LA DATA SUL TESTAMENTO OLOGRAFO

In questi lunghi anni di vita del mio giornale, “Grafologia Magazine” circa dieci, la sottoscritta insieme ai tanti “amici di penna”, come li ho sempre definiti, che via via si sono avvicendati nel corso di questi anni, abbiamo messo nero su bianco attingendo alle rispettive competenze professionali, per dare vita a numerosi articoli inerenti sia al testamento olografo, che ovviamente altre forme di testamento, e tantissimi altri aspetti relativi alla scrittura o alle firme. Sono stati espressi pareri e dispensato consigli da parte di molti professionisti quali Avvocati e Criminologi, altresì scandagliati tutti gli aspetti secondo una differente prospettiva rispetto a quella grafologica ampliando l’orizzonte anche dal punto di vista legale. Inizialmente, quando ho intrapreso questa “avventura” anche psicologi e psicoterapeuti hanno contribuito alla crescita del giornale scrivendo numerosi articoli anche per quanto concerne l’età evolutiva della scrittura, ovvero quella dei bambini e adolescenti e, seppur on-line si tratta di una vera e propria testata giornalistica, dove tutti hanno dato il loro contributo in modo spontaneo e professionale. In questi anni ho parlato a lungo su cos’è un testamento, illustrando ampiamente che trattasi di un atto con il quale una persona dispone, per quando sarà deceduta, di tutte le proprie sostanze o parte di esse, è un atto formale, quindi redatto previa scrittura pur essendo prevista una varietà di forme eterogenee tra di loro, e tuttavia valide ad attribuire una eguale importanza a livello giuridico. Se il testamento è olografo deve essere scritto esclusivamente dalla mano del testatore, testo data e firma e non ci devono essere interferenze di natura grafologica, ovvero mani estranee, e nel caso in cui dovessero sorgere dei dubbi in questo senso da parte di qualche erede, il testamento può essere impugnato nei termini di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle volontà testamentarie. I requisiti del testamento olografo sono sicuramente l’olografia della scrittura, ovvero scritto interamente dalla mano del testatore, che vi sia apposta la data e la firma, inoltre il testamento deve indicare nello specifico quali beni sono destinati a quali persone. La data è il secondo requisito previsto per la validità del testamento olografo, ma, se per il testo manoscritto e la firma la legge non transige, infatti vi sono regole ferree sopra elencate, viceversa, per quanto riguarda la data a volte i provvedimenti legali sono meno intransigenti, specialmente quando il testamento è stato scritto da un soggetto molto anziano, che, vuoi per l’emozione, l’anzianità o altro ci sia una dimenticanza, ovvero che la data non sia stata scritta nel modo tradizionale, quindi all’inizio del testo oppure a fondo pagina prima della firma. Affinché il testamento sia ritenuto valido nonostante questa mancanza è che all’interno del testo manoscritto vi siano delle indicazioni certe che rivelino seppur indirettamente quando è stato redatto, ad esempio: “Io sottoscritto …sto scrivendo il mio testamento il giorno di Natale del 2001”, quindi sappiamo che Natale è sempre il 25 Dicembre e l’anno è stato dichiarato quindi una data certa; oppure sto scrivendo le mie ultime volontà il giorno del mio settantesimo compleanno, se il testatore all’interno del manoscritto ha menzionato il suo giorno mese e anno di nascita è sicuramente anch’essa una data certa, e così via. Recentemente ho avuto l’occasione di fornire la mia consulenza ovvero parere pro – veritate su un testamento olografo ideato e scritto da una persona piuttosto anziana in cui aveva dimenticato di scrivere la data, i parenti esclusi dall’asse ereditario, ovviamente hanno subito impugnato il testamento. Nonostante questa avversità Il testamento è stato ritenuto valido, in quanto oltre ad essere stato scritto e firmato di proprio pugno il testatore aveva fatto riferimento al giorno mese ed anno della nascita di un suo nipote quindi “Ho scritto il mio testamento il giorno della nascita di” … che aveva ovviamente menzionato nella scheda testamentaria dichiarando il nome, cognome, giorno, mese ed anno di nascita, una data certa di un fatto già avvenuto. Certamente questi sono casi eccezionali, non è di certo la regola, la data è sicuramente indispensabile ai fini della validità di un testamento, ma ci sono anche le eccezioni e sicuramente è fondamentale il parere del Giudice, quindi tutto nelle mani della sua discrezionalità. Altra cosa è apporre una data anteriore ad una azione che il testatore dichiara di aver fatto, cioè quando in esso si menziona come passato o compiuto un atto che invece è avvenuto in epoca posteriore alla data del testamento, quindi se la data non è certa il testamento è nullo.


Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it

Come risalire alla datazione della scrittura ed utilizzo del foglio firmato in bianco

Quale grafologa giudiziaria, recentemente, sono stata contattata da una signora la quale mi ha posto due quesiti.

Il primo quesito aveva ad oggetto un confronto tra alcune scritture certe, in quanto si trattava di una perizia tecnica compilata interamente a mano da un Architetto e poi firmata (e non come avviene di solito redatta con un computer e poi sottoscritta), ed altre scritture e firme dello stesso professionista, e fin qui ho avuto la possibilità di esprimere il mio parere come grafologa.

L’altro quesito invece riguardava la datazione degli inchiostri, in quanto la Signora era convinta che alcuni “estremi catastali” fossero stati apposti in epoca diversa, successiva alla perizia tecnica, accertamento alquanto difficile da eseguire giacché ciò è possibile soltanto su inchiostri provenienti da penne a sfera (tipo “bic”) e non da penna gel o stilografica, che  non sono databili, allora occorre eseguire preventivamente una analisi in microscopia ottica per individuare quale tipologia di penna è stata utilizzata.

Purtroppo, attribuire ad uno scritto o firma una datazione precisa risulta essere alquanto improbabile, anche perché è impossibile risalire al giorno e nemmeno al mese in cui sono state redatte scritture o firme, i risultati sono espressi in “probabilità” più o meno elevata, vi è un range di qualche mese, circa cinque o sei, dove non si nota la differenza tra uno scritto e l’altro oppure tra un testo manoscritto e una firma, la situazione ottimale sarebbe che fosse trascorso come minimo un anno affinché gli esperti del settore notino la differenza.

