Il grafologo giudiziario come consulente della persona offesa dal reato

La grafologia giudiziaria viene in ausilio della difesa tecnica della persona offesa dal reato.
Si deve premettere che la persona offesa dal reato coincide con il titolare dell’interesse giuridico protetto, anche in modo non prevalente dalla norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal reato (Tonini, Manuale di procedura penale).

In particolare, ai sensi dell’art. 90 del Codice di Procedura Penale (Diritti e facoltà della persona offesa dal reato), la persona offesa, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, indicare elementi di prova.
In tale contesto, il difensore della persona offesa, in forza di quanto previsto dall’art. 327-bis c.p.p. può compiere investigazioni difensive al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.
Appare utile considerare che le investigazioni difensive servono anche a vagliare la sussistenza del reato prima ancora della presentazione della denuncia e della querela, nel primo caso per comunicare all’Autorità Giudiziaria la notizia di un reato perseguibile d’ufficio che abbia leso i propri interessi e, nel secondo caso, per chiedere all’Autorità Giudiziaria di procedere e perseguire penalmente per un fatto-reato non perseguibile d’ufficio rispetto al quale la querela costituisce condizione di procedibilità in mancanza della quale non può essere esercitata l’azione penale.
Nel corso delle indagini preliminari, invece, la persona offesa può fornire al Pubblico Ministero il proprio contributo investigativo comunicando elementi idonei ad agevolare l’individuazione del colpevole o, comunque, utili delineare il fatto storico oggetto dell’indagine nonché per sostenere l’accusa in giudizio nei confronti dell’indagato.
Nel nostro ordinamento la persona offesa è tenuta a rappresentare fatti veritieri perché diversamente è imputabile per i delitti di calunnia, simulazione di reato, false informazioni al pubblico ministero e falsa testimonianza.
La grafologia giudiziaria viene in rilievo, certamente, allorquando lo scritto sia l’elemento costitutivo del reato, basti pensare alle fattispecie di:

  •  Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (Art. 491 C.P.);
  •  Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 C.P.);
  •  Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 478 C.P.);
  •  Sostituzione di persona (art. 494 c.p.).

Inoltre, la grafologia entra a far parte del procedimento penale anche quando il manoscritto falso o apocrifo e la firma apocrifa rappresentano uno degli elementi costitutivi del reato come nel caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della truffa (Art. 640 c.p.), della diffamazione (art. 595 c.p.), degli atti persecutori (c.d. stalking – art. 612 bis c.p.), dell’istigazione al suicidio (art. 580 c.p.).
Il gesto grafico, poi, può costituire elemento di prova di crimini efferati come l’omicidio, il sequestro di persona e dei c.d. “crimini seriali”.
Pertanto, nell’ambito giuridico sinteticamente descritto, l’avvocato difensore della persona offesa può nominare come consulente tecnico il grafologo giudiziario il quale, attraverso le specifiche competenze tecniche, viene chiamato a fornire un ausilio tecnico-specialistico per la ricerca di elementi utili all’attività difensiva nell’ottica del perseguimento dell’interesse punitivo e risarcitorio del soggetto privato che è, appunto, la persona offesa dal reato.
In questo caso, il grafologo giudiziario è un libero-professionista che nel rispetto delle norme e della deontologia affianca la persona offesa ed il suo difensore e può essere da questi liberamente scelto nell’ambito degli esperti della materia.
In conclusione, vista la complessità delle fattispecie valutate in sede penale, è consigliabile interpellare un esperto in materia grafologica, un grafologo giudiziario, quando manoscritti e/o firme siano di interesse per il procedimento penale; anche in via preventiva per individuare il reo ovvero escludere talune persone o circoscrivere il novero dei possibili responsabili del delitto.

