Stalking attraverso manoscritti


Quando si parla di violenza contro le donne viene in rilievo, nell’ambito dei reati del c.d. “Codice Rosso”, lo stalking ossia il delitto di “atti persecutori” previsto e punito dall’art. 612-bis c.p. che punisce severamente “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita..”.
Trattando delle molteplici applicazioni della grafologia non si può trascurare che il manoscritto costituisce una delle modalità “tipiche”, secondo le cronache giudiziarie, di attuazione delle molestie in danno della persona offesa.
Spesso si tratta di lettere o biglietti che vengono recapitati dopo che la vittima ha provveduto a bloccare il numero di telefono ed i contatti del persecutore sui social network.
Ma può anche trattarsi di lettere anonime rispetto alle quali è necessario individuare l’autore/l’autrice.
Tra i fatti di cronaca sull’argomento è indicativo un caso di qualche anno fa, accaduto in provincia de L’Aquila, specificamente solo grazie ad una perizia grafologica è stato possibile arrestare per “stalking” un uomo di 53 anni che aveva terrorizzato un Paese con lettere anonime e sms volgari.
Ulteriore esempio: il 3 ottobre 2024 l’Agenzia ANSA intitolava così un articolo: “Lo stalking con lettere anonime, arrestato ‘il Pescatore’” raccontando che il soggetto attinto dalla misura cautelare, secondo gli inquirenti, inviava lettere minatorie alle donne prese di mira (finora risultate essere quattro, di cui tre già a lui legate da un vincolo sentimentale) firmandosi come ‘il Pescatore’ o ‘Fischermann’. Ebbene, nelle notizie di stampa si legge che le lettere ricevute dalle diverse donne sono risultate provenienti dalla stessa mano perché caratterizzate dalla “stessa grafia”.
Nel caso degli atti persecutori l’autore degli scritti anonimi mira a creare un danno alla vittima, a lederne la serenità provocandogli uno stato d’ansia ovvero il cambiamento delle proprie abitudini di vita.
Poiché la scrittura è espressione della personalità non sembra anomalo che il persecutore scriva di suo pugno le frasi moleste.
Corre l’obbligo di evidenziare che il contenuto delle lettere o dei biglietti, affinché sussista la condotta punita dall’art. 612 bis c.p., non deve essere necessariamente offensivo o volgare perché anche l’invio ripetuto di biglietti con scritte del tipo “mi manchi”, “ti amo”, “ti aspetto”, “ti prego prendiamoci un caffè”, se provoca ansia nel destinatario integra il delitto in parola. Occorre senz’altro guardare al contesto dei fatti ed al rapporto autore-destinatario affinché possa parlarsi di “molestia” e valutare gli effetti sulla vittima.

