Testamento olografo: l’erronea indicazione della data non comporta la nullità del testamento

L’art. 602 Cod. Civ. disciplina il testamento olografo, stabilendo, fra l’altro, che “…Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore…La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno…”.

In concreto, però, l’atto di ultima volontà può  presentare una data errata oppure addirittura impossibile, come ad esempio il 30 febbraio, il 31 novembre, etc. Per tali ipotesi si pone il problema della nullità del testamento olografo perché, secondo una interpretazione rigidamente formale, dovrebbe ravvisarsi l’assenza di uno degli elementi essenziali previsti dall’art. 602 Cod. Civ. Difatti, la data assume peculiare importanza anche ai fini dell’individuazione dell’ultima volontà espressa dal de cuius  laddove esistano altri testamenti nonché per la  valutazione della capacità del testatore.

>Sull’argomento,  la giurisprudenza di legittimità ha configurato, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c., che oltre alla mancanza della data, costituisce causa di annullamento del testamento olografo anche l’incompletezza e/o l’impossibilità della stessa.

Si deve precisare che l’indicazione della data impossibile conduce all’annullabilità del testamento solamente ove sia riconducibile alla volontà del testatore e non ad un mero errore materiale (Cass. n. 10613/2016; Cass. 5 giugno 1964, n. 1374).

Recentemente, nell’ambito della giurisprudenza di merito (Corte d’Appello Cagliari, sent. N. 381 del 10/09/2021) è stato affermato che l’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto. Nel caso affrontato dai giudici d’appello in presenza dell’errore nell’indicazione della data la CTU grafologica ha avuto ad oggetto l’individuazione della data. Pertanto, secondo il tenore letterale della predetta sentenza, i giudici sono pervenuti all’accertamento della data del testamento avvalendosi di una consulenza tecnica secondo la metodologia grafologica  particolarmente finalizzata alla comprensione della singolarità del gesto che è presente in ogni soggetto scrivente, intendendo per Grafologia lo studio del movimento scrittorio, come dimostrato da eminenti autori stranieri e italiani.

La Corte di Appello di Cagliari ha richiamato quanto già statuito, per una fattispecie analoga, dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10613/2016) che ha affermato quanto segue: “l’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta, cioè ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto (Cass. 5 giugno 1964, n. 1374).

La valutazione della ragione dell’errore risulta rimessa all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione.

Risulta opportuno, quindi, valutare mediante una consulenza grafologica di parte  la possibile rettifica della data presente nel testamento perché l’azione giudiziaria basata sulla mera irregolarità del testamento potrebbe essere contrastata sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Gabriele Colasanti
avvocato

Il giusto approccio alla consulenza grafologica giudiziaria

A cura di Patrizia Belloni

“Avrei bisogno di conoscere se le firme apposte dal “de cuius…” su alcuni atti notarili che le ho allegato, possono essere compatibili o francamente dissimili al proposito, qualora vi sia una reale differenza (se ovviamente ne valga la pena richiedere una perizia), desidererei conoscere i tempi per la redazione della perizia e i relativi costi”. 

Questo è uno stralcio di una e – mail ricevuta il 7 Settembre 2021, ma è soltanto l’ultima in ordine cronologico di una lunga serie ma soprattutto sono le testuali parole dello scrivente. 

In “primis” prima di inviare al professionista grafologo atti notarili con relative firme (che ovviamente non ho visionato) sarebbe stato opportuno un incontro professionale telefonico durante il quale avrei spiegato al Dott. Sempronio che soltanto dopo aver effettuato una attenta analisi sulle firme (studio sul materiale prodotto) in questione ed altre certe anche precedenti, diluite nel tempo quindi vergate dal “de cuius” in tempi non sospetti al fine di poter valutare la variabilità grafica fisiologica di ciascun soggetto. 