Ho consigliato comunque alla Signora di rivolgersi ad un laboratorio specializzato preposto a questo tipo di accertamenti dove vi lavorano dei chimici forensi che possono rilasciare una perizia giurata spendibile ai fini di un eventuale procedimento giudiziario.

Anche per quanto concerne i testamenti olografi vengo spesso interpellata per sapere se è possibile stabilire se una firma del “de cuius” è stata apposta prima del testo manoscritto, quindi in molti hanno il sospetto che al loro congiunto sia stato fatto firmare il foglio in bianco, una volta accertato che la firma è autentica.

Come sopra illustrato, non è semplice  pervenire a tale accertamento, perché in primo luogo l’esame dell’inchiostro deve essere eseguito su un manoscritto che non sia una fotocopia, quindi sempre su originale, poi tra la firma che si ritiene essere stata apposta prima ed il testo deve essere trascorso un lasso di tempo significativo, parliamo di uno o più anni, al fine di accertare il differente invecchiamento dell’inchiostro, inoltre la tecnica con la quale viene eseguito l’accertamento è distruttiva quindi il manoscritto non sarà più utilizzabile, parliamo di un esame irripetibile.

Un modus operandi molto diffuso è quello del c.d. “foglio bianco”, quando una persona, spesso anziana, si fida di un parente o conoscente e firma un foglio privo di contenuto.    Ritengo che nel caso dell’abuso del foglio firmato in bianco si tratti di un inganno ancora peggiore di quello che riguarda la falsificazione, e di solito queste persone non si preoccupano nemmeno di imitare la scrittura del “de cuius” perché di sicuro conoscono molto bene la vittima probabilmente è una persona piuttosto anziana con scarsa attitudine alla scrittura, spesso con scarso livello di istruzione ed in grado soltanto di apporre il proprio nome e cognome. In questi casi, questi soggetti sono al corrente che sarebbe anche molto difficile individuare scritture certe di comparazione qualora un parente estromesso dall’eredità volesse impugnare il suddetto testamento, per cui essendo la firma autentica – e quando non vi sono scritture la consulenza si basa soltanto sulla firma – si sentono al sicuro ma non abbastanza perché un esperto grafologo saprà individuare la giusta via per dare voce a chi non ha più la possibilità di farlo.


Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it

Come giungere alla verità peritale

La verità peritale è sostenuta dalla chiarezza con la quale si svolge il lavoro, sia nella prima fase di studio dove il consulente dopo aver esaminato tutto il materiale – che gli è stato inviato dalla persona interessata a sapere appunto la verità – sia quello da verificare ma anche di tutte le scritture o firme di comparazione decide se ci siano i presupposti per consigliare ad andare avanti con il percorso oppure no.
La verità peritale non deve essere offuscata da pregiudizi di varia natura che possa ridurne il valore specialmente per coloro che credono nell’efficacia della Grafologia giudiziaria come la sottoscritta, e mettono in pratica il proprio sapere volto alla ricerca della autenticità attraverso l’analisi del movimento scrittorio che ciascuno di noi personalizza, nonché dalla naturalezza e spontaneità che deve essere riscontrata sia nel testo se ci riferiamo ad uno scritto olografo, ma soprattutto nelle firma, è chiaro che il rigore metodologico è una imprescindibile esigenza di deontologia professionale e per quanto mi riguarda soprattutto morale, ed il rigore sarà superiore quanto più il perito grafologo nel corso degli anni avrà acquisito una maggiore maturità professionale attraverso la conoscenza del metodo grafologico peritale, e quindi metterà in atto.
Spesso il perito grafologo si interfaccia con persone non esperte e di conseguenza la comunicazione con tali soggetti dovrà essere quanto più chiara possibile e far loro comprendere in modo razionale seguendo una certa logica soprattutto dimostrativa il motivo di un determinato giudizio, soprattutto specificare quali sono le condizioni indispensabili per poter effettuare una consulenza quanto più chiara ed onesta professionalmente.
Quindi è necessario che vengano forniti al consulente dalla persona che promuove la causa – parte attrice – adeguata documentazione ovvero che le scritture di comparazione siano omogenee al testo da verificare quindi se un testamento olografo è stato eseguito in corsivo anche le scritture di comparazione dovranno essere scritte con la stessa modalità, che siano coeve alla data della stesura del testamento o firma, che ci sia un numero adeguato di comparative, che siano fotocopie di qualità cioè non devono essere rovinate o sbiadite dal tempo.
Sovente mi capita di non accettare un incarico di CTP ma ciò non vuol dire che non ci sia la volontà di svolgere un lavoro oppure non essere in grado di sostenere una consulenza ma semplicemente se già dal primo approccio la persona non mi fornisce adeguata documentazione, come già accaduto, scritture molto datate tipo di venti anni prima dalla data del testamento – che anche quelle sono utili al fine di stabilire se c’è coerenza grafica – ma ci vogliono necessariamente e soprattutto quelle coeve alla data del testamento o della firma apposta su un qualsiasi documento.
Il medico di famiglia sarebbe disposto a fare una diagnosi sulla scorta di analisi cliniche che gli vengono fornite dal paziente di dieci o venti anni prima?
Anche per la perizia giudiziaria vale lo stesso discorso, è impossibile in quanto la scrittura viene proprio condizionata dallo stato di salute dello scrivente, oltre che dall’età, dallo stato psicofisico del momento in cui ha vergato – ovvero messo nero su bianco le proprie ultime volontà.

La Grafologia giudiziaria ha la peculiarità di identificare l’autore di scritture olografe attraverso anche l’analisi del tracciato personale (ductus), valuta le possibili cause di variazioni grafiche, che siano naturali (che fanno parte della natura del soggetto) come ad esempio l’anzianità, cure farmacologiche, percorso psicoterapico ecc. oppure artificiose come ad esempio imitazione di un testamento olografo ma anche dissimulazioni volte al disconoscimento della propria firma apposta su assegni o contratti di svariata natura.
L’obbiettivo principale del Grafologo giudiziario è quello di giungere ad individuare l’identità di una persona attraverso l’analisi degli scritti olografi è un compito molto complesso e non facile proprio per la varietà dei gesti grafici di ciascuno di noi, per questo motivo si richiede la collaborazione da parte del richiedente ed ovviamente una fiducia necessariamente reciproca.

Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria
www.patriziabelloni.it

Falsificazione della firma per far espatriare la figlia minore senza il consenso dell’altro genitore

Considerazioni sulla scorta di un caso giudiziario e di cronaca di interesse grafologico in tema di tutela del minore.

Recentemente, a metà dicembre di quest’anno, è stata diffusa la notizia della sentenza di condanna ad otto mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di una madre che aveva falsificato la firma del marito per ottenere il rilascio del documento valido per l’espatrio per la figlia minore e ciò al fine trasferirsi all’estero interrompendo i rapporti padre-figlia.

I fatti  risalgono al 2016 ma la tematica è di estrema attualità  perché la disgregazione della coppia genitoriale sovente sfocia nella condotta ostativa dell’uno verso l’altro genitore ed il trasferimento del figlio all’estero, quand’anche circoscritto ad un limitato arco temporale, rappresenta  la fattispecie che, in via di fatto,  recide il rapporto genitoriale con conseguenze gravi per il minore, basti pensare all’impatto nella sfera psicologica conseguente alla repentina interruzione dei contatti con uno dei genitori.

 A ben vedere,  la normativa italiana mira ad evitare tali accadimenti essendo necessario il consenso di entrambi i genitori  ai fini del rilascio  al minore del documento valido per l’espatrio, in quanto l’art. 3 della Legge n. 1185/1967 (norme sui passaporti) prevede che “non possono ottenere il passaporto” i minorenni senza l’assenso dei genitori quali esercenti la responsabilità genitoriale.

Nel caso sopra richiamato, del quale non si conoscono i dettagli processuali, evidentemente la madre della bambina è stata ritenuta responsabile di aver  falsificato la firma dell’altro genitore al fine di manifestare la sussistenza proprio di quel consenso richiesto dalla normativa in tema di documenti validi per l’espatrio che, giova evidenziarlo, è posta  a tutela dei minori.

Difatti, con la riforma di cui alla Legge n. 219/12 ed al successivo D.lgs. n. 154/13 il legislatore, includendo espressamente tra “le decisioni di maggiore interesse per i figli” anche quella riguardante l’individuazione della residenza abituale del minore, ha  stabilito che la scelta sia assunta da entrambi i genitori e che solo nei casi di insanabile disaccordo tra quest’ultimi la stessa sia rimessa al giudice (artt. 316 e 337 ter c.c.).

Anche in caso di collocamento “prevalente” del minore presso uno dei genitori, o di  affidamento esclusivo, la scelta relativa alla sua  residenza deve essere, comunque, assunta da entrambi i genitori.

D’altronde anche il diritto alla libera circolazione di cui all’art. 16 Cost. che attribuisce a ciascun cittadino il diritto di  “uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge” trova delle limitazioni a salvaguardia dei figli, nell’alveo dei principi di cui agli artt. 30 e 31 Cost. e del principio del best interest of the child  che  trova la sua prima manifestazione nella Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo del 1959.

La recente condanna, quindi, comporta delle riflessioni in merito all’ampia portata di  una condotta criminosa che non  solo lede  il soggetto di cui viene falsificata la firma ma anche quelli del minore coinvolto.

In tale ambito, il professionista grafologo costituisce un valido ausilio per evidenziare e portare alla luce eventuali condotte illecite di falsificazione delle firme e di sostituzione di persona.

Gabriele Colasanti

Avvocato del Foro di Roma

Tipi di testamento

Patrizia Belloni

grafologa giudiziaria

Il testamento come già ricordato è l’atto reversibile con il quale una persona dispone, per quando avrà cessato di vivere, di tutte le sostanze o parte di esse, è un atto mortis causa perché la sua funzione consiste nella determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza alla morte del testatore, è un atto formale ed essenzialmente unilaterale, ovvero è sufficiente un’unica manifestazione di volontà cioè quella del testatore per essere efficace.
Il testamento si suddivide in due categorie, può essere ordinario o speciale, nell’ambito della prima categoria la legge distingue il testamento olografo (cioè scritto di proprio pugno) da quello redatto per atto notarile il quale a sua volta può essere pubblico o segreto.
I testamenti speciali rappresentano invece particolari forme di testamento pubblico riconosciute soltanto per determinate situazioni o circostanze.
“Sono consapevole di escludere da ogni diritto e titolo su ogni mio bene…. In quanto si sono sempre disinteressate ad ogni mia anche piccola esigenza, in sostanza non si sono mai curate di me”
Una frase emblematica, scritta da una signora deceduta pochi mesi or sono e di cui mi sto occupando come consulente della parte convenuta, una frase che esprime tanta solitudine, ed ogni volta che leggo nei testamenti olografi questo triste passaggio fa male anche perché spesso ciò accade anche con i figli che dimenticano i propri genitori.
Si tratta di una persona colta e benestante, nubile che si è dedicata al lavoro per tutta la vita e non avendo avuto figli le sue attenzioni quasi materne sono state dedicate alle sue nipoti figlie di una sorella, la storia si ripete, finché queste nipoti erano piccole ma anche fino all’età adolescenziale questa zia era al centro delle loro attenzioni e viceversa, viaggi, gite scolastiche, le feste di compleanno… poi a mano a mano che il tempo passa e le priorità sono altre per queste due ragazze la zia quasi non esiste più.
Ha fatto bene a diseredarle? Ha compiuto un atto vendicativo e cinico?
Certamente non possiamo giudicarla, a volte la solitudine gioca un ruolo che è difficile da accettare, ci si sente traditi ed abbandonati dalle persone più care.
Però queste due ragazze si sono ricordate di questa loro zia tanto generosa e amorevole soltanto dopo la sua morte, ed avendo appreso la triste notizia – naturalmente di essere state diseredate queste hanno pensato bene di impugnare il testamento in quanto ritenuto falso, ovviamente da loro, quindi hanno dato luogo ad un procedimento civile impiantato sul nulla.
I beneficiari dell’eredità si sono rivolti a me nominandomi consulente di parte (convenuta) e sono ben felice di questo incarico dal momento che il testamento e la firma sono autentici.
La Signora C.S. (le iniziali per la privacy) circa due anni fa decide di fare testamento, alla soglia degli ottanta anni, e si è avvalsa della modalità Testamento Segreto, in cosa consiste?
Viene scritto in privato di proprio pugno perché scrivere personalmente il contenuto sembra dare al testatore l’impressione di esprimere meglio le proprie volontà, ma poi consegnato a un Notaio in una busta chiusa, con la presenza di due testimoni, a sua volta il notaio redige una dichiarazione che quel giorno in quell’ora la Signora C.S. consegna “brevi manu” le proprie ultime volontà, il tutto viene chiuso in un’altra busta insieme al testamento e naturalmente sigillata dal Notaio – Pubblico Ufficiale.
Questa modalità è un’ottima combinazione tra testamento olografo e pubblico perché da un lato soddisfa il desiderio di scrivere personalmente il proprio testamento in tutta segretezza (come l’olografo) dall’altro lato il vantaggio di garantire tramite il deposito presso un Notaio di fiducia la conservazione dell’atto e la sua certa reperibilità al momento opportuno.
Infatti gli svantaggi del testamento olografo sono svariati, può essere smarrito o distrutto ovvero sottratto per opera di terzi interessati, può essere falsificato, la sua autenticità può essere negata, allocando all’erede testamentario l’onere probatorio.

