La stesura di un testamento olografo, nel diritto successorio, è un atto formale e revocabile, non è soltanto “forma” ma, una esplicita volontà del testatore che sopravvive alla persona, un ultimo atto di autodeterminazione, e molto spesso, a causa di quello scritto si possono originare conflitti familiari, alterando gli equilibri, e precisamente, quella scrittura che dovrebbe pacificare può rivelarsi motivo di scontro e controversia tra gli eredi. I vantaggi del testamento olografo sono indiscutibili, infatti il testatore può mantenere assolutamente segrete le sue disposizioni e può anche rimanere segreto il fatto stesso di aver disposto, mentre se fa testamento pubblico le sue volontà vengono necessariamente conosciute dal notaio, in quanto viene redatto in sua presenza e di due testimoni, anche questo testamento deve indicare il luogo, la data ed anche l’ora e sottoscritto dinanzi al notaio, questa forma di testamento offre la massima sicurezza dal punto di vista giuridico, se fa testamento segreto viene scritto in privato ma successivamente consegnato al notaio in presenza di due testimoni, sigillato in un plico in modo che il contenuto rimanga appunto segreto, dichiarando però che in quella carta è contenuto il suo testamento, ed è un’ottima combinazione fra il testamento olografo e pubblico.
Accade spesso nelle ipotesi di impugnazione di un testamento olografo, quando si contestano: autenticità, capacità di intendere e volere del testatore, oppure vizi di forma, (come ad esempio la mancanza della data oppure poco leggibile, o in alcuni casi assenza della firma) o lesione della quota legittima, ed in questi casi, prima di rivolgersi al giudice l’ordinamento prevede, in determinate materie, il passaggio attraverso la mediazione obbligatoria disciplinata dal D.Lgs.28/2010 (decreto legislativo 28/2010, chiunque può accedere alla mediazione di una controversia civile).
In particolare, quando la controversia riguarda diritti reali o divisioni ereditarie, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ciò significa che la causa non può essere introdotta senza aver prima esperito un tentativo di conciliazione dinanzi ad un organismo accreditato.
La ratio è evidente, le liti successorie non sono meri conflitti patrimoniali, ma fratture che attraversano relazioni familiari già compromesse, spesso accade tra fratelli per problematiche sorte già in età adolescenziale, un genitore che ha il figlio “preferito”, rancori nascosti sotto la cenere che emergono in modo inevitabile alla pubblicazione del testamento.
La mediazione offre uno spazio protetto e riservato nel quale le parti possono confrontarsi con l’assistenza dei rispettivi avvocati, e la presenza di un mediatore super partes, e non si tratta di un semplice formalismo, ma di un’occasione per ricomporre il dissidio evitando tempi biblici e costi del giudizio, naturalmente la mediazione non elimina le questioni giuridiche sottese all’impugnazione.
Restano centrali nel dibattito i profili relativi alla validità del testamento olografo (scritto di proprio pugno dal testatore e mantenendo l’assoluta segretezza), quindi i tre requisiti fondamentali sono che sia stato scritto interamente dal testatore senza interferenze di mani altrui, che ci sia la data chiara e leggibile, e la firma risulti autentica, questo dal punto di vista grafologico; altresì alla capacità del testatore, ovvero che sia stato in grado di redigere un testamento, che non sia stato indotto a scrivere contro la sua volontà, quindi che non sia stato vittima di condizionamenti esterni (terze persone) nonché alla tutela dei legittimari attraverso l’azione di riduzione, si tratta dello strumento giudiziale previsto dal Codice Civile italiano (art. 553 ss) a tutela dei figli, coniuge, ascendenti, per reintegrare la propria quota di eredità (legittima) quando questa è stata lesa da disposizioni testamentarie o donazioni eccessive fatte dal defunto in vita.
Tuttavia, il confronto mediato può consentire soluzioni che possono giovare alle parti, ad esempio accordi divisionali, attribuzioni compensative, riconoscimenti economici che preservino, almeno in parte, l’equilibrio familiare.
