Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 17/01/2022, n. 1202 (rv. 663543-01) – ASSEGNO BANCARIO – GIRATA IN BIANCO – DIRITTO DEL POSSESSORE AL PAGAMENTO – By Redazione Legale

Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l’indicazione del prenditore oppure cui l’assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, quest’ultimo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore. (In applicazione del ricordato principio la S.C. ha cassato la decisione con cui la Corte d’appello di Potenza aveva respinto la domanda di pagamento proposta dal possessore di due assegni bancari allo stesso consegnati, previa girata in bianco, dal debitore). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO POTENZA, 25/02/2020)

La Suprema Corte è intervenuta partendo da una pronuncia del Tribunale di Lagonegro che aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da B.F. avverso il provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti per l’importo di Euro 30.097,42: provvedimento pronunciato su ricorso di G.F..
Il Tribunale ha osservato che la domanda monitoria era basata su due assegni in possesso dell’intimante girati in bianco da B. e che, secondo quanto era emerso dalla prova testimoniale, il rapporto causale a base della consegna dei titoli era costituito da un rapporto di mutuo intercorso tra i due contendenti.

I Giudici di legittimità hanno evidenziato che, a norma dell’art. 2009 c.c., comma 2, e del R.D.L. n. 1736 del 1933, art. 19, comma 2, è valida la girata del titolo che non contiene l’indicazione del giratario, e cioè la girata in bianco. In base all’art. 2008 c.c., il possessore di un titolo all’ordine è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate; precisa, poi, il citato R.D., art. 22, che il detentore dell’assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate “anche se l’ultima è in bianco”.

Correlativamente, il possessore di un assegno bancario, in cui non figuri l’indicazione del prenditore oppure cui l’assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, questi possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore (Cass. 14 luglio 2010, n. 16556 ; Cass. 22 maggio 2006, n. 11927 ).

La sostituzione di persona mediante la sottoscrizione falsa a nome altrui

I delitti contro la fede pubblica sono disciplinati nel titolo VII del libro secondo del Codice Penale e s’incentrano sulla nozione di falso.
Alcune fattispecie sono state oggetto di modifica da parte del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 recante disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, in particolare, in tema di falsità documentali, tale decreto ha disposto l’abrogazione di alcune fattispecie di reato nonché la modifica di alcune dele successive disposizioni.
Ma cosa succede se firmo per un’altra persona? Cosa rischia chi falsifica la firma di un’altra persona?
Per falsità deve intendersi tutto ciò che non è vero e ciò che è in grado di indurre in inganno la generalità delle persone, facendo credere alla genuinità, alla veridicità dell’oggetto, del segno, della dichiarazione non genuino o veritiero.
Firmare al posto di un’altra persona potrebbe configurare reato.
Falsificare una firma può comportare, infatti, la realizzazione di molteplici fattispecie di reato.
Se la firma viene apposta su un atto pubblico si potrà parlare di falso in atto pubblico, viceversa falsificare un atto privato (ad es. un contratto) non è più considerato dalla legge un reato ma permane comunque il rischio di sanzioni pecuniarie. Residuano tre casi distinti di firma falsa in atti privati:
1. se la firma è falsificata con il consenso del suo titolare non c’è reato a meno che non ci sia il disconoscimento della firma;
2. se la firma viene apposta senza consenso, l’autore della firma falsa rischia l’imputazione per truffa, e quindi sia sanzioni pecuniarie sia la detenzione. La parte offesa disconosce la firma, e la controparte deve dimostrarne l’autenticità con il controllo di un grafologo;
3. se la firma è falsa ma il titolare ha mostrato la chiara volontà di dare esecuzione a quanto scritto sul documento il disconoscimento della firma non è più possibile.
La situazione è del tutto diversa per quanto riguarda gli atti pubblici, ovvero sottoscritti in presenza di un pubblico ufficiale, o rivolti ad enti pubblici.
Le conseguenze comunque non sono sempre le stesse. Se a compiere il reato è un pubblico ufficiale è prevista una pena di reclusione fino a 10 anni. Come sottolinea l’art. 476 c.p., infatti, “il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni”; se, invece, il fatto è commesso da un cittadino privato, l’art. 482 c.p. prevede che “se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”. La reclusione può andare, quindi, da tre mesi fino a due anni.
Da ultimo mettere una firma falsa, se si vuole far credere di essere un’altra persona, può integrare il reato di sostituzione di persona. Sostituirsi ad una persona è, infatti, un reato di falso previsto dall’art 494 c.p.
Tale norma punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad un’altra persona un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Il reato di sostituzione di persona tutela la fede pubblica nonché gli interessi del privato vittima del reato. Per questo motivo si tratta di un reato accostabile per quanto concerne i beni giuridici tutelati ai reati di falso.
Invero, come stabilito dalla Giurisprudenza di Legittimità, il delitto di sostituzione di persona è sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica, come si evince dall’inciso “se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica” contenuto nella norma incriminatrice; esso, tuttavia, intanto può ritenersi assorbito in altra figura criminosa in quanto ci si trovi in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell’art. 494 c.p. sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; viceversa, quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate, si ha concorso materiale di reati (Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 33531 del 29.7.2015).
Concludendo, quindi, il legislatore sembra sia giunto a consolidare un orientamento che ha visto la sua origine negli anni ’70 quando la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 878 del 17.10.1973 iniziava timidamente ad affermare che “in tema di falso, se talvolta, nella pratica quotidiana si presentano situazioni caratterizzate dalla fiducia, più che volontaria o pattizia, naturale e necessaria, che bene possono spiegare e giustificare l’ uso del nome altrui nella sottoscrizione di un documento (cosiddetto falso consentito), detto principio non può peraltro mai trovare applicazione nei confronti di quei documenti (nella specie, assegno bancario) cui e connessa o attribuita tale forza probante da indurre il legislatore a equipararli, nel grado della tutela, agli Atti pubblici; e la punibilità del falso in titoli di credito nella stessa misura del falso in atto pubblico, a norma dell’art 491 cod. pen., e appunto un indice sintomatico della forza probante conferita dalla legge a detti documenti, in cui non può essere, quindi, in nessun caso, lecita la sottoscrizione o, comunque, l’apposizione di un nome per opera di un terzo”.

Avv. Antonio Nucera
penalista del Foro di Roma

PERIZIA GRAFOLOGICA SU FOTOCOPIE

INTRODUZIONE
Cosa si intende per grafologia giudiziaria o forense – definizione
La grafologia giudiziaria è la materia che si occupa dell’analisi di uno scritto olografo, che si tratti di testamento o di lettera anonima, quindi eseguito manualmente, attraverso una serie di scritture comparative dell’autore del testo che devono essere omogenee, quindi eseguite con la stessa modalità di scrittura, stampatello con stampatello, corsivo con corsivo ecc., al fine di accertarne l’autografia o l’apocrifia.
La Grafologia giudiziaria non ha finalità descrittive ( che delineano, per l’appunto descrivono sia le tendenze naturali che la personalità di un soggetto ed i suoi relativi valori che comprendono sia la sfera affettiva che quella volitiva attraverso le specie grafiche es: scrittura piccola ineguale decrescente ecc.) come avviene nella Grafologia generale, ma piuttosto finalità identificatorie, quindi il grafologo giudiziario deve ricercare nella scrittura del soggetto in esame quei tratti caratteristici che lo contraddistinguono da altre persone, ovvero peculiarità che appartengono soltanto a quel soggetto specifico, i così detti gesti tipo o gesti fuggitivi.
Nell’ambito della grafologia giudiziaria vi sono diversi metodi …
Il metodo scientifico che si basa sulla fusione della descrizione qualitativa con quella quantitativa;
Il modello calligrafico che si basa essenzialmente sul criterio del confronto morfologico delle singole lettere;
Il metodo grafometrico che non prende in considerazione la forma statica della scrittura ma i rapporti dimensionali che si stabiliscono fra le forme grafiche in movimento;
Il metodo grafoscopico si basa sull’osservazione delle strutture grafiche, è una tecnica di osservazione che permette di cogliere le peculiarità grafiche;
Il metodo grafonomico che studia la scrittura attraverso le leggi che regolano il grafismo;
Il metodo più utilizzato ed attendibile è quello grafologico che racchiude tutti i metodi con particolare attenzione alla psicologia della scrittura, quindi uno scritto viene analizzato sotto tutti gli aspetti e questo metodo è stato avvalorato anche da una sentenza della cassazione, “ Una perizia grafica basata sul metodo dell’interpretazione calligrafica è generalmente insufficiente senza il contributo di una attenta interpretazione grafologica a dirimere il pericolo di errore nel responso offerto al magistrato”.
Sentenza 15852 del 29/11/90.