Gabriele Colasanti

Avvocato del foro di Roma – Giornalista-pubblicista

LA DATA SUL TESTAMENTO OLOGRAFO

In questi lunghi anni di vita del mio giornale, “Grafologia Magazine” circa dieci, la sottoscritta insieme ai tanti “amici di penna”, come li ho sempre definiti, che via via si sono avvicendati nel corso di questi anni, abbiamo messo nero su bianco attingendo alle rispettive competenze professionali, per dare vita a numerosi articoli inerenti sia al testamento olografo, che ovviamente altre forme di testamento, e tantissimi altri aspetti relativi alla scrittura o alle firme. Sono stati espressi pareri e dispensato consigli da parte di molti professionisti quali Avvocati e Criminologi, altresì scandagliati tutti gli aspetti secondo una differente prospettiva rispetto a quella grafologica ampliando l’orizzonte anche dal punto di vista legale. Inizialmente, quando ho intrapreso questa “avventura” anche psicologi e psicoterapeuti hanno contribuito alla crescita del giornale scrivendo numerosi articoli anche per quanto concerne l’età evolutiva della scrittura, ovvero quella dei bambini e adolescenti e, seppur on-line si tratta di una vera e propria testata giornalistica, dove tutti hanno dato il loro contributo in modo spontaneo e professionale. In questi anni ho parlato a lungo su cos’è un testamento, illustrando ampiamente che trattasi di un atto con il quale una persona dispone, per quando sarà deceduta, di tutte le proprie sostanze o parte di esse, è un atto formale, quindi redatto previa scrittura pur essendo prevista una varietà di forme eterogenee tra di loro, e tuttavia valide ad attribuire una eguale importanza a livello giuridico. Se il testamento è olografo deve essere scritto esclusivamente dalla mano del testatore, testo data e firma e non ci devono essere interferenze di natura grafologica, ovvero mani estranee, e nel caso in cui dovessero sorgere dei dubbi in questo senso da parte di qualche erede, il testamento può essere impugnato nei termini di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle volontà testamentarie. I requisiti del testamento olografo sono sicuramente l’olografia della scrittura, ovvero scritto interamente dalla mano del testatore, che vi sia apposta la data e la firma, inoltre il testamento deve indicare nello specifico quali beni sono destinati a quali persone. La data è il secondo requisito previsto per la validità del testamento olografo, ma, se per il testo manoscritto e la firma la legge non transige, infatti vi sono regole ferree sopra elencate, viceversa, per quanto riguarda la data a volte i provvedimenti legali sono meno intransigenti, specialmente quando il testamento è stato scritto da un soggetto molto anziano, che, vuoi per l’emozione, l’anzianità o altro ci sia una dimenticanza, ovvero che la data non sia stata scritta nel modo tradizionale, quindi all’inizio del testo oppure a fondo pagina prima della firma. Affinché il testamento sia ritenuto valido nonostante questa mancanza è che all’interno del testo manoscritto vi siano delle indicazioni certe che rivelino seppur indirettamente quando è stato redatto, ad esempio: “Io sottoscritto …sto scrivendo il mio testamento il giorno di Natale del 2001”, quindi sappiamo che Natale è sempre il 25 Dicembre e l’anno è stato dichiarato quindi una data certa; oppure sto scrivendo le mie ultime volontà il giorno del mio settantesimo compleanno, se il testatore all’interno del manoscritto ha menzionato il suo giorno mese e anno di nascita è sicuramente anch’essa una data certa, e così via. Recentemente ho avuto l’occasione di fornire la mia consulenza ovvero parere pro – veritate su un testamento olografo ideato e scritto da una persona piuttosto anziana in cui aveva dimenticato di scrivere la data, i parenti esclusi dall’asse ereditario, ovviamente hanno subito impugnato il testamento. Nonostante questa avversità Il testamento è stato ritenuto valido, in quanto oltre ad essere stato scritto e firmato di proprio pugno il testatore aveva fatto riferimento al giorno mese ed anno della nascita di un suo nipote quindi “Ho scritto il mio testamento il giorno della nascita di” … che aveva ovviamente menzionato nella scheda testamentaria dichiarando il nome, cognome, giorno, mese ed anno di nascita, una data certa di un fatto già avvenuto. Certamente questi sono casi eccezionali, non è di certo la regola, la data è sicuramente indispensabile ai fini della validità di un testamento, ma ci sono anche le eccezioni e sicuramente è fondamentale il parere del Giudice, quindi tutto nelle mani della sua discrezionalità. Altra cosa è apporre una data anteriore ad una azione che il testatore dichiara di aver fatto, cioè quando in esso si menziona come passato o compiuto un atto che invece è avvenuto in epoca posteriore alla data del testamento, quindi se la data non è certa il testamento è nullo.


Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it

Come giungere alla verità peritale

La verità peritale è sostenuta dalla chiarezza con la quale si svolge il lavoro, sia nella prima fase di studio dove il consulente dopo aver esaminato tutto il materiale – che gli è stato inviato dalla persona interessata a sapere appunto la verità – sia quello da verificare ma anche di tutte le scritture o firme di comparazione decide se ci siano i presupposti per consigliare ad andare avanti con il percorso oppure no.
La verità peritale non deve essere offuscata da pregiudizi di varia natura che possa ridurne il valore specialmente per coloro che credono nell’efficacia della Grafologia giudiziaria come la sottoscritta, e mettono in pratica il proprio sapere volto alla ricerca della autenticità attraverso l’analisi del movimento scrittorio che ciascuno di noi personalizza, nonché dalla naturalezza e spontaneità che deve essere riscontrata sia nel testo se ci riferiamo ad uno scritto olografo, ma soprattutto nelle firma, è chiaro che il rigore metodologico è una imprescindibile esigenza di deontologia professionale e per quanto mi riguarda soprattutto morale, ed il rigore sarà superiore quanto più il perito grafologo nel corso degli anni avrà acquisito una maggiore maturità professionale attraverso la conoscenza del metodo grafologico peritale, e quindi metterà in atto.
Spesso il perito grafologo si interfaccia con persone non esperte e di conseguenza la comunicazione con tali soggetti dovrà essere quanto più chiara possibile e far loro comprendere in modo razionale seguendo una certa logica soprattutto dimostrativa il motivo di un determinato giudizio, soprattutto specificare quali sono le condizioni indispensabili per poter effettuare una consulenza quanto più chiara ed onesta professionalmente.
Quindi è necessario che vengano forniti al consulente dalla persona che promuove la causa – parte attrice – adeguata documentazione ovvero che le scritture di comparazione siano omogenee al testo da verificare quindi se un testamento olografo è stato eseguito in corsivo anche le scritture di comparazione dovranno essere scritte con la stessa modalità, che siano coeve alla data della stesura del testamento o firma, che ci sia un numero adeguato di comparative, che siano fotocopie di qualità cioè non devono essere rovinate o sbiadite dal tempo.
Sovente mi capita di non accettare un incarico di CTP ma ciò non vuol dire che non ci sia la volontà di svolgere un lavoro oppure non essere in grado di sostenere una consulenza ma semplicemente se già dal primo approccio la persona non mi fornisce adeguata documentazione, come già accaduto, scritture molto datate tipo di venti anni prima dalla data del testamento – che anche quelle sono utili al fine di stabilire se c’è coerenza grafica – ma ci vogliono necessariamente e soprattutto quelle coeve alla data del testamento o della firma apposta su un qualsiasi documento.
Il medico di famiglia sarebbe disposto a fare una diagnosi sulla scorta di analisi cliniche che gli vengono fornite dal paziente di dieci o venti anni prima?
Anche per la perizia giudiziaria vale lo stesso discorso, è impossibile in quanto la scrittura viene proprio condizionata dallo stato di salute dello scrivente, oltre che dall’età, dallo stato psicofisico del momento in cui ha vergato – ovvero messo nero su bianco le proprie ultime volontà.

La Grafologia giudiziaria ha la peculiarità di identificare l’autore di scritture olografe attraverso anche l’analisi del tracciato personale (ductus), valuta le possibili cause di variazioni grafiche, che siano naturali (che fanno parte della natura del soggetto) come ad esempio l’anzianità, cure farmacologiche, percorso psicoterapico ecc. oppure artificiose come ad esempio imitazione di un testamento olografo ma anche dissimulazioni volte al disconoscimento della propria firma apposta su assegni o contratti di svariata natura.
L’obbiettivo principale del Grafologo giudiziario è quello di giungere ad individuare l’identità di una persona attraverso l’analisi degli scritti olografi è un compito molto complesso e non facile proprio per la varietà dei gesti grafici di ciascuno di noi, per questo motivo si richiede la collaborazione da parte del richiedente ed ovviamente una fiducia necessariamente reciproca.

Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria
www.patriziabelloni.it

Albo dei CTU grafologi ed il ruolo del CTP

Com’è noto per materie altamente tecniche o specialistiche il giudice può avvalersi di un ausiliario in possesso della necessaria competenza ed esperienza, il consulente tecnico d’ufficio, da cui l’acronimo C.T.U.

L’albo dei Consulenti tecnici d’ufficio istituito presso ciascun Tribunale Ordinario della Repubblica Italiana, è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all’ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell’Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi non sono provviste di Albi professionali. Possono essere iscritti all’Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali e sono animati da spirito di correttezza e trasparenza.

Nella pagina web del Tribunale di Milano, si legge che “l’iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici del Giudice può essere richiesta mediante domanda al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione l’aspirante risiede o ha il domicilio professionale. La domanda deve contenere la dichiarazione di iscrizione all’ordine professionale o alla Camera di Commercio, l’indicazione della Categoria e della (o delle) specialità prescelte. Per le categorie non previste dagli ordini professionali e’ necessaria la previa iscrizione nell’albo dei Periti e degli Esperti, tenuto dalla Camera di Commercio”([1]). Di tal senso sono anche le indicazioni pubblicate sul sito del ministero della Giustizia da altri Tribunali in cui viene specificato che nel caso di appartenenza a categoria di esperti non organizzata in ordine o collegio professionale, l’istante dovrà autocertificare l’iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio  e di altri Tribunali dislocati sul territorio nazionale.

