La consulenza tecnica grafologica nelle indagini difensive

La grafologia giudiziaria trova applicazione anche in ambito penale.
Difatti, non solo vi sono fattispecie criminose strettamente correlate alla grafologia come nell’ipotesi della formazione di un falso testamento olografo, di una cambiale o di un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore (art. 491 c.p.), ma sussistono anche reati come, ad esempio, la truffa (art. 640 c.p.) e la diffamazione (art. 595 c.p.), ove l’apocrifia dello scritto può costituirne uno degli elementi oggettivi (si pensi all’artifizio nella truffa).
In questo contesto, il grafologo può assumere il ruolo di consulente tecnico nell’ambito delle indagini difensive dell’avvocato.
Si deve premettere che le indagini difensive sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla Legge 397 del 2000 «Disposizioni in materia di indagini difensive» che ha indubbiamente esteso il concetto di «diritto di difesa» di cui all’art. 24 Cost. con l’obiettivo di dare attuazione concreta ai principi costituzionali della parità delle parti (art. 111 co. 2 Cost.) e del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 co. 4 Cost.).
Si deve precisare, inoltre, che la facoltà è riconosciuta non solo al difensore dell’indagato ma anche al difensore della vittima di un reato che può introdurre nel procedimento elementi rilevanti per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione del responsabile dell’illecito.
Pertanto, l’art. 327 bis c.p. prevede che “Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito (…)” precisando che ove siano necessarie specifiche competenze gli elementi di prova possono essere ricercati, su incarico scritto dell’avvocato difensore, da consulenti tecnici.
Nelle indagini difensive, quindi, il consulente tecnico è quel soggetto munito di particolari competenze tecniche che coadiuva il difensore:
– nella ricerca di elementi a favore del proprio assistito;
– nella valutazione degli elementi di prova già raccolti;
– nell’individuazione delle strategie difensive.
Anche la consulenza grafologica (grafologia giudiziaria) rappresenta una delle materie oggetto della consulenza tecnica del difensore in quanto appare ragionevole ritenere che l’analisi grafologica di uno scritto, e non la mera valutazione calligrafica, possa costituire un ausilio per la valutazione dei fatti sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria.
Si ritiene opportuno fare riferimento a dei casi pratici.
Nell’ipotesi di testamento scritto con “mano guidata” la consulenza grafologica risulta necessaria per l’attività difensiva, ciò si può desumere anche dalla giurisprudenza.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. V, sentenza n. 51709 del 2014) ha statuito che integra il delitto di falso materiale in testamento olografo (art. 476 e 491 c.p.) la redazione di un documento – apparentemente scritto di proprio pugno dal testatore – con l’aiuto materiale di altro soggetto (che gli guidi la mano), in quanto, in tal caso, il documento non è formato, come prescritto dalla legge, esclusivamente dal de cuius e, quindi, non può essere considerato olografo.
In tale pronuncia i giudici di legittimità hanno affrontato il tema della c.d. “mano guidata” che si verifica allorquando “una persona non ha intenzione di scrivere un testamento e, allora, subentra qualcuno che le guida la mano, obbligando lo scrivente a fare qualcosa contro la propria volontà. Le due energie entrano in collisione, si contrastano, quindi creano delle interferenze, producendo movimenti squilibrati, con forme goffe e deformi, spesso parole incompiute” (Patrizia Belloni, Grafologia Magazine, Roma, agosto 2018).
In tale contesto la consulenza tecnica grafologica risulta necessaria per l’individuazione delle scritture di comparazione certamente spontanee ed autentiche nonché per l’analisi di quelle eventualmente acquisite dall’autorità giudiziaria.
Difatti, l’avvocato ben può avvalersi del grafologo giudiziario per valutare le scritture di comparazione acquisite dall’autorità giudiziaria sia ai fini dell’eventuale opposizione all’archiviazione formulata dal pubblico ministero ovvero, dal punto di vista dell’indagato, a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. prodromica all’esercizio dell’azione penale.
Si può formulare un’altra ipotesi di applicazione della consulenza tecnica grafologica con riferimento all’analisi degli scritti anonimi c.d. “anonimografia” che si esprime attraverso diversi canali tra i quali il biglietto anonimo; il murales ed il volantino.
Generalmente, si perviene all’individuazione dell’anonimo guardando ai soggetti portatori di motivi di risentimento, di spirito vendicativo o persecutorio nei confronti della persona offesa.
Tale metodologia, se non suffragata da una seria e rigorosa analisi grafologica, può condurre ad errori.
Facendo un’ipotesi può esserci qualcuno intenzionato a ledere la persona offesa, ad esempio un collega di lavoro che non ha ottenuto una promozione, un vicino di casa rancoroso per le frequenti liti condominiali, il titolare di un’azienda concorrente, un parente in lite per ragioni di divisione ereditaria che conosce (anche personalmente) dell’esistenza di un ex coniuge che non ha accettato la fine del matrimonio e che nella redazione dell’anonimo offensivo o comunque lesivo dissimuli la scrittura di quest’ultimo.
In buona sostanza, l’autore dell’anonimo può cercare di dissimulare la propria scrittura affinché lo scritto illecito venga attribuito ad altro soggetto.
Ne consegue che la dissimulazione può portare all’iscrizione nel registro degli indagati e perfino all’esercizio dell’azione penale nei confronti del soggetto sbagliato (innocente).
L’attività difensiva, quindi, non può basarsi unicamente su elementi giuridici ma deve essere suffragata da una consulenza tecnica che come poc’anzi illustrato deve aiutare nella ricerca di elementi a favore del proprio assistito e nella valutazione degli elementi di prova già raccolti.
Alla luce delle pregresse considerazioni risulta evidente che la grafologia giudiziaria deve essere annoverata, con un ruolo di primaria importanza, nell’alveo delle consulenze tecniche di cui avvalersi nell’ambito dell’attività difensiva.