Se la scrittura testamentaria rappresenta la massima espressione di volontà individuale, la mediazione dal canto suo rappresenta uno strumento di responsabilità collettiva, è il tentativo di trasformare un atto contestato in un’occasione di dialogo, perché nel diritto delle successioni non si discute soltanto di beni ma anche di memoria, di legami, di identità.
La mediazione non rappresenta un ostacolo al processo, ma un valore aggiunto affinché il conflitto possa ancora scegliere la via della composizione onesta e bonaria prima di affidarsi alla decisione del giudice.
Matthias Ebner
Dottore in Giurisprudenza
La grafologia forense e l’archivio diocesano della Chiesa cattolica nel processo giuridico.
Sommario: 1. Premessa metodologica e inquadramento della grafologia forense. – 2. Archivi diocesani e disciplina canonica. – 3. Utilizzabilità processuale dei documenti ecclesiastici nel giudizio civile e penale. – 4. Tutela dei beni culturali e coordinamento tra ordinamenti. – 5. Prospettive sistematiche.
2. Quando il documento oggetto di contestazione proviene da un archivio diocesano il quadro oggetto di analisi si arricchisce di ulteriori implicazioni. Gli archivi ecclesiastici sono disciplinati nell’ordinamento canonico dal Codex Iuris Canonici del 1983, in particolare dai cann. 486-491, che impongono la diligente conservazione degli atti e documenti riguardanti le diocesi e le parrocchie, prescrivendo la predisposizione di un archivio segreto per determinati atti. La funzione probatoria dei registri ecclesiastici, specie quelli di battesimo e matrimonio, è tradizionalmente riconosciuta anche nell’ordinamento statale, in virtù del sistema pattizio tra Stato e Chiesa cattolica.
L’Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede – firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 – ha ridefinito i rapporti tra i due ordinamenti, ribadendo il principio di laicità e il riconoscimento della reciproca indipendenza e sovranità. In siffatta distinzione gli archivi diocesani, pur appartenendo giuridicamente alla Chiesa Cattolica, possono essere destinatari di richieste istruttorie da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato italiano, secondo le regole della cooperazione e nel rispetto dell’autonomia dell’ordinamento canonico.
3. Per quanto concerne il profilo probatorio i registri parrocchiali, anteriori all’istituzione dello Stato italiano nel 1861, hanno costituito per lungo tempo fonte primaria di prova, soprattutto in materia di stato delle persone. Anche in epoca successiva essi hanno mantenuto rilievo storico e documentale, potendo essere acquisiti in giudizio come documenti provenienti da terzi ex art. 210 c.p.c., o mediante ordine di esibizione. In tale ipotesi, la grafologia forense può intervenire per verificare l’autenticità di annotazioni marginali, sottoscrizioni o aggiunte sospette, specie in controversie ereditarie o in cause di nullità matrimoniale con effetti civili.
Il documento proveniente dall’archivio diocesano deve essere previamente ammesso nel processo secondo le regole generali sull’acquisizione documentale; solo successivamente il giudice potrà disporre perizia grafica sulla scrittura.
Un ulteriore profilo riguarda la qualificazione giuridica dei registri ecclesiastici, e la dottrina si è interrogata se essi possano essere equiparati a registri pubblici ai fini dell’art. 2700 c.c. La risposta prevalente è negativa, poiché l’efficacia probatoria privilegiata è riservata agli atti redatti da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, la natura pubblicistica di taluni atti canonici e il riconoscimento civile di effetti giuridici – si pensi alla trascrizione del matrimonio concordatario – determinano un intreccio peculiare tra i due ordinamenti. In tale prospettiva, la riflessione dottrinale di Paolo Cavana ha evidenziato, con specifico riferimento al pluralismo confessionale e alla posizione delle minoranze religiose nell’ordinamento italiano, come il sistema pattizio e la cooperazione tra Stato e confessioni non comportino una traslazione automatica delle categorie pubblicistiche canoniche nell’ordinamento statale, ma richiedano un costante bilanciamento tra autonomia confessionale e principi costituzionali di eguaglianza e laicità.
