma che è l’aspetto che colpisce già di primo acchito ma è anche quello che viene imitato più frequentemente e per questo necessita di uno studio molto approfondito, e consentirà al consulente di scoprire gli elementi di contrasto con la scrittura o firma autografa che spesso vengono trascurati o sottovalutati dal falsario.
Ma ciò che è di estrema importanza in perizia giudiziaria è saper valutare la naturalezza e spontaneità di uno scritto che sia un testamento o firma, come già detto in grafologia giudiziaria naturalezza e spontaneità non sono sinonimi.
Una scrittura può essere naturale ovvero che fa parte della natura di quella persona ma a volte non è spontanea, cioè che la stessa persona non ha scritto di sua spontanea volontà ma ha subito qualche forma di costrizione, ciò accade molto spesso (purtroppo) quando si tratta di testamenti olografi scritti da persone piuttosto anziane.
La fase successiva all’analisi preliminare è quella di procedere con il confronto delle scritture sia quella da verificare quindi contestata e quelle di comparazione, valutare le “convergenze” e “divergenze” tra gli scritti e valutare l’importanza delle ultime in quanto se divergono negli aspetti fondamentali del grafismo vuol dire che non si tratta della stessa persona.
Per questi e tanti altri motivi, il mio “modus operandi” è quello di non dare giudizi affrettati senza prima avere studiato il caso.
Spero di essere stata abbastanza chiara ed esaustiva, soprattutto ciò che mi preme ribadire è che il CTP (consulente di parte) non deve necessariamente assecondare – anche quando non ci sono le condizioni – la persona che si rivolge ad esso, si può essere “di parte” anche sconsigliando di intraprendere un percorso in salita, pieno di difficoltà ed eventuali delusioni future.

Patrizia Belloni – Grafologa giudiziaria –

Giornalista

www.patriziabelloni.it

Il grafologo consulente tecnico nelle indagini difensive

Nel corso di programmi televisivi ci siamo abituati a sentire il parere di esperti in merito a fatti di cronaca giudiziaria e, pertanto, il pubblico ha “familiarizzato” con le ricostruzioni della scena del crimine, profili psicologici del possibile autore del crimine e, per quanto concerne la grafologia, con l’analisi di scritti anonimi relativi ad una scomparsa, ad un delitto particolarmente atroce, etc.
Nel nostro ordinamento, tuttavia, il c.d. “processo mediatico” costituisce un mero corollario del diritto di cronaca, della libertà di opinione ed anche una delle moderne forme di pubblicità del processo penale atteso che, com’è noto, la legge è amministrata “in nome del popolo italiano”.
Tralasciando, quindi, l’analisi dei possibili risvolti negativi della “spettacolarizzazione” dei fatti di cronaca nera, va precisato che nel sistema processuale italiano, guardando a quello penale, è prevista la possibilità di far intervenire degli esperti, tra i quali i grafologi giudiziari, nella veste di consulenti tecnici. Detta facoltà di avvalersi di consulenti tecnici riguarda anche le “indagini difensive” dell’avvocato.
Invero, la Legge 397 del 2000 «Disposizioni in materia di indagini difensive» ha introdotto nel nostro ordinamento le «indagini difensive» estendendo il concetto di «diritto di difesa» e trovando fondamento e legittimazione nell’art. 24, comma 2, Cost. ove è stabilito che «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».
Pertanto, la possibilità per il difensore di svolgere attività di investigazione ha ridotto il divario esistente fra diritti dell’accusa e quelli della difesa, dando voce al principio della parità delle parti (art. 111 co. 2 Cost.) ed al principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 co. 4 Cost.).
L’art. 327 bis c.p.p. prevede che fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e che tali attività (di investigazione difensiva) previste possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici .
Nel caso dell’art. 327 bis c.p.p. ricorre la figura del consulente tecnico di parte, il difensore munito di procura con atto scritto è il “responsabile” delle investigazioni difensive.
In tale contesto, il consulente tecnico è quel soggetto munito di particolari competenze tecniche che fornisce ausilio al il difensore nella ricerca di prove ed elementi di prova favorevoli al proprio assistito; nella valutazione degli elementi di prova già raccolti nonché nell’ individuazione delle strategie difensive.
Orbene, la consulenza grafologica (grafologia giudiziaria) rappresenta una delle materie oggetto della consulenza tecnica nell’ambito delle investigazioni difensive tanto per l’indagato quanto nell’interesse della persona offesa.
Numerosi sono i campi di applicazione della grafologia nel corso delle investigazioni potendo riguardare, ad esempio, una richiesta estorsiva, una ipotesi di diffamazione, la circonvenzione di incapace, la segnalazione di una persona scomparsa, etc.
Possiamo affermare che la consulenza tecnica grafologica nelle investigazioni difensive spesso riguarda l’analisi degli scritti anonimi c.d. «anonimografia» che si esprime attraverso diversi canali (biglietto o lettera anonima, murales, volantino, etc)
In conclusione, il consulente tecnico nelle indagini difensive svolge un’attività di fondamentale importanza per l’esercizio del diritto di difesa e per l’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo.
Il grafologo giudiziario costituisce una figura professionale di riferimento talvolta indispensabile per l’esatta ricostruzione della fattispecie al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Gabriele Colasanti
Avvocato
Giornalista pubblicista

