Nell’attività intellettuale volta allo studio della Grafologia Forense, si sono susseguiti svariati criteri di valutazione e quindi interpretativi diversi tra loro, ma con l’intento di migliorare la fondatezza e conseguentemente l’affidabilità dei risultati ottenuti.
Si è inizialmente basati sul criterio di confronto morfologico delle lettere valutando essenzialmente le forme delle singole lettere ed anche la dimensione, e questo criterio (purtroppo) viene utilizzato ancora oggi da alcuni periti senza considerare la velocità della scrittura oppure di una firma perché la maggiore velocità con cui si scrive tende a rimpicciolire la dimensione o calibro delle lettere.
Successivamente si è tentato di valutare le caratteristiche, le peculiarità espressive che derivano dalla formazione della grafia, precisamente dal movimento scrittorio nella successione dinamica, quindi equilibrio tra movimento e spazio, e secondo Klages questa alternanza determina il ritmo, che è un elemento interiore di potenzialità che non ha nulla a che vedere con i comportamenti sociali, etici o culturali della persona che scrive ma verte esclusivamente sulla sua energia psichica, anch’esso molto utile al consulente quando esamina un manoscritto o testamento olografo, perché il movimento e di conseguenza il ritmo sono unici, come unica è la grafia, nessuna uguale ad un’altra.
In un manoscritto o firma si dovrà valutare l’energia vitale che trova espressione nella stessa grafia, inoltre considerare la possibile variabilità grafica dovuta sovente a cause naturali (patologie, assunzione di farmaci, anzianità etc.) oppure artificiose come spesso mi capita di accertare in un testamento olografo quando non è autentico.
Per valutare la suddetta variabilità grafica o viceversa la coerenza di stile grafico mantenuta anche nel corso di svariati anni, occorrono scritture e firme di comparazione sia coeve che antecedenti, scritture eseguite in passato, purché siano certe e coerenti, omogenee ossia dello stesso genere (corsivo con corsivo numeri con numeri etc.) ed anche chiare e leggibili, si intende fotocopie di qualità.
La grafologia Giudiziaria ha permesso di fare molti passi avanti in materia grafologica, perché utilizza tutti i metodi utilizzati nel corso degli anni da tutti i capi scuola della grafologia, come Crepieux, Klages, Pulver, Saudek, Moretti, che hanno fornito il loro contributo interpretativo del movimento scrittorio, del ductus, (il gesto grafico inteso nella sua interezza come traccia lasciata visibile ed aerea quindi non visibile viene denominato ductus) dell’importante valutazione circa la naturalezza e spontaneità, (metodo grafologico) qualità rilevanti che si devono riscontrare in un manoscritto o firma quando sono autentici.
Il Ruolo del C.T.P (consulente tecnico di parte)
Il CTP è considerato un difensore tecnico ed ha compiti simili al CTU (consulente tecnico d’Ufficio e viene nominato dal Giudice) e come quest’ultimo ha come obiettivo la ricerca della verità che a mio modesto avviso, si alimenta attraverso la chiarezza, il CTP di parte privata, integra con la propria consulenza (parere pro – veritate) la difesa che l’Avvocato non può elaborare perché è una materia che esula dalla Sua competenza, ed i rapporti professionali con il legale di parte che l’ha nominato devono essere basati sulla sincerità e fiducia, inoltre il consulente di parte non deve mai lasciarsi influenzare dai racconti dal cliente, ma soltanto il proprio lavoro, che consiste nello studio delle scritture o firme di comparazione, deve scaturire il convincimento se ci sono i presupposti per proseguire ed accettare l’incarico oppure no.
Molto spesso accade che quando vengo contattata dal privato cittadino, spesso anche da Avvocati, mi chiedono la “perizia” ed io ogni volta devo chiarire il concetto che personalmente rivesto il ruolo del CTP e quindi è una consulenza tecnica di parte, la perizia (consulenza tecnica d’ufficio in sede civile) la svolgerà il CTU una volta acquisiti i documenti originali, con le operazioni peritali disposte dal Giudice, alle suddette operazioni parteciperanno il CTP della parte attrice (chi promuove la causa) il CTP della parte convenuta (chi subisce l’accusa di aver prodotto un falso) con il CTU presso gli uffici di competenza o studi Notarili quando si è svolta la consulenza su un testamento olografo.
