La firma grafometrica. La nuova frontiera della perizia grafologica.

Tra le tante novità introdotte dallo sviluppo delle tecnologie informatiche, con le quali siamo chiamati a confrontarci, vi è la firma grafometrica che in ragione delle sue caratteristiche, il nostro ordinamento giuridico, indica come firma elettronica avanzata, in forma abbreviata F.E.A..
L’art.1 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) definisce “la firma elettronica avanzata come insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.”
La FEA ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile”… se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.” l’art. 21 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) , chiarisce che “…il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, .., formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.”
E’ bene chiarire che la firma grafo-metrica non consente il libero scambio di documenti informatici, in quanto il suo uso risulta limitato al contesto in cui trova impiego.
Tanto si rileva dal combinato disposto degli art. 55 lettera a) e art. 60 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013, da cui si evince che la firma elettronica avanzata è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e la controparte che si avvale della soluzione della firma elettronica.
Infatti sempre più diffusa è la prassi della sostituzione della firma autografa apposta su documenti cartacei con quella autografa digitale rilasciata su documenti informatici.
Banche, finanziarie, società di servizi, centri di assistenza fiscale, patronati e tanti professionisti, hanno adottato nei rapporti con i loro clienti, il sistema della firma grafometrica che consente una più facile archiviazione e ricerca dei documenti informatici con l’eliminazione del tradizionale supporto cartaceo.

Il processo di sottoscrizione autografa con firma grafometrica, è reso possibile attraverso l’utilizzo di programmi informatici (software) prodotti e gestiti da società specializzate nel settore che hanno realizzato un sistema conforme ai requisiti tecnici fissati dalla normativa di settore.

La firma grafometrica si basa sulla misurazione dei parametri biometrici propri di una determinata persona nell’atto di apporre una firma, mediante l’uso di un pennino e di una lavagnetta elettronica, quali la posizione, la velocità, la pressione e l’accelerazione, memorizzandone i dati, in chiave crittografica, ed in modo da identificare univocamente la firma di una persona, al punto che il tentativo di imitazione da parte di un altro soggetto sarebbe evidenziato dal rilevamento di parametri biometrici diversi.

Da quanto sopra si comprende, come in caso di contenzioso sull’autenticità della firma grofometrica sarà ancora il grafologo giudiziario, a doversi pronunciare al riguardo, seppure con l’ausilio di specifici software, in grado di rilevare i dati biometrici necessari alla comparazione.

Il campo della perizia grafologica risulta così ulteriormente ampliato, ed i grafologi giudiziari sono chiamati a raccogliere la nuova sfida, lanciata dall’ineluttabile progredire delle tecnologie informatiche.

Roberto Colasanti