La consulenza tecnica d’ufficio grafologica nel processo civile

Nel processo civile, la grafologia, nella fattispecie grafologia giudiziaria o forense, rappresenta una materia specialistica, connotata di peculiarità tecniche oltre che di stampo umanistico, utile a dirimere il contenzioso insorto fra le parti e rimesso all’autorità giudiziaria. Sono molteplici le controversie aventi ad oggetto l’apocrifia di una sottoscrizione o di un testo in particolare nell’ambito delle obbligazioni e dei contratti e nelle cause successorie che vede come “protagonista” il testamento olografo (art. 602 Cod. Civ.). Sembrano delineare l’importanza della grafologia in ambito giudiziario – civilistico – le disposizioni di cui agli artt. 214 c.p.c. e ss. (disconoscimento della scrittura privata). L’art. 216 c.p.c. (istanza di verificazione) prevede che “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, …indicando le scritture che possono servire di comparazione…”.
Ciò premesso, va precisato che il Giudice ove debba decidere su questioni che implichino l’impiego di conoscenze specialistiche e/o tecniche può avvalersi di un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) che assume la qualifica di ausiliario del giudice allo scopo di rispondere ai quesiti formulati dal Giudice (oggetto dell’incarico peritale) che in ambito civilistico vengono determinati sulla scorta delle domande e delle eccezioni delle parti sulle quali grava l’onere della prova. Pertanto, il Giudice può individuare un consulente tecnico al quale assegnare la risposta ad uno o più quesiti circa i fatti controversi fra le parti in causa (ad esempio: “accerti il C.T.U. se la firma apparentemente apposta da Tizio sul contratto di locazione sia apocrifa” oppure “accerti il C.T.U. se il testamento olografo pubblicato in data x dal notaio Sempronio sia stato interamente redatto per mano del defunto Mevio e dallo stesso sottoscritto”).
Laddove venga nominato un consulente tecnico d’ufficio le parti in causa hanno diritto di nominare un consulente tecnico di parte (C.T.P.) che assista alle operazioni peritali ai sensi dell’art. 194 c.p.c., presenti eventuali osservazioni ed istanze nonché sia parte del contraddittorio che conduce il C.T.U. ad elaborare la relazione di consulenza tecnica d’ufficio sa sottoporre al giudice.
Sotto il profilo processuale le operazioni peritali si debbono svolgere nel rispetto del principio del contraddittorio, alla stregua di quanto dispongono l’art. 194, comma 2°, c.p.c., e l’art. 90 disp. att. c.p.c., che presidiano il diritto delle parti di intervenire, nel contraddittorio tra di loro, alle operazioni peritali (di persona o a mezzo dei propri consulenti e difensori) e di presentare al consulente – per iscritto o financo a voce – osservazioni ed istanze.
L’art. 195, comma 2°, c.p.c. prescrive, altresì, di inviare la bozza di consulenza alle parti, al fine di raccoglierne le osservazioni, prima del deposito formale della perizia.
Pertanto, gli aspetti sinteticamente sopra illustrati debbono essere considerati da coloro che intendano promuovere o resistere in giudizio sia per evitare azioni ovvero eccezioni non idonee a superare il vaglio tecnico in contraddittorio sia per esaminare la possibilità di farsi assistere da un consulente tecnico di parte.

Gabriele Colasanti
Avvocato del Foro di Roma

FIRMA SU TESTAMENTO OLOGRAFO SCRITTO IN STAMPATELLO

A cura di Patrizia Belloni

grafologa giudiziaria

Cosa spinge un uomo di circa sessant’anni che gode di ottima salute ed instancabile lavoratore a scrivere un testamento olografo in stampatello pochi giorni prima della sua morte e lasciare tutti i suoi beni alla seconda moglie e alle due figlie nate da quella unione, escludendo totalmente dall’asse ereditario il figlio avuto dal primo matrimonio, forse il presentimento che da lì a poco sarebbe venuto a mancare?

Il Sig. Mario (nome di fantasia) aveva una azienda di trasporti e a  volte lui stesso era alla guida di un camion che spesso lo portava a viaggiare, magari per sopperire alla mancanza di personale ed è  morto in modo accidentale senza un perché, l’ennesima vittima della strada, non è più  tornato dalla sua famiglia con l’unica responsabilità di essere sceso dal mezzo su cui viaggiava in una notte di pioggia per aiutare un automobilista in difficoltà ed essere travolto da un camion  guidato da un suo collega  che probabilmente non lo aveva visto tra la stanchezza delle tante ore forse troppe alla guida ed al maltempo.