PERIZIA GRAFOLOGICA SU FOTOCOPIE
Nel mio precedente articolo ho parlato di quanto siano importanti le scritture o firme di comparazione in quantità sufficiente e che siano coeve alla data del testamento o di qualsiasi documento da analizzare ma anche quelle antecedenti sono utili al fine di poter valutare la variabilità grafica ( che ciascuno di noi mette in atto quando scrive) se è genuina si riscontra la naturalezza e spontaneità di esecuzione in uno scritto – ovvero non ci sono i classici “bottoni di sosta” cioè esitazioni come se non si sappia come proseguire il percorso grafico, oppure “giustapposizioni” (un termine tecnico) che si manifestano in “aggiustamenti delle lettere” – in quel caso la scrittura rientra nella variabilità naturale.
Il Padre della Grafologia italiana, Girolamo Moretti, precisa che: “una fisionomia di scrittura, nella sua evoluzione dinamica, emerge dai lineamenti grafici accompagnati da tutti quei contorni che ne stabiliscono i tratti e le proprietà personali e le possibili variazioni, che nascono dalle diverse circostanze improntate dal sentimento e dall’intelligenza in azione”.
Occorre altresì una buona qualità delle suddette fotocopie ovvero che risultino chiare e leggibili in quanto il consulente grafologo deve lavorare più spesso di quanto si pensi su documenti forniti in fotocopia.
Ciò si verifica soprattutto quando si svolge un’indagine dei testamenti olografi perché il cliente interessato ad impugnare un testamento in quanto non ritiene “giuste” le ultime volontà del “de cuius “ ha in proprio possesso soltanto una copia del testamento mentre l’originale è depositato ovviamente presso lo studio Notarile dove è avvenuta la pubblicazione ed è possibile prenderne visione soltanto durante il corso delle operazioni peritali in presenza del CTU (consulente tecnico di ufficio) nominato dal giudice il quale dispone la perizia grafologica, e del consulente nominato da una delle parti ( attrice – chi ha impugnato il testamento – e convenuta ovvero chi ha il maggior onere di dimostrare che invece il testamento non è apocrifo vale a dire falso, bensì il frutto genuino del testatore).
L’avvio alle operazioni peritali di solito si svolge nello studio del CTU che insieme ai consulenti e agli Avvocati delle parti si stabilisce un piano di lavoro decidendo di comune accordo le date per svolgere suddette operazioni compatibilmente con altri impegni professionali di ciascuno, gli Avvocati partecipano soltanto alla prima riunione successivamente saranno i consulenti ad avere il vincolo a partecipare a tutte le operazioni peritali.
Per quanto riguarda la verifica dei testamenti vengono osservati gli originali presso lo studio notarile, alla presenza del Notaio stesso, dei consulenti di parte e del CTU il quale contestualmente deve redigere un verbale che contiene l’indicazione dei presenti (che dovranno apporre la propria firma) ed una sintesi delle indagini svolte in quella giornata, quali strumenti sono stati utilizzati per fare i rilievi previsti dal protocollo.
Di solito il compito di tutti i consulenti non si esaurisce in una sola giornata, ciò dipende dal numero di documenti o firme che ci sono da visionare in ossequio alla decisione del Giudice, infatti il consulente tecnico è obbligato a rispettare i quesiti formulati dal giudice e non deve in alcun modo eseguire accertamenti “suggeriti” dalle parti e dei loro consulenti.
Una volta redatto il proprio parere il consulente lo invierà al CTU (note preventive) secondo le tempistiche dettate dal Giudice, considerato l’attuale processo telematico, tale invio generalmente avviene a mezzo PEC e prevede che la consulenza sia firmata digitalmente.
Come ho già detto in precedenza è un lavoro molto complesso e delicato per questo motivo chiedo sempre la collaborazione da parte del cliente che consiste nell’inviarmi quanto più materiale possibile per la comparazione di uno scritto di varia natura oppure di firme, si devono cogliere nelle comparative le peculiarità generali e di dettaglio – contrassegni, gesti fuggitivi – così una volta colto un segno particolare di riconoscimento lo si andrà a verificare nello scritto da analizzare, (chi falsifica inserisce i propri gesti tipo in uno scritto che sia testamento oppure altro) un rituale propedeutico allo studio che effettuo sempre prima di iniziare il percorso appena esposto.

Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it

Corte d’Appello Napoli, Sez. VII, Sentenza, 01/08/2023, n. 3631 – ASSEGNO BANCARIO – SOTTOSCRIZIONE APOCRIFA – RESPONSABILITA’ ISTITUTO BANCARIO SOLO IN CASO DI GRAVE ALTERAZIONE – By Avv. Valerio Di Giorgio

In tema di titoli di credito, nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.

Con atto di citazione notificato in data 04.07.11 la società F.S. Spa A. (ora U.A. Spa) conveniva in giudizio P.I. S.p.A. innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo all’adito giudice: “previa ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannare la medesima, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore dell’attrice della somma complessiva di Euro 5.177,17 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal diritto al saldo effettivo, per i motivi di cui alla premessa del presente atto…con vittoria di ogni spesa ed onorario di lite, ed oneri fiscali, pure quelle della fase stragiudiziale”.
A sostegno della domanda, la società attrice rappresentava che:

  • nell’ambito del rapporto di conto corrente intrattenuto con la B.P. di N., aveva emesso gli assegni nr. (…), (dell’importo di Euro 3.600,00, a favore di A.D.) e nr. (…) (dell’importo di Euro 1.577,17, a favore di P.A.);
  • i detti titoli, dopo essere stati contraffatti nei nomi dei beneficiari, erano stati posti all’incasso presso uno sportello di P.I. da persona diversa dai beneficiari e, precisamente da tale V.R.;
  • a seguito dei fatti descritti, aveva dovuto procedere all’emissione di altri titoli, di pari importi, in favore degli effettivi intestatari;
  • con lettera raccomandata aveva richiesto, senza esito, il risarcimento dei danni a P.I., che si era resa responsabile per “non avere pagato l’assegno all’effettivo beneficiario”, non avendo “rilevato le palesi alterazioni dei titoli relative ai nomi dei beneficiari”.
    Si costituiva in giudizio P.I., chiedendo il rigetto della domanda.
    Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “…rigetta la domanda; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che quantifica in Euro 800,00 oltre iva cassa e spese ctu e spese generali”.
    Avverso tale sentenza, la U.A. Spa ha proposto impugnazione, con atto di impugnazione notificato il 2 marzo 2017, così concludendo: “Voglia l’Ecc.ma Corte Adita, reiectis adversis, previa ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta P.I. SpA, condannare la medesima al pronto pagamento in favore dell’attrice della complessiva somma di Euro 5.177,17, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal diritto al saldo effettivo per ogni singolo titolo. Con vittoria di ogni spesa ed onorario di lite, rimborso forfettario 15% spese generali, ivi comprese spese di eventuale CTU e CTP, del presente giudizio ed oneri fiscali, pure quelle della fase stragiudiziale e del giudizio svoltosi avanti al Tribunale”.
    Si è costituita in giudizio P.I. S.p.A., chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
    All’esito dell’udienza del 30 marzo 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., ossia mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la Corte riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
    I motivi di impugnazione
    Con il primo motivo di impugnazione, titolato “Il fondamento giuridico della responsabilità ex art. 43 legge assegno (2 comma): l’irrilevanza della colpa e della rilevabilità o meno della contraffazione ai fini della violazione della clausola di intrasferibilità”, l’appellante contesta la decisione del primo giudice rilevando che l’art. 43 L.A., ai co. 1 e 2 non fa riferimento alla eventuale colpa di chi paga e, dunque, sarebbe irrilevante che il giratario per l’incasso abbia o meno una colpa nel pagare un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario.
    La censura è palesemente infondata.
    Con pronuncia a Sezioni Unite n. 12477/2018, la Suprema Corte, componendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici sull’interpretazione dell’art. 43, comma 2 L.A., ha ricondotto la responsabilità della banca per illegittima negoziazione di assegni nell’alveo della responsabilità contrattuale, avendo la banca negoziatrice (o la banca trattaria che abbia pagato il titolo in stanza di compensazione) un obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione.
    In particolare, la Corte di legittimità ha chiarito che “ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933 , art. 43 , comma 2 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2”.
    Può ritenersi, dunque, ormai consolidato l’orientamento secondo cui sulla banca negoziatrice grava, ai sensi dell’art. 43 , comma 2, R.D. n. 1736 del 1933 , l’obbligo di procedere con diligenza nell’identificazione del soggetto che si presenta per l’incasso di un assegno non trasferibile e che, in caso di inadempimento di tale obbligo, la responsabilità che si delinea è di natura contrattuale e trova fondamento negli artt. 1176 e 1218 c.c.
    Ne consegue il rigetto del motivo di impugnazione.
    Con il secondo motivo di impugnazione (rubricato “La implicita contraddizione tra quanto statuito dal Tribunale circa la diligenza da attribuirsi alla Banca soggetto professionale. Il parametro della diligenza dell’esperto banchiere (neppure richiamata o specificata nelle sue linee essenziali) di cui all’art. 1176 2 comma c.c.”), l’appellante sostiene che il Tribunale sposando l’affermazione del CTU, secondo cui “la falsità del nome del beneficiario nell’assegno non poteva essere agevolmente verificata con la diligenza media richiesta all’operatore postale, bensì solo con strumenti specifici”, sarebbe incorso in un duplice errore, in quanto l’esame “ictu oculi” non sarebbe sufficiente ad elidere la responsabilità della banca negoziatrice e la diligenza professionale dell’esperto banchiere (neanche espressamente indicata dal primo giudice) non avrebbe potuto essere relegata al rango di una diligenza media, essendo richiesta al bancario una elevata professionalità ed una diligenza qualificata, tipiche del settore di competenza, per specificare le quali occorrerebbero regole ed attitudini che – proprio perché connesse all’esercizio professionale di una attività – nessuno possiede, se non un operatore del settore.
    Inoltre, gli accertamenti del CTU, recepiti dal primo giudice, sarebbero frutto di un’indagine “approssimativa”, in quanto, per l’assegno n. (…), dell’importo di Euro 1.577,17, contraffatto nel nome del beneficiario (“R.V.”), l’ausiliario non avrebbe evidenziato diverse anomalie ed in particolare la cancellazione e ritrascrizione dell’importo alfabetico del titolo e del nominativo.
    Il motivo di impugnazione non è fondato.
    Nella sentenza impugnata, differentemente da quanto ritenuto dall’impugnante, il giudice di primo grado descrive puntualmente la diligenza richiesta alla Banca negoziatrice ai sensi degli artt. 1176 c. 2 1992 comma 2 c.c., osservando: “In ordine alla natura della diligenza da impiegarsi, giurisprudenza costante, suole ricondurre l’obbligazione di controllo del legittimato al pagamento, della banca negoziatrice, ( unica concretamente in grado di controllare l’autenticità della firma di chi, girando l’assegno per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento, ) nel dovere di valutazione in concreto utilizzando la diligenza richiesta al bancario medio, sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili all’attività bancaria le disposizioni di cui agli artt. 1176 , comma 2, e 1992, comma 2, c.c.
    Ne consegue l’insufficienza della mera rilevabilità dell’alterazione, da non confondersi con la mera anomalia che non integra una falsificazione, occorrendo che la stessa sia riscontrabile “ictu oculi”, attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile dell’assegno da parte dell’impiegato addetto, che non deve essere un esperto grafologo ma in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero anche tramite mezzi e strumenti di agevole utilizzo e reperibilità, senza che debba ricorrersi ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento (cfr. Cass. 1377 del 2016 ).
    Quindi, controllo accurato, sicuramente, ma non alla luce di mezzi, tecnologie sofisticate non comuni (…)”
    Tali coordinate ermeneutiche devono essere senz’altro condivise, atteso che, come più volte chiarito dalla suprema Corte, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell’identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell’art. 1176 , comma 2, c.c., che è norma “elastica”, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli “standards” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente (cfr. sentenza n. 34107/2019).
    Nello specifico, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la diligenza qualificata richiesta al banchiere nell’adempimento della propria obbligazione di protezione implica che “nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (Cass. 16178/2018 ; Cass. 20292/2011 , n, 2666/2019).
    Nella sostanza, la Suprema Corte riconosce la necessità di una diligenza qualificata in capo al cassiere di banca cui viene presentato il titolo e tuttavia rileva come la stessa non possa spingersi fino al punto di esigere che lo stesso abbia la competenza di un grafologo.
    Ciò posto, alla luce dei suddetti principi, appare del tutto corretta la decisione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha accertato, con riferimento all’assegno n. (…) di Euro 1.577,17, che il tipo di alterazione non fosse rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio.
    Invero, emerge chiaramente dall’esame della ctu come tale assegno presentasse una contraffazione che “non era riscontrabile attraverso un sia pure attento esame diretto, visivo o tattile, da parte di un impiegato in possesso di comuni cognizioni teoriche/tecniche né tanto meno, detto soggetto, avrebbe potuto in assenza di cognizioni grafologiche e tecnico-operative essere in grado di avvedersi della falsificazione utilizzando mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo”.
    Inoltre, come correttamente rilevato dal Tribunale, il consulente, in forza di un accertamento preciso e congruente, solo a seguito di prolungato e ripetuto esame con lente in ingrandimento e ausilio di microscopio digitale multispettrale con diverse luci, ha potuto individuare la contraffazione. L’ausiliario ha anche chiarito che neppure all’esame tattile avrebbero potuto essere rilevate anomalie tali da giustificare ulteriori indagini da parte dell’operatore allo sportello.
    Dalla consulenza tecnica espletata, dunque, è emerso chiaramente che la contraffazione del titolo non avrebbe potuto essere percepita ictu oculi da parte del bancario medio, secondo la misura della diligenza allo stesso richiesta ex art. 1176 , co. 2, c.c. (“L’assegno in questione non presenta evidenti segni di falsificazione tali da essere riconosciuti secondo il comune patrimonio di conoscenze cui può verosimilmente attingere un soggetto, sia pure operante in ambito bancario, ma non in possesso di specifiche cognizioni tecniche ed operative in ambito grafologico e peritale”).
    Deve altresì rilevarsi che anche le doglianze circa l’erroneità delle risultanze della C.T.U. e della relativa valutazione del Tribunale, che ad esse si è attenuto, non appaiono affatto convincenti e persuasive.
    Da una parte, infatti, l’indagine tecnica operata dal C.T.U. si rivela accurata, precisa ed immune da rilievi di sorta; dall’altra, le tesi sostenute dall’appellante circa le asserite anomalie presenti sul titolo sono state compiutamente sconfessate dall’ausiliario, il quale, attraverso una disamina attenta e scrupolosa, ha analizzato tutte le osservazioni delle parti, chiarendo, in definitiva, che ” un conto sono le “anomalie”, altro è la falsificazione che solo gli esami strumentali hanno potuto rivelare e documentare.
    A mero titolo di esempio: una sottoscrizione sia pure originale, e dunque pienamente valida, vergata con una penna per il nome e magari, per esaurimento di inchiostro, con altra penna per il cognome è una anomalia, ma non è una falsificazione.
    Il quesito mi chiedeva di verificare la riscontrabilità di falsificazioni, non di semplici e spesso irrilevanti “anomalie”…”.
    Per quanto sin qui esposto, il motivo di appello deve essere senz’altro rigettato.
    Con il terzo motivo di impugnazione – rubricato: “La mancanza della prova liberatoria ex art. 1218 c.c. a carico di P.I. e la mancata produzione del titolo n. (…) di Euro 3.600,00” -, l’impugnante rileva che la banca negoziatrice, non avendo prodotto l’originale del detto titolo di credito, non avrebbe fornito la prova liberatoria su di essa gravante.
    La censura è fondata.
    Il Tribunale, sul punto rileva: “Per quanto attiene all’assegno bancario avente n. (…) di importo pari ad Euro 3.600,00 tratto sulla B.P.D.N., è emerso in atti che P.I. s.p.a., nello svolgimento delle normali operazioni di compensazione tra le banche, ha inviato alla stanza di compensazione l’assegno alla B.P.D.N. s.p.a. che ha emesso l’assegno e che ha l’obbligo di provvedere alla comunicazione del buon fine alla banca negoziatrice.
    Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene l’attore, la mancata esibizione dell’assegno, costituisce un fatto non imputabile alle P.I., le quali non ha la disponibilità del documento, inviato, invece, ad una banca che intrattiene un rapporto contrattuale (conto corrente) con parte attrice, che avrebbe potuto informarsi precedentemente il giudizio sull’esistenza o meno dell’assegno e la sua collocazione. “