Gabriele Colasanti
avvocato

Orientarsi nel mondo della perizia grafologica – giudiziaria

Attraverso “grafologia magazine”, giornale on-line in rete da cinque anni, svariati professionisti – Avvocati, Medici, Criminologi, Grafologi- mettono a disposizione del lettore, su questa testata giornalistica, una vasta gamma di consigli e suggerimenti.

Mi occupo, prevalentemente, della perizia su testamenti olografi ma, in generale, ho accumulato negli anni tanta esperienza nel campo della scrittura nelle sue più svariate forme.

Infatti, il mio compito, come quello di tanti altri colleghi grafologi, è molto ampio, e non si limita, in modo restrittivo, alla conclusione: appartiene alla mano del testatore oppure no”.

La sostanziale differenza, infatti, tra grafologo giudiziario e perito  calligrafo è proprio questa: nel primo caso, ci si occupa essenzialmente dell’indagine di manoscritti, e si arriva, spesso, alla giusta conclusione, attraverso lo studio denominato “psicologia della scrittura”.
Mediante il suddetto studio, sono in grado di rilevare le varie anomalie all’interno di uno scritto o testamento olografo, ovvero, se l’apparente autore del testo in verifica, in quel momento, era consapevole di ciò che stava scrivendo o, perfino, se vi è la mano guidata, inerme o parziale, in quel percorso grafico.
Oppure, come accade sovente, specialmente nel caso si tratti di persone  molto anziane, se il testamento è stato scritto sotto dettatura, o ancora…se il testatore, in quel momento, era vittima di pressioni, ricatti morali.