Il suddetto quesito che mi è stato posto poco tempo fa da un uomo, un quarantenne  figlio della vittima nato dal primo matrimonio e da ciò che mi ha riferito, suo padre  aveva avuto una vita piuttosto movimentata sotto svariati punti di vista,  si era sposato molto giovane poco più che ventenne con una sua coetanea rimasta incinta quindi dopo le nozze riparatrici e la nascita di questo figlio, il Sig. Mario aveva “messo su” con l’aiuto dei suoi genitori questa piccola azienda di trasporti cresciuta via via nel corso degli anni.

Il lavoro certo non mancava ma i turni di lavoro massacranti lo rendevano un marito ed un padre “latitante”, a tal punto che la giovane moglie dopo pochi anni dal loro matrimonio e con questo bambino ancora in tenera età tornò a vivere nella casa genitoriale chiedendo la separazione dal Sig. Mario.

Dopo qualche anno l’incontro con una nuova donna che da lì a poco lo renderà ancora padre per ben altre due volte ed ottenuta la separazione dalla prima moglie convolerà di nuovo a nozze.

Ovviamente come ho già detto svariate volte la perizia giudiziaria si basa su prove oggettive ed il grafologo tenendo sempre bene a mente la deontologia professionale deve attenersi scrupolosamente a prove reali e tangibili, oggettive  ovvero scritti o firme come in questo caso , in quantità sufficiente per una adeguata e scrupolosa comparazione con la firma contestata e soprattutto se si tratta di fotocopie che siano chiare e leggibili, per poter appurare l’esistenza o meno di una  significativa variabilità grafica  e per fare ciò occorrono scritture e firme diluite nel tempo ma ovviamente non troppo distanti dalla data del testamento, pertanto non lasciarsi influenzare dai racconti di vita, storie assolutamente reali che alle volte potrebbero in qualche modo deviare il giudizio.

 

In questo specifico caso, dal momento che il Sig. Mario persona semplice non era solito scrivere, mi sono potuta avvalere soltanto delle sue firme “certe” apposte nel corso degli anni su svariati documenti, atti notori, specimen bancario ecc. ovviamente quelle apposte prima del suo decesso perché il testamento olografo, apparentemente scritto dal Sig. Mario aveva una data molto vicina alla sua morte, soltanto di pochi giorni prima e tra l’altro, leggendo il testamento la motivazione principale come “giustificazione” del fatto che avrebbe escluso il figlio negandogli la quota legittima prevista dalla legge è che lo avrebbe aiutato elargendo di tanto in tanto delle somme (esigue) di danaro, che il Sig. Mario ovviamente mentre scriveva il suo testamento avrebbe quantificato.

Variabilità grafica

Valutare la variabilità grafica di una firma è molto importante dal punto di vista peritale soprattutto per quanto riguarda quella sui testamenti significa “monitorare” la scrittura nel corso degli anni di un individuo e le eventuali modifiche che potrebbero palesarsi in un breve percorso grafico quale la firma ma – spesso anche no – fermo restando che le specie grafiche più importanti che ci informano sui tratti caratteriologici di una persona restano tali nel tempo.

Infatti ciò che mi ha fatto decidere per “apocrifia”, quindi di una firma non autentica apposta sul testamento olografo vergato interamente in stampatello, e di conseguenza accettare l’incarico di consulente di parte, è stato che il Sig. Mario in moltissime firme che mi ha prodotto il figlio,  all’incirca più di dieci diluite nel tempo, anche su documenti originali, ho riscontrato una coerenza grafica ineccepibile, sempre la stessa inclinazione, dimensione, ovvero il calibro delle singole lettere, la loro formazione e  la modalità di legarle tra di loro, identica distanza tra il nome ed il cognome, la fluidità e scorrevolezza, frutto di un gesto libero, conteneva sempre quei segni particolari caratteristici, peculiarità esclusive dello scrivente che definiamo “idiotismi grafici”, mentre la firma apposta sul testamento era del tutto difforme, soste e riprese che sono il chiaro sintomo di incertezza, ripassi per “aggiustare” le lettere, lentezza nell’esecuzione ed una fisionomia grafica distorta.

 Per maggiore chiarezza esplicativa posso aggiungere che per quanto riguarda la firma dal punto di vista neuropsicologico ha un percorso diverso dalla scrittura, infatti mentre una lesione cerebrale vascolare può danneggiare la qualità della scrittura è molto probabile, invece, che rimanga intatta l’abilità nel firmare, in quanto le due attività hanno percorsi nervosi assolutamente diversi.

Quando si scrive il testo qualunque esso sia dal semplice biglietto di auguri che accompagna un regalo, alla stesura  di un testamento olografo viene prodotto uno sforzo diverso da quando si firma, il testo anche se breve comunque viene pensato viceversa  apporre il proprio nome e cognome rappresenta la massima sintesi di velocità non dobbiamo pensare a ciò che scriviamo perché la firma è il gesto automatico per eccellenza, pertanto è un test attendibile ma quando in perizia giudiziaria si analizza una firma contestata e si confronta con altre firme certe di una persona deve necessariamente innanzi tutto possedere i requisiti fondamentali di spontaneità e naturalezza.

A corredo di quanto illustrato risulta opportuno evidenziare che il codice civile tutela i “legittimari” ossia quei soggetti che non possono essere estromessi dalla successione del de cuius in quanto la legge gli riserva una quota di legittima. Infatti. l’art. 536 Cod. Civ. dispone quanto segue: “…Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi…”.

FALSITA’ IN ATTI – SOTTOSCRIZIONE APOCRIFA CONTRATTO DI LOCAZIONE – RILEVANZA
PROBATORIA CTU

Nel nostro ordinamento è previsto il reato di “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” (art. 483 c.p.) che punisce “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità…”.
Tale ipotesi di reato coinvolge anche i grafologi in quanto la Suprema Corte di Cassazione ha incluso nella condotta incriminata dall’art. 483 c.p. anche la falsità della sottoscrizione nel modulo e nella delega per la richiesta di registrazione del contratto di locazione (Cassazione, Sez. V penale, Sent. n. 37880 del 21/10/2021).