La necessità di avere quanto più materiale possibile su cui lavorare nasce proprio dal fatto che essendo una seria e scrupolosa professionista non voglio trovarmi nella sgradevole condizione di dovermi arrampicare sugli specchi a maggior ragione se sono la CTP della “parte attrice” – ovvero di chi promuove la causa – un domani che il Giudice dovesse decidere di disporre una Consulenza Tecnica di Ufficio e quindi anche con il CTP di controparte.

La perizia delle firme assume un’importanza particolare dal momento che seppur autografa – ovvero scritta dalla stessa persona – a volte si esegue in modo frettoloso, spesso si possono notare omissioni di alcune lettere, altre volte invece si nota una particolare meticolosità ed addirittura arricchita  spesso abbellita da svolazzi e paraffi sicuramente superflui che potrebbero condurre fuori strada se il grafologo si limitasse ad una analisi empirica affidandosi esclusivamente al “colpo d’occhio”.

Talvolta lo stesso autore usa due firme: una ufficiale ed una per uso privato, quindi c’è una lunga serie di esami preliminari da effettuare come la valutazione del “ductus” i rapporti dimensionali, l’inclinazione, la velocità, la continuità ed infine la pressione ed il tratto poiché è la “traccia” (elemento fondamentale) che si lascia sul foglio, ed anche se la forma di suddetta traccia  a volte può apparentemente presentarsi con alcune differenze, ci sono degli idiotismi o gesti fuggitivi, involontari che ricorrono in entrambe le firme, come ad esempio lo spazio che intercorre tra il nome ed il cognome, oppure i puntini sulle “i”, ma anche le barre delle “t” o le doppie… in parole semplici quei gesti grafici che si compiono senza pensare su come eseguirli ma ciò non si verifica  sempre anzi… a volte la firma viene “creata” studiata a tavolino per essere utilizzata in alcune circostanze ed è per questo che lo studio è sempre indispensabile, anche per capire  se la scrittura della firma è naturale e spontanea oppure no  a seconda se corrisponda o meno alla personalità emersa dallo studio grafologico, per questo è importante affidarsi ad un consulente con la qualifica di Grafologo Giudiziario e non di un perito calligrafo.

La firma ha un’origine e una struttura ben diverse dal testo manoscritto poiché nasce in epoca evolutiva conseguente rispetto all’apprendimento della scrittura, pertanto la firma per quanto concerne l’analisi grafo – tecnica è idonea se possiede evidenti contrassegni qualitativi in quanto la sua brevità non permetterebbe di cogliere elementi quantitativi che garantiscano adeguatezza di confronto con verosimile certezza scientifica.

Ma per arrivare ad una conclusione seria ed affidabile il grafologo giudiziario deve necessariamente effettuare uno studio sulle firme in verifica con quelle comparative certe, vale a dire apposte su documenti di identità oppure atti notarili materiale fornito da chi si rivolge al consulente.

Lo studio ha un costo in quanto per eseguirlo il professionista sarà impegnato in una specifica attività professionale, per chi richiede un parere il suddetto studio sarà propedeutico al fine di un buon esito.

Per quanto mi concerne dopo uno studio se non ci sono i presupposti, le condizioni a procedere ad un parere pro – veritate o consulenza lo dico molto apertamente.

Il tale che mi ha inviato la mail che ho pubblicato in parte, quando dice: se ovviamente ne valga la pena richiedere una perizia”  ma per sapere  se ne valga la pena oppure no devo necessariamente condurre una attenta ed accurata analisi  come dicevo prima su tutte le firme, eseguire una anamnesi il che vuole dire: La persona che ha apposto le firme era nel pieno della propria volontà? Ovvero senza condizionamenti sia esterni (pressione da persone terze) che interni (sensi di colpa), se assumeva farmaci, quanto tempo è trascorso tra alcune firme e le altre ma soprattutto se in quel lasso di tempo si sono verificati eventi traumatici come lutti, depressione oppure cure farmacologiche…

Forse il Dott. Sempronio (nome ovviamente di fantasia) sottovaluta il lavoro e la professionalità altrui e ciò mi sgomenta in quanto trattasi di un professionista e “dovrebbe” essere a conoscenza di questo tipo di tematica.

