LA DATA SUL TESTAMENTO OLOGRAFO

In questi lunghi anni di vita del mio giornale, “Grafologia Magazine” circa dieci, la sottoscritta insieme ai tanti “amici di penna”, come li ho sempre definiti, che via via si sono avvicendati nel corso di questi anni, abbiamo messo nero su bianco attingendo alle rispettive competenze professionali, per dare vita a numerosi articoli inerenti sia al testamento olografo, che ovviamente altre forme di testamento, e tantissimi altri aspetti relativi alla scrittura o alle firme. Sono stati espressi pareri e dispensato consigli da parte di molti professionisti quali Avvocati e Criminologi, altresì scandagliati tutti gli aspetti secondo una differente prospettiva rispetto a quella grafologica ampliando l’orizzonte anche dal punto di vista legale. Inizialmente, quando ho intrapreso questa “avventura” anche psicologi e psicoterapeuti hanno contribuito alla crescita del giornale scrivendo numerosi articoli anche per quanto concerne l’età evolutiva della scrittura, ovvero quella dei bambini e adolescenti e, seppur on-line si tratta di una vera e propria testata giornalistica, dove tutti hanno dato il loro contributo in modo spontaneo e professionale. In questi anni ho parlato a lungo su cos’è un testamento, illustrando ampiamente che trattasi di un atto con il quale una persona dispone, per quando sarà deceduta, di tutte le proprie sostanze o parte di esse, è un atto formale, quindi redatto previa scrittura pur essendo prevista una varietà di forme eterogenee tra di loro, e tuttavia valide ad attribuire una eguale importanza a livello giuridico. Se il testamento è olografo deve essere scritto esclusivamente dalla mano del testatore, testo data e firma e non ci devono essere interferenze di natura grafologica, ovvero mani estranee, e nel caso in cui dovessero sorgere dei dubbi in questo senso da parte di qualche erede, il testamento può essere impugnato nei termini di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle volontà testamentarie. I requisiti del testamento olografo sono sicuramente l’olografia della scrittura, ovvero scritto interamente dalla mano del testatore, che vi sia apposta la data e la firma, inoltre il testamento deve indicare nello specifico quali beni sono destinati a quali persone. La data è il secondo requisito previsto per la validità del testamento olografo, ma, se per il testo manoscritto e la firma la legge non transige, infatti vi sono regole ferree sopra elencate, viceversa, per quanto riguarda la data a volte i provvedimenti legali sono meno intransigenti, specialmente quando il testamento è stato scritto da un soggetto molto anziano, che, vuoi per l’emozione, l’anzianità o altro ci sia una dimenticanza, ovvero che la data non sia stata scritta nel modo tradizionale, quindi all’inizio del testo oppure a fondo pagina prima della firma. Affinché il testamento sia ritenuto valido nonostante questa mancanza è che all’interno del testo manoscritto vi siano delle indicazioni certe che rivelino seppur indirettamente quando è stato redatto, ad esempio: “Io sottoscritto …sto scrivendo il mio testamento il giorno di Natale del 2001”, quindi sappiamo che Natale è sempre il 25 Dicembre e l’anno è stato dichiarato quindi una data certa; oppure sto scrivendo le mie ultime volontà il giorno del mio settantesimo compleanno, se il testatore all’interno del manoscritto ha menzionato il suo giorno mese e anno di nascita è sicuramente anch’essa una data certa, e così via. Recentemente ho avuto l’occasione di fornire la mia consulenza ovvero parere pro – veritate su un testamento olografo ideato e scritto da una persona piuttosto anziana in cui aveva dimenticato di scrivere la data, i parenti esclusi dall’asse ereditario, ovviamente hanno subito impugnato il testamento. Nonostante questa avversità Il testamento è stato ritenuto valido, in quanto oltre ad essere stato scritto e firmato di proprio pugno il testatore aveva fatto riferimento al giorno mese ed anno della nascita di un suo nipote quindi “Ho scritto il mio testamento il giorno della nascita di” … che aveva ovviamente menzionato nella scheda testamentaria dichiarando il nome, cognome, giorno, mese ed anno di nascita, una data certa di un fatto già avvenuto. Certamente questi sono casi eccezionali, non è di certo la regola, la data è sicuramente indispensabile ai fini della validità di un testamento, ma ci sono anche le eccezioni e sicuramente è fondamentale il parere del Giudice, quindi tutto nelle mani della sua discrezionalità. Altra cosa è apporre una data anteriore ad una azione che il testatore dichiara di aver fatto, cioè quando in esso si menziona come passato o compiuto un atto che invece è avvenuto in epoca posteriore alla data del testamento, quindi se la data non è certa il testamento è nullo.


Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it

Come risalire alla datazione della scrittura ed utilizzo del foglio firmato in bianco

Quale grafologa giudiziaria, recentemente, sono stata contattata da una signora la quale mi ha posto due quesiti.

Il primo quesito aveva ad oggetto un confronto tra alcune scritture certe, in quanto si trattava di una perizia tecnica compilata interamente a mano da un Architetto e poi firmata (e non come avviene di solito redatta con un computer e poi sottoscritta), ed altre scritture e firme dello stesso professionista, e fin qui ho avuto la possibilità di esprimere il mio parere come grafologa.

L’altro quesito invece riguardava la datazione degli inchiostri, in quanto la Signora era convinta che alcuni “estremi catastali” fossero stati apposti in epoca diversa, successiva alla perizia tecnica, accertamento alquanto difficile da eseguire giacché ciò è possibile soltanto su inchiostri provenienti da penne a sfera (tipo “bic”) e non da penna gel o stilografica, che  non sono databili, allora occorre eseguire preventivamente una analisi in microscopia ottica per individuare quale tipologia di penna è stata utilizzata.

Purtroppo, attribuire ad uno scritto o firma una datazione precisa risulta essere alquanto improbabile, anche perché è impossibile risalire al giorno e nemmeno al mese in cui sono state redatte scritture o firme, i risultati sono espressi in “probabilità” più o meno elevata, vi è un range di qualche mese, circa cinque o sei, dove non si nota la differenza tra uno scritto e l’altro oppure tra un testo manoscritto e una firma, la situazione ottimale sarebbe che fosse trascorso come minimo un anno affinché gli esperti del settore notino la differenza.

Ho consigliato comunque alla Signora di rivolgersi ad un laboratorio specializzato preposto a questo tipo di accertamenti dove vi lavorano dei chimici forensi che possono rilasciare una perizia giurata spendibile ai fini di un eventuale procedimento giudiziario.

Anche per quanto concerne i testamenti olografi vengo spesso interpellata per sapere se è possibile stabilire se una firma del “de cuius” è stata apposta prima del testo manoscritto, quindi in molti hanno il sospetto che al loro congiunto sia stato fatto firmare il foglio in bianco, una volta accertato che la firma è autentica.

Come sopra illustrato, non è semplice  pervenire a tale accertamento, perché in primo luogo l’esame dell’inchiostro deve essere eseguito su un manoscritto che non sia una fotocopia, quindi sempre su originale, poi tra la firma che si ritiene essere stata apposta prima ed il testo deve essere trascorso un lasso di tempo significativo, parliamo di uno o più anni, al fine di accertare il differente invecchiamento dell’inchiostro, inoltre la tecnica con la quale viene eseguito l’accertamento è distruttiva quindi il manoscritto non sarà più utilizzabile, parliamo di un esame irripetibile.

Un modus operandi molto diffuso è quello del c.d. “foglio bianco”, quando una persona, spesso anziana, si fida di un parente o conoscente e firma un foglio privo di contenuto.    Ritengo che nel caso dell’abuso del foglio firmato in bianco si tratti di un inganno ancora peggiore di quello che riguarda la falsificazione, e di solito queste persone non si preoccupano nemmeno di imitare la scrittura del “de cuius” perché di sicuro conoscono molto bene la vittima probabilmente è una persona piuttosto anziana con scarsa attitudine alla scrittura, spesso con scarso livello di istruzione ed in grado soltanto di apporre il proprio nome e cognome. In questi casi, questi soggetti sono al corrente che sarebbe anche molto difficile individuare scritture certe di comparazione qualora un parente estromesso dall’eredità volesse impugnare il suddetto testamento, per cui essendo la firma autentica – e quando non vi sono scritture la consulenza si basa soltanto sulla firma – si sentono al sicuro ma non abbastanza perché un esperto grafologo saprà individuare la giusta via per dare voce a chi non ha più la possibilità di farlo.


Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it

La volontà dispositiva (requisito) nel testamento olografo

L’art. 602 c.c. disciplina il testamento olografo che rappresenta la forma testamentaria “proveniente dalla mano del de cuius” in quanto trattasi di quel testamento redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore e rappresenta la forma più “intima”, semplice ed economica, con cui una persona può disporre per quando non sarà più in vita.

Il Codice Civile  prevede  che il  testamento olografo per essere valido debba contenere i seguenti requisiti:

  • l’autografia,
  • la datazione in relazione al momento in cui il documento viene perfezionato,
  • la sottoscrizione sempre e solo per mano del testatore.

Sembra utile riportare l’art. 602 Cod. Civ. che così dispone:

“Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore [606, 684, 685 c.c.].

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore [591 c.c.], della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento [651, 656, 657, 687 c.c.].”

Sono sufficienti i requisiti sopra elencati? No, oltre ai requisiti formali sopra menzionati occorre che il testo sia espressione della volontà del testatore di disporre dei propri beni post mortem.

Invero, il de cuius può aver sottoscritto un atto suscettibile di essere interpretato come scrittura privata a contenuto patrimoniale ma non come testamento olografo, anche in presenza dei predetti requisiti di forma.  Infatti, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo, non è sufficiente la presenza dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 c.c. ma sussiste anche la necessità dell’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso.

In giurisprudenza è stato affermato che è necessario riscontrare una chiara volontà testamentaria in un atto il quale abbia i requisiti formali di un testamento olografo poiché, proprio in considerazione della serietà dell’atto e delle sue conseguenze giuridiche, vanno individuati requisiti minimi di riconoscibilità oggettiva nell’atto di cui si tratta di un negozio mortis causa, che valgano, ad esempio, a distinguerlo da una donazione, o da un riconoscimento di debito etc.

In dottrina si è ritenuto che non sia sufficiente la manifestazione di una intenzione o di un desiderio, pertanto, affermare  “istituirò mio erede” non equivale a “istituisco mio erede”, così come scrivere “Tutti i miei beni sono esclusivamente di proprietà di…..” non equivale a “istituisco erede in tutti i miei beni il signor/la signora…”.

Una volta rinvenuto uno scritto olografo ed autografo occorre vagliarne il contenuto per verificare che lo stesso integri volontà testamentaria  e sottoporlo ad un esame grafologico (anche preventivo) in caso di subbi sull’autenticità (anche parziale) in particolar modo nei casi in cui i rapporti fra testatore e beneficiario non fossero così stretti da  fugare ogni dubbio in merito ad una possibile apocrifia del testamento.

Gabriele Colasanti

avvocato del Foro di Roma e giornalista pubblicista

e-mail: avv.gabrielecolasanti@gmail.com

E’ nato il registro volontario dei testamenti olografi

Il Consiglio Nazionale del Notariato tramite la Notartel Spa – società informatica del Notariato dal 6 novembre 2023 ha reso operativo il “Registro Volontario dei Testamenti Olografi”.

Tale registro “volontario” e, quindi, non obbligatorio ha lo scopo di agevolare  la ricerca dei testamenti olografi depositati fiduciariamente presso i notai in tutta Italia che aderiscono al servizio.

Con comunicato stampa del 6 novembre 2023 il Consiglio Nazionale del Notariato ha affermato che “Lo strumento tecnologico messo a punto dal Notariato permette di digitalizzare le procedure di deposito e conservazione dei testamenti olografi e semplificare la vita dei cittadini nella loro ricerca, migliorando l’iter di conoscibilità di tali documenti, oggi difficilmente reperibili da parte dei cittadini e di altri soggetti qualificati (es. magistrati), garantendo inoltre sicurezza nella conservazione dei dati e delle informazioni.”

Come funziona la ricerca nel registro?

Chiunque abbia interesse, in genere congiunti del de cuius, in possesso del certificato di morte possono chiedere ad un qualsiasi Notaio italiano di effettuare la ricerca di un testamento olografo relativo alla persona defunta di cui hanno il certificato di morte.