A tal proposito “racconto” un episodio che ultimamente mi sono trovata a dover gestire, un fatto alquanto increscioso, ovvero che dopo un paio di settimane dalla consegna della mia consulenza di parte, questa persona mi ricontatta chiedendomi, avanzando delle insistenti pretese una “perizia giurata”.
Premesso che la consulenza di parte è una opinione, un convincimento (anche se corroborato da una infinita serie di elementi, quali uno studio approfondito, esperienza, etc.) che si fa il CTP dopo aver esaminato e studiato tutti i documenti forniti dai parenti del “De Cuius” in questo caso infatti si trattava di un testamento olografo, la perizia spetta ad un organo “super partes” ovvero il CTU nominato dal Giudice ed è già giurata perché quando si accetta l’incarico viene svolta una “cerimonia di giuramento”.
In ogni rapporto professionale che sia Consulente – Avvocato; Consulente – privato cittadino, ci vuole chiarezza ed onestà intellettuale, soprattutto fiducia reciproca, e se quella persona avesse espresso la sua intenzione sin da subito gli avrei risposto seduta stante che non è possibile giurare su un proprio convincimento, in modo tale che saremmo stati liberi entrambi di non intraprendere alcun tipo di discorso professionale.
La Grafologia non è una scienza esatta bensì umana, nonostante oggigiorno con tutti gli studi effettuati grazie anche alla Grafologia Forense, con l’applicazione del metodo grafologico che consiste di avvalersi di tutti i metodi studiati nel corso di questi anni, e non tralasciando, anzi prendendo in considerazione anche la psicologia della scrittura, si è raggiunto un alto livello di certezza, ma rimane comunque sempre un margine di errore specialmente se il perito non ha la giusta preparazione, esperienza, professionalità e scrupolo, che consiste anche nell’andare a fondo e non accontentarsi del “colpo d’occhio”, che molto spesso conduce a valutazioni errate, l’apparenza molto spesso inganna.
Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
Schizofrenia e scrittura – riflessioni grafologiche
La Schizofrenia
Schizofrenia e Grafologia
Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
Editoriale – Grafologia Magazine compie 10 anni

Quest’anno “Grafologia Magazine” compie i suoi primi dieci anni di vita, tutto è iniziato appunto nel 2015 quando ho considerato la possibilità di avere, attraverso una testata giornalistica on- line, uno spazio che fosse in grado di coniugare la mia passione per la scrittura unitamente a quella della grafologia.
All’inizio di questo percorso più volte mi sono espressa con il termine “avventura editoriale”, non perché avessi scarsa fiducia nel progetto, anche perché sapevo che avrei potuto contare sulla collaborazione di “penna” di professionisti qualificati quali, Avvocati, Psicologi, colleghi Grafologi, e ciascun professionista ha fornito un contributo in base alle proprie competenze.
Un sostegno essenziale che riguarda una materia, appunto la grafologia, che suscita un grande interesse teorico ed una vasta richiesta pratica perché è una scienza importante, sia socialmente che giuridicamente, specifica per identificare gli autori delle scritture eseguite a mano, giacché ha come unico obiettivo l’identificazione del soggetto che ha redatto un manoscritto, pertanto finalità non descrittive come nella grafologia generale, bensì capace di identificare, attraverso una tecnica specifica l’autore di un manoscritto, con le dovute scritture e firme di comparazione.
La Grafologia Giudiziaria richiede necessariamente l’impiego contemporaneo di tutte le metodologie, ed è appunto il metodo grafologico da me utilizzato, che comprende l’intero panorama di tutti i metodi di indagine, che via via nel corso degli anni e della storia che riguarda la Grafologia Peritale hanno contribuito a dare maggiore valenza ad una perizia, da tenere ben presente che anche il sostegno della psicologia applicata alla scrittura è ormai è un contributo indispensabile per arrivare alla verità.
Ed è anche grazie a tutti coloro che mi hanno supportata in questi anni ed ancora oggi lo fanno, i miei cari “amici di penna”, che mi aiutano a portare avanti questo progetto, e non pensavo che avrei avuto così tanta approvazione sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto dalle tante persone che non si occupano di queste tematiche, ma che mi seguono da molto tempo leggendo “Grafologia Magazine”.