    La valutazione del giudice di primo grado non può essere condivisa.
    Invero, risulta incontestato che:
  • in data 11.05.04 l’assegno nr. (…), emesso in data 11.05.04, dell’importo di Euro 3.600,00 è stato negoziato presso l’Ufficio postale di Napoli;
  • sul titolo risultava indicato quale nominativo del beneficiario quello di V.R.;
  • il pagamento è avvenuto attraverso il versamento su conto corrente postale n. (…) intestato V.R., conto radicato presso l’Ufficio postale di Napoli;
  • il titolo è stato negoziati in check truncantion, ovvero quella procedura secondo cui la banca negoziatrice del titolo (quindi P.I.) presenta alla B. trattaria/emittente (B.P.D.N.) in pagamento (quindi in stanza di compensazione), senza inviarne la materialità ma trasmettendone i dati con flusso informativo (attraverso Rete Nazione interbancaria).
    Il C.T.U., in relazione al detto titolo n. (…), non reperito in atti, ha specificato: “mi è stato riferito essere nella disponibilità della B.P., do atto di aver richiesto con pec del 4.5.2015 all’istituto di credito sopra menzionato che mi venisse consegnato il suddetto titolo in originale. Con nota di riscontro del 3.6.2015 il B.P. mi informava che il predetto titolo, unitamente ad altro, trovasi sotto sequestro presso il Provveditorato e Coordinamento Archivi di Modena”.
    Ciò posto, qualora la contraffazione dell’assegno, come nel caso di specie, sia realizzata attraverso la sostituzione del nome del beneficiario, la prova liberatoria può essere fornita solo producendo in giudizio l’originale dell’assegno, al fine di consentire l’esame del titolo e la conseguente verifica tendente a stabilire se i segni della falsificazione fossero o meno rilevabili ictu oculi.
    Non v’è dubbio, poi, che fosse onere della banca negoziatrice provare l’esatto adempimento e quindi produrre il titolo in originale, configurandosi nella specie un’ipotesi di responsabilità contrattuale e gravando, di conseguenza, sulla stessa l’onere di dimostrare di non avere potuto, pur impiegando il livello medio di diligenza qualificata, da essa esigibile, rilevare l’alterazione dell’assegno.
    Per le ragioni sopra esposte, ritiene il Collegio che P.I. S.p.a., non avendo fornito adeguata prova liberatoria, sia responsabile del danno cagionato all’odierna appellante, la quale ha dovuto effettuare un secondo pagamento degli importi in favore dei propri assicurati.
    P.I. S.p.a. ha tuttavia dedotto che gli assegni sono stati trasmessi per mezzo del servizio postale, con spedizione in plico ordinario e la circostanza non risulta contestata.
    Deve, a questo punto, considerarsi che , come affermato dalle Sezioni Unite della suprema Corte, “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto nonlegittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore” (cfr. Cass., sez. un., n. 9769/20 , nonché Cass. civ. n.140/2023 ).
    In particolare, nella richiamata sentenza, le Sezioni Unite hanno chiarito definitivamente che la “colpa” del danneggiato ex art. 1227 c.c., comma 1, non è un criterio di imputazione della responsabilità, ma un criterio di selezione dei vari possibili comportamenti eziologicamente idonei alla produzione dell’evento dannoso (in quanto tali, se ritualmente allegati, ricadenti nell’ambito della cognizione del rapporto sottoposto al Giudice e da questi verificabili ex officio), rispondente al principio “che esclude di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso”.
    La Suprema Corte ha anche precisato (cfr. ord. (…)) che, “dovendosi ravvisare una medesima rilevanza causale tanto nella condotta omissiva del danneggiato, tenuto da specifica norma di legge ad impedire un evento, quanto nella inerzia dello stesso di fronte ad “una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” (venendo in questo caso a fondarsi l’obbligo di attivazione, secondo i comuni principi di diligenza, nel generale “principio solidaristico” dell’ art. 2 Cost., che trova specificazione nel dovere di comportarsi secondo correttezza previsto dall’art. 1175 c.c.), ne consegue che la condotta del danneggiato il quale, come nel caso di specie, disattende le indicazioni desumibili dalla disciplina normativa – sia pure non integranti un obbligo imposto dalla legge specificamente a tutela dei terzi, in quanto rivolte al rapporto tra utente e P. – che regola le modalità di impiego dei diversi servizi postali, utilizzandoli in modo diverso dalle rispettive funzionalità e scopi (desunte dal D.M. 26 febbraio 2004 e dal D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 , secondo cui, rispetto alla corrispondenza ordinaria, la posta raccomandata consente al mittente di ottenere una certificazione dell’avvenuta spedizione e ricezione, mentre la posta assicurata consente al mittente di garantirsi dalla perdita del contenuto della spedizione, e di controllare e tracciare tutte le fasi della trasmissione), comporta la volontaria esposizione ad un maggiore rischio di incertezza in ordine al risultato finale di garantire al destinatario il possesso materiale del titolo di credito, incertezza determinata dalla voluta trascuratezza dei mezzi, pure disponibili, volti proprio a garantire tale risultato.
    La scelta compiuta dal danneggiato, in tal modo, non viene in rilievo come oggetto di valutazione di riprovevolezza secondo gli ordinari criteri di accertamento della colpa per violazione di obblighi di condotta nelle relazioni intrattenute con i terzi, ma viene, invece, in considerazione in relazione al risultato di tale scelta, e cioè al dato obiettivo del “mezzo” prescelto per la consegna dell’assegno, quale “fatto materiale” che viene ad inserirsi nel normale processo evolutivo della serie causale, costituendo uno degli antecedenti causativi dell’evento dannoso, ossia dell’illecito perpetrato con l’utilizzo del titolo, tramite la creazione dell’apparente legittimazione nel possessore ed il pagamento eseguito dalla banca al titolare apparente”.
    Rappresentando, dunque il possesso del documento una condizione essenziale per l’esercizio del diritto in esso incorporato, allo stesso modo della qualità di prenditore di colui che presenta il titolo all’incasso, qualora la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall’adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l’assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che la scelta delle predette modalità costituisca, al pari dell’errore nell’identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell’evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile (cfr. Sezioni Unite n. 9769/2020 cit).
    Alla luce dei principi giurisprudenziali sin qui richiamati, ne consegue che, nel caso in esame, non essendo stato contestato l’utilizzo del servizio di posta ordinaria per la spedizione dell’assegno (circostanza invero espressamente dedotta dalla parte appellata, anche nel giudizio di primo grado) deve ritenersi che il mittente si sia assunto il rischio della sottrazione del titolo e della sua presentazione all’incasso da parte di un soggetto non legittimato. Tale rischio, avuto anche riguardo al valore economico dell’oggetto spedito ed alla possibilità di avvalersi di forme di corrispondenza che offrono adeguate garanzie (oltre che di strumenti di pagamento più sicuri), si rivela del tutto ingiustificato, oltre ad accrescere la probabilità di pagamenti a soggetti non legittimati, con conseguente aggravamento della posizione della banca negoziatrice, che rimane maggiormente esposta alla possibilità di andare incontro a responsabilità.
    L’utilizzazione della posta ordinaria si pone, insomma, in contrasto con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, nonché con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., che a livello di legislazione ordinaria trova espressione proprio nella regola di cui all’art. 1227 c.c., operante sia in materia extracontrattuale, in virtù nell’espresso richiamo di tale disposizione da parte dell’art. 2056 c.c., sia in materia contrattuale, come riflesso dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall’art. 1175 c.c. in riferimento sia alla formazione che all’interpretazione e all’esecuzione del contratto (cfr. Sezioni Unite n. 9769/2020 cit.; in senso conforme, Cass. 16 novembre 2020, n. 25873 ).
    In applicazione di tali principi, deve ritenersi, dunque, sussistente quale causa dell’evento dannoso in oggetto anche la condotta colposa della compagnia di assicurazione che, in qualità di soggetto professionalmente qualificato, avrebbe dovuto effettuare pagamenti con modalità più sicure, quali la posta assicurata o raccomandata, atte ad evitare il rischio di possibili sottrazioni.
    Ritiene, inoltre, il Collego che la responsabilità concorrente della compagnia assicuratrice abbia inciso in pari misura nella produzione dell’evento lesivo, anche tenuto conto del non trascurabile importo dell’assegno (essendo richiesto un grado di diligenza tanto più elevato quanto più è consistente l’importo del titolo).
    Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, la Corte ritiene di attribuire a ciascuna delle due parti il 50% della responsabilità del fatto lesivo in oggetto e di condannare, dunque, P.I. al pagamento della somma di Euro 1.800,00, somma da rivalutare all’attualità, in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dal 27.6.2006 (data di ricezione della raccomandata a.r. con messa in mora) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
    Sulla somma dovuta competono altresì gli interessi legali, da calcolarsi, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza – segnante la trasformazione dell’obbligazione risarcitoria in debito di valuta (cfr. Cass. n. 3996/01 e Cass. n. 1256/95 ) – non sull’importo liquidato all’attualità ma sul controvalore originario, annualmente rivalutato (cfr. Cass. S.U. 17.2.1995 n.1712 ) e sulla somma finale rivalutata, da tale ultima data sino al soddisfo (cfr. Cass. n. 13508/91 ).
    Il quarto motivo di impugnazione, con il quale l’appellante lamenta l’incongruità della statuizione in punto spese legali rimane assorbito, atteso il parziale accoglimento dell’impugnazione, che comporta l’automatica caducazione del capo concernente le spese processuali, con conseguente necessità di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell’esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14 , nonché sent. n. 14633/12 e n. 18837/10).
    L’accoglimento solo parziale dell’appello proposto, il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato ed il consistente ridimensionamento dell’originaria pretesa vantata dall’appellante giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di due terzi.
    La restante parte delle spese, invece, è posta a carico della parte appellata P.I. ed è liquidata come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 , aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 , in base a valori compresi tra i minimi ed i medi tariffari e tenuto conto del valore della controversia, individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021 , n. 22742/19 e n. 27274/17 ), della natura dell’affare, delle questioni trattate e dell’opera prestata e con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria non espletata.
    Le spese relative alla CTU svolta in primo grado sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti.
    P.Q.M.
    La Corte d’Appello di Napoli – Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da U.A. S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9381/2016, pubblicata il 28 luglio 2016, ogni ulteriore domanda ed eccezione reiette, così provvede:
    1) accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna P.I. S.p.A. al pagamento in favore U.A. S.p.A. della somma di Euro 1.800,00 oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva.
    2) compensa nella misura di due terzi le spese processuali di primo e secondo grado e condanna l’appellante alla rifusione in favore di U.A. S.p.A. della restante parte di un terzo che, in tale ridotta misura, liquida:
  • per il giudizio di primo grado in Euro 833,00 per compensi ed Euro 93,00 per spese;
  • per il giudizio di appello in Euro 633,00 per compensi ed Euro 58,00 per spese;
    oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%.