4. In tale contesto la grafologia forense assume una funzione di garanzia, contribuendo a tutelare l’affidamento dei consociati sulla genuinità delle fonti documentali. La metodologia comparativa – fondata sull’analisi di elementi quali pressione, ritmo, ductus, proporzioni e legamenti – deve tuttavia confrontarsi con le peculiarità dei documenti storici conservati negli archivi diocesani: inchiostri antichi, supporti cartacei deteriorati, interferenze ambientali. La cooperazione tra perito grafologo e archivista ecclesiastico diviene, dunque, essenziale per assicurare la corretta manipolazione e conservazione del documento durante le operazioni peritali.
Non può trascurarsi, inoltre, il tema della tutela dei beni culturali ecclesiastici. Gli archivi diocesani sono frequentemente qualificati come beni culturali ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale impone specifiche cautele per la consultazione e la riproduzione dei documenti. L’autorità giudiziaria, nel disporre l’acquisizione o la perizia, deve coordinarsi con le norme di tutela, evitando pregiudizi alla conservazione del bene archivistico.
5. Il Codex Iuris Canonici prevede norme sulla prova documentale (cann. 1539-1546), riconoscendo piena efficacia probatoria ai documenti pubblici ecclesiastici redatti da persona pubblica nell’esercizio del suo ufficio. Il giudice ecclesiastico in caso di dubbio sull’autenticità può disporre perizia, secondo le regole del processo contenzioso ordinario. L’eventuale interazione tra perizia grafica svolta in sede canonica e giudizio civile statale pone problemi di circolazione della prova e di valutazione reciproca degli accertamenti tecnici.
Il principio supremo di laicità, come delineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 1989, impone un equilibrio tra autonomia confessionale e tutela dell’ordine pubblico statale. In tale prospettiva, l’accesso agli archivi diocesani per finalità processuali non può tradursi in una indebita ingerenza, ma deve fondarsi su strumenti di cooperazione rispettosi delle competenze di ciascun ordinamento. In conclusione, il rapporto tra la grafologia forense e le fonti degli archivi diocesani si configura come ambito di dialogo interdisciplinare, nel quale convergono esigenze di verità processuale, tutela del patrimonio documentale e rispetto dell’autonomia ecclesiastica. La corretta utilizzazione dei documenti ecclesiastici nel processo giuridico richiede un approccio metodologicamente rigoroso, fondato sulla distinzione tra efficacia probatoria legale e valutazione tecnica, nonché su una leale cooperazione tra le autorità giudiziarie, periti e custodi degli archivi ecclesiastici.
Michael Semeraro
Dottore in Giurisprudenza
Anonimografia: Definizione ed in quale contesto viene utilizzata
Per taluni soggetti – quando decidono di inviare lettere anonime – è un impegno a tempo pieno quasi fosse un’attività lavorativa, molto spesso simboleggia l’unica modalità per esprimere il proprio egocentrismo, una eccessiva attenzione verso la propria persona, ed una assoluta mancanza di empatia verso il prossimo.
Altra cosa è l’anonimografia occasionale, ovvero la restante “elaborazione” anonima che viene prodotta da un autore in una circostanza specifica, per raggiungere un fine personale – come ad esempio – la vendetta verso un soggetto che pensiamo ci abbia fatto un torto.
Nella complessa dinamica dei rapporti interpersonali, chi usa lo scritto anonimo ha un duplice disturbo, ovvero quello del pensiero e dell’affettività, infatti Dott.ssa Horney (psichiatra e psicoanalista tedesca) afferma che: “nella scrittura, predominano i gesti aggressivi, quando si ha la tendenza di andare contro il prossimo”.
L’aspetto che caratterizza l’aggressività nell’anonimografia, è fondata sulla denigrazione della “vittima”, bersaglio a volte inconsapevole dell’ingiuria, ovvero all’offesa del decoro di una persona, e della calunnia.