Insomma, tante sono le varianti che possono invalidare un testamento, e tutto ciò è riconducibile, ma non soltanto, alla mancanza di naturalezza e spontaneità nella scheda testamentaria.
Il grafologo, deve essere in grado di saper valutare tutti gli aspetti di una scrittura, anche i disagi che possono essere la causa di una scrittura  tremolante, incerta, come ad esempio la dipendenza da farmaci oppure  alcool.
La figura professionale del grafologo, infatti, deve attenersi esclusivamente all’analisi di ciò che è stato stilato, e, qualora ci fosse anche una delle tante anomalie sopra citate all’interno di una scheda testamentaria, occorre l’aiuto, l’analisi, di uno specialista del settore, ovvero, di un medico-neurologo, che, unitamente alla perizia del grafologo, darà il proprio contributo attraverso una perizia medico-legale dello scritto in questione.
Il compito del perito calligrafo, invece, si fonda essenzialmente sul criterio del confronto, valuta la morfologia delle lettere, sull’osservazione, di tal che, se presentano anche una lieve rassomiglianza formale, spesso conclude per l’autografia. E’ pur vero che la forma delle lettere è un segno distintivo, ma non deve essere esaminata come prodotto statico, i gesti e i movimenti non possono essere esaminati e valutati isolatamente, ma nel loro insieme dinamico.
Spesso, il consulente calligrafo enumera le lettere che presentano analogie e quelle discordanti, emettendo il suo giudizio a seconda che il numero è maggiore o minore nelle prime o nelle seconde.
Il calligrafico è il metodo più antico, ma nello stesso tempo il meno sicuro.
Quanto affermato dalla sottoscritta consulente trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito come: “la perizia grafica eseguita con il solo metodo calligrafico non può considerarsi attendibile” (Cassazione, Sent. N. 1582 del 1990, in Riv. Pen., 1991, 871).

In epoca più risalente la Suprema Corte di Cassazione statuiva che “Una perizia grafica prevalentemente basata sul metodo  dell’interpretazione calligrafica è generalmente insufficiente senza il contributo di una attenta interpretazione grafologica a dirimere il pericolo di errore nel responso offerto al magistrato (sentenza del 29 dicembre 1959,   cit. pag. 79 La Perizia in Tribunale, AA.VV.,  Milano, 2011). 

Recentemente ho avuto a che fare con un “caso” piuttosto particolare, e lo narro, in sommi capi, perché, potrebbe essere utile, in futuro, a qualche altra persona, magari ad uno dei miei tanti lettori o lettrici.

Se ci si rivolge al grafologo – in questo caso specifico-,  il professionista, una volta presa visione delle scritture (che il cliente ha inviato oppure prodotto personalmente) in verifica e di comparazione, dovrà necessariamente svolgere uno studio, che comporta un certo impegno in termini di tempo, e, quindi, ciò corrisponde ad un onere economico da parte del richiedente, indipendentemente dal risultato più o meno gradito. Del resto, se ci rechiamo dal medico specialista, per una visita privata, che sia un cardiologo oppure oculista, o qualsiasi altro, anche se la diagnosi non è quella sperata, lo si deve pagare ugualmente.
Noi grafologi, attraverso l’analisi accurata di tutte le scritture, sia di quelle in verifica che di comparazione, possiamo ponderare, valutare, se ci sono i presupposti per procedere con una perizia, al fine di intraprendere un percorso giudiziario oppure no, ma ciò richiede tempo e impegno.

Purtroppo, spesso, accade che la persona che si rivolge al grafologo abbia delle aspettative superiori alla realtà. Frequentemente, mi sento dire, dalle persone che mi contattano, che già sanno che la scrittura è falsa, e vogliono “soltanto” una conferma, che il più delle volte non posso avvalorare.

Ma se dopo la “diagnosi” il risultato non è quello sperato dal cliente? 
Capita che molte persone abbiano difficoltà a comprendere e accettare il risultato, a loro giudizio negativo, soprattutto se avevano delle sicure aspettative, certezze, dovute in gran parte alla necessità di crederci per superare un momento difficile.
Il lavoro del consulente di parte non è sempre facile. Di frequente, l’ipotetico cliente tenta di influenzare il grafologo con racconti tristi, ma, i propri convincimenti devono derivare soltanto dallo studio delle scritture. Preferisco rinunciare ad una consulenza, che sostenere, senza esserne convinta, una causa soltanto per soddisfare le richieste di un eventuale assistito.
Il messaggio che voglio comunicare a chi ci segue è il seguente: 
Prima di intraprendere una qualsiasi azione legale, che sia per disconoscere un testamento, oppure una firma apposta su contratti, ecc. consiglio di rivolgervi ad un esperto in materia, il consulente, che attraverso uno studio accurato potrà valutare e accertare se ci sono le giuste condizioni oppure no.