La scrittura dei Gemelli

Considerazioni ed un caso pratico.

La scrittura dei fratelli gemelli, in particolare monozigoti, sotto il profilo grafologico pone il problema dell’individuazione dei tratti distintivi della scrittura in soggetti che appaiono “identici”.
Robert Saudek (1880- 1935), figura di spicco della grafologia in Inghilterra, secondo il quale la scrittura deve essere valutata secondo criteri di base quali la spontaneità dell’atto grafico, l’uso dello spazio ed il grado di originalità nella forma delle lettere, all’esito dell’esame di scritture di fratelli gemelli monozigoti non riuscì a trovare difformità grafiche così significative da poter distinguere i due manoscritti.
Tuttavia ritengo non si possa generalizzare ci sono delle coppie di gemelli che nel corso della loro vita sono alla ricerca di una propria individualità, spesso stanchi di essere “scambiati” quindi, talvolta chiamati con il nome del fratello o della sorella, si assiste alla personalizzazione del loro modo di vestire, differenziazione delle scelte scolastiche e/o professionali e sovente i gemelli trovano così la propria libertà di espressione anche attraverso la grafia.
Ci sono invece, coppie di gemelli talmente uniti che continuano a vivere in modo simbiotico anche da adulti – stessi amici, stesso stile nell’abbigliamento, scrittura molto simile – che trovano invece, maggiore forza per affrontare le controversie della vita, l’essere così simili li fa sentire più forti, e questa uguaglianza non viene vissuta come uno svantaggio, tutt’altro.
In alcuni casi, per non separarsi fisicamente, hanno rinunciato anche a sposarsi, a creare un nucleo familiare proprio, mi viene in mente una celebre coppia di gemelle monozigoti, nel mondo dello spettacolo, praticamente identiche, hanno scelto la stessa carriera professionale come ballerine, non si sono mai sposate, ed ancora oggi, molto anziane vivono insieme.
In proposito, ho affrontato la tematica lo scorso anno.
Nel Maggio 2019 sono stata contattata da una signora per esaminare un testamento olografo scritto apparentemente da suo marito, defunto prematuramente, all’età di quarant’anni, ci incontrammo nel mio studio, come avviene di solito, la Signora Marina mi produsse la copia del testamento olografo da verificare, il testo “incriminato”, e scritture di comparazione certe, il contratto di acquisto della loro casa, firme su documenti di identità, specimen bancario, una poesia dedicata alla moglie dopo la nascita del loro bambino, un verbale di assemblea dove il marito svolgeva la mansione di segretario, brevi pensieri scritti a mano per il compleanno, altre firme su documenti raccolti in modo ordinato in una cartella.
Ho iniziato così ad esaminare prima il testamento in verifica, non presentava alcuna anomalia, si trattava di un manoscritto non breve dodici righe compresa data e firma.
Dopo una prima valutazione, orientata sulla osservazione della naturalezza e spontaneità, avevo riscontrato entrambe, scrittura sciolta, alcun tremore, non c’erano “soste” i classici bottoni di ripresa nelle parole – giustapposizioni in termine tecnico – anche se non avevo colto, in quello scritto, alcuna emozione, bensì un tracciato grafico spedito, oserei dire freddo, senza emozione.
Ho osservato il testo nel suo insieme, e svolto come di consueto uno studio seguendo la metodologia di rito, nulla faceva pensare ad un falso, anche se mancava un aspetto saliente, ovvero una spiegazione, la motivazione per aver preso una decisione notevole, che avrebbe potuto cambiare il corso della vita alla Signora Marina, ma probabilmente non c’era.