Qualche tempo fa mi è capitato di analizzare degli scritti anonimi vergati su fogli di carta affissi sui muri di molti bagni che si trovano nelle stazioni di servizio lungo l’autostrada, dove ovviamente non si decantavano le qualità morali di una donna ma tutt’altro, un “curriculum” con l’accezione più negativa del termine, in più vi era specificato nome e cognome, indirizzo con numero telefonico sia del fisso che cellulare.
Una storia dai contorni anomali, alla quale non ero preparata, mi occupo da molti anni esclusivamente di esaminare testamenti olografi, ma la disperazione della vittima, una Signora giovane con un figlio piccolo che si è rivolta a me per avere un aiuto, sottoponendomi le scritture anonime riuscita ad avere, attraverso un rocambolesco accaduto, mi ha fatto propendere per l’ascolto.
Si trattava di una vendetta da parte dell’ex marito della Signora in questione che lo ha lasciato dopo innumerevoli maltrattamenti, tradimenti ed il totale disinteresse nei confronti del figlio, fortunatamente la Signora dopo alcuni anni di violenze sia fisiche che psicologiche era riuscita a liberarsi dell’uomo, ovviamente attraverso un difficile e doloroso percorso, non dimenticando che c’era in tutto questo anche un minore, figlio della coppia.
Abitualmente uno scritto anonimo, quindi diffamatorio nei confronti di chi ci sottopone la scrittura, viene eseguito utilizzando le tecniche – strategie più svariate, proprio per difendere l’anonimato – come già esposto – ma l’autore di questi biglietti ha utilizzato il corsivo, ovvero la sua abituale scrittura come se stesse scrivendo una normale lettera, probabilmente sopraffatto da un estemporaneo delirio di “onnipotenza”, (dove si crede di avere un potere illimitato per fare e causare qualunque cosa senza limiti), ed è per questo motivo che la morbosa aggressività per colpire la sua ex moglie, attraverso l’ingiuria e la denigrazione non è stata effettuata in modo “coperto”.
Successivamente alla mia consulenza è seguita una denuncia a carico del soggetto da parte della mia cliente, con tutte le conseguenze giuridiche che prevede la legge in questi casi.
Scrivere in anonimato è una forma di aggressività patologica per colpire una o più persone, è la cattiveria dei soggetti deboli che colpiscono alle spalle e che trovano soddisfazione nel danneggiare il prossimo.
Diceva a tal proposito Emmanuel Mounier (filosofo e giornalista 1905 – 1950) “L’aggressività” affonda le sue radici nell’istinto più elementare ed è proporzionale al vigore fisico e si esteriorizza in desiderio di dominio”.
Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
Quando la scrittura ferisce: le scritte sessiste sui portici di Bologna
A Bologna, lungo i portici di San Luca, questo potere della scrittura si è rovesciato in negativo. Non più parola che illumina, che celebra, che decora: ma parola che colpisce, che denigra, che ferisce. Le frasi sessiste e diffamatorie comparse contro la personal trainer Alice G., con tanto di dati personali esposti, non sono semplici scarabocchi, ma veri e propri atti di violenza simbolica.
Queste parole, che alcuni potrebbero liquidare come goliardia o semplice vandalismo, assumono in realtà la forma di una violenza simbolica. Non si tratta soltanto di decoro urbano: siamo di fronte a un atto che tocca la dignità di una persona, la sua reputazione, la sua sicurezza. Il diritto, in questi casi, ci offre strumenti chiari per leggere la gravità del fenomeno. Le scritte sui muri, infatti, possono integrare diverse fattispecie di reato previste dal Codice penale: la diffamazione (art. 595 c.p.), quando si attribuiscono a qualcuno fatti lesivi della sua reputazione; le molestie (art. 660 c.p.), quando si insiste nel colpire una persona con comportamenti invadenti e offensivi; persino la trattazione illecita di dati personali, quando, come nel caso di specie si rendono pubblici numeri di telefono o altri riferimenti che dovrebbero restare privati.
Accanto alla responsabilità penale, vi è poi quella civile: chi viene colpito da un atto del genere ha diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per il pregiudizio subito. La scrittura, in questo senso, non è soltanto un graffito passeggero: è una traccia che produce conseguenze giuridiche concrete.