In caso di esito positivo della ricerca il sistema avverte in automatico il Notaio depositario del testamento olografo e lo informa che il testatore è deceduto e che qualcuno, interessato alla pubblicazione del testamento, ha effettuato la ricerca.

Gabriele Colasanti

Avvocato del foro di Roma

Giornalista-pubblicista

La sostituzione di persona mediante la sottoscrizione falsa a nome altrui

I delitti contro la fede pubblica sono disciplinati nel titolo VII del libro secondo del Codice Penale e s’incentrano sulla nozione di falso.
Alcune fattispecie sono state oggetto di modifica da parte del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 recante disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, in particolare, in tema di falsità documentali, tale decreto ha disposto l’abrogazione di alcune fattispecie di reato nonché la modifica di alcune dele successive disposizioni.
Ma cosa succede se firmo per un’altra persona? Cosa rischia chi falsifica la firma di un’altra persona?
Per falsità deve intendersi tutto ciò che non è vero e ciò che è in grado di indurre in inganno la generalità delle persone, facendo credere alla genuinità, alla veridicità dell’oggetto, del segno, della dichiarazione non genuino o veritiero.
Firmare al posto di un’altra persona potrebbe configurare reato.
Falsificare una firma può comportare, infatti, la realizzazione di molteplici fattispecie di reato.
Se la firma viene apposta su un atto pubblico si potrà parlare di falso in atto pubblico, viceversa falsificare un atto privato (ad es. un contratto) non è più considerato dalla legge un reato ma permane comunque il rischio di sanzioni pecuniarie. Residuano tre casi distinti di firma falsa in atti privati:
1. se la firma è falsificata con il consenso del suo titolare non c’è reato a meno che non ci sia il disconoscimento della firma;
2. se la firma viene apposta senza consenso, l’autore della firma falsa rischia l’imputazione per truffa, e quindi sia sanzioni pecuniarie sia la detenzione. La parte offesa disconosce la firma, e la controparte deve dimostrarne l’autenticità con il controllo di un grafologo;
3. se la firma è falsa ma il titolare ha mostrato la chiara volontà di dare esecuzione a quanto scritto sul documento il disconoscimento della firma non è più possibile.
La situazione è del tutto diversa per quanto riguarda gli atti pubblici, ovvero sottoscritti in presenza di un pubblico ufficiale, o rivolti ad enti pubblici.
Le conseguenze comunque non sono sempre le stesse. Se a compiere il reato è un pubblico ufficiale è prevista una pena di reclusione fino a 10 anni. Come sottolinea l’art. 476 c.p., infatti, “il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni”; se, invece, il fatto è commesso da un cittadino privato, l’art. 482 c.p. prevede che “se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”. La reclusione può andare, quindi, da tre mesi fino a due anni.
Da ultimo mettere una firma falsa, se si vuole far credere di essere un’altra persona, può integrare il reato di sostituzione di persona. Sostituirsi ad una persona è, infatti, un reato di falso previsto dall’art 494 c.p.
Tale norma punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad un’altra persona un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Il reato di sostituzione di persona tutela la fede pubblica nonché gli interessi del privato vittima del reato. Per questo motivo si tratta di un reato accostabile per quanto concerne i beni giuridici tutelati ai reati di falso.
Invero, come stabilito dalla Giurisprudenza di Legittimità, il delitto di sostituzione di persona è sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica, come si evince dall’inciso “se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica” contenuto nella norma incriminatrice; esso, tuttavia, intanto può ritenersi assorbito in altra figura criminosa in quanto ci si trovi in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell’art. 494 c.p. sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; viceversa, quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate, si ha concorso materiale di reati (Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 33531 del 29.7.2015).
Concludendo, quindi, il legislatore sembra sia giunto a consolidare un orientamento che ha visto la sua origine negli anni ’70 quando la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 878 del 17.10.1973 iniziava timidamente ad affermare che “in tema di falso, se talvolta, nella pratica quotidiana si presentano situazioni caratterizzate dalla fiducia, più che volontaria o pattizia, naturale e necessaria, che bene possono spiegare e giustificare l’ uso del nome altrui nella sottoscrizione di un documento (cosiddetto falso consentito), detto principio non può peraltro mai trovare applicazione nei confronti di quei documenti (nella specie, assegno bancario) cui e connessa o attribuita tale forza probante da indurre il legislatore a equipararli, nel grado della tutela, agli Atti pubblici; e la punibilità del falso in titoli di credito nella stessa misura del falso in atto pubblico, a norma dell’art 491 cod. pen., e appunto un indice sintomatico della forza probante conferita dalla legge a detti documenti, in cui non può essere, quindi, in nessun caso, lecita la sottoscrizione o, comunque, l’apposizione di un nome per opera di un terzo”.