Tribunale Bologna, Sez. III, Sentenza, 05/07/2023, n. 1352 – INDAGINI PRELIMINARI – ACQUISIZIONE PROVA – LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE – By Avv. Valerio Di Giorgio

Gli elementi di prova acquisiti nell’ambito delle indagini preliminari (nella specie la perizia grafologica disposta dal Pubblico Ministero e le sommarie informazioni testimoniali) costituiscono prove atipiche utilizzabili nel processo civile che il giudice può liberamente valutare e porre a base del proprio convincimento.

Il presente giudizio, introdotto da C. con atto di citazione notificato in data 01.07.2021, ha ad oggetto l’accertamento della falsità del testamento olografo apparentemente redatto, datato e sottoscritto da M. il 13.12.2020, mentre era ricoverata presso il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, con cui la de cuius avrebbe devoluto tutto il suo patrimonio in favore di T..
Invero, il testamento in esame, pubblicato in data 30.3.2021 con atto del Notaio Dott. Seb astiano G. (Rep. n. (…) Racc. n. (…)), così dispone:
“BOLOGNA/13/12/2020 IO SOTTOSCRITTA M. NATA A *** (B.), IL -(…) E RESIDENTE A B. IN *** ***, AFFETTA DA ADENOCARCINOMA IN FASE AVANZATO E TEMENDO PER LA MIA VITA, INTENDO LASCIARE TUTTI I MIEI BENI, AL MIO COMPAGNO T., CON IL QUALE HO PASSATO QUASI TUTTA LA MIA VITA E CON IL QUALE INTENDO SPOSARMI. QUESTE SONO LE MIE VOLONTÀ. M.” (doc. n. 7 fasc. att.).
L’attore, a sostegno delle proprie domande, ha esposto in sintesi che:

  • in data 15.1.2021 M. è deceduta a Bologna, presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi (doc. n. 3), all’età di 72 anni, dopo essere stata ivi ricoverata ininterrottamente dal 4.12.2020;
  • l’unico congiunto ed eredelegittimo di M. è il fratello C., essendodeceduti entrambi i genitori (doc. n. 4).
  • M., peraltro, non era mai stata sposata, né aveva mai avuto figli (doc. n. 5);
  • fin dal 4.12.2020 e per tutto il ricovero M. non aveva mai avuto contatti con familiari o amici, se non telefonicamente, perché le visite e qualsiasi contatto con persone esterne erano impediti dalle stringenti norme Covid 19 in vigore in Ospedale;
  • durante la degenza, il T. aveva effettuato alcune commissioni per M. in supportodella cugina della de cuius, …, la quale assisteva da tempo e in maniera continuativa la parente malata;
  • M. aveva intrattenuto un semplice rapporto di amicizia con T., ma non vi era stato alcun legame amoroso stabile e duraturo tra i due, né una convivenza, neppure una frequentazione abituale, né tanto più un’assunzione spontanea e volontaria reciproca di impegni di assistenza morale e materiale, né una comunanza di vita, tant’è che il T. era stato sposato fino al 1986 con la defunta …(doc. n. 30), matrimonio da cui ha avuto anche un figlio, e da circa 20 anni ha una compagna stabile, tale A.
    L’attore ha, quindi, sostenuto che il T. ha strumentalizzato la situazione e, viste le condizioni di salute di M., ha tentato di profittare dello stato di debolezza fisica e psichica per impossessarsi del cospicuo patrimonio della stessa (avente un valore di 2/3 milioni di Euro) mentre era ancora in vita.
    Ha allegato che anche i medici del Sant’Orsola avevano messo in guardia i familiari circa la possibilità che il T. stesse circuendo M.. Difatti, risulta all’attore che, in data 7.1.2021, T. ha richiesto all’Ospedale certificazione sullo stato di salute di M. da produrre in Comune ai fini di matrimonio. M., interpellata dal medico (Dott.ssa…) circa la sua volontà di rilascio di detto certificato, aveva categoricamente negato il consenso e chiesto che non venisse data alcuna informazione al T..
    Inoltre l’attore ha prodotto, unitamente all’atto di citazione, la perizia grafologica commissionata alla grafologa Dott.ssa…che è pervenuta alle seguenti conclusioni: “la scheda testamentaria olografa non è stata redatta in tutte le sue parti (data, testo e sottoscrizione) dalla de cuius M. con alto grado di probabilità. La certezza tecnica attributiva verrà confermata alla visione degli originali” (doc. n. 8).
    In tesi attorea, dunque, T. avrebbe provveduto ad una postuma artificiosa creazione del testamento. E ciò, sulla scorta di quanto valutato dal perito grafologo e delle ulteriori seguenti comprovate circostanze:
  • precedenti rapporti sentimentali di M.;
  • stabile relazione di T. con tale A. e precedente matrimonio con E. L.;
  • assenza di rapporto sentimentale con T. stabile e duraturo, né di frequentazione abituale, o convivenza;
  • fermo diniego di M. di consegnare a T. le chiavi del suo appartamento;
  • rifiuto di M. di fornire a T. documentazione sanitaria al fine di matrimonio, mentre era ricoverata;
  • rifiuto di M. a fornire al T. informazioni sul suo stato di salute;
  • concessione della delega bancariaalla cugina piuttosto che al presunto compagno, nonostante nello stesso periodo (secondo controparte) avesse devoluto a lui tutta l’eredità;
  • assenza di T. durante la convalescenza di M. nell’ottobre/novembre 2020;
  • mancata risposta di M. alla domanda precisa di T. di volerla sposare;
  • mancate risposte di M. a tutti i messaggi Whatsapp inviati da T..
    Si è costituito in giudizio T. contestando la ricostruzione attorea dei rapporti tra la de cuius ed il convenuto.
    In particolare, il convenuto ha inteso smentire l’affermazione attorea secondo la quale tra M. e T. non vi fosse mai stato alcun rapporto sentimentale.
    A prova del fatto che, invece, tra i due vi fosse un legame amoroso e sentimentale iniziato nel 1983 fino alla morte della de cuius ha prodotto i seguenti documenti:
  • il certificato delle pubblicazioni di matrimonio del mese di dicembre 1993, in cui risulta che T. e M. volevano contrarre matrimonio (doc. 1);
    -il certificato del PRA in cui risulta che T. e M. avevano in comproprietà un’autovettura targata …dal 1993 al 2005 (doc. 2);
  • il certificato storico di famiglia rilasciato dal Comune di Cervia, in cui risulta che la coppia dal 1992 viveva nella stessa abitazione a Cervia in viale…;
  • n. 3 certificati di residenza del Comune di Bologna, in cui si certifica che T. abitante in Strada M. n.46 è residente a B. dal 18/05/1995, proveniente da Cervia. L’appartamento di strada Maggiore n.46 è quello di proprietà di M..
    Il convenuto ha, quindi, allegato che tra T. e M., dal 1983 e fino alla morte di quest’ultima, vi è sempre stato un legame amoroso. Non corrisponderebbe, dunque, al vero che M. durante la sua vita avesse avuto stretti legami sentimentali con altre persone, perché era sempre stata legata sentimentalmente solo con il T..
    Inoltre il convenuto ha dedotto che sin dal 2015, quando M. aveva scoperto di essere gravemente malata, era stato solo ed esclusivamenteil T. a prendersi cura della sua compagna. Anche durante l’ultimo ricovero, il T. si recava tutti i giorni in ospedale a portare la biancheria pulita che consegnava agli infermieri e ritirava quella da lavare.
    L’attore ha, altresì, esposto che durante tale ricovero M. ricevette sia da T. che dalla cugina S. dei block notes e penne, affinché la stessa potessescrivere le sue ultime volontà. Poiché M. voleva fare la cura del Dott. D.B., avendo già effettuato una visita nel mese di settembre presso il suddetto medico, la stessa chiedeva al T., che prontamente soddisfaceva la richiesta, di avere tutto il fascicolo del suo percorso clinico. Dopo il giorno 13.12.2020 gli infermieri dell’ospedale riconsegnavano al T. il suddettofascicolo contenete tutta la documentazione medica. Il 14.12.2020 il medico del reparto consegnava al T. la certificazione per il rinnovo del codice 48, cioè l’esenzione ticket e dopo pochi giorni il T. la riconsegnava con il ticket già rinnovato. Successivamente il T. si adoperava per allertare l’Associazione A.N.T. che si trovava al piano primo dell’ospedale Malpighi di Bologna.
    Il convenuto ha affermato che il testamentoper cui è causa veniva trovato dal Tiziodentroil fascicolo sanitario che lo stesso aveva fatto avere a M. e poi restituitogli.
    Conseguentemente, ha concluso domandando, in via principale e nel merito, di rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e di dichiarare valido a tutti gli effetti di legge il testamento olografo datato il 13.12.2020 e pubblicato il 30.03.2021 per atto Notaio Dott…., Rep. n. (…), Racc. n. (…).
    Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1), c.p.c., l’attore ha sostenuto che le deduzioni di parte convenuta e le relative produzioni documentali (cfr. doc.ti nn. 2,3 e 9 fasc. conv.) sono del tutto inconsistenti perché né i certificati di residenza, né le pubblicazioni di matrimonio del dicembre 1993, né il certificato di proprietà dell’autovettura, sono documenti idonei a comprovare l’esistenza di una relazione stabile tra il T. e M., durata dal 1983 e fino alla morte di quest’ultima.
    Parte attrice ha osservato, come dedotto nell’atto introduttivo e non smentito dal convenuto, che M. ha intrattenuto molteplici relazioni sentimentali con diversi uomini dal 1984.
    Ne consegue che non vi può essere stato alcun legame stabile e duraturo con il T., quantomeno non negli ultimi 20 anni, anche perché lo stesso risulta sentimentalmente legato da un rapporto sentimentale e di convivenza con A. M., come risulta dalla relata di notifica dell’atto di citazione (depositata in atti) redatta dall’Ufficiale Giudiziario, ove la stessa M. – presente presso l’appartamento del T. al momento della notifica – si qualifica come “compagna”.
    Inoltre ha rilevato che il documento prodotto, costituito dalle pubblicazioni di matrimonio del dicembre 1993 tra T. e M., non scalfisce la circostanza dedotta da parte attrice secondo cui tra M. e T. non vi è stato un rapporto sentimentale stabile e duraturo. Anzi, proprio il fatto che alle pubblicazioni non sia seguito il matrimonio conferma la mancanza di serietà nel presunto legame tra i due e, comunque, il venir meno della volontà degli stessi di assumere reciprocamente gli impegni derivanti da un legame stabile e duraturo come il matrimonio, che implica comunanza di vita e reciproca assistenza morale e materiale.
    Del resto, se effettivamente l’intenzione di M. e di T. era quella di trascorrere la vita insieme uniti dai vincoli del matrimonio non si vede perché alle pubblicazioni non è seguita effettivamente la celebrazione dello sposalizio e perché, neppure negli anni successivi, i due abbiamo mai nuovamente avviato le procedure in tal senso.
    Ancora l’attore ha smentito che già dal 1983 il T. frequentasse M., dal momento che lo stesso risultava sposato e lei invece era legata a tale X, imprenditore di Napoli, con cui ha intrattenuto una relazione di 10 anni circa e con il quale ha convissuto trasferendosi a Napoli.
    L’attore ha, dunque, sostenuto che quanto dedotto dal convenuto non è idoneo a comprovare e giustificare la frase riportata nel testamento, secondo cui T. sarebbe stato il “compagno” di M. di “quasi tutta” la vita, in quanto potrebbe comprovare solamente che i contatti tra i due sarebbero eventualmente rimasti circoscritti ad un periodo molto breve e risalente (1992 / 1995) e che sia prima che dopo M. ha avuto altri rapporti sentimentali.
    Pertanto, ha continuato a sostenere con forza che risulta incredibile e inverosimile che anche un eventuale rapporto di pochissimi anni e molto risalente nel tempo (circa 30 anni prima) possa aver condotto M. a devolvere il patrimonio in favore di T..
    Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1), c.p.c. T. ha, innanzitutto, dedotto che le conclusioni di cui alla perizia grafologica di parte attorea sono state raggiunte dopo un confronto tra la “copia” del testamento in parola e altri documenti della de cuius, e che, pertanto, tali conclusioni non sono attendibili, in quanto, come noto, perché un esame grafico risulti affidabile e credibile, occorre che venga condotto sull’originale del documento in questione e non già su una copia fotostatica di quest’ultimo, giacchè l’analisi della sola copia non consente di cogliere con precisione i segni grafici relativi allo scrivente.
    Il convenuto ha, inoltre, rilevato che tra la de cuius e C. non correvano buoni rapporti, fortemente incisi dalla battaglia legale insorta tra i due fratelli anni addietro in relazione all’eredità materna, tant’è che il M., nell’atto introduttivo del presente giudizio, mai ha dichiarato di essere stato accanto alla sorella che, dal mese di dicembre dell’anno 2015, pativa una patologia tumorale per il peggioramento della quale veniva ricoverata nel mese di dicembre del 2020 fino al decesso. Dunque, in tesi di parte convenuta, non deve stupire una simile volontà della de cuius poiché il T. si è occupato di offrire la dovuta assistenza alla de cuius durante le sofferenze provocate dalla patologia tumorale e, inoltre, aveva anche prestato il proprio contribuito economico durante gli anni vissuti con la propria compagna.
    Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c. l’attore ha formulato le proprie istanze istruttorie consistenti in plurime richieste di ordine di esibizioneafferenti l’originaledel testamento e di copiosa documentazione da offrire in comparazione, nonché nell’istanza di una CTU grafologica e, infine, nella richiesta di prova testimoniale su tutte le circostanze dedotte nei propri atti difensivi.
    Il convenuto, con la propria memoria istruttoria, ha domandato l’interrogatorio formale di C. e l’ammissione di prova testimoniale.
    Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3), c.p.c. l’attore ha dato atto che, successivamente alla scadenza del termine per il deposito dellamemoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c., sono emersi, nello speculare procedimento penale instaurato a carico di T. (n. 11089/2021 R.G.N.R./Mod. 21 – P.M. Dott.ssa Caruso), fatti e documenti rilevanti ai fini di causa, che ha esposto e prodotto in questa sede, anche in replica alle istanze istruttorie avversarie.
    In particolare, risulta documentato dall’attore che, in data 5.5.2022 è stato notificato all’indagato T. “Avviso di chiusura delle Indagini Preliminari ex art. 415 bis c.p.c.” per il reato di cui all’art. 491 c.p. (Falsità in testamento olografo), “perché al fine di arrecare a sé o ad altri un vantaggio e di recare ad altri un danno, formava un testamento olografo falsoa firma apparente di M.D., datato 13.12.2020 e pubblicato, su sua richiesta, in data 30.3.2021 con rogito Notaio …di B.” (doc. n. 38 fasc. att.).
    In data 18.5.2022, a seguito di richiesta del difensore di C. nel procedimento penale, il PM Dott.ssa Caruso ha autorizzato il legale a prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo delle indagini (doc. n. 39).
    In data 19.5.2022, il legale di C. ha preso visione ed estratto copia del fascicolo relativo al procedimento citato a carico di T. (doc. n. 40), sicchè solo in epoca successiva alla seconda memoria istruttoria, l’attorte è venuto a conoscenza dei rilevanti esiti delle indagini espletate nel procedimento penale, di seguito indicate.
    In data 26.10.2021 il PM ha disposto l’esecuzione di una Consulenza Tecnica Grafologica sul testamento olografo di M., nominando all’uopo la dott.ssa B. di G., la quale ha depositato perizia in data 27.12.2021 (doc. n. 41 fasc. att.).
    Con Provv. del 27 dicembre 2021 il PM ha disposto l’integrazione dell’indagine tecnico grafologica, dandoincarico alla CT di provvedere ad “acquisizionedi un saggio grafico della persona sottoposta alle indagini, ad ulteriormente accertare, anche alla luce di tale acquisizione, se il testamento olografo a firma di M. …. sia compatibile con la grafia della stesa M., nonché con quella dell’indagato” (doc. n. 42).
    Dopo aver provveduto all’acquisizione del saggio grafico di T. (cfr. doc. n. 41 pagine da 174 a 184 del file pdf), la CT dott.ssa … ha così concluso: “il testamento olografo a firma di M. datato 13.12.2020, pubblicato il 30.03.2021, di cui al verbale di sequestro del 15.10.2021 non è compatibile con la grafia della stessa M. ma è interamente riferibile alla mano scrivente dell’indagato T.” (cfr. doc. n. 41, pag. 173 del pdf e pag. 35 della perizia integrativa).
    Dall’accesso al citato fascicolo è, inoltre, emerso che la Polizia Giudiziaria ha sentito a sommarie informazioni testimoniali …(doc. n. 43 fasc. att.), i quali hanno confermato quanto sostenuto dalla difesa dell’attore circa i rapporti tra M. e T..
    All’udienza in data 26.01.2023 la difesa attorea ha dato atto di aver depositato la copia del fascicolo penale contenente la perizia grafologica che ha disconosciuto la sottoscrizione di M. e ha chiesto, in forza di tale acquisizione, la fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la decisione. In via subordinata, ha insistito per le richieste istruttorie.
    La difesa di parte convenuta ha insistito per l’ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti nella comparsa e nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c..
    Il Giudice si è riservato sulle istanze delle parti.
    Nelle more, in data 12.04.2023, la difesa di parte attrice ha depositato “Foglio di produzione” per C. nel quale ha dato conto di avere avuto accesso, nei giorni immediatamente precedenti, e per la prima volta, al fascicolo del P.M. e la possibilità di estrarne gli atti.
    Dalla visione del citato fascicolo è emerso che T. in data 9.6.2022 ha reso interrogatorio nel quale ha confessato di aver falsificato il testamento, testualmente dichiarando: “Ammetto l’addebito che mi viene contestato. Non intendo trovare alcuna minima scusa ma soltanto spiegare quale è stato il rapporto che ho intrattenuto nel corso di tanti anni con la Sig.ra M. (…)”.
    Ciò posto la difesa attorea, stante l’importanza e rilevanza di detta confessione nel giudizio civile e la sopravvenienza rispetto al termine delle memorie istruttorie, ha prodotto il verbale di interrogatorio di T. del 9.6.2022 (doc. 46), e ha chiesto l’acquisizione dello stesso nel materiale probatorio del giudizio ai fini della decisione.
    Con Ordinanza riservata del 05.05.2023 il Giudice, preso atto del contenuto del verbale di interrogatorio reso dal convenuto in data 09.06.2022, riversato da parte attrice in atti, nel quale T. ha ammesso la commissione del reato di cui all’art. 491 c.p.; ritenuta l’ammissibilità della produzione attorea del predetto verbale trattandosi di documento formatosi successivamente alla scadenza dei termini istruttori; ritenuta, pure, la piena utilizzabilità ai fini probatori delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da T., che, peraltro, confermanoquanto già emerso nell’ambitodella perizia grafologica disposta dalla Procura della Repubblica; ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori atti istruttori in ambito civile, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
    All’udienza in data 18.05.2023 parte attrice ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183, comma VI, n. 1), c.p.c. insistendo, dunque, per la declaratoria di nullità del testamento; parte convenuta ha aderito alle conclusioni di parte attrice, rimettendosi a giustizia sulle spese di lite. I procuratori delle parti hanno rinunziato ai termini ex art. 190 c.p.c..
    La domanda dell’attore deve, evidentemente, essere accolta, alla stregua del materiale probatorio acquisito in atti e della sostanziale adesione alla domanda attorea da parte dello stesso convenuto in giudizio.
    Giova ricordare che secondo la costantegiurisprudenza di legittimità “Nell’ordinamentoprocessuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (Cass. Sez. 2 – , Sentenza n. 1593 del 20/01/2017; Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 settembre 2018, n. 22580).
    Nel processo civile le prove atipiche sono comunque utilizzabili “dipendendo la loro rilevanza esclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal giudice di merito, non sussistendo (…) alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità “tipizzate” di introduzione della stessa in giudizio…” che assicura la discussione in contraddittorio delle parti sull’efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare (Cass. Civ. Sez. III, n. 8459/2020).
    Nel caso in esame parte attrice ha prodotto in giudizio gli elementi di prova acquisiti nell’ambito dell’indagine preliminare disposta dalla Procura della Repubblica di Bologna (proc. n. 11089/2021 R.G.N.R./Mod. 21) a carico del convenuto T. per il reato di cui all’art. 491 c.p.c (Falsità in testamento olografo), costituite dalla perizia grafologica disposta dal Pubblico Ministero ed affidata alla dott.ssa —- dalle cui conclusioni questo giudicante non ha motivo di discostarsi stante la correttezza e meticolosità dell’accertamento – la quale ha valutato che “il testamento olografo a firma di M. datato 13.12.2020, pubblicato il 30.03.2021, di cui al verbale di sequestro del 15.10.2021 non è compatibile con la grafia della stessa M. ma è interamente riferibile alla mano scrivente dell’indagato T.”, nonchédalle sommarieinformazioni testimoniali reseda …(doc. n. 43 fasc. att.), i quali hanno confermato quanto sostenuto dalla difesa dell’attore circa i rapporti tra M. e T..
    All’efficacia probatoria di tali emergenze, di per sé già dirimente ai fini della decisione nel presente giudizio, si è aggiunto l’esito dell’interrogatorio condotto dai Carabinieri della Sezione di P.G. su delega di indagini del Pubblico Ministero a seguito della richiesta formulata dalla difesa dello stesso T. dopo la notificazione dell’Avviso di conclusione delle indagini preliminari: il T. ha consegnato agli Ufficiali di P.G. una dichiarazione sottoscritta da considerarsi parte integrante del verbale di interrogatorio del 09.06.2022 con la quale ammette pianamente di aver commesso il fatto imputatogli, riconoscendo la temerarietà della propria condotta e chiedendo perdono a tutti (doc. 46).
    Il valore confessorio di tali dichiarazioni acquisite agli atti è stato, infine, ribadito anche in questa sede civile avendo il convenuto aderito alla domanda dell’attore all’udienza di precisazione delle conclusioni.
    Conseguentemente va dichiarata la nullità del testamento olografo di cui si discute e riconosciuto C. quale unico erede legittimo di M., con ordine a T. di rilasciare i beni ereditari e di restituire gli stessi.
    Quanto alle spese di lite, la volontà adesiva alle conclusioni formulate dall’attore, manifestata dal convenuto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, consente di non porre a sua carico le spese della fase decisoria del presente giudizio. Restano, invece, a carico del convenuto, stante la soccombenza, le spese delle fasi di studio, introduttiva e di trattazionedel giudizio, postoche, ancora all’udienza in data 26.01.2023 e, dunque, ad interrogatorio già avvenuto (09.06.2022), il convenuto ha insistito per l’ammissione dei mezzi istruttori; spese liquidatecome in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto dell’attività difensiva prestata.
    P.Q.M.
    Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesao assorbita, così dispone:
    1) Dichiara che il testamento olografo datato 13.12.2020 e pubblicato il 30.3.2021 dal Notaio Dott. G., Rep. n. (…) , Racc. n. (…), non è stato redatto, datato e sottoscritto da M..
    2) Accerta e dichiara la nullità del testamento olografo datato 13.12.2020 apparentemente redatto, datato e sottoscritto da M. in favore di T..
    3) Dichiara che C. è l’unico erede legittimo di M. e, conseguentemente, ordina a T. il rilascio dei beni ereditari e la restituzione degli stessi, ivi compresi gli immobili, gli importi contenuti nei conti correnti, i titoli azionari e il contenuto della cassetta di sicurezza, in favore di C..
    4) Condanna T. al pagamento, in favore di C., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 555,89 per anticipazioni, Euro 24.358,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Corte d’Appello Venezia, Sez. II, Sentenza, 21/04/2022, n. 931 – PERIZIA GRAFOLOGICA – PERIMETRO CONSISTENZA PROBATORIA – ADEGUATO CONVINCIMENTO GIUDICE – by Avv. Valerio Di Giorgio