Oggi a distanza di tanto tempo mi accorgo che dieci anni fa ho utilizzato un termine inesatto, che è molto di più di “un’avventura editoriale” per me, ma anche per i tanti che accettano, accolgono un consiglio e si conformano ad un suggerimento, è un vero e proprio cammino verso la consapevolezza che attraverso le mie esperienze professionali che racconto, mettendo a disposizione di chi legge, sia le problematiche ma anche la risoluzione ad un problema che riguarda tante famiglie.
In molti hanno la possibilità di riconoscersi nei miei articoli, e da lì nasce la condivisione, invero mi scrivono perché così si sentono meno soli, chiedendomi se vi sia la possibilità di trovare una soluzione per quanto concerne la difficile tematica dei lasciti testamentari.
Nei miei tanti articoli – che preferisco definire storie grafologiche – perché in questi anni mi sono sempre ispirata a fatti realmente accaduti, in qualità di Grafologa Giudiziaria, esperienze professionali che hanno lasciato un segno anche sotto il profilo umano, ho raccontato storie di vita vera, di famiglie che si sono disgregate a causa di una eredità, in conflitto da molto tempo e probabilmente lo saranno per tutta la vita.
Ho trattato pochi anni or sono un caso di una donna vittima di anonimo – grafia da parte del coniuge soltanto per vendetta, attraverso scritti diffamatori che fortunatamente sono riuscita a risolvere, ma anche di persone che si approfittano dei più fragili ma certamente abbienti, facendogli firmare deleghe o addirittura assegni per acquistare beni di lusso, testamenti olografi falsificati da figli oppure dal coniuge, come è accaduto ultimamente, insomma un panorama piuttosto variegato dove noi grafologi professionisti troviamo spazio per fare in modo che tutto vada nella giusta direzione.
Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
La Perizia Giudiziaria e il metodo Grafologico
Riconducibile alla comune esperienza dei Grafologi professionisti è che, per redigere un parere “pro – veritate” (consulenza) che abbia una rilevante validità, sia per quanto riguarda la procedura oltre che la deontologia, la grafologia giudiziaria impone l’impiego di norme e metodologie che ne fanno, con l’aiuto della psicologia della scrittura, un sostegno indispensabile per una efficace ricerca della verità.
“La Grafologia Giudiziaria esige l’adozione di canoni e metodologie che ne fanno, con l’aiuto della psicologia, un sussidio indispensabile per l’attività volta alla ricerca della verità giudiziaria, ed il metodo grafologico procede così oltre la fase descrittiva per collegare le particolarità espressive alle dinamiche psichiche, in connessione con la cultura, l’emotività, l’affettività e i disturbi della personalità, la scrittura, appunto come proiezione della personalità del soggetto”.
Avere a disposizione gli adeguati documenti quindi prove concrete, è obbligatorio, si parla cioè di un congruo numero di scritture o firme in base a quello che si dovrà accertare, inoltre le fotocopie che verranno utilizzate per la comparazione, fornite dal committente, dovranno essere idonee, di buona qualità, chiare e leggibili, è superfluo dire che più ve ne sono meglio è ai fini di una corretta e professionale consulenza.
Dovranno essere coeve, ovvero alcune quanto più possibile vicine alla data del testamento (abitualmente 5/6) ma anche quelle antecedenti e se vi sono anche quelle molto datate è ancora meglio, ne deriva l’utilità di potersi rendere conto dell’evolvere della condotta grafica dello scrivente (variabilità grafica); omogenee significa che devono essere dello stesso genere di scrittura, il corsivo dovrà essere comparato con corsivo, stampatello con stampatello e così via.
Se viene richiesto al Grafologo Giudiziario, di accertare l’autenticità o l’apocrifia di un testamento olografo da un prossimo congiunto del “de cuius”, saranno necessari manoscritti di provenienza certa del testatore, nel caso in cui non si potrà disporre di scritture certe, la consulenza verterà soltanto sulla firma apposta sul testamento, perché reperire firme per la comparazione spesso è più facile rispetto ai manoscritti, poiché le persone anziane perdono nel tempo l’abitudine di scrivere, spesso però non manca da parte loro, l’occasione di apporre la propria firma, sicuramente sul proprio documento di identità, a volte su un atto notarile (compra – vendita di un immobile) oppure sul libretto della pensione, a volte viene apposta su un assegno bancario o postale.