Sul piano pratico, però si è potuto riscontrare senza tema di smentita che l’iscrizione nell’Albo  dei CTU, almeno per quanto concerne i grafologi, avviene in taluni casi secondo valutazioni  totalmente discrezionali che derogano dalle sopra indicate regole.

Recentemente nell’ambito di attività di indagini difensive effettuate dal team con cui collabora lo scrivente è infatti emerso che tra due  giovani aspiranti consulenti tecnici d’ufficio per la categoria dei grafologi, una determinata Commissione aveva fatto cadere la propria scelta sul candidato sprovvisto  del requisito dell’iscrizione al ruolo degli esperti e dei periti della Camera di Commercio che d’un tratto non era più motivo ostativo.

E’ bene evidenziare che il suddetto requisito ha una valenza sostanziale e non solo formale in quanto la Camera di Commercio per istruire in senso favorevole le domande di iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti ha l’obbligo di accertare che l’attività di grafologo sia esercitata abitualmente e professionalmente e non in maniera occasionale comprovando in siffatta maniera il possesso della necessaria esperienza e competenza professionale.

Da quanto sopra ne deriva che l’ignaro cittadino costretto a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per impugnare un testamento palesemente falso, possa incappare in un CTU  grafologo privo della necessaria esperienza e competenza che non sapendo  rilevare tale falsità, emetterà un responso di autenticità che risulterà determinante per convincere il giudice a pronunciarsi nel senso.

Riuscire a porre rimedio ad una sentenza sfavorevole sulla base di una  CTU di tal genere è assai complesso ed oneroso sia per la parte soccombente sia per il legale che l’assiste, ma può avere una qualche possibilità di successo nei successivi gradi di giudizio solamente se la Consulente grafologa di parte nel corso delle varie fasi peritali sia puntualmente intervenuta con osservazioni critiche atte a confutare in maniera  quanto più oggettiva possibile, l’errato o mancato  utilizzo di strumentazioni e procedure nonché i vizi o le carenze delle argomentazioni poste a sostegno delle conclusioni finali. Anzi è proprio nel caso sopra indicato che il ruolo della consulente grafologa  di parte viene ad esaltarsi quale indispensabile baluardo difensivo sul quale costruire la riscossa contro la patita ingiustizia, figlia dell’arbitrio più che della scellerata discrezionalità.

Roberto Colasanti Criminologo per l’investigazione e la sicurezza
[1]Come si diventa Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice – Tribunale di Milano

Testamento olografo: un caso di interesse grafologico.

Considerazioni sulla presenza di un allegato ad integrazione delle disposizioni testamentarie

L’articolo che propongo in questo numero di Novembre è come di consueto il risultato di una mia recente esperienza professionale, la mia unica e gratificante fonte di ispirazione è il mio lavoro di grafologa giudiziaria al fine di scrivere e descrivere per quanto è possibile fatti reali di esperienze umane vissute attraverso le persone che si rivolgono a me per un parere e non di situazioni ipotetiche, perché dietro ciascun soggetto nei fatti che racconto c’è la propria storia personale, e  tento di  fare in modo  che tutti coloro che seguono la mia testata giornalistica on – line, appunto “Grafologia Magazine” possano beneficiare di consigli utili oppure condividere una comune esperienza magari trovando delle risposte.
Accade a volte di trovarsi nella  dolorosa circostanza di apprendere attraverso la pubblicazione di un testamento presso un Notaio che si è stati estromessi dall’eredità anche seppur parzialmente da un genitore, ma accade sovente che dopo un primo momento di smarrimento e confusione perché non si riescono a trovare le adeguate  risposte alle tante domande che ci si pone, molte persone si rivolgano al grafologo giudiziario per farsi aiutare a comprendere – fornendo scritture per quanto possibile coeve alla data del testamento e firme di comparazione – se effettivamente erano proprio le volontà del testatore.

Altre volte però per tutta una serie di motivi non si ha la determinazione oppure il coraggio di affrontare quel tipo di percorso,  magari per il timore di perdere l’affetto dell’altro genitore oppure di  generare un conflitto con un familiare stretto nel caso si tratti di apocrifia, o anche per motivi economici, non per ultimo il timore di apprendere che non si tratta di un testamento falso, ma qualora si avesse anche soltanto un sospetto di aver subito un torto attraverso una scrittura  o documento non autentico, allora si devono  far valere le proprie ragioni anche e soprattutto per dare voce a chi purtroppo non è più in grado di farlo, far rispettare le ultime volontà di un proprio congiunto è un dovere ma anzitutto un diritto sancito anche dalla legge.