“Desidererei conoscere i tempi per la redazione della perizia e i relativi costi”.

Premesso che inizialmente non si tratta di “perizia” ma di parere o consulenza, ovvio che la perizia ha costi maggiori ma parliamo di un lavoro che viene eseguito come ultimo atto di una vicenda, quindi prima uno studio su un testo manoscritto oppure firme da verificare con relative scritture o firme di comparazione, poi la mediazione con i rispettivi Avvocati (previsto per legge ai sensi del D.Lgs. 28/2010) di fronte ad un organismo preposto, e se non si raggiunge un accordo tra le parti  si instaura un contenzioso in sede giudiziaria ove  – sia la parte attrice (chi ha promosso la causa) sia la parte convenuta (chi in qualche modo deve difendersi dalla accusa di aver prodotto un falso)  vengono coinvolte nelle operazioni peritali fissate dal Giudice ed una volta  fotografati i documenti originali di fronte ad un CTU(nominato dal Giudice) ed il consulente di controparte si procede con la perizia dove si inseriscono le foto di documenti originali, altre scritture ecc.  

Il messaggio che ritengo sia utile divulgare attraverso il mio giornale è che prima di imbattersi in cause lunghe ed estenuanti oltre che molto costose dal punto di vista legale e non soltanto, è di fidarsi ed affidarsi ad un grafologo esperto che saprà consigliare nel migliore dei modi. 

  È vero che lo studio ha un costo (piuttosto irrisorio a fronte di una avventata azione legale) ma eviterà inutili battaglie molto spesso intraprese con familiari stretti. 

Risposta lapidaria da parte del Dott. “sempronio” dopo poco: “Grazie mi consulto con il mio Avvocato”. 

Fa bene a consultare il proprio Avvocato ma di sicuro avrebbe dovuto farlo sin da subito, decidere insieme al Legale di fiducia quale percorso intraprendere è la soluzione migliore, anche perché in relazione alla strategia che si intende seguire l’Avvocato può consigliare al proprio assistito se indirizzarlo verso un parere – pro veritate che sicuramente ha il suo costo in quanto si tratta di un lavoro molto dettagliato oppure  ad una consulenza più semplice o addirittura una relazione di una pagina scritta dal consulente che ha costi ancora minori.

Patrizia Belloni – grafologa giudiziaria

L’importanza della psicologia della scrittura nella perizia grafologica

a cura di Patrizia Belloni

Grafologa giudiziaria

In ciascun essere umano, vi è una parte non visibile, nascosta, è quella parte, dove aspetti ambientali, culturali, religiosi, hanno contribuito alla formazione del carattere ed a strutturare la personalità di ogni individuo, quella zona “franca” che custodiamo gelosamente, dove ogni tanto ci si rifugia, dove riappaiono i ricordi.

Anche l’interiorità, la parte più profonda diognuno di noi, che viene custodita gelosamente, può diventare comprensibile, decifrabile,
grazie anche alla scrittura, alla traccia che si lascia sul foglio bianco.

Il linguaggio scritto, rappresenta una impronta personale, unica, che  attraverso uno studio ricercato, può rivelare l’identità dello scrivente, infatti, attraverso il percorso, o tracciato grafico, si possono capire sia gli aspetti caratteriali, ovvero, il temperamento, il tipo di intelligenza, l’affettività che una persona è in grado di dare ma anche di ricevere, il grado di socialità, inclinazioni dal punto di vista lavorativo.

Chi si occupa, come me, di grafologia giudiziaria, sa bene quanto la perizia grafotecnica sia importante, la possiamo definire “l’arma” legale, una significativa risorsa che permette di risalire all’autore, ad esempio, di una lettera anonima, oppure della falsificazione di un testamento, addirittura di un biglietto lasciato sul luogo di un delitto.