In tema di procedimento civile, la consulenza grafologica, in quanto per sua natura non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, è considerata un mezzo di indagine dalla “limitata consistenza probatoria”, di talché è richiesto comunque al giudice, non solo di fornire (come in ogni caso di consulenza tecnica) un’adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni del consulente, ma anche di valutare l’autenticità o falsità della sottoscrizione dell’atto in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame.

Con ricorso monitorio D.R.G. ha chiesto che il Tribunale di Vicenza ingiungesse a M.B. e M.L.I. il pagamento di € 58.782,48, oltre ad interessi e spese, quale credito residuo che il ricorrente ha dedotto di vantare in forza di due mutui concessi a M.B..
In particolare il ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni di credito, ha allegato due documenti datati, rispettivamente, 18.6.2009 e 19.2.2010:

  1. con il primo documento – sottoscritto da D.R.G., M.B. e M.L.I. – si è dato atto del prestito per € 60.000,00 concesso da D.R. a M.B. e dell’impegno del mutuatario a restituire tale somma entro il termine di un anno, con l’interesse del 6% e con la garanzia fideiussoria di M.L.I.;
  2. con il documento datato 19.2.2010 – sottoscritto da D.R.G. e M.B. – il secondo ha dichiarato di avere ricevuto dal primo l’ulteriore somma di € 12.000,00, a titolo di prestito personale.
    Nel ricorso monitorio è stato dato atto di alcuni pagamenti parziali ricevuti da D.R.G. per complessivi € 30.000,00 – che il ricorrente ha dichiarato di avere imputato al mutuo del 19.2.2010, in quanto meno garantito, e per il resto a parziale saldo del primo mutuo del 18.6.2009 – nonché del mancato riscontro dato da M.B. ai solleciti di pagamento.
    Con decreto ingiuntivo n. 797/15, notificato il 16.3.2015, il Tribunale di Vicenza ha accolto il ricorso ed intimato a M.B. e M.L.I. il pagamento della somma richiesta.
    Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione gli ingiunti, disconoscendo la scrittura del 19.2.2010 e l’esistenza del prestito di € 12.000,00 cui essa è riferita, nonché contestando l’imputazione dei pagamenti parziali eseguiti. Per tali ragioni gli opponenti hanno chiesto che il Tribunale di Vicenza revocasse il decreto ingiuntivo opposto e accertasse la minor somma dovuta, quale residuo del debito sorto con il mutuo del 18.6.2009.
    Costituitosi in causa, D.R.G. ha chiesto la verificazione della scrittura disconosciuta, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
    La causa è stata istruita con l’assunzione di testimoni e lo svolgimento di una CTU grafologica.
    Con la sentenza oggetto del presente appello il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’opposizione, condannato gli opponenti a rifondere le spese di lite al convenuto opposto e diviso in quote uguali tra le parti l’onere relativo alle spese di CTU.
    Giudizio d’appello
    Avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza propongono appello M.B. e M.L.I., insistendo per l’accoglimento delle domande già svolte in primo grado.
    D.R.G., costituendosi, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e ne ha chiesto comunque il rigetto.
    All’udienza del 18.1.2022 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
    Parte appellata ha chiesto sia dichiarata l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. L’eccezione è infondata. L’atto di appello indica con sufficiente chiarezza i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
    Motivi d’appello
    1) Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l’esistenza del prestito di € 12.000,00 del 19.2.2010, che M.B. ha invece negato di avere ricevuto.
    Il giudice di prime cure ha preso atto dei risultati non univoci della CTU grafologica – all’esito della quale il consulente d’ufficio, “tenuto conto dei limiti di periziabilità dell’accertamento”, ha concluso “per la non riferibilità della sottoscrizione attribuita a M.B. apposta in calce alla scrittura privata 19.2.2010 prodotta in copia come doc. 2 di parte convenuta alla mano del sig. M.B. con basso grado di confidenza tecnica” – e, considerato quanto emerso dalla prova orale, ha ritenuto adeguatamente provata anche la seconda dazione di denaro effettuata da D.R.G. in favore di M.B.. In particolare, il Tribunale ha ritenuto rilevante la deposizione della teste D.R.F., che ha assistito alla consegna della somma e alla sottoscrizione della ricognizione di debito, mentre ha valutato come non decisive le dichiarazioni rilasciate dai due testimoni indicati da parte attrice.
    Gli appellanti contestano la credibilità della teste D.R.F. sostenendo:
  • che le sue dichiarazioni conterrebbero alcune contraddizioni relative al momento in cui sarebbero avvenute la dazione del denaro e la firma della ricognizione;
  • che la testimone sarebbe comunque poco attendibile dal punto di vista soggettivo in quanto ella è sorella dell’appellato e sarebbe in cattivi rapporti con M.B., suo ex compagno ed ex datore di lavoro;
  • che la dichiarazione della teste secondo cui il prestito sarebbe servito a M.B. per il pagamento degli stipendi dei dipendenti di T.M. s.r.l. sarebbe in contrasto con la qualificazione del prestito come “personale” contenuta nel riconoscimento di debito;
  • che D.R.G. avrebbe potuto provare la veridicità di quanto sostenuto dimostrando documentalmente di avere prelevato dai propri conti bancari la somma in questione, mentre nulla ha dimesso.
    Affermano inoltre gli appellanti che la prova del mutuo non potrebbe essere fornita solo sulla base di una testimonianza, stanti i limiti posti a riguardo dagli artt. 2721 e 2726 c.c. e mettono in evidenza le dichiarazioni favorevoli a parte opponente di M.V. e di M.L.I., nonché l’anomalia costituita dalla consegna di una somma di denaro così ingente in contanti.
    Viene poi ripreso il contenuto della consulenza grafologica d’ufficio, dalla quale sarebbe emersa l’esistenza di molteplici differenze tra la scrittura in verifica ed i campioni di raffronto e di solo poche somiglianze, tanto che la consulente sarebbe giunta ad esprimere il proprio convincimento circa la non autenticità della sottoscrizione disconosciuta, seppur espresso con la cautela dovuta al fatto che trattasi di una sigla e non di una sottoscrizione completa.
    Infine gli appellanti indicano altri elementi che dovrebbero portare a conclusioni opposte a quelle cui è giunto il giudice di primo grado:
  • la condotta del debitore, il quale non ha disconosciuto entrambe le dichiarazioni di debito, ammettendo di avere sottoscritto quella datata 18.6.2009;
  • la differenza di contenuto tra la prima e la seconda dichiarazione attribuita a D.R.G. e la stranezza della presenza della firma di quest’ultimo anche in un documento, come quello del 19.2.2010, avente il contenuto di una dichiarazione unilaterale;
  • l’ulteriore anomalia costituita dal fatto che nella diffida del 17.11.2014 era stato intimato il pagamento di un importo maggiore di quello esposto nel ricorso monitorio.
    Il motivo non è fondato.
    La consulenza grafologica, in quanto per sua natura “non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe”, è considerata un mezzo di indagine dalla “limitata consistenza probatoria”, di talché la giurisprudenza di legittimità richiede comunque al giudice, non solo di fornire (come in ogni caso di consulenza tecnica) un’adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni del consulente, ma anche di valutare l’autenticità o falsità della sottoscrizione dell’atto in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame (Cass. n. 9631/04, rv. 572977; n. 8881/05, rv. 584032; n. 2579/09, rv. 606453).
    Di tali principi ha fatto buon governo il giudice di primo grado. Nella fattispecie in esame, infatti, la consulente grafologa, attesa la limitatezza e peculiarità della sigla apposta da M.B. in calce al riconoscimento di debito del 19.2.2010, ha potuto solo riconoscere una parziale compatibilità tra tale sigla le due scritture di comparazione, escludendo di potere rispondere al quesito postole in termini di certezza tecnica. Il giudizio di non autenticità della sigla verificata è stato quindi espresso dalla CTU con “basso grado di confidenza tecnica”, ovvero con il più basso livello di confidenza tecnica, “dove l’evidenza analitica indica che le scritture a confronto possono avere o non avere la medesima origine”.
    La perizia grafologica quindi, già di per sé dotata di una limitata consistenza probatoria, è in questo caso ancor maggiormente incerta per l’esito cui è pervenuto l’esame del consulente, fortemente condizionato dai limiti del materiale sottoposto a verifica.
    E’ giustificata, pertanto, la scelta del Tribunale di attribuire maggior peso alla prova testimoniale assunta. La deposizione di D.R.F. è ammissibile, non solo perché nulla è stato eccepito prima dell’assunzione della prova dalla parte interessata (eccezione necessaria perché possano essere invocati i limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale dei contratti, i quali sono stabiliti nell’interesse delle parti, sicché l’inosservanza delle dette limitazioni non può essere rilevata d’ufficio, né eccepita dalla parte dopo l’espletamento della prova; Cass. n. 3186/06, rv. 590318), ma anche perché la circostanza che il teste è stato chiamato a confermare trova riscontro nelle prove documentali in atti.
    La teste non ha saputo riferire se la dichiarazione di debito venne firmata da M. nel momento in cui ricevette il denaro o in altro momento, ma ciò non costituisce una contraddizione logica, trattandosi di un profilo non rilevante. Nemmeno può dirsi che il riferimento alla necessità del mutuatario di ottenere il prestito per pagare gli stipendi dei dipendenti di T.M. s.r.l. sia in contrasto con la natura personale del prestito riportata nell’atto ricognitivo, giacché il prestito è stato concesso a M. e non alla società. Inoltre non vi è prova dell’esistenza di ragioni di astio della teste verso l’appellante, non evincibili tout court dai pregressi rapporti tra i due, mentre il rapporto di parentela con la parte non rende di per sé la deposizione priva di credibilità.
    Deve invece confermarsi il giudizio di irrilevanza dato dal giudice di prime cure alle dichiarazioni dei soggetti introdotti come testi da parte opponente (M.V. e M.L.I., figli di M.B. ed il secondo anche parte del giudizio, benché non obbligato in relazione al mutuo disconosciuto). Essi infatti non hanno potuto escludere l’avvenuta dazione di denaro, né la sottoscrizione della dichiarazione disconosciuta, non potendosi valorizzare a tal fine il solo dato dell’abitudine del padre di portarsi un figlio come testimone nelle occasioni in cui doveva chiedere un prestito a terzi, né la circostanza (riferita dalla M. come risultante da un controllo dei dati relativi al dispositivo Telepass) che il camion e l’autovettura di M.B. risultassero, durante la giornata del 19.2.2010, impegnati in viaggi fuori città.
    La consegna in contanti di una somma abbastanza rilevante (€ 12.000,00), che parte appellante indica come anomala, può trovare in realtà diverse spiegazioni, sia in ordine alla disponibilità di tali importi liquidi nel mutuante (il quale, pertanto, potrebbe non avere avuto bisogni di prelevare la somma da un conto bancari), sia con riguardo all’interesse del mutuatario a non utilizzare metodi tracciabili di pagamento. In ogni caso anche per il primo prestito, che i M. non contestano, non vi è prova del prelievo dai conti di D.R., né del trasferimento di denaro al mutuatario tramite bonifico o assegno.
    Le altre circostanza evidenziate dagli appellanti sono prive di rilievo. Il riconoscimento del debito per € 60.000,00 non implica di per sé la fondatezza del disconoscimento del secondo mutuo, né il fatto che la seconda scrittura contenga meno elementi della prima è particolarmente significativo, potendo dipendere dal contesto nel quale l’atto è stato sottoscritto. La discordanza tra l’importo intimato in via stragiudiziale e quello riportato nel successivo ricorso monitorio può inoltre essere spiegata da un diverso meccanismo di calcolo degli interessi o dall’imputazione dei pagamenti parziali.
    2) Con il secondo motivo d’appello viene contestata l’imputazione dei pagamenti parziali operata dal mutuante. Anche ove si ritenesse l’esistenza del mutuo di € 12.000,00, sostengono gli appellanti, mancherebbe la prova della sua esigibilità, non essendo stato convenuto, nella scrittura del 19.2.2010, un termine per la restituzione del prestito.
    Il motivo è infondato.
    L’inesigibilità del credito per mancata scadenza del termine non è uno dei motivi che gli opponenti hanno formulato in primo grado e non può quindi essere eccepita in questa sede.
    In ogni modo la pretesa di D.R.G. di ottenere in restituzione anche il prestito concesso senza indicazione di un termine è giustificata, in presenza del conclamato inadempimento del debitore con riguardo al mutuo del 18.6.2009 (riguardo al quale il termine per la restituzione era, al tempo dell’iniziativa giudiziale di D.R., scaduto già da quasi cinque anni) e della conseguente insolvenza del debitore, con le conseguenze che a tale condizione ricollega l’art. 1186 c.c. Tale ultima disposizione trova applicazione anche al caso del mutuo per il quale non sia stato fissato il termine per la restituzione e non presuppone la previa fissazione giudiziale del termine per l’adempimento quando il debitore sia insolvente, essendo in tal caso il creditore abilitato ad esigere immediatamente la prestazione (Cass. n. 6984/03; n. 20042/20, rv. 659023).
    3) Con il terzo motivo di doglianza parte appellante sollecita una diversa regolazione delle spese giudiziali, come conseguenza dell’accoglimento dei motivi precedenti.
    Atteso il rigetto dei motivi relativi al merito della controversia anche il capo della pronuncia gravata attinente alle spese di lite va confermato.
    4) Con il quarto motivo d’appello viene contestato un passaggio della ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza appellata nel quale, sostengono gli appellanti, si attribuirebbe a M.L.I. la qualifica di mutuatario, essendo egli invece mero garante con riguardo al primo dei due mutui dedotti in causa.
    Il motivo è infondato.
    La sentenza del Tribunale di Vicenza è chiara nell’esporre i fatti come dedotti dalle parti e, in particolare, nell’indicare (pagina 6) il ruolo di M.L.I. come mero garante dell’obbligo di restituzione assunto dal padre con riguardo al primo mutuo.
    Conclusioni e spese
    La sentenza appellata merita integrale conferma.
    Le spese processuali del presente grado – liquidate come in dispositivo, in correlazione con il valore e la complessità della causa – vanno poste ad integrale carico della parte appellante, atteso il rigetto dell’impugnazione.
    Segue al rigetto dell’appello l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
    P.Q.M.
    La Corte d’Appello, definitivamente decidendo, sull’appello proposto avverso la sentenza n. 448/2020, pubblicata in data 02/03/2020, del Tribunale di Vicenza:
    1) conferma la sentenza appellata;
    2) condanna M.B. e M.L.I. in solido a rifondere a D.R.G. le spese di lite del presente grado, liquidate in € 8.970,00, di cui € 7.800,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
    3) dà atto che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 a carico della parte appellante.