La necessità e l’importanza dello studio grafologico in perizia giudiziaria

A cura di Patrizia Belloni

In seguito al mio ultimo articolo pubblicato su “Grafologia Magazine” ho ricevuto alcune e-mail di persone che hanno chiesto in cosa consiste “lo studio” preventivo ritenuto necessario al fine di poter accertare i presupposti o meno quando ci viene richiesta una consulenza.
Il mio obiettivo è quello di eseguire un corretto lavoro e fornire alla persona che ha espresso la volontà di far condurre un accertamento su un documento olografo la giusta risposta, e soprattutto poter decidere in accordo con il proprio Legale di fiducia quale percorso intraprendere, per questo motivo nel mio precedente articolo ho usato l’aggettivo “propedeutico”.
E’ mia consuetudine ormai da svariati anni scrivere gli articoli basandomi su fatti realmente accaduti, prendo spunto dalle mie esperienze professionali – ovviamente quelle più significative – al fine di poter dare un contributo oggettivo e concreto, in quanto non sto “ipotizzando” una situazione, a persone che probabilmente stanno vivendo quella stessa esperienza.
In realtà si tratta di una vera e propria “indagine”, un viaggio attraverso gli otto generi della scrittura che sono: l’impostazione ovvero come viene gestito lo spazio nel foglio; la dimensione; la direzione; l’inclinazione; la forma; la continuità; velocità e pressione poi in perizia giudiziaria nello specifico si aggiunge la valutazione del grado di naturalezza e spontaneità della grafia.
Svolgimento di uno studio in Perizia Giudiziaria
Le scritture vanno studiate separatamente, generalmente viene esaminata prima quella “contestata” ritenuta falsa dalla persona che si rivolge al consulente e poi le scritture autografe o firme di comparazione che verranno prodotte dal diretto interessato oppure se si tratta di testamenti naturalmente dai congiunti del “de cuius”.
Il mio metodo di lavoro è innanzitutto osservare la scrittura nel suo insieme, acquisire coscienza di una realtà ovvero di uno scritto percependo quindi l’equilibrio ed armonia dei singoli segni, si procede con lo studio di ogni elemento grafico anche, all’occorrenza con l’aiuto di strumentazione apposita se abbiamo a disposizione scritture originali e non fotocopie.
Quindi si procede con la valutazione dei margini se sono regolari o meno; gli spazi ovvero la distanza tra le singole lettere tra le parole e la distanza tra un rigo e l’altro; la direzione e l’andamento delle parole, quindi se la scrittura è aderente alla linea retta avremo una scrittura “orizzontale” viceversa a seconda di come si discostano dalla linea avremo una scrittura discendente o ascendente.
Molto importante è lo studio della pressione e del tratto quindi stabilire se la pressione è leggera o pesante, ovvero la forza esercitata sul foglio e la traccia che viene impressa; la velocità per poterla valutare ci sono molti parametri da dover studiare uno fra tutti è la scorrevolezza del tracciato grafico senza indugi, interruzioni giustapposizioni, soste e bottoni di ripresa, quando si falsifica si tende a fermare la penna e si crea un piccolo punto con l’inchiostro che ad occhio nudo non si nota e si chiama appunto bottone di sosta.
Le dimensioni o calibro delle lettere; la forma che è l’aspetto che colpisce già di primo acchito ma è anche quello che viene imitato più frequentemente e per questo necessita di uno studio molto approfondito, e consentirà al consulente di scoprire gli elementi di contrasto con la scrittura o firma autografa che spesso vengono trascurati o sottovalutati dal falsario.
Ma ciò che è di estrema importanza in perizia giudiziaria è saper valutare la naturalezza e spontaneità di uno scritto che sia un testamento o firma, come già detto in grafologia giudiziaria naturalezza e spontaneità non sono sinonimi.
Una scrittura può essere naturale ovvero che fa parte della natura di quella persona ma a volte non è spontanea, cioè che la stessa persona non ha scritto di sua spontanea volontà ma ha subito qualche forma di costrizione, ciò accade molto spesso (purtroppo) quando si tratta di testamenti olografi scritti da persone piuttosto anziane.
La fase successiva all’analisi preliminare è quella di procedere con il confronto delle scritture sia quella da verificare quindi contestata e quelle di comparazione, valutare le “convergenze” e “divergenze” tra gli scritti e valutare l’importanza delle ultime in quanto se divergono negli aspetti fondamentali del grafismo vuol dire che non si tratta della stessa persona.
Per questi e tanti altri motivi, il mio “modus operandi” è quello di non dare giudizi affrettati senza prima avere studiato il caso.
Spero di essere stata abbastanza chiara ed esaustiva, soprattutto ciò che mi preme ribadire è che il CTP (consulente di parte) non deve necessariamente assecondare – anche quando non ci sono le condizioni – la persona che si rivolge ad esso, si può essere “di parte” anche sconsigliando di intraprendere un percorso in salita, pieno di difficoltà ed eventuali delusioni future.

Patrizia Belloni – Grafologa giudiziaria –

Giornalista

www.patriziabelloni.it

Riflessioni sulla perizia grafologica in ambito testamentario

Il testamento, atto reversibile attraverso il quale una persona dispone, per quando non sarà più in vita, di tutti i propri beni.
Può essere ordinario o speciale, per quanto riguarda la prima categoria troviamo il testamento olografo, scritto di pugno dal testatore, da quello redatto per atto notarile che a sua volta può essere pubblico o segreto.
Ci sono due aspetti fondamentali da considerare.
Dal punto di vista umano, nel momento in cui si decide di redigerlo, è come se, in qualche modo, si volesse fare un bilancio della propria esistenza.
Ripercorrere i tratti salienti della propria vita, con una riflessione molto intima su ciò che è stato mentre la scrittura corre sul foglio. Esprimendo la propria volontà, i pensieri si intersecano in un groviglio di ricordi.
Tornano alla mente tanti eventi, più o meno piacevoli, in quel preciso momento, chi scrive ha la percezione di poter decidere chi annoverare tra i buoni ed i cattivi, troppo spesso sull’onda della propria emotività, si decide a chi affidare i propri beni, e purtroppo si può incorrere in errori di valutazione.
Il testamento dovrebbe essere redatto quando si è in pace con se stessi, nel pieno delle proprie facoltà, fisiche e mentali. In uno stato di grazia pensando soprattutto a chi rimane, e lasciare i propri cari in un clima di serenità, evitare quanto più possibile che si possano generare, in futuro conflitti in seno alla propria famiglia.
Purtroppo non sempre è così scontato, in molti casi manca la coesione tra familiari, spesso neanche tra fratelli c’è complicità e questo rende la vicenda ancora più triste. Spesso ci si imbatte in situazioni davvero paradossali, si fa la guerra anche per poco, rincorrendo un senso di giustizia che va ben oltre il valore economico.
Una condizione ottimale per la rivalutazione del proprio essere, attraverso la materia si vuole raggiungere un’affermazione dell’io, in quanto figlio, nato da colui che lo sta estromettendo da un bene che gli è appartenuto, che ha fatto parte della propria vita, spesso contribuendo alle spese di gestione, nel caso di immobili, in un passato a volte neanche così remoto.
Tante sono le motivazioni che spingono le persone ad intraprendere cause legali, a volte purtroppo i tempi sono lunghi, tanti anni della propria vita, e risorse economiche gettate via, per rincorrere una parvenza di normalità attraverso la giustizia, che spesso viene negata.
Dall’altro punto di vista, prettamente tecnico, posso affermare che: nel caso in cui ci si trovi in situazioni ambigue, ovvero un testamento non proprio convincente di un nostro caro congiunto, prima di iniziare una causa è consigliabile rivolgersi ad un esperto, un grafologo giudiziario, che saprà consigliare la strada migliore.
Un parere “pro-veritate”, a volte, è in grado di proteggerci da tante amarezze e battaglie legali, che sottraggono tempo e denaro ma soprattutto serenità. Nel caso del testamento “olografo”, ovvero scritto interamente dal testatore, compresa la data e la firma, può essere steso su qualsiasi supporto cartaceo, un foglio di quaderno piuttosto che la pagina sbiadita di una vecchia agenda, il retro di una locandina pubblicitaria…l’importante è che riesca ad accogliere le volontà di una persona, che in quel preciso istante ha preso coscienza di ciò che vuole fare, a chi donare cosa.

Mi tornano alla mente le ultime volontà di personaggi famosi… lasciare una ingente somma di danaro al fioraio sotto casa per far recapitare un mazzo di fiori ogni giorno alla consorte.
Una scrittrice famosa ha fatto recapitare per molti anni al proprio marito rimasto solo i sigari preferiti ad ogni suo compleanno.
Quanti aneddoti da raccontare, tante storie di vita vera. Eppure tutto ciò è possibile che si avveri attraverso il testamento, anche le richieste più bizzarre, purché siano autentiche, dettate dalla volontà di chi scrive il proprio testamento e non indotte da raggiri o ricatti morali esercitati spesso su persone molto anziane e quindi vulnerabili.

Di contro, da un punto di vista puramente tecnico, affinché si possa prendere un incarico peritale, occorrono determinati requisiti.

Prendo spunto da una recente e-mail che ho ricevuto, per chiarire degli aspetti fondamentali, riguardo al testamento olografo.
Per dare un parere “pro veritate” o preliminare che dir si voglia, prima di intraprendere una causa civile, il grafologo giudiziario deve poter visionare il testamento in primis, poi avere a disposizione una vasta gamma di scritti e firme possibilmente originali e coeve al testamento, non datate oltre cinque anni.

Se non si possono visionare gli originali non è detto che non ci si possa esprimere, dipende molto anche dalla qualità della fotocopia.
Il consulente grafologo deve essere messo al corrente delle condizioni fisiche e psichiche del testatore nel momento in cui ha scritto il testamento, elemento non prescindibile.
Nei testamenti l’annullabilità può derivare anche da una palese incongruenza tra il grafismo, l’età e lo stato psico-fisico del testatore.

Se accertato che la persona in questione o “de cuius” all’epoca del testamento aveva oltre ottanta anni, seguiva una cura farmacologica importante, a causa di una malattia degenerativa, era semi analfabeta, di contro, ci si trova di fronte ad uno scritto fluido, una tenuta del rigo corretta, senza alcun tremore o tentennamento tipico della malattia, con una sintassi ineccepibile, molto probabilmente si tratta di un falso.
Altri fattori che ne determinano la nullità derivano dalla mancanza della data, o della firma in calce, oppure che il testamento “olografo” abbia anche una frase scritta da altre persone, o come è successo che abbiano aggiunto nomi e cifre.
E’ evidente che quando si decide di far esaminare il testamento del proprio congiunto, da un esperto, si hanno dei forti dubbi sull’autenticità, quindi più informazioni possibili sul testatore verranno fornite al grafologo, maggiori saranno le possibilità di accertarne o meno la validità.

Patrizia Belloni