Tutto ciò potrà evitare un lungo percorso, molto dispendioso e a volte  frustrante, nel mondo della perizia.

Patrizia Belloni
Grafologa giudiziaria

Disconoscimento della propria firma. L’importanza del parere del grafologo

Assai di frequente, si verifica che il grafologo giudiziario nella veste di consulente di parte, venga interpellato per esprimere un parere a supporto del disconoscimento, di una o più firme apposte su documenti di varia specie, quali contratti, assegni bancari, ricevute di pagamenti etcetera.

Il codice civile in proposito al 1° comma dell’art. 214 c.p.c. non lascia dubbi “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.

E’ di tutta evidenza che seppur necessario, il formale disconoscimento della propria sottoscrizione non può bastare “sic et simpliciter”, qualora ai sensi dell’art. 216 c.p.c.,  la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta, ne chieda la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

Purtroppo molti ignorano le suddette disposizioni procedurali o ancor peggio mal consigliati da presunti esperti del diritto con scarse conoscenze della grafologia, ritengono ingenuamente che sia sufficiente negare di aver firmato un contratto per tirarsi fuori dal problema, anche quando hanno la piena consapevolezza di averlo effettivamente sottoscritto.

Vediamo quindi di capire, quando e perché rivolgersi al grafologo per il disconoscimento della propria firma.

Prendiamo il caso in cui ci dovesse accorgere che qualcuno ha abusivamente firmato al posto nostro, per indicarci quali garanti del credito con la finanziaria che ha concesso il prestito per l’acquisto di un bene, quale ad esempio un autoveicolo. Nella stragrande maggioranza delle volte quel qualcuno sarà un parente, un amico o un socio in affari che ha profittato della nostra conoscenza per ottenere a nostra insaputa il beneficio di una garanzia, pensando in maniera superficiale che non ne saremmo mai venuti a conoscenza.

In pratica a meno che non sia stato appositamente fornito un recapito di posta diverso, la finanziaria annualmente invia un’informativa al fideiussore sulle condizioni del contratto in essere corredata da un resoconto delle rate pagate e del capitale residuo.

Altrimenti potremmo venirne a conoscenza andando a chiedere un mutuo per una nostra esigenza allorquando l’istituto di credito  ci  rappresenterà che in CRIF (Centrale rischi intermediari finanziari) risulta un’esposizione debitoria eccessiva in cui pesa anche la somma garantita per l’acquisto di un’autoveicolo.

Potremmo infine venirlo a sapere, nel momento in cui la finanziaria ci chiede in qualità di garanti di onorare il debito rimasto insoluto da parte del debitore principale.

Di fronte alla suddetta scoperta e qualora si decida di adire alle vie legali, allora potrebbe essere utile rivolgersi ad un grafologo giudiziario.

E’ ben chiarire che non vi è alcun obbligo ne necessità di avvalersi di un grafologo giudiziario per avere la conferma della falsità della firma, soprattutto quando siamo perfettamente consci di non aver mai sottoscritto quel contratto, ma l’acquisizione di un parere scritto del citato professionista può avere i suoi vantaggi,  già nell’avvio del procedimento.

Il parere del grafologo nel suddetto caso può avere una fondamentale importanza e si consiglia di acquisirlo nella forma del parere “pro veritate, allorchè si optasse per presentare una denuncia querela presso un ufficio di Polizia, comando Carabinieri o direttamente alla Procura della Repubblica, contro il responsabile della falsificazione della firma che sarà chiamato a rispondere dei delitti di: falsità in scrittura privata, sostituzione di persona e truffa.

Infatti una denuncia supportata dal parere del grafologo avrà maggiore credibilità agli occhi degli inquirenti ponendoci al contempo al riparo da strumentali controdenunce per il reato di calunnia.

a cura di Roberto Colasanti