Ma forse l’aspetto più inquietante è quello simbolico. In un luogo iconico della città, attraversato da fedeli, turisti, cittadini, la scrittura è stata usata per imprimere un marchio di esclusione. Un segno che non solo colpisce direttamente la vittima, ma che lancia a chi passa un messaggio di odio, insinuando che la violenza possa essere scritta e lasciata lì, sotto gli occhi di tutti.
Ecco perché cancellare quelle parole non è un atto banale di manutenzione urbana, ma un gesto di riaffermazione collettiva: significa dire che non tutto può restare scritto, che non tutto merita di permanere. La scrittura può custodire memoria e bellezza, ma può anche trasmettere violenza. Sta alla società, e alle istituzioni, scegliere quale voce lasciare parlare sui muri che ci circondano.
Matthias Ebner
dottore in Giurisprudenza – praticante forense foro di Roma
Allievo diplomato scuola notarile “Anselmo Anselmi”
L’autografia come garanzia di autenticità nel testamento olografo
parlarsi di autografia” (Cass. civ., 06/03/2017, n. 5505).
È evidente che la scrittura autografa costituisce un elemento di garanzia aggiuntivo, poiché, a differenza degli atti unilaterali tra vivi soggetti a forma scritta, si può escludere con certezza che il testatore possa successivamente confermare la volontà espressa (in questo senso anche Cass. civ., 01/12/2000, n. 15379).
Questo principio della scrittura autografa era già noto ai Romani e rappresenta non solo un pilastro del nostro ordinamento giuridico, ma è anche riconosciuto come principio trasversale nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, sia europei che extraeuropei.
Nonostante la crescente digitalizzazione, l’elemento della scrittura autografa resta imprescindibile nel contesto del testamento olografo. Ciò si riscontra in tutti quegli ordinamenti giuridici in cui i testamenti redatti meccanicamente sono ammessi, in quanto devono essere o autenticati da un notaio oppure sottoscritti alla presenza di testimoni per compensare la mancanza dell’autografia.
Matthias Ebner
dottore in Giurisprudenza – praticante forense foro di Roma
Allievo diplomato scuola notarile “Anselmo Anselmi”
La forza della scrittura nel diritto immobiliare: la pubblicità come garanzia giuridica
Essa può essere definita come una forma di pubblicità legale mediante la quale determinati negozi giuridici relativi a diritti reali (come compravendite o donazioni) vengono trascritti nella Conservatoria per renderli opponibili ai terzi. L’acquisto dei diritti reali, invece, avviene tramite consenso traslativo ai sensi dell’art. 1376 c.c.
In altre parole, i diritti reali (come il diritto di proprietà) si acquistano mediante il consenso traslativo e non attraverso la trascrizione. Quest’ultima serve solo a impedire che terzi possano far valere diritti reali identici o incompatibili sullo stesso bene. Questa forma di pubblicità legale è detta anche “ad effetto dichiarativo”.
Un’altra forma di pubblicità legale è quella ad effetto costitutivo. In questo caso, l’esistenza del diritto è subordinata alla sua risultanza nei registri pubblici. Per questo motivo, in tale contesto non si parla più di trascrizione, bensì di iscrizione. Il Codice civile italiano conosce questa forma di pubblicità soprattutto in relazione all’ipoteca (art. 2808 c.c.). Questa distinzione tra pubblicità dichiarativa e costitutiva ha radici storiche e risale all’epoca della Rivoluzione francese.
In origine, anche i registri ipotecari francesi prevedevano solo la pubblicità dichiarativa. Ma con il tempo si è introdotta la pubblicità costitutiva per contrastare il fenomeno delle cosiddette “ipoteche occulte”. In questa pratica fraudolenta, una persona acquistava la proprietà di un immobile attraverso la erogazione di un mutuo e un contratto di garanzia ipotecaria. Poiché all’epoca era prevista solo la pubblicità dichiarativa, l’acquirente ometteva l’iscrizione dell’ipoteca e rivendeva l’immobile. I compratori, ignari, scoprivano l’esistenza dell’ipoteca solo quando il creditore la faceva valere a causa della mancata restituzione del mutuo.