Altresì, la grafologia giudiziaria, impone una rigorosa applicazione della metodologia, che, unitamente all’ausilio della psicologia della scrittura, rendono un contributo necessario per la ricerca della verità.

Il termine “perizia” deriva dal latino, e significa, come molti di voi sapranno, conoscenza acquisita con esperienza, capacità, abilità, ed il termine deriva dal verbo perire, che in parole semplici, significa andare al di là, oltre le apparenze.

Andare oltre le apparenze… vuol dire, per un grafologo giudiziario, non soffermarsi sulla morfologia, ovvero sulla forma delle lettere, ma vedere, e non guardare soltanto, tutti gli altri aspetti grafici, che sono molti, per giungere ad una conclusione, possibilmente quella giusta.

Anche se, viene insegnato che la forma è il genere grafico tra i più importanti, nella scala gerarchica, infatti i generi della scrittura sono otto, e la forma insieme alla dimensione, ovvero al calibro della lettere, è quella collocata ai primi posti.

D’altro canto però, non deve essere esaminata come un prodotto statico, ma, valutata nella sua dinamicità, scorrevolezza, fluidità ma soprattutto spontaneità, infatti, nessuna specie grafica dovrebbe essere valutata in modo isolato ma contestualizzata, presa in esame per quello scritto specifico.

L’applicazione statica, dei criteri inerenti alla morfologia, che esercitano alcuni periti grafici, li porta ad una valutazione spesso errata di omografia, ovvero, la conclusione: lo scritto è il frutto della mano di…

Fortunatamente si tratta di un metodo superato, che viene applicato non molto di frequente, in quanto produce non pochi danni, specialmente quando ci si trova a dover analizzare un testamento olografo, scritto da una persona anziana.

Il grafologo giudiziario, se professionista attento e scrupoloso, oltre ad  osservare l’aspetto morfologico, deve essere in grado di capire se quel testamento, pur essendo stato scritto effettivamente dal “de cuius”, ciò si capisce grazie alle scritture di comparazione, possibilmente coeve, (nelle persone anziane la scrittura cambia, si modifica, più velocemente rispetto ad un soggetto giovane)  cioè il più vicino possibile alla data del testamento, sia  effettivamente, frutto della sua volontà.

Spesso i testamenti olografi, sono il prodotto di una coercizione, costrizione di natura psicologica, (ricatto morale) oppure il risultato ottenuto  guidando la mano” del testatore, ed ancora…a volte il testo viene dettato da qualcuno.

Purtroppo, ci sono individui, che per far scrivere un testamento ad un anziano che sia parente o conoscente, gli somministrano alcoolici, o tranquillanti.

Tutte anomalie della scrittura che si palesano, o attraverso tremori diversi dallo stato naturale, dovuto all’età dello scrivente, infatti, i tremori dovuti alla vecchiaia sono diversi dai tremori di chi fa uso di sostanze che creano dipendenza, alcool o droghe, tremori dovuti all’incertezza di chi sta falsificando, oppure a lettere e parole frammentate, incerte, esitanti, soste ingiustificate specialmente nella firma.

Se all’interno di una scheda testamentaria, troviamo delle frasi sconnesse, per cui si evince una confusione della sfera cognitiva, e poi, magari troviamo che vengono citate date di nascita – luogo, giorno, mese ed anno-
di perfetti sconosciuti, ai quali è stato lasciato tutto ciò che la persona possedeva, allora, forse, un “piccolo” campanello di allarme si dovrebbe accendere.

Non mi stancherò mai di dire, che il compito che siamo chiamati a svolgere, è molto delicato, fare in modo di dare voce a chi non c’è più, far rispettare le sue vere volontà, non è cosa di poco conto, ma, con la superficialità con cui spesso si ha a che fare, vengono procurati molti danni, materiali e soprattutto morali alle famiglie di chi non c’è più.