Mi è stato conferito un incarico di CTP pochi giorni fa da parte di uno dei figli della testatrice per capire se il testamento olografo apparentemente scritto dalla “de cuius” e naturalmente pubblicato da un Notaio si poteva considerare valido oppure suscettibile ad una eventuale impugnazione.
Ho scelto di parlare di questo caso (omettendo naturalmente i nomi delle persone coinvolte, il luogo ed ogni altro riferimento) ovvero di un testamento olografo dove però all’interno si sono riscontrate svariate anomalie, prima fra tutte la totale assenza di naturalezza e spontaneità della scheda testamentaria, si tratta di un indispensabile esame preliminare del documento indipendentemente dalle comparative, assenza di ritmo, scrittura piatta e rallentata, assenza di fluidità, e ciò che mi ha colpito maggiormente dal lato umano è che si tratta di una scheda testamentaria calcolata, asettica, non una parola affettuosa un ricordo verso i figli, come di solito avviene specialmente quando si tratta di una madre che fa testamento.

Al fine di ricollegarmi alla vicenda mi corre l’obbligo di fare una doverosa premessa per quanto concerne i requisiti del testamento olografo ovvero scritto di pugno dal testatore e ciò che prevede la legge in merito.

 Il testamento olografo deve essere scritto per intero datato e sottoscritto dalla mano del testatore, per esempio scritto anche in minima parte da una terza persona, fosse anche una piccola correzione comporta la nullità del testamento (secondo i principi stabiliti dall’ art. 602 c.c.)

Nell’olografo possono essere ammesse apposizioni successive di correzioni e/o integrazioni alle disposizioni testamentarie, in linea di massima – purché le une e le altre siano autografe e sia stata apposta la nuova data e la sottoscrizione del testatore.
Come già ricordato i vantaggi del testamento olografo sono soprattutto la riservatezza, infatti il testatore se vuole può mantenere in ogni caso segrete le sue disposizioni, la maggiore facilità e comodità di cambiare o revocare eventuali precedenti testamenti  ed elaborare con calma e ponderazione le proprie disposizioni.

Ai fini della validità di tale testamento non è richiesta una necessaria contestualità nella redazione dei suddetti elementi che ne costituiscono la struttura, pertanto il testamento può essere compilato anche in tempi diversi, e quindi essere formato progressivamente, in assenza di alcuna norma che prescriva la sua redazione in un unico contesto temporale. 

Il testamento in oggetto è stato scritto dalla mano di una anziana Signora piuttosto benestante su un foglio uso bollo impegnando complessivamente tre facciate dove venivano indicati tutti i beni mobili ed immobili da destinare ai suoi figli tra cui i quadri di un famoso pittore, i mobili di antiquariato, gli appartamenti, ecc. il tutto descritto con precisione e  fin lì ogni cosa sembrava al suo posto in quanto aveva fornito una accurata descrizione di ogni bene da destinare ai suoi cari.
Nella terza pagina si legge il riferimento ad una cassetta di sicurezza presso un noto istituto di credito, dove la de cuius teneva i suoi gioielli senza alcuna menzione al numero dei preziosi a lei appartenuti ad esempio: otto anelli, cinque spille, due orologi in oro ecc. Diversamente, la testatrice appare aver scritto che nella sua cassetta c’erano anche i gioielli di sua figlia e rimandava la descrizione ad un “allegato”, (ho pensato che nell’allegato la signora avrebbe descritto i suoi) Il testamento di fatto si conclude con la data e la firma della testatrice.
 Verso la fine vedo un foglio bianco, senza data e peraltro la scrittura si discostava molto da quella della Signora dove venivano indicati un numero considerevole di gioielli depositati appunto nella cassetta di sicurezza ma non è stato fatto alcun accenno di quanti e quali fossero i suoi, ma soltanto quelli della figlia che avrebbe tratto quale unico vantaggio la cortese ospitalità nella cassetta di sicurezza di sua madre, alla fine  veniva di nuovo firmato ma  soltanto apparentemente dalla testatrice in quanto ho potuto accertare che era opera di un artifizio, infatti le due firme erano speculari, sovrapponibili ed è impossibile che a distanza anche di poco tempo le firme siano perfettamente identiche, come già ricordato anche in altri articoli quando si firma in modo naturale e spontaneo la grafia “risente” anche dei cambiamenti climatici oltre che fisici a maggior ragione quando si tratta di anziani e per di più con gravi patologie. 