Queste elencate sono tutte firme di provenienza certa sono molto utili al grafologo per la comparazione, con l’auspicio che tra tutte le firme prodotte ve ne siano alcune coeve.
E se così non fosse?
Se il congiunto che ha maturato l’intenzione di impugnare il testamento non avesse a sua disposizione quanto richiesto dal consulente per svariati motivi, dovrebbe rinunciare a fare emergere la verità testamentaria.
In che modo si potrebbe dare voce a chi voce non l’ha più?
Utilizzando il metodo grafologico, il più sicuro ed attendibile, perché quando si deve peritare un manoscritto oppure una firma richiede sovente l’utilizzo contemporaneo di altre metodologie che fanno parte a loro volta dell’intero panorama di metodi d’indagine, infatti è molto importante che la perizia grafo – tecnica su base grafologica accolga anche altri procedimenti di osservazione e quindi di studio, per raggiungere il livello di certezza nella soluzione del caso peritale in oggetto, quindi avvalendosi anche della psicologia della scrittura attraverso i temperamenti ippocratici.
Ippocrate di Coo, viene considerato universalmente il padre della medicina, visse nella Grecia classica del IV secolo a.c, e l’antichissima medicina Ippocratica ci ha trasmesso nel tempo, attraverso le generazioni che ciascuno di noi è contraddistinto dalla predominanza di quattro elementi umorali che fanno parte della composizione del sangue.
Comprendo che questo studio non è di facile accesso ma ciò che è importante sapere che il temperamento non cambia nel corso degli anni quindi, se ci troviamo a dover esaminare una firma oppure un manoscritto attraverso la grafia, riusciamo a stabilire il temperamento dello scrivente ed anche se le scritture o firme che ci sono state fornite, non sono proprio coeve risaliamo al temperamento e se è lo stesso della firma o manoscritto in verifica allora si tratta della stessa persona.
Infatti, Ippocrate attraverso uno studio scientifico aveva stabilito che ad ogni tipologia di scrittura e specialmente della pressione, ovvero la forza esercitata sul foglio, corrispondeva un temperamento ma non esiste quello puro, ma che i quattro (linfatico, sanguigno, bilioso e nervoso) sono generalmente rappresentati in misure non eguali nell’individuo, allora attraverso i segni grafici si riuscirà a stabilire il temperamento predominante.
Con questa modalità di indagine si possono avere più certezze, specialmente quando si effettua uno studio preliminare per accertarsi che vi siano i dovuti presupposti per fare intraprendere la strada dell’impugnazione al congiunto del “de cuius”, fermo restando che avere a disposizione svariate firme o scritture di comparazione resta sempre la soluzione migliore.
Patrizia BelloniGrafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
Il grafologo giudiziario come consulente della persona offesa dal reato
La grafologia giudiziaria viene in ausilio della difesa tecnica della persona offesa dal reato.
Si deve premettere che la persona offesa dal reato coincide con il titolare dell’interesse giuridico protetto, anche in modo non prevalente dalla norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal reato (Tonini, Manuale di procedura penale).
In particolare, ai sensi dell’art. 90 del Codice di Procedura Penale (Diritti e facoltà della persona offesa dal reato), la persona offesa, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, indicare elementi di prova.
In tale contesto, il difensore della persona offesa, in forza di quanto previsto dall’art. 327-bis c.p.p. può compiere investigazioni difensive al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.
Appare utile considerare che le investigazioni difensive servono anche a vagliare la sussistenza del reato prima ancora della presentazione della denuncia e della querela, nel primo caso per comunicare all’Autorità Giudiziaria la notizia di un reato perseguibile d’ufficio che abbia leso i propri interessi e, nel secondo caso, per chiedere all’Autorità Giudiziaria di procedere e perseguire penalmente per un fatto-reato non perseguibile d’ufficio rispetto al quale la querela costituisce condizione di procedibilità in mancanza della quale non può essere esercitata l’azione penale.