Considerazioni sul disconoscimento della firma

A cura di Patrizia Belloni

L’ autenticità non dipende dalla sola affermazione dell’autore.

Il quesito più ricorrente che viene posto al grafologo giudiziario, è quello di accertare l’autografia o l’apocrifia di una firma, che essa sia stata apposta su un assegno, oppure su un contratto di qualsiasi genere, piuttosto che su un testamento.
Il secondo quesito, è che la vittima del presunto raggiro vuole sapere l’identità del falsario.
Se insorgono dei sospetti su una persona specifica, allora, in quel caso, il consiglio è di reperire più scritti possibili, firme su documenti ecc… al fine di poter effettuare delle comparazioni.
Lo psicologo e grafologo M. Pulver, in “Le simbolysme de l’ecriture”, sostiene che “ la forma del linguaggio grafico non dipende principalmente dalla mano, ma da quelle parti corticali del cervello da cui partono gli impulsi motori che guidano il movimento”.
Tutto ciò rende quella firma “unica”, nonostante non si possa sottovalutare il range di variabilità grafica insito in ogni scrittura, infatti a volte basta davvero poco per far in modo che appaia con qualche piccola variazione.
Una posizione scomoda del nostro corpo, ad esempio se firmiamo stando in piedi, oppure su un supporto cartaceo ruvido oppure abraso, addirittura uno stato d’animo particolare possono fare in modo di modificare la scrittura.
Ma questo, contribuisce soltanto in modo superficiale, esteriore, a modificare la scrittura o firma, infatti il compito del grafologo giudiziario, è proprio quello di capire la vera essenza dello scrivente, in modo da poter interpretare nel miglior modo possibile la scrittura.
Il primo elemento da considerare, è il metodo con il quale la persona conduce il percorso grafico, elemento innato, del tutto caratteristico, che si può riconoscere anche in caso di disturbi senili oppure di natura nervosa.
Pressione e tratto, come già ricordato, sono elementi imprescindibili dal nostro essere, impostazione e presa di possesso dello spazio, ovvero il modo di “distribuire” il nome e cognome sul foglio e lo spazio che intercorre tra di loro.
Questi sono gli elementi più importanti da valutare quando ci troviamo ad analizzare una firma, fanno parte degli otto generi della scrittura e non possiamo non prenderli in considerazione anche quando…si rivolge al grafologo giudiziario una persona che intende disconoscere la propria firma, dice di essere vittima di un raggiro, ma… guardandola e facendo un confronto con le altre firme, apposte su patente, carta d’identità mi accorgo che la firma oggetto di perizia è totalmente compatibile con le altre.
Ugualmente e paradossalmente apposta nella più totale buona fede nel momento in cui l’ha vergata su un contratto, quindi del tutto spontanea, libera da condizionamenti, ben disposta dal punto di vista psicologico, insomma un movimento “ben guidato”.
Salvo poi pentirsi successivamente, non prendere in considerazione il diritto di recesso, sovente previsto dalla legge, e credere che la cosa più intelligente da fare sia quella di asserire che la firma non è autografa.
Il disconoscimento della propria firma, quando nel caso specifico è stata apposta nella più totale buona fede, è una battaglia persa, se il gesto grafico è spontaneo, quindi volontario, scevro da condizionamenti ed inibizioni, perché in quel preciso istante apporre “quella” firma sul contratto in questione era ciò che la persona voleva e desiderava fare.
Altra cosa, è quando si firma in modo diverso, tentando di cambiare quegli elementi caratteristici del proprio gesto grafico, premeditando di disconoscerla in seguito.
In questo caso, una mente già “preparata” a guidare la propria mano in modo differente dal solito, può fare insorgere in un primo momento dei dubbi al grafologo.
Ma una firma falsa può essere facilmente riconoscibile, spesso anche a vista d’occhio, senza avere bisogno di usare chissà quale strumentazione, se mancano i due requisiti fondamentali, ovvero: naturalezza – spontaneità, dal momento che i due termini in perizia grafologica non sono sinonimi.
Come citano Ottolenghi e Silveri sul libro “teoria e pratica del diritto” di Bruno Vettorazzo: “Solo dopo constatata la naturalezza-spontaneità (credibilità) dello scritto o firma si passa al confronto, perché la credibilità equivale a naturalezza e spontaneità ma non ancora ad autenticità”.

