Il testamento olografo, scritto di proprio pugno dal testatore, riveste una peculiare importanza nell’ambito del diritto civile e della grafologia giudiziaria sicché appare opportuno porre all’attenzione una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sent. n. 26791/2016). Detta pronuncia dei giudici di legittimità riguarda la possibilità di qualificare come testamento olografo ex. art. 602 c.c. una lettera autografa indirizzata ai nominati eredi.
Secondo la Corte di Cassazione, la lettera, indirizzata a una o più persone può essere considerata un valido testamento.
Tale atto deve contenere le ultime volontà del testatore e deve a lui essere riferibile. Pertanto, la lettera deve essere scritta e firmata dal testatore e non deve essere stata anche redatta con computer e/o altri strumenti tipografici o informatici e poi inviata ai destinatari.
La Suprema Corte ha affermato, inoltre, che non rileva che il testamento non sia stato scritto nelle forme classiche, ma solamente con una lettera indirizzata a uno dei beneficiari.
Risulta sufficiente che dal documento si possano ricavare con sufficiente certezza la volontà e l’identità del testatore.
La lettera, purché firmata, può essere inviata anche a uno dei beneficiari, purché sussistano tutti i presupposti di legge, tra cui la certezza della sottoscrizione e sia chiara l’effettiva volontà del testatore, comunque essa sia espressa.
La pronuncia in parola è conforme alla consolidata giurisprudenza secondo la quale il testamento olografo può essere redatto in qualsiasi forma, purché in presenza di elementi univoci, quali la sottoscrizione del testatore e l’espressione della sua volontà testamentaria.
Si può concludere affermando la rilevanza della manifestazione inequivoca della volontà del testatore di lasciare i beni secondo lo schema indicato nella missiva e l’autografia della stessa.
Gabriele Colasanti