Comunque avevo modo di notare un discreto equilibrio tra movimento e forma, la firma in basso a destra, omogenea al testo, però confrontando con le altre scritture del Sig. Marco, riscontravo la differente distanza tra le parole, la dimensione delle lettere, era più grande rispetto alle altre scritture, anche se molto spesso, chi scrive le ultime volontà, aumenta la dimensione – alcuni scrivono in stampatello – proprio per il timore di non essere compresi, il testatore spesso, scrive in modo molto più chiaro e leggibile, però anche il modo di legare alcune lettere, mi faceva pensare.
Man mano che visionavo tutto il materiale per la comparazione, notavo molte analogie tra il testamento ed il verbale dell’assemblea, scritto dal Sig. Marco, qualche lieve differenza con gli altri manoscritti, che avevo attribuito alla normale variabilità grafica, alle volte la scrittura cambia anche a seconda di come ci sentiamo fisicamente e moralmente, insomma… qualcosa di diverso dalle altre scritture, ma compatibili.
Dopo tre giorni di lavoro sul testamento in verifica e le scritture comparative, non avevo elementi sufficienti per arrivare alla conclusione che fosse un testamento falso, così ho pensato di chiamare subito la Signora Marina, per dirle che non avevo riscontrato difformità tanto gravi da far pensare ad un documento falso, quindi decisa a non redigere un parere pro-veritate, come richiesto, per dimostrare che si trattava di un testamento non scritto dalla mano di suo marito.
Ci incontrammo nuovamente per restituire alla Signora Marina il materiale che mi aveva prodotto, e quando le dissi che secondo me non c’erano i presupposti per impugnare il testamento, anche sulla base del verbale di assemblea, un manoscritto molto esteso del Sig. Marco, a quel punto tutto cambiò, la signora mi disse che non era stato scritto da suo marito, in quanto si trovava in ospedale per accertamenti, ma da suo fratello gemello Leonardo, erano praticamente identici, a volte anche gli amici più cari li confondevano.
Se non avessi avuto l’opportunità di mettere a confronto il testamento con il verbale, quindi facendo riferimento esclusivamente agli altri scritti del Sig. Marco, avrei sicuramente concluso che era autografo; dopo anni si era presentata l’occasione di verificare la scrittura di due fratelli gemelli monozigoti, certo, non sono in grado di poter affermare che tutti i gemelli scrivono in modo da poter confondere le due scritture, ma certamente, avendo lo stesso DNA sono avvantaggiati se vogliono falsificare lo scritto del loro fratello o sorella perché riesce più facile imitare la grafia del proprio consanguineo, anche tra genitori e figli.
Ho fornito un parere alla signora Marina, sulla base esclusivamente delle scritture certe del marito, ho dovuto rivedere un po’ tutto il lavoro, avevo fatto affidamento sul verbale di assemblea, in quanto si trattava di un manoscritto molto esteso, in più abbastanza vicino alla data del testamento, inconsapevole che era stato scritto dal cognato.
Non so come siano andate le cose, se la Signora Marina abbia intrapreso un percorso legale volto all’impugnazione del testamento, oppure se, forse, sono giunti ad un accordo, cosa che succede abbastanza di frequente, quando vi è un patrimonio piuttosto modesto da ereditare, come in questo caso, anche se di tutto rispetto, si trattava infatti, dell’appartamento in cui la Signora Marina viveva con il suo bambino, e di un modesto conto in banca.