Nel corso delle indagini preliminari, invece, la persona offesa può fornire al Pubblico Ministero il proprio contributo investigativo comunicando elementi idonei ad agevolare l’individuazione del colpevole o, comunque, utili delineare il fatto storico oggetto dell’indagine nonché per sostenere l’accusa in giudizio nei confronti dell’indagato.
Nel nostro ordinamento la persona offesa è tenuta a rappresentare fatti veritieri perché diversamente è imputabile per i delitti di calunnia, simulazione di reato, false informazioni al pubblico ministero e falsa testimonianza.
La grafologia giudiziaria viene in rilievo, certamente, allorquando lo scritto sia l’elemento costitutivo del reato, basti pensare alle fattispecie di:
- Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (Art. 491 C.P.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 C.P.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 478 C.P.);
- Sostituzione di persona (art. 494 c.p.).
Inoltre, la grafologia entra a far parte del procedimento penale anche quando il manoscritto falso o apocrifo e la firma apocrifa rappresentano uno degli elementi costitutivi del reato come nel caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della truffa (Art. 640 c.p.), della diffamazione (art. 595 c.p.), degli atti persecutori (c.d. stalking – art. 612 bis c.p.), dell’istigazione al suicidio (art. 580 c.p.).
Il gesto grafico, poi, può costituire elemento di prova di crimini efferati come l’omicidio, il sequestro di persona e dei c.d. “crimini seriali”.
Pertanto, nell’ambito giuridico sinteticamente descritto, l’avvocato difensore della persona offesa può nominare come consulente tecnico il grafologo giudiziario il quale, attraverso le specifiche competenze tecniche, viene chiamato a fornire un ausilio tecnico-specialistico per la ricerca di elementi utili all’attività difensiva nell’ottica del perseguimento dell’interesse punitivo e risarcitorio del soggetto privato che è, appunto, la persona offesa dal reato.
In questo caso, il grafologo giudiziario è un libero-professionista che nel rispetto delle norme e della deontologia affianca la persona offesa ed il suo difensore e può essere da questi liberamente scelto nell’ambito degli esperti della materia.
In conclusione, vista la complessità delle fattispecie valutate in sede penale, è consigliabile interpellare un esperto in materia grafologica, un grafologo giudiziario, quando manoscritti e/o firme siano di interesse per il procedimento penale; anche in via preventiva per individuare il reo ovvero escludere talune persone o circoscrivere il novero dei possibili responsabili del delitto.
Gabriele Colasanti
Avvocato del foro di Roma – Giornalista-pubblicista
La necessità e l’importanza dello studio grafologico in perizia giudiziaria
A cura di Patrizia Belloni
In seguito al mio ultimo articolo pubblicato su “Grafologia Magazine” ho ricevuto alcune e-mail di persone che hanno chiesto in cosa consiste “lo studio” preventivo ritenuto necessario al fine di poter accertare i presupposti o meno quando ci viene richiesta una consulenza.
Il mio obiettivo è quello di eseguire un corretto lavoro e fornire alla persona che ha espresso la volontà di far condurre un accertamento su un documento olografo la giusta risposta, e soprattutto poter decidere in accordo con il proprio Legale di fiducia quale percorso intraprendere, per questo motivo nel mio precedente articolo ho usato l’aggettivo “propedeutico”.
E’ mia consuetudine ormai da svariati anni scrivere gli articoli basandomi su fatti realmente accaduti, prendo spunto dalle mie esperienze professionali – ovviamente quelle più significative – al fine di poter dare un contributo oggettivo e concreto, in quanto non sto “ipotizzando” una situazione, a persone che probabilmente stanno vivendo quella stessa esperienza.
In realtà si tratta di una vera e propria “indagine”, un viaggio attraverso gli otto generi della scrittura che sono: l’impostazione ovvero come viene gestito lo spazio nel foglio; la dimensione; la direzione; l’inclinazione; la forma; la continuità; velocità e pressione poi in perizia giudiziaria nello specifico si aggiunge la valutazione del grado di naturalezza e spontaneità della grafia.