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Anche la cartolina postale di ricevimento può formare oggetto dell’indagine grafologica

Capita nella vita di tutti i giorni di ricevere una raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella pratica quotidiana l’incaricato postale citofona all’indirizzo del destinatario, consegna la busta e fa apporre una firma sulla cartolina che tornerà al mittente al fine di attestarne la ricezione nonché sulla distinta che rimane agli atti dell’ufficio postale. Talvolta si tratta di comunicazioni inviate a mezzo raccomandata solamente per scongiurare lo smarrimento o i tempi “biblici” che talvolta assume la posta ordinaria, in altri casi la busta raccomandata contiene atti giudiziari o comunque comunicazioni stragiudiziali ma con effetti giuridici che decorrono dalla data di consegna (si pensi ad es. al termine di 30 giorni dalla comunicazione stabilito dall’art. 1137 c.c. per l’impugnativa della delibera annullabile dell’assemblea di condominio).Postino
Pur trattandosi di fattispecie a rilevanza penalistica potrebbe capitare di trovarsi di fronte ad una ricevuta postale comprovante la ricezione della comunicazione e/o dell’atto recante una sottoscrizione apocrifa. Di conseguenza l’incolpevole destinatario dell’atto potrebbe subire, suo malgrado, effetti giuridici rilevanti, quali a titolo esemplificativo decadenza dalla possibilità di proporre ricorsi e/o impugnazioni in generale, sulla scorta di una ricezione non avvenuta provata da una firma apposta da altra persona in suo danno.
Di conseguenza anche la ricevuta del servizio postale può formare oggetto di una perizia grafologica finalizzata a supportare l’azione giudiziaria tesa al disconoscimento della sottoscrizione. La consulenza potrebbe risultare maggiormente complessa in virtù del materiale (cartoncino), dell’inchiostro utilizzato (nella prassi anche pennarelli a tratto fine) oppure delle concrete modalità di apposizione della firma ad esempio utilizzando un muretto o il palmo della mano come supporto.
codice-civile_largeSecondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, come ribadito con la recente sentenza n. 3875 del 25 febbraio 2015, “l’avviso di ricevimento dell’atto spedito per la notifica a mezzo posta possiede la stessa natura certificatoria della relazione di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario – da questi demandata all’agente postale – ed e’ pertanto assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’articolo 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l’agente assuma essere avvenuti in sua presenza. (Cass. nn. 8500/05, 11452/03, 3065/03, 1783/01). Ne consegue che il destinatario della notifica che affermi di non aver mai ricevuto l’atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso di ricevimento, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass. nn. 3065/03, 1783/01 cit), a nulla rilevando, attesa l’autonomia fra giudizio penale e civile, che il preteso falso sia stato denunciato in sede penale.”
Ai sensi dell’art. 221, 1° comma, c.p.c., la querela di falso può essere proposta, da chiunque abbia interesse a contrastare l’efficacia di un documento, in via principale ma anche in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio e fino a che la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela di falso può essere proposta con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza, personalmente dalla parte o a mezzo del difensore munito di procura speciale.
Anche di fronte ad una “semplice” cartolina postale recante una sottoscrizione apocrifa non è sufficiente rivolgersi all’autorità giudiziaria penale ma risulta necessario avvalersi di un consulente-perito grafologo e di un avvocato.

Gabriele Colasanti