Per questo motivo, il legislatore ha previsto che l’ipoteca esista solo se è regolarmente iscritta: una garanzia che, proprio come una firma leggibile in grafologia, non lascia ambiguità sull’identità giuridica del diritto. In questo modo, il diritto diventa leggibile, interpretabile e affidabile, proprio come una scrittura che riflette fedelmente la volontà del suo autore.
Matthias Ebner
dottore in Giurisprudenza – praticante forense foro di Roma
Allievo diplomato scuola notarile “Anselmo Anselmi”
L’identikit di una scrittura
Nell’attività intellettuale volta allo studio della Grafologia Forense, si sono susseguiti svariati criteri di valutazione e quindi interpretativi diversi tra loro, ma con l’intento di migliorare la fondatezza e conseguentemente l’affidabilità dei risultati ottenuti.
Si è inizialmente basati sul criterio di confronto morfologico delle lettere valutando essenzialmente le forme delle singole lettere ed anche la dimensione, e questo criterio (purtroppo) viene utilizzato ancora oggi da alcuni periti senza considerare la velocità della scrittura oppure di una firma perché la maggiore velocità con cui si scrive tende a rimpicciolire la dimensione o calibro delle lettere.
Successivamente si è tentato di valutare le caratteristiche, le peculiarità espressive che derivano dalla formazione della grafia, precisamente dal movimento scrittorio nella successione dinamica, quindi equilibrio tra movimento e spazio, e secondo Klages questa alternanza determina il ritmo, che è un elemento interiore di potenzialità che non ha nulla a che vedere con i comportamenti sociali, etici o culturali della persona che scrive ma verte esclusivamente sulla sua energia psichica, anch’esso molto utile al consulente quando esamina un manoscritto o testamento olografo, perché il movimento e di conseguenza il ritmo sono unici, come unica è la grafia, nessuna uguale ad un’altra.
In un manoscritto o firma si dovrà valutare l’energia vitale che trova espressione nella stessa grafia, inoltre considerare la possibile variabilità grafica dovuta sovente a cause naturali (patologie, assunzione di farmaci, anzianità etc.) oppure artificiose come spesso mi capita di accertare in un testamento olografo quando non è autentico.
Per valutare la suddetta variabilità grafica o viceversa la coerenza di stile grafico mantenuta anche nel corso di svariati anni, occorrono scritture e firme di comparazione sia coeve che antecedenti, scritture eseguite in passato, purché siano certe e coerenti, omogenee ossia dello stesso genere (corsivo con corsivo numeri con numeri etc.) ed anche chiare e leggibili, si intende fotocopie di qualità.
La grafologia Giudiziaria ha permesso di fare molti passi avanti in materia grafologica, perché utilizza tutti i metodi utilizzati nel corso degli anni da tutti i capi scuola della grafologia, come Crepieux, Klages, Pulver, Saudek, Moretti, che hanno fornito il loro contributo interpretativo del movimento scrittorio, del ductus, (il gesto grafico inteso nella sua interezza come traccia lasciata visibile ed aerea quindi non visibile viene denominato ductus) dell’importante valutazione circa la naturalezza e spontaneità, (metodo grafologico) qualità rilevanti che si devono riscontrare in un manoscritto o firma quando sono autentici.
Il Ruolo del C.T.P (consulente tecnico di parte)
Il CTP è considerato un difensore tecnico ed ha compiti simili al CTU (consulente tecnico d’Ufficio e viene nominato dal Giudice) e come quest’ultimo ha come obiettivo la ricerca della verità che a mio modesto avviso, si alimenta attraverso la chiarezza, il CTP di parte privata, integra con la propria consulenza (parere pro – veritate) la difesa che l’Avvocato non può elaborare perché è una materia che esula dalla Sua competenza, ed i rapporti professionali con il legale di parte che l’ha nominato devono essere basati sulla sincerità e fiducia, inoltre il consulente