Svolgimento di uno studio in Perizia Giudiziaria
Le scritture vanno studiate separatamente, generalmente viene esaminata prima quella “contestata” ritenuta falsa dalla persona che si rivolge al consulente e poi le scritture autografe o firme di comparazione che verranno prodotte dal diretto interessato oppure se si tratta di testamenti naturalmente dai congiunti del “de cuius”.
Il mio metodo di lavoro è innanzitutto osservare la scrittura nel suo insieme, acquisire coscienza di una realtà ovvero di uno scritto percependo quindi l’equilibrio ed armonia dei singoli segni, si procede con lo studio di ogni elemento grafico anche, all’occorrenza con l’aiuto di strumentazione apposita se abbiamo a disposizione scritture originali e non fotocopie.
Quindi si procede con la valutazione dei margini se sono regolari o meno; gli spazi ovvero la distanza tra le singole lettere tra le parole e la distanza tra un rigo e l’altro; la direzione e l’andamento delle parole, quindi se la scrittura è aderente alla linea retta avremo una scrittura “orizzontale” viceversa a seconda di come si discostano dalla linea avremo una scrittura discendente o ascendente.
Molto importante è lo studio della pressione e del tratto quindi stabilire se la pressione è leggera o pesante, ovvero la forza esercitata sul foglio e la traccia che viene impressa; la velocità per poterla valutare ci sono molti parametri da dover studiare uno fra tutti è la scorrevolezza del tracciato grafico senza indugi, interruzioni giustapposizioni, soste e bottoni di ripresa, quando si falsifica si tende a fermare la penna e si crea un piccolo punto con l’inchiostro che ad occhio nudo non si nota e si chiama appunto bottone di sosta.
Le dimensioni o calibro delle lettere; la forma che è l’aspetto che colpisce già di primo acchito ma è anche quello che viene imitato più frequentemente e per questo necessita di uno studio molto approfondito, e consentirà al consulente di scoprire gli elementi di contrasto con la scrittura o firma autografa che spesso vengono trascurati o sottovalutati dal falsario.
Ma ciò che è di estrema importanza in perizia giudiziaria è saper valutare la naturalezza e spontaneità di uno scritto che sia un testamento o firma, come già detto in grafologia giudiziaria naturalezza e spontaneità non sono sinonimi.
Una scrittura può essere naturale ovvero che fa parte della natura di quella persona ma a volte non è spontanea, cioè che la stessa persona non ha scritto di sua spontanea volontà ma ha subito qualche forma di costrizione, ciò accade molto spesso (purtroppo) quando si tratta di testamenti olografi scritti da persone piuttosto anziane.
La fase successiva all’analisi preliminare è quella di procedere con il confronto delle scritture sia quella da verificare quindi contestata e quelle di comparazione, valutare le “convergenze” e “divergenze” tra gli scritti e valutare l’importanza delle ultime in quanto se divergono negli aspetti fondamentali del grafismo vuol dire che non si tratta della stessa persona.
Per questi e tanti altri motivi, il mio “modus operandi” è quello di non dare giudizi affrettati senza prima avere studiato il caso.
Spero di essere stata abbastanza chiara ed esaustiva, soprattutto ciò che mi preme ribadire è che il CTP (consulente di parte) non deve necessariamente assecondare – anche quando non ci sono le condizioni – la persona che si rivolge ad esso, si può essere “di parte” anche sconsigliando di intraprendere un percorso in salita, pieno di difficoltà ed eventuali delusioni future.
Patrizia Belloni – Grafologa giudiziaria –
Giornalista
Andare oltre le apparenze
A cura di Patrizia Belloni
Lo scopo principale di una indagine grafologica, in ambito giudiziario, è giungere alla verità, per quanto riguarda l’autenticità o meno di uno scritto.
Il metodo calligrafico, in cui il perito dava inizio ad una comparazione tra le singole lettere o parole, ha ceduto il passo, anche se non completamente, al metodo grafonomico.
Quest’ultimo, infatti, non studia la scrittura soltanto da un punto di vista obiettivo, cioè, attraverso la misurazione delle lettere, l’analisi della forma delle stesse ecc, ma si orienta verso un percorso ben più ampio, in quanto, l’ essere umano ha molteplici sfaccettature, caratteristiche temperamentali inimitabili, che rendono possibile l’unicità anche della scrittura. Continua a leggere