Tutto ciò potrà evitare un lungo percorso, molto dispendioso e a volte  frustrante, nel mondo della perizia.

Patrizia Belloni
Grafologa giudiziaria

L’importanza della psicologia della scrittura nella perizia grafologica

a cura di Patrizia Belloni

Grafologa giudiziaria

In ciascun essere umano, vi è una parte non visibile, nascosta, è quella parte, dove aspetti ambientali, culturali, religiosi, hanno contribuito alla formazione del carattere ed a strutturare la personalità di ogni individuo, quella zona “franca” che custodiamo gelosamente, dove ogni tanto ci si rifugia, dove riappaiono i ricordi.

Anche l’interiorità, la parte più profonda diognuno di noi, che viene custodita gelosamente, può diventare comprensibile, decifrabile,
grazie anche alla scrittura, alla traccia che si lascia sul foglio bianco.

Il linguaggio scritto, rappresenta una impronta personale, unica, che  attraverso uno studio ricercato, può rivelare l’identità dello scrivente, infatti, attraverso il percorso, o tracciato grafico, si possono capire sia gli aspetti caratteriali, ovvero, il temperamento, il tipo di intelligenza, l’affettività che una persona è in grado di dare ma anche di ricevere, il grado di socialità, inclinazioni dal punto di vista lavorativo.

Chi si occupa, come me, di grafologia giudiziaria, sa bene quanto la perizia grafotecnica sia importante, la possiamo definire “l’arma” legale, una significativa risorsa che permette di risalire all’autore, ad esempio, di una lettera anonima, oppure della falsificazione di un testamento, addirittura di un biglietto lasciato sul luogo di un delitto.

Altresì, la grafologia giudiziaria, impone una rigorosa applicazione della metodologia, che, unitamente all’ausilio della psicologia della scrittura, rendono un contributo necessario per la ricerca della verità.

Il termine “perizia” deriva dal latino, e significa, come molti di voi sapranno, conoscenza acquisita con esperienza, capacità, abilità, ed il termine deriva dal verbo perire, che in parole semplici, significa andare al di là, oltre le apparenze.

Andare oltre le apparenze… vuol dire, per un grafologo giudiziario, non soffermarsi sulla morfologia, ovvero sulla forma delle lettere, ma vedere, e non guardare soltanto, tutti gli altri aspetti grafici, che sono molti, per giungere ad una conclusione, possibilmente quella giusta.

Anche se, viene insegnato che la forma è il genere grafico tra i più importanti, nella scala gerarchica, infatti i generi della scrittura sono otto, e la forma insieme alla dimensione, ovvero al calibro della lettere, è quella collocata ai primi posti.

D’altro canto però, non deve essere esaminata come un prodotto statico, ma, valutata nella sua dinamicità, scorrevolezza, fluidità ma soprattutto spontaneità, infatti, nessuna specie grafica dovrebbe essere valutata in modo isolato ma contestualizzata, presa in esame per quello scritto specifico.

L’applicazione statica, dei criteri inerenti alla morfologia, che esercitano alcuni periti grafici, li porta ad una valutazione spesso errata di omografia, ovvero, la conclusione: lo scritto è il frutto della mano di…

Fortunatamente si tratta di un metodo superato, che viene applicato non molto di frequente, in quanto produce non pochi danni, specialmente quando ci si trova a dover analizzare un testamento olografo, scritto da una persona anziana.

Il grafologo giudiziario, se professionista attento e scrupoloso, oltre ad  osservare l’aspetto morfologico, deve essere in grado di capire se quel testamento, pur essendo stato scritto effettivamente dal “de cuius”, ciò si capisce grazie alle scritture di comparazione, possibilmente coeve, (nelle persone anziane la scrittura cambia, si modifica, più velocemente rispetto ad un soggetto giovane)  cioè il più vicino possibile alla data del testamento, sia  effettivamente, frutto della sua volontà.

Spesso i testamenti olografi, sono il prodotto di una coercizione, costrizione di natura psicologica, (ricatto morale) oppure il risultato ottenuto  guidando la mano” del testatore, ed ancora…a volte il testo viene dettato da qualcuno.

Purtroppo, ci sono individui, che per far scrivere un testamento ad un anziano che sia parente o conoscente, gli somministrano alcoolici, o tranquillanti.

Tutte anomalie della scrittura che si palesano, o attraverso tremori diversi dallo stato naturale, dovuto all’età dello scrivente, infatti, i tremori dovuti alla vecchiaia sono diversi dai tremori di chi fa uso di sostanze che creano dipendenza, alcool o droghe, tremori dovuti all’incertezza di chi sta falsificando, oppure a lettere e parole frammentate, incerte, esitanti, soste ingiustificate specialmente nella firma.

Se all’interno di una scheda testamentaria, troviamo delle frasi sconnesse, per cui si evince una confusione della sfera cognitiva, e poi, magari troviamo che vengono citate date di nascita – luogo, giorno, mese ed anno-
di perfetti sconosciuti, ai quali è stato lasciato tutto ciò che la persona possedeva, allora, forse, un “piccolo” campanello di allarme si dovrebbe accendere.

Non mi stancherò mai di dire, che il compito che siamo chiamati a svolgere, è molto delicato, fare in modo di dare voce a chi non c’è più, far rispettare le sue vere volontà, non è cosa di poco conto, ma, con la superficialità con cui spesso si ha a che fare, vengono procurati molti danni, materiali e soprattutto morali alle famiglie di chi non c’è più.