Gabriele Colasanti

Avvocato del foro di Roma – Giornalista-pubblicista

La necessità e l’importanza dello studio grafologico in perizia giudiziaria

A cura di Patrizia Belloni

In seguito al mio ultimo articolo pubblicato su “Grafologia Magazine” ho ricevuto alcune e-mail di persone che hanno chiesto in cosa consiste “lo studio” preventivo ritenuto necessario al fine di poter accertare i presupposti o meno quando ci viene richiesta una consulenza.
Il mio obiettivo è quello di eseguire un corretto lavoro e fornire alla persona che ha espresso la volontà di far condurre un accertamento su un documento olografo la giusta risposta, e soprattutto poter decidere in accordo con il proprio Legale di fiducia quale percorso intraprendere, per questo motivo nel mio precedente articolo ho usato l’aggettivo “propedeutico”.
E’ mia consuetudine ormai da svariati anni scrivere gli articoli basandomi su fatti realmente accaduti, prendo spunto dalle mie esperienze professionali – ovviamente quelle più significative – al fine di poter dare un contributo oggettivo e concreto, in quanto non sto “ipotizzando” una situazione, a persone che probabilmente stanno vivendo quella stessa esperienza.
In realtà si tratta di una vera e propria “indagine”, un viaggio attraverso gli otto generi della scrittura che sono: l’impostazione ovvero come viene gestito lo spazio nel foglio; la dimensione; la direzione; l’inclinazione; la forma; la continuità; velocità e pressione poi in perizia giudiziaria nello specifico si aggiunge la valutazione del grado di naturalezza e spontaneità della grafia.
Svolgimento di uno studio in Perizia Giudiziaria
Le scritture vanno studiate separatamente, generalmente viene esaminata prima quella “contestata” ritenuta falsa dalla persona che si rivolge al consulente e poi le scritture autografe o firme di comparazione che verranno prodotte dal diretto interessato oppure se si tratta di testamenti naturalmente dai congiunti del “de cuius”.
Il mio metodo di lavoro è innanzitutto osservare la scrittura nel suo insieme, acquisire coscienza di una realtà ovvero di uno scritto percependo quindi l’equilibrio ed armonia dei singoli segni, si procede con lo studio di ogni elemento grafico anche, all’occorrenza con l’aiuto di strumentazione apposita se abbiamo a disposizione scritture originali e non fotocopie.
Quindi si procede con la valutazione dei margini se sono regolari o meno; gli spazi ovvero la distanza tra le singole lettere tra le parole e la distanza tra un rigo e l’altro; la direzione e l’andamento delle parole, quindi se la scrittura è aderente alla linea retta avremo una scrittura “orizzontale” viceversa a seconda di come si discostano dalla linea avremo una scrittura discendente o ascendente.
Molto importante è lo studio della pressione e del tratto quindi stabilire se la pressione è leggera o pesante, ovvero la forza esercitata sul foglio e la traccia che viene impressa; la velocità per poterla valutare ci sono molti parametri da dover studiare uno fra tutti è la scorrevolezza del tracciato grafico senza indugi, interruzioni giustapposizioni, soste e bottoni di ripresa, quando si falsifica si tende a fermare la penna e si crea un piccolo punto con l’inchiostro che ad occhio nudo non si nota e si chiama appunto bottone di sosta.
Le dimensioni o calibro delle lettere; la forma che è l’aspetto che colpisce già di primo acchito ma è anche quello che viene imitato più frequentemente e per questo necessita di uno studio molto approfondito, e consentirà al consulente di scoprire gli elementi di contrasto con la scrittura o firma autografa che spesso vengono trascurati o sottovalutati dal falsario.
Ma ciò che è di estrema importanza in perizia giudiziaria è saper valutare la naturalezza e spontaneità di uno scritto che sia un testamento o firma, come già detto in grafologia giudiziaria naturalezza e spontaneità non sono sinonimi.
Una scrittura può essere naturale ovvero che fa parte della natura di quella persona ma a volte non è spontanea, cioè che la stessa persona non ha scritto di sua spontanea volontà ma ha subito qualche forma di costrizione, ciò accade molto spesso (purtroppo) quando si tratta di testamenti olografi scritti da persone piuttosto anziane.
La fase successiva all’analisi preliminare è quella di procedere con il confronto delle scritture sia quella da verificare quindi contestata e quelle di comparazione, valutare le “convergenze” e “divergenze” tra gli scritti e valutare l’importanza delle ultime in quanto se divergono negli aspetti fondamentali del grafismo vuol dire che non si tratta della stessa persona.
Per questi e tanti altri motivi, il mio “modus operandi” è quello di non dare giudizi affrettati senza prima avere studiato il caso.
Spero di essere stata abbastanza chiara ed esaustiva, soprattutto ciò che mi preme ribadire è che il CTP (consulente di parte) non deve necessariamente assecondare – anche quando non ci sono le condizioni – la persona che si rivolge ad esso, si può essere “di parte” anche sconsigliando di intraprendere un percorso in salita, pieno di difficoltà ed eventuali delusioni future.

Patrizia Belloni – Grafologa giudiziaria –

Giornalista

www.patriziabelloni.it