Dopo aver condotto uno studio sulla scrittura della testatrice attraverso scritture di comparazione che mi sono state fornite da suo figlio e naturalmente avendo accertato con assoluta sicurezza che la grafia dell’allegato era stata l’opera di un’altra persona, ho ritenuto opportuno comunicare rispondendo al quesito che mi era stato posto, cioè  che vi erano tutte le condizioni per una eventuale impugnazione, previa mancata mediazione (accordo) tra le parti prevista dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 tramite gli Avvocati, sia della parte attrice(chi promuove azioni legali) che della parte convenuta (chi si deve difendere). 

Questo è un caso che si presta a numerosi interrogativi certamente al di là dell’aspetto grafologico, infatti la perizia giudiziaria si basa esclusivamente su prove oggettive, sulla comparazione delle scritture certe e quelle in verifica – ed  il parere pro-veritate è il risultato di tutto ciò – ovviamente non di congetture o pensieri personali, ma essendo anche una giornalista investigativa in questo articolo mi sono concessa la libertà di esprimere la mia “deformazione professionale” anche per fornire uno spunto di riflessione a chi segue ormai da oltre cinque anni il mio giornale. 

Ad esempio perché la Signora che ha espresso le sue ultime volontà con testamento olografo non è stata in grado di fornire una descrizione dettagliata dei suoi gioielli? 

All’inizio del documento ha descritto in maniera molto lucida ogni particolare, dai quadri del famoso pittore che si trova nella stanza di colore blu da lasciare a chi, ai mobili di antiquariato nello studio, agli appartamenti in via tal dei tali… 

Il testamento olografo viene scelto dalla maggior parte delle persone proprio in funzione di una elasticità temporale, il testatore ha tutto il tempo di elaborare con estrema tranquillità il proprio documento testamentario con calma e ponderazione scrivere le proprie disposizioni libero da qualsiasi influenza altrui in assoluta segretezza, quindi se fossero state realmente le proprie volontà la testatrice avrebbe descritto molto bene i suoi gioielli. 

Perché rimandare ad un “allegato” per altro non previsto nell’olografo? Quando avrebbe avuto tutto il tempo necessario per fare un elenco? 

Per di più scritto da un’altra mano e senza la data, non apponendo una nuova data si deve necessariamente considerare parte del testamento, quindi da ritenersi non valido in quanto scritto in modo evidente da un’altra mano. 

La persona (non la de cuius) che ha descritto in modo così dettagliato i preziosi della figlia era cointestatario/cointestataria della cassetta? 

In caso di morte dell’intestatario, la banca che ne abbia ricevuto la comunicazione non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo degli aventi diritto (cointestatari) o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria (ai sensi dell’art. 1840 c.c.). 

La “de cuius” a maggior ragione avrebbe dovuto fare un elenco dei suoi preziosi all’interno del proprio testamento, in virtù della chiarezza e trasparenza verso gli altri eredi, dal momento che vi erano custoditi anche quelli di sua figlia, poiché ci sono anche delle norme stabilite dal codice civile per quanto riguarda le cassette di sicurezza, soprattutto avrebbe dovuto specificare se era cointestataria.   

Nel testamento olografo tutt’al più si possono allegare cartine planimetriche o mappe degli immobili fornite da un geometra per una descrizione più dettagliata, e non si tratta di integrare ma di spiegare meglio attraverso la professionalità di un tecnico, geometra o architetto, anche se trattasi di terze persone ma soltanto per dati tecnici e sicuramente non scritte a mano. 

Casi della tipologia di quello appena narrato hanno una indubbia rilevanza grafologica perché proprio attorno alla possibile apocrifia totale o parziale inizia la doverosa indagine inerente la validità dell’atto di ultima volontà che investe anche aspetti della datazione dello scritto e della capacità del testatore (sovente testamenti olografi vengono retrodatati da chi ha interesse ad avvalersene allo scopo di inserirli in un arco temporale di maggiore lucidità mentale del testatore). In tale quadro, il grafologo giudiziario risulta essere una figura di primo piano in un team professionale multidisciplinare (legale, medico-legale, etc.).

Patrizia Belloni 

Grafologa Giudiziaria