a cura di Roberto Colasanti
Criminologo investigativo e della sicurezza
Il testamento olografo rappresenta come è noto la volontà di chi in vita vuol disporre del proprio patrimonio in previsione della morte seppure con i limiti imposti dal codice civile. Le disposizioni testamentarie infatti non possono ledere la quota di legittima ovvero quella parte del patrimonio che per legge spetta agli eredi legittimari quali il coniuge, i figli e in mancanza di questi ultimi ai genitori. La quota disponibile può variare secondo i casi dal 25 al 50 per cento del patrimonio del de cuius, ma non può riguardare l’intera massa ereditaria.
Totalmente libera è la facoltà di disporre del testatore in assenza dei suddetti eredi legittimari anche in presenza di eredi legittimi quali fratelli, sorelle, zii, cugini e nipoti, sino al 6° grado di parentela. Nella realtà succede spesso che un fratello, una sorella, uno zio o una zia deceduti senza l’esistenza in vita di coniuge, figli e genitori, abbia lasciato un testamento olografo in favore di soggetti estranei alla cerchia degli eredi legittimi che senza quel testamento sarebbero stati chiamati all’eredità nelle percentuali previste dal codice civile. In quest’ultima ipotesi il testamento olografo diviene a seguito della pubblicazione del notaio, titolo idoneo al trasferimento di proprietà di beni mobili e immobili dal de cuius all’erede ivi nominato.
La casistica degli eredi nominati per testamento olografo ed estranei alla cerchia della parentela ovvero degli eredi legittimi è piuttosto varia ed in alcuni casi il filo che lega il defunto all’erede nominato è alquanto labile se non addirittura invisibile per cui sorge altrettanto spontaneo il sospetto da parte degli eredi legittimi che il testamento olografo sia totalmente o parzialmente falso oppure il frutto di altre illecite azioni.
Esprimersi sull’autenticità di un testamento olografo che rammentiamo per essere valido deve essere stato interamente manoscritto dal de cuius – in caso di contenzioso – è compito del giudice che si avvale di consulenti tecnici esperti di grafologia giudiziaria. La consulenza grafologica in questi casi si sviluppa attraverso la comparazione tra il testamento olografo in verifica e le scritture comparative acquisite nel corso delle operazioni peritali, da cui si potrà giungere ad una conclusione utile alla decisione della causa in un senso o nell’altro. Questo breve premessa serve per introdurre quegli elementi che usualmente rimangono ai margini della consulenza grafologica. Stiamo parlando degli indizi extragrafici che costituiscono per chi indaga sia in ambito penale sia in campo civile, preziosi elementi per la ricerca della verità. Proviamo ad esemplificare per maggiore praticità. Prendiamo il caso di un’anziana di oltre ottanta anni deceduta senza eredi legittimari che, apparentemente, un testamento olografo in favore di due estranei nominandoli unici eredi, escludendo in toto gli eredi legittimi.
Il primo indizio emerso dalla lettura del testamento è stato l’indirizzo di residenza indicato sull’atto che non coincide con quello risultante storicamente all’anagrafe e con la realtà dei fatti. Per quale ragione l’anziana signora avrebbe dovuto indicare un indirizzo di residenza diverso da quello reale rispetto alla data di sottoscrizione? Nessuna, perché l’indirizzo di residenza non è un elemento essenziale per la validità del testamento. Una logica spiegazione potrebbe essere che il testamento sia stato redatto successivamente all’avvenuto trasferimento della signora nella nuova residenza da persone che non avevano l’esatta cognizione della data di avvenuto cambio di residenza. Indagare ulteriormente su tale punto diventa quindi fondamentale.