Con la predetta sentenza i giudici di legittimità hanno confermato la condanna della Corte di Appello di Napoli nei confronti delle due imputate responsabili di aver apposto sulla richiesta di registrazione di un contratto di locazione, una sottoscrizione apocrifa di una terza persona, al tempo gravemente malata, nella qualità di delegante e proprietaria dell’immobile oggetto del contratto di locazione.

Sembra opportuno evidenziare che nella fattispecie in esame la Corte di merito era pervenuta alla condanna sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio grafologica che era pervenuta alla conclusione di ritenere false le firme sul contratto di locazione e quelle sui moduli per la registrazione dello stesso poiché non riconducibili alla mano della dell’anziana signora (presunta delegante poiché gravemente malata). Negli stessi termini la consulenza grafologica aveva escluso che il contratto ed i moduli compilati per la registrazione fossero stati firmati dalla stessa mano.
Appare utile evidenziare che la conoscenza da parte dell’intestatario del contratto dell’apposizione di una firma falsa da parte di un terzo è stata ritenuta irrilevante posto che la circostanza non incide sulla falsità delle sue sottoscrizioni e, dunque, sulla rilevanza penale del fatto attribuito ai sensi dell’art. 483 c.p.
Con la recente sentenza la Cassazione (Sent. n. 37880/2021) ha rigettato le censure mosse dalle imputate che avevano dedotto vizi di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità della consulenza grafologica posta alla base della condanna.
La sottoscrizione apocrifa sul contratto di locazione rientra nell’ipotesi di reato in discussione perché, secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall’art. 2699 c.c., rientrandovi non soltanto il documento redatto dal pubblico ufficiale, ma anche quelli aventi l’attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione. (ex multis Cass. Sez. V, Sentenza n. 9358 del 24/04/1998; Cass. Sez. V, Sentenza n. 15901 del 15/02/2021). Rientrano, quindi, nella suddetta nozione anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso (domande, richieste ecc.) di procedure amministrative che presentino un tale contenuto attestativo a prescindere che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell’atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo presupposto implicito necessario.
Nel caso di specie, difatti, il falso commesso dalle imputate è stato ritenuto rilevante ai sensi dell’art. 483 c.p., in quanto contenuto in un atto propedeutico alla formazione di un atto pubblico, ma, come esattamente contestato e ritenuto, è caduto sui documenti descritti nel capo d’imputazione.
Secondo la Corte di Cassazione la sentenza di condanna aveva considerato in modo coerente e logico le conclusioni della CTU grafologica la quale, aveva chiarito in sede dibattimentale come gli elementi attributivi delle firme all’imputata fossero quantitativamente e qualitativamente significativi, spiegando le marginali discrasie registrate in ragione della limitata consistenza dei campioni autografi acquisiti.
Da tali assunti la Corte territoriale ha dunque logicamente desunto la sicura paternità delle firme sul modello e sulla delega per la registrazione del contratto in capo ad una delle imputate, riconoscendone dunque la penale responsabilità.
In conclusione, nel novero degli atti che possono formare l’oggetto della consulenza grafologica vi rientrano anche le scritture private assoggettate a registrazione (tra le quali il contratto di locazione), le modulistiche dell’Agenzia delle Entrate, in genere, le istanze ed le dichiarazioni rivolte a pubblici uffici.
In tale ambito, la consulenza grafologica risulta strumentale con riferimento agli effetti giuridici prettamente civilistici ma anche sotto il profilo della responsabilità penale del “falsario”.

Avv. Gabriele Colasanti con la collaborazione dell’ avvocato V.D.G.

Nullità contratto di fornitura energetica – Firma Falsa – arricchimento senza causa – fornitura non richiesta – art. 57 Codice del Consumo