Avv. Antonio Nucera
penalista del Foro di Roma

PERIZIA GRAFOLOGICA SU FOTOCOPIE

INTRODUZIONE
Cosa si intende per grafologia giudiziaria o forense – definizione
La grafologia giudiziaria è la materia che si occupa dell’analisi di uno scritto olografo, che si tratti di testamento o di lettera anonima, quindi eseguito manualmente, attraverso una serie di scritture comparative dell’autore del testo che devono essere omogenee, quindi eseguite con la stessa modalità di scrittura, stampatello con stampatello, corsivo con corsivo ecc., al fine di accertarne l’autografia o l’apocrifia.
La Grafologia giudiziaria non ha finalità descrittive ( che delineano, per l’appunto descrivono sia le tendenze naturali che la personalità di un soggetto ed i suoi relativi valori che comprendono sia la sfera affettiva che quella volitiva attraverso le specie grafiche es: scrittura piccola ineguale decrescente ecc.) come avviene nella Grafologia generale, ma piuttosto finalità identificatorie, quindi il grafologo giudiziario deve ricercare nella scrittura del soggetto in esame quei tratti caratteristici che lo contraddistinguono da altre persone, ovvero peculiarità che appartengono soltanto a quel soggetto specifico, i così detti gesti tipo o gesti fuggitivi.
Nell’ambito della grafologia giudiziaria vi sono diversi metodi …
Il metodo scientifico che si basa sulla fusione della descrizione qualitativa con quella quantitativa;
Il modello calligrafico che si basa essenzialmente sul criterio del confronto morfologico delle singole lettere;
Il metodo grafometrico che non prende in considerazione la forma statica della scrittura ma i rapporti dimensionali che si stabiliscono fra le forme grafiche in movimento;
Il metodo grafoscopico si basa sull’osservazione delle strutture grafiche, è una tecnica di osservazione che permette di cogliere le peculiarità grafiche;
Il metodo grafonomico che studia la scrittura attraverso le leggi che regolano il grafismo;
Il metodo più utilizzato ed attendibile è quello grafologico che racchiude tutti i metodi con particolare attenzione alla psicologia della scrittura, quindi uno scritto viene analizzato sotto tutti gli aspetti e questo metodo è stato avvalorato anche da una sentenza della cassazione, “ Una perizia grafica basata sul metodo dell’interpretazione calligrafica è generalmente insufficiente senza il contributo di una attenta interpretazione grafologica a dirimere il pericolo di errore nel responso offerto al magistrato”.
Sentenza 15852 del 29/11/90.

PERIZIA GRAFOLOGICA SU FOTOCOPIE
Nel mio precedente articolo ho parlato di quanto siano importanti le scritture o firme di comparazione in quantità sufficiente e che siano coeve alla data del testamento o di qualsiasi documento da analizzare ma anche quelle antecedenti sono utili al fine di poter valutare la variabilità grafica ( che ciascuno di noi mette in atto quando scrive) se è genuina si riscontra la naturalezza e spontaneità di esecuzione in uno scritto – ovvero non ci sono i classici “bottoni di sosta” cioè esitazioni come se non si sappia come proseguire il percorso grafico, oppure “giustapposizioni” (un termine tecnico) che si manifestano in “aggiustamenti delle lettere” – in quel caso la scrittura rientra nella variabilità naturale.
Il Padre della Grafologia italiana, Girolamo Moretti, precisa che: “una fisionomia di scrittura, nella sua evoluzione dinamica, emerge dai lineamenti grafici accompagnati da tutti quei contorni che ne stabiliscono i tratti e le proprietà personali e le possibili variazioni, che nascono dalle diverse circostanze improntate dal sentimento e dall’intelligenza in azione”.
Occorre altresì una buona qualità delle suddette fotocopie ovvero che risultino chiare e leggibili in quanto il consulente grafologo deve lavorare più spesso di quanto si pensi su documenti forniti in fotocopia.
Ciò si verifica soprattutto quando si svolge un’indagine dei testamenti olografi perché il cliente interessato ad impugnare un testamento in quanto non ritiene “giuste” le ultime volontà del “de cuius “ ha in proprio possesso soltanto una copia del testamento mentre l’originale è depositato ovviamente presso lo studio Notarile dove è avvenuta la pubblicazione ed è possibile prenderne visione soltanto durante il corso delle operazioni peritali in presenza del CTU (consulente tecnico di ufficio) nominato dal giudice il quale dispone la perizia grafologica, e del consulente nominato da una delle parti ( attrice – chi ha impugnato il testamento – e convenuta ovvero chi ha il maggior onere di dimostrare che invece il testamento non è apocrifo vale a dire falso, bensì il frutto genuino del testatore).
L’avvio alle operazioni peritali di solito si svolge nello studio del CTU che insieme ai consulenti e agli Avvocati delle parti si stabilisce un piano di lavoro decidendo di comune accordo le date per svolgere suddette operazioni compatibilmente con altri impegni professionali di ciascuno, gli Avvocati partecipano soltanto alla prima riunione successivamente saranno i consulenti ad avere il vincolo a partecipare a tutte le operazioni peritali.
Per quanto riguarda la verifica dei testamenti vengono osservati gli originali presso lo studio notarile, alla presenza del Notaio stesso, dei consulenti di parte e del CTU il quale contestualmente deve redigere un verbale che contiene l’indicazione dei presenti (che dovranno apporre la propria firma) ed una sintesi delle indagini svolte in quella giornata, quali strumenti sono stati utilizzati per fare i rilievi previsti dal protocollo.
Di solito il compito di tutti i consulenti non si esaurisce in una sola giornata, ciò dipende dal numero di documenti o firme che ci sono da visionare in ossequio alla decisione del Giudice, infatti il consulente tecnico è obbligato a rispettare i quesiti formulati dal giudice e non deve in alcun modo eseguire accertamenti “suggeriti” dalle parti e dei loro consulenti.
Una volta redatto il proprio parere il consulente lo invierà al CTU (note preventive) secondo le tempistiche dettate dal Giudice, considerato l’attuale processo telematico, tale invio generalmente avviene a mezzo PEC e prevede che la consulenza sia firmata digitalmente.
Come ho già detto in precedenza è un lavoro molto complesso e delicato per questo motivo chiedo sempre la collaborazione da parte del cliente che consiste nell’inviarmi quanto più materiale possibile per la comparazione di uno scritto di varia natura oppure di firme, si devono cogliere nelle comparative le peculiarità generali e di dettaglio – contrassegni, gesti fuggitivi – così una volta colto un segno particolare di riconoscimento lo si andrà a verificare nello scritto da analizzare, (chi falsifica inserisce i propri gesti tipo in uno scritto che sia testamento oppure altro) un rituale propedeutico allo studio che effettuo sempre prima di iniziare il percorso appena esposto.

Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it

Come giungere alla verità peritale

La verità peritale è sostenuta dalla chiarezza con la quale si svolge il lavoro, sia nella prima fase di studio dove il consulente dopo aver esaminato tutto il materiale – che gli è stato inviato dalla persona interessata a sapere appunto la verità – sia quello da verificare ma anche di tutte le scritture o firme di comparazione decide se ci siano i presupposti per consigliare ad andare avanti con il percorso oppure no.
La verità peritale non deve essere offuscata da pregiudizi di varia natura che possa ridurne il valore specialmente per coloro che credono nell’efficacia della Grafologia giudiziaria come la sottoscritta, e mettono in pratica il proprio sapere volto alla ricerca della autenticità attraverso l’analisi del movimento scrittorio che ciascuno di noi personalizza, nonché dalla naturalezza e spontaneità che deve essere riscontrata sia nel testo se ci riferiamo ad uno scritto olografo, ma soprattutto nelle firma, è chiaro che il rigore metodologico è una imprescindibile esigenza di deontologia professionale e per quanto mi riguarda soprattutto morale, ed il rigore sarà superiore quanto più il perito grafologo nel corso degli anni avrà acquisito una maggiore maturità professionale attraverso la conoscenza del metodo grafologico peritale, e quindi metterà in atto.
Spesso il perito grafologo si interfaccia con persone non esperte e di conseguenza la comunicazione con tali soggetti dovrà essere quanto più chiara possibile e far loro comprendere in modo razionale seguendo una certa logica soprattutto dimostrativa il motivo di un determinato giudizio, soprattutto specificare quali sono le condizioni indispensabili per poter effettuare una consulenza quanto più chiara ed onesta professionalmente.
Quindi è necessario che vengano forniti al consulente dalla persona che promuove la causa – parte attrice – adeguata documentazione ovvero che le scritture di comparazione siano omogenee al testo da verificare quindi se un testamento olografo è stato eseguito in corsivo anche le scritture di comparazione dovranno essere scritte con la stessa modalità, che siano coeve alla data della stesura del testamento o firma, che ci sia un numero adeguato di comparative, che siano fotocopie di qualità cioè non devono essere rovinate o sbiadite dal tempo.
Sovente mi capita di non accettare un incarico di CTP ma ciò non vuol dire che non ci sia la volontà di svolgere un lavoro oppure non essere in grado di sostenere una consulenza ma semplicemente se già dal primo approccio la persona non mi fornisce adeguata documentazione, come già accaduto, scritture molto datate tipo di venti anni prima dalla data del testamento – che anche quelle sono utili al fine di stabilire se c’è coerenza grafica – ma ci vogliono necessariamente e soprattutto quelle coeve alla data del testamento o della firma apposta su un qualsiasi documento.
Il medico di famiglia sarebbe disposto a fare una diagnosi sulla scorta di analisi cliniche che gli vengono fornite dal paziente di dieci o venti anni prima?
Anche per la perizia giudiziaria vale lo stesso discorso, è impossibile in quanto la scrittura viene proprio condizionata dallo stato di salute dello scrivente, oltre che dall’età, dallo stato psicofisico del momento in cui ha vergato – ovvero messo nero su bianco le proprie ultime volontà.

La Grafologia giudiziaria ha la peculiarità di identificare l’autore di scritture olografe attraverso anche l’analisi del tracciato personale (ductus), valuta le possibili cause di variazioni grafiche, che siano naturali (che fanno parte della natura del soggetto) come ad esempio l’anzianità, cure farmacologiche, percorso psicoterapico ecc. oppure artificiose come ad esempio imitazione di un testamento olografo ma anche dissimulazioni volte al disconoscimento della propria firma apposta su assegni o contratti di svariata natura.
L’obbiettivo principale del Grafologo giudiziario è quello di giungere ad individuare l’identità di una persona attraverso l’analisi degli scritti olografi è un compito molto complesso e non facile proprio per la varietà dei gesti grafici di ciascuno di noi, per questo motivo si richiede la collaborazione da parte del richiedente ed ovviamente una fiducia necessariamente reciproca.

Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria
www.patriziabelloni.it

La Consulenza grafologica nelle indagini difensive dell’avvocato penalista

L’art. 111 Cost. sul “giusto processo” afferma il principio della parità tra accusa e difesa.
Tale principio costituzionale mira alla formazione di una verità processuale che sia il frutto della dialettica fra le parti e che si pervenga alla sentenza di condanna “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.).
Sempre l’art. 111 Cost. prevede che “Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”.
I principi del giusto processo (art. 111 Cost.) e dell’inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 Cost.) vedono le indagini difensive dell’avvocato come un loro importante corollario.
Difatti, il difensore dell’indagato, dell’imputato, del condannato ed anche della persona offesa dal reato può svolgere attività di ricerca della prova per un procedimento già avviato ma anche in via preventiva per un eventuale procedimento penale che potrebbe instaurarsi sulla scorta determinate circostanze (si pensi, ad esempio, ad un sinistro stradale che ha visto la presenza di feriti gravi).
La Legge n. 397 del 2000 “Disposizioni in materia di indagini difensive”, ha potenziato il ruolo del difensore nel processo penale dettando nel titolo VI-bis del Codice di Procedura la disciplina delle indagini difensive.
Pertanto, il difensore può svolgere colloqui con persone informate dei fatti, effettuare l’ispezione di luoghi o cose, effettuare in rilievi ed accertamenti tecnici ed esaminare documenti amministrativi e cose sequestrate.
Tali possibilità di “indagine difensiva” hanno bilanciato la posizione del difensore rispetto al Pubblico Ministero che, come noto, si avvale della polizia giudiziaria e dei consulenti tecnici.
L’avvocato difensore, in forza dell’art. . 327 bis c.p.p., fin dal momento dell’incarico professionale che deve risultare da atto scritto, risultante da atto scritto, ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e che tali attività (di investigazione difensiva) previste possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.
Ebbene, tra i consulenti tecnici del difensore nell’ambito delle indagini difensive emerge il grafologo giudiziario che attraverso le specifiche competenze tecniche è chiamato a fornire un ausilio tecnico-specialistico per la ricerca della verità e, comunque, di elementi utili all’attività difensiva.
La grafologia giudiziaria riveste un ruolo importante nelle indagini penali che vanno dall’individuazione dell’autore della sottoscrizione di un assegno bancario e comprendono anche le ipotesi criminose che destano maggiore allarme sociale come gli atti persecutori (c.d. stalking), la violenza domestica, il sequestro di persona, l’omicidio etc. perché l’individuazione dell’autore del manoscritto o della firma nonché la verifica dell’autenticità della stessa può tanto coincidere con l’elemento costitutivo del reato stesso quanto aiutare ad individuare l’autore di un reato quale l’omicidio.
Anche nel caso del “mostro di Firenze” sono emerse lettere anonime e sono stati conferiti incarichi peritali a grafologi. Nel 1985 venne recapitata alla redazione de “La Nazione” una lettera contente la seguente frase: “In me la notte non finisce mai”.

Numerosi altri casi, anche oggetto dell’interesse mediatico, vedono gli scritti anonimi collegati ad atroci delitti cosicché la grafologia giudiziaria, anche nelle investigazioni difensive, rappresenta un’attività di rilievo per il concreto ed effettivo esercizio del diritto di difesa e per l’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo.

Gabriele Colasanti
Avvocato
Giornalista pubblicista
e-mail: avv.gabrielecolasanti@gmail.com

La firma falsa sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio integra il reato di falso in atto pubblico.

La giurisprudenza di merito ha condannato l’autore di una firma falsa in calce ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio finalizzata al cambio di residenza del proprio nucleo familiare.
Segnatamente è stato condannato colui che ha fornito all’ufficio Anagrafe comunale una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio a nome del proprietario dell’immobile locatogli ove quest’ultimo dichiarava che i familiari del conduttore erano autorizzati ad occupare l’immobile in quanto familiari conviventi del titolare di contratto di locazione per l’alloggio.
Integra il reato di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, previsto dall’art. 482 c.p., la condotta di colui che apponga una firma falsa ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’art. 76, comma terzo, D.P.R. 28 dicembre, 2000, n. 445, equipara alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, in quanto tali dirette a far fede sino a querela di falso. (tra le tante, Tribunale Gorizia, Sentenza, 10/06/2021, n. 272)

Quale responsabilità della banca in caso di pagamento di un assegno con firma apocrifa?

L’istituto di credito è tenuto a verificare la corrispondenza della firma con lo specimen di firma depositato all’atto dell’apertura del conto corrente. Tuttavia, una recente pronuncia della Cassazione ha statuito che la responsabilità della banca sussiste solo laddove la falsificazione sia palese e rilevabile “a colpo d’occhio”.
Invero, i giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 18641 del 3 luglio 2023 hanno affermato che in caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.
La suddetta pronuncia si fonda sui principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione che, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato, in che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. U. 21 maggio 2018, n. 12477).