Il secondo indizio ci viene fornito dalla seguente affermazione “…nelle mie piene facoltà mentali e fisiche e senza alcuna pressione nomino miei eredi…” Si tratta di una formulazione non richiesta dalla legge per la validità del testamento ma che è stata inserita per fugare i dubbi degli eredi legittimi sulle condizioni fisiche e mentali della de cuius e per salvaguardare esclusivamente i beneficiari a sorpresa dell’eredità. L’anziana signora avrebbe potuto motivare la sua scelta con maggiore raziocinio utilizzando una frase del tipo “nomino miei eredi universali i signori A e B perché sono gli unici che mi sono stati vicini nel sostenermi nelle difficoltà di questi ultimi anni”. Indagando su questo punto è stato possibile accertare che i due eredi hanno pubblicato il testamento pochi giorni dopo la morte della loro benefattrice senza porsi troppi problemi, dopo sette anni dalla presunta consegna del documento. Ma di fronte alla prospettiva di una quasi scontata reazione degli eredi danneggiati di impugnare il documento davanti all’Autorità Giudiziaria perché la signora in accordo con i due futuri eredi non ha deciso di fare un testamento segreto affidandolo ad un notaio? In questo caso il razionale lascia il campo all’irrazionale oppure dobbiamo ragionevolmente dubitare sulla genuinità del testamento. Anche la frase “senza pressione alcuna” deve alimentare il sospetto non avendo alcun senso per una persona libera nella persona e sana di mente. Gli unici che avrebbero potuto esercitare pressioni sulla signora sono proprio i futuri beneficiari del testamento, ma in tale ipotesi la signora avrebbe potuto denunciarli o più semplicemente provvedere a redigere un nuovo testamento in data successiva, tale da rendere inefficace quello nelle loro mani.
Il terzo elemento di sospetto scaturisce dalla mancata indicazione nel testamento del patrimonio oggetto dell’eredità. La signora alla data di sottoscrizione del suddetto atto non aveva beni immobili ma solo il ricavato della vendita di un’abitazione che aveva versato sul suo conto corrente, ma di tutto ciò stranamente non vi era alcuna menzione.
Quello che è certo, è che dopo sette anni i due eredi nell’arco di sei giorni dalla notizia della morte della signora pubblicano il testamento accettando l’eredità senza ricorrere al beneficio dell’inventario, talmente erano sicuri dell’attivo patrimoniale. Infatti con l’accettazione dell’eredità non solo i crediti ma anche i debiti si trasferiscono agli eredi e si fa fatica a credere che degli estranei siano così idioti da rischiare di pagare il conto al defunto. Anche questo indizio ci induce a dubitare fortemente della genuinità del testamento ivi compresa la data di sottoscrizione.
Il quarto elemento di sospetto viene fornito ancora dalla lettura del testamento ove si legge che “..è l’unico ultimo atto con il quale si annullano i precedenti qualora fossero stati scritti”. Tale affermazione appare illogica e incoerente con quella precedente in cui dichiara il pieno possesso delle facoltà mentali e fisiche. Siamo di fronte a frasi incomprensibili se riferite ad una persona peraltro in possesso di un livello di istruzione superiore alla media. E’ notorio infatti che qualora una persona abbia scritto più testamenti nel corso della propria esistenza, l’ultimo in ordine cronologico sarà quello valido ed efficace per cui precisare qualcosa di superfluo serve solo per conferire una forza apparente ad un atto privo di una qualsiasi ragione di esistere.
Il quinto indizio è costituito dai numerosi errori di ortografia che non si addicono al livello di istruzione della de cuius e che soprattutto potevano essere eliminati riscrivendo il testamento su di un altro foglio, atteso che la signora non era in fin di vita, ne in precarie condizioni di salute.
In conclusione ritenendo di aver aperto una finestra sull’ampio panorama offerto dagli indizi extragrafici è altrettanto opportuno rammentare come questi vadano letti e utilizzati in perfetta sintonia con il responso del grafologo giudiziario. Infatti una consulenza grafologica che attesti con assoluta certezza l’autenticità delle disposizioni testamentarie ovvero che siano state scritte di proprio pugno dal de cuius e la contemporanea presenza della tipologia di indizi sopra descritti dovrà indurre ad orientare le indagini in altre direzioni quali ad esempio i delitti di circonvenzione d’incapace ed estorsione.