Nota di Redazione a cura dell’ Avv. Valerio Di Giorgio

La sentenza in commento (Cass. civ., Sez. III, 12/01/2021, n. 261) pone in esame la controversia con cui Enel Energia S.p.a. propose appello avverso la sentenza n. 809/2011 emessa dal Giudice di Pace di Fasano, con la quale, in accoglimento delle domande proposte dal consumatore, era stata dichiarata la nullità, per mancata autenticità della sottoscrizione contrattuale dell’attore stesso, del contratto di fornitura di energia elettrica. Pertanto era stato accertato che nulla era dovuto a detta società per la fornitura di energia elettrica e gas in favore dell’attore ed era stata pronunciata la condanna di Enel Energia S.p.a. alla restituzione di Euro 463,84 nonchè al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di Euro 700,00; inoltre, erano state rigettate le domande proposte dalla stessa Enel Energia S.p.a. nei confronti del terzo chiamato in causa (Zerocorp di D.G.L.A.), quale agente di commercio responsabile della falsificazione della firma nelle scritture contenenti i contratti di fornitura di energia elettrica.
L’appellante dedusse che erroneamente il Giudice di Pace aveva rigettato l’eccezione riconvenzionale di arricchimento senza causa proposta in via subordinata avendo illegittimamente applicato l’art. 57 , comma 1, del Codice del Consumo, interpretando detta norma nel senso che, in caso di nullità del contratto, all’ente fornitore non competeva alcun compenso, nemmeno a titolo di arricchimento senza causa. Secondo l’appellante, invece, a tale ente competeva comunque l’indebito arricchimento pari al minor compenso che l’utente avrebbe continuato a corrispondere al precedente fornitore – Enel Servizio Elettrico S.p.a. – in base al preesistente contratto di fornitura con detta società. L’appellante contestò la decisione di primo grado anche nella parte in cui il Giudice di pace aveva rigettato le domande di manleva e risarcitorie avanzate nei confronti della chiamata in causa, Zerocorp di D.G.L.A., sostenendo che erroneamente quel Giudice aveva ritenuto non provata la riferibilità alla Zerocorp del modulo di adesione al contratto di fornitura che recava la falsificazione della firma, evidenziando che, invece, tale riferibilità risultava per tabulas dal contenuto del modulo contrattuale in questione, su cui era annotato il codice dell’Agenzia, che contraddistingueva solo ed esclusivamente quell’agente.
Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell’appello e in totale riforma dell’impugnata sentenza, rigettò tutte le domande proposte dal consumatore in primo grado e condannò lo stesso alla rifusione, in favore di Enel Energia S.p.a., delle spese del doppio grado del giudizio di merito.
Avverso la sentenza della Corte di merito il consumatore ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria.
Enel Energia S.p.a. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
Con il primo motivo si deduce “Violazione e falsa e/o erronea applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 206 del 2005 , art. 57 , comma 1, vigente ratione temporis in relazione al concetto di “fornitura non richiesta” ed alla eccezione riconvenzionale di indebito arricchimento”.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto illegittima l’applicazione, da parte del Giudice di pace, del citato art. 57, con riferimento alla ritenuta mancanza di richiesta della fornitura, e ha conseguentemente accolto l’eccezione riconvenzionale di indebito arricchimento proposta in primo grado da Enel Energia S.p.a. e denuncia che il Giudice di appello abbia ritenuto “non richiesto” il nuovo fornitore ma non la fornitura, sul rilievo che il consumatore, dopo aver contestato e disconosciuto il rapporto contrattuale con Enel Energia S.p.a., aveva formulato istanza di rientro con il precedente fornitore.
Sostiene, invece, il ricorrente che l’art. 57 citato sarebbe perfettamente applicabile al caso di specie, stante la nullità o l’inesistenza del contratto con Enel Energia S.p.a. perché corredato da sottoscrizione palesemente contraffatta e per la quale era stata presentata querela.
Premesso che per fornitura non richiesta deve intendersi “quella fornitura di beni o di servizi (tra cui anche quella di energia elettrica), che comporti una controprestazione economica per la quale il consumatore non abbia preventivamente manifestato il proprio consenso e/o non ne abbia previamente ordinato l’esecuzione”, il ricorrente assume che, nel caso all’esame, sussisterebbero tutti gli elementi individuati dal legislatore per l’applicazione del già richiamato art. 57, in quanto: a) vi è una fornitura elettrica mai richiesta dal consumatore, per la quale è previsto il pagamento di un prezzo, b) trattasi di fornitura diversa da quella precedente, unica richiesta dal consumatore, che, prima del passaggio con Enel Energia S.p.a. (determinato da un contratto falso), si avvaleva della fornitura di Enel Servizio Elettrico S.p.a., diverso gestore; c) Enel Energia S.p.a., pur facendo parte del gruppo Enel, è società del tutto distinta da Enel Servizio Elettrico S.p.a., dalla quale si differenzia sia come soggetto giuridico (partita IVA, codice fiscale, intestazione, ecc.), sia in quanto opera nel cd. mercato libero dell’energia in concorrenza con le altre società elettriche laddove, invece, Enel Servizio Elettrico S.p.a. (ora Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.) opera nel cd. mercato di maggior tutela, in regime di sostanziale monopolio, pur sempre a garanzia del consumatore; d) i contratti stipulati nei due mercati prevedono una regolamentazione del tutto diversa; e) nel caso all’esame non sarebbe configurabile nè una novazione soggettiva nè una novazione oggettiva.
Assume il ricorrente che “a non essere richiesta non è solo la fornitura da un soggetto diverso dal precedente ma proprio quella fornitura alle nuove e diverse condizioni contrattuali” e di non aver mai avuto la volontà di usufruire dei servizi contrattuali forniti da Enel Energia S.p.A., peraltro a condizioni difformi e peggiorative.
La ratio dell’art. 57, si coglierebbe ancor di più, ad avviso del ricorrente, analizzando l’art. 27 della direttiva 2011/83/UE , direttiva ora recepita dal D.Lgs. n. 21 del 2014 , che ne ha trasfuso il testo nell’art. 66-quinquies Codice del Consumo che ha sostituito il già citato art. 57; trattandosi di norme imperative, sia l’art. 57, che l’art. 66-quinquies, prevalgono su qualsiasi Delib. dell’AEEG di segno contrario. Ne consegue, secondo il ricorrente, che non può interpretarsi in alcun modo l’art. 57, nel senso che tale norma sia applicabile solo all’ipotesi di una nuova fornitura intesa come fornitura riferita ad un’utenza mai prima di allora servita da altro contratto e/o altro operatore elettrico.
Il ricorrente contesta, infine, che il quantum dovuto sia pacifico, trattandosi di dichiarazione chiaramente subordinata alla denegata ipotesi in cui non fosse stato ritenuto applicabile nel caso di specie l’art. 57 e dettata dal fine di evitare inutili e dispendiose integrazioni istruttorie (c.t.u. antieconomica, dovendo, nell’ipotesi formulata dal Tribunale, restituire all’attuale controricorrente l’importo di Euro 463,84).
Secondo gli Ermellini Il motivo è fondato in base alle considerazioni che seguono:
Il Tribunale ha ritenuto non applicabile l’art. 57 Codice di Consumo, nella formulazione ratione temporis vigente, sul rilievo che, nella specie, non sussisterebbe la fattispecie, regolata dalla predetta norma, della fornitura non richiesta dal consumatore in quanto non era la fornitura ad essere “non richiesta”, riferendosi peraltro a servizi essenziali, bensì “non richiesti” erano il nuovo fornitore e soprattutto le diverse e più gravose condizioni economiche imposte con la nuova tariffa. Afferma il Giudice di secondo grado che, dovendosi interpretare il contratto secondo buona fede, è evidente che l’interesse dell’utente non era quello di non beneficiare dei servizi in oggetto bensì quello di ricevere la fornitura dal precedente fornitore e di mantenere le condizioni contrattuali da questi accordate, tanto è vero che il consumatore non aveva chiesto l’interruzione della fornitura in questione ma aveva formulato l’istanza di tornare a ricevere la stessa dal precedente fornitore. Il Tribunale ha conseguentemente ritenuto che, pur ricorrendo la nullità dei contratti di fornitura elettrica e di gas, non si configurerebbe la fattispecie della “fornitura non richiesta” regolata dall’art. 57 citato e costituente il presupposto, ad avviso di quel Giudice, necessario per l’affermazione che nessun costo debba essere posto a carico del consumatore. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha, quindi, ritenuto di accogliere l’eccezione riconvenzionale di indebito arricchimento proposta dall’attuale controricorrente, “nel senso che, stante l’inesistenza del titolo contrattuale, non può trovare giustificazione nell’ordinamento la sbilanciata pretesa da parte dell’utente del totale risparmio dei costi che egli avrebbe dovuto comunque sostenere, in base alle condizioni contrattuali di maggior favore instaurate con il precedente gestore, per i quantitativi di corrente elettrica e di gas che in concreto e di fatto gli sono stati forniti dal nuovo gestore”.
Così decidendo il Tribunale è incorso in un vizio di sussunzione correttamente veicolato dal ricorrente con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare condivisibilmente che “quando il giudice di merito, dopo avere ricostruito la quaestio facti secondo le allegazioni e le prove offerte dalle parti individua i termini della c.d. fattispecie concreta e, quindi, riconduce quest’ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un’altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe riconducibile o a qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe una cui potrebbe essere ricondotta, la valutazione così effettuata e la relativa motivazione, non inerendo più all’attività di ricostruzione e, dunque, di apprezzamento dei fatti storici, bensì all’attività di qualificazione in iure di essi e, dunque, ad un giudizio normativo, è controllabile e deve essere controllata dalla Corte di Cassazione nell’ambito del paradigma del n. 3 dell’art. 360 c.p.c..
In tal caso, infatti, fa parte del sindacato di legittimità (alla stregua del) detto paradigma secondo la specie cui il legislatore allude con la nozione di “falsa applicazione di norme di diritto”, il controllare se la fattispecie concreta (assunta così come ricostruita dal giudice di merito e, dunque, senza che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l’esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo), è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica oppure ancora era irriconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare in iure, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato expressis verbis di farlo (c.d. vizio di sussunzione o di rifiuto di sussunzione)” (Cass. 31/05/2018, n. 13747).
Nel caso all’esame, infatti, deve ritenersi che la fattispecie concreta, come accertata dal Giudice del merito, deve essere ricondotta alla fattispecie giuridica disciplinata dall’art. 57 del Codice di consumo, rubricato “Fornitura non richiesta”, nella versione applicabile ratione temporis secondo cui:
“1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l’assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall’art. 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, 22, 23, 24, 25 e 26″.
Nella specie risulta evidente che si è in presenza di “fornitura non richiesta”, nei termini indicati dalla norma richiamata, trattandosi di fornitura erogata da soggetto diverso in base ad un contratto pacificamente non sottoscritto dal consumatore e recante firma falsa, nè rileva la circostanza che l’esecuzione materiale della fornitura, per esigenze tecniche, non possa che essere la stessa e che trattasi di servizi essenziali, rimarcandosi che il consumatore, che è venuto a conoscenza di siffatto contratto dalle fatture, non poteva restituire o impedire la fornitura non richiesta (se non, a tale ultimo riguardo, come in effetti fatto, denunciando, una volta resosene conto, la contraffazione della sottoscrizione e chiedendo di ricevere la medesima fornitura dal precedente gestore).
Se dunque, la norma applicabile nella specie è quella di cui all’art. 57 citato, occorre stabilire se tale normativa, oltre ad escludere qualsiasi prestazione corrispettiva a carico del consumatore, escluda ogni sorta di “ripetibilità”, da parte del fornitore, della “prestazione” resa sine causa, perfino nel caso in cui quest’ultimo faccia valere l’arricchimento senza causa, ai sensi dell’art. 2041, sia in via d’azione che – come nel caso all’esame – di eccezione riconvenzionale, proposta al solo scopo di paralizzare la domanda dell’attore.
Ritiene il Collegio che la questione vada risolta tenendo conto della ratio della norma di cui all’art. 57, già più volte citato, che è chiaramente norma volta a tutelare il consumatore e ad esonerarlo da oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette, anche alla luce delle direttive CE sulle pratiche sleali e ingannevoli (v. direttive 1997/7/CE , 2002/65/CE e 2005/29/CE) e della disciplina, non applicabile direttamente al caso di specie ratione temporis (essendo applicabile ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014, come disposto dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 , art. 2 , comma 1) ma a cui può farsi riferimento ai fini meramente interpretativi, dell’art. 66-quinquies Codice di consumo, norma inserita con il D.Lgs., appena indicato e volto a dare attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
In tale prospettiva, l’espressione “Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta” contenuto nell’art. 57 citato, ad avviso del Collegio, deve essere intesa come comprendente anche le obbligazioni restitutorie e indennitarie da indebiti solutio e/o da ingiustificato arricchimento rivendicate.
Se è pur vero che il consumatore abbia comunque tratto vantaggio dalla fornitura non richiesta o – come nel caso all’esame – addirittura imposta, tenuto conto delle peculiari modalità di erogazione della fornitura in questione, in base ad un contratto con sottoscrizione falsificata, tuttavia deve ritenersi che il legislatore abbia inteso far prevalere gli interessi della parte debole del contratto a discapito di soggetto che abbia scelto unilateralmente e illecitamente di procedere alla fornitura, di tal chè sul fornitore debbono ricadere, in ogni caso, le conseguenze derivanti da tale comportamento.
Ben potendosi riconoscere, per quanto sopra esplicitato, all’art. 57 citato anche una valenza latamente sanzionatoria, nell’ambito delle “prestazioni corrispettive”, da intendersi richiamate dal legislatore in senso atecnico, ritiene il Collegio debba rientrare anche l’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c..
Pertanto, risultando il contratto illecito in questione ascrivibile comunque ad Enel Energia S.p.a. ed alla luce della interpretazione data dell’art. 57 citato, ritiene il Collegio che all’appena indicata società non spetti alcunchè per la fornitura in parola, neppure a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., non avendo il consumatore prestato alcun consenso al riguardo, il che è pacifico.
La Corte pertanto accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.