Dalla parte della grafologia

Sono trascorsi moltissimi anni dalla sua nascita, molti studiosi da svariate parti del mondo si sono dedicati a questa materia, attraverso la ricerca.
Basti pensare alla Francia, ancora oggi considerata la “culla” della grafologia a livello mondiale.
Fu proprio Jean Hippolyte Michon, il fondatore storico della grafologia, ad elaborare un sistema al fine di classificare i segni grafici abbinandoli ad un determinato significato caratteriale.

Proprio a Michon si deve il merito di aver coniato il termine grafologia, e nel 1871 fondò la nota rivista “La Graphologie” che ancora oggi viene pubblicata.
Nel XIX secolo anche scrittori e poeti del calibro di Goethe affermavano che: “Non esiste alcun dubbio che la scrittura abbia rapporto con il carattere e l’intelligenza.” Continua a leggere

Quando il consulente tecnico d’ufficio grafologo perde la bussola. Esemplificazioni di alcuni errori da non commettere.

a cura di Roberto Colasanti

Il consulente tecnico d’ufficio nel processo civile viene chiamato dal giudice a fornirgli ausilio nella risoluzione di alcuni quesiti per i quali è richiesta una particolare abilità e/o specializzazione professionale, ma sempre nel rispetto del contraddittorio tra le parti in causa.
In virtù di tale principio le parti hanno la facoltà di farsi assistere da propri consulenti che hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni condotte dal CTU e di presentare osservazioni e richieste di chiarimenti. Prima del deposito della consulenza presso il tribunale il CTU è tenuto ad inviare ai consulenti di parte la bozza dell’elaborato che intende depositare in attesa delle loro osservazioni.
Le osservazioni dei consulenti di parte, in generale, ma più specificatamente per le consulenze di carattere grafologico finalizzate a determinare l’autenticità della scrittura o della firma di un testamento dovrebbero essere indirizzate a verificare che l’operato del CTU nel suo insieme e le sue conclusioni abbiano tenuto conto delle più recenti ed efficaci tecniche di indagine, siano state utilizzate metodiche riconosciute dalla comunità scientifica e che le stesse siano state  applicate con rigore nella piena osservanza dei protocolli o delle buone prassi. La logicità e la coerenza del percorso espositivo qualora carenti o contradittori potranno egualmente costituire un altro aspetto che i consulenti di parte professionalmente preparati sapranno evidenziare nelle loro note di osservazione con le quali il CTU dovrà confrontarsi per giungere alla stesura di una consulenza definitiva che sia in grado di fugare qualsiasi perplessità ma soprattutto che possa consegnare al giudice una risposta quanto più possibile corretta dal punto di vista tecnico- scientifico.
Spesso però tra la teoria e la vita pratica si creano distanze siderali e quello che dovrebbe essere un sereno e costruttivo confronto tra il CTU ed i consulenti di parte si trasforma in una contesa o addirittura in una vera rissa verbale dove gli scambi di osservazioni appaiono più indirizzati alla reputazione della persona che alle argomentazioni prodotte. In poche parole si sposta l’attenzione dagli aspetti squisitamente tecnici e scientifici delle argomentazioni poste a sostegno del proprio lavoro a questioni prettamente soggettive tese a minare la credibilità professionale e intellettuale del consulente di parte che ha osato mettere in discussione l’elaborato del CTU.
Per essere meno criptici faremo degli esempi – privi di nomi e riferimenti personali – ma realmente accaduti. Il CTU di fronte all’osservazione relativa alla mancata indicazione della tipologia di lenti utilizzate per l’esame delle scritture e degli apparati di riproduzione impiegati ha trovato più comodo dire che il consulente di parte era spocchioso e supponente in quanto per quel tipo di scrittura aveva scelto lenti di idonea gradazione mentre per la riproduzione della firma in esame aveva impiegato uno scanner collegato ad un computer. In un altro caso il CTU davanti all’osservazione che il gesto grafico definito da lui saltellante non era coerente con l’esame del tracciato in realtà a scatti, ne con la definizione attribuita alla scuola grafologica Morettiana, replicava tacciando il consulente di parte di ignoranza dei sinonimi onde evitare di spiegare la rilevata incongruenza.  Ma l’errore più grave che un CTU possa commettere è senza dubbio quello di sostituirsi al giudice arrivando a affermare a conclusione della propria relazione che con assoluta certezza la firma o la scrittura sono autentiche, invece di dire è altamente probabile che siano autentiche, dimenticandosi in tal modo di essere una figura ausiliaria del giudice, al quale rimane l’onere della valutazione finale essendo per consolidata giurisprudenza riconosciuto come il “peritus peritorum” e che perciò non ha alcun vincolo di uniformarsi alle conclusioni dei consulenti da lui stesso nominati e che nelle motivazioni del suo dissenso potrà prendere spunto proprio dalle osservazioni pertinenti, logiche e coerenti prodotte dai consulenti di parte. In conclusione il CTU intellettualmente onesto e preparato dovrà mantenere sempre la sua equidistanza dalle parti in causa esaminando con scrupolo ed attenzione le osservazioni dei consulenti di parte di cui dovrà tenerne debito conto se fondate su elementi oggettivi e valide argomentazioni o di cui si limiterà a confutarne le argomentazioni qualora ritenute inconsistenti e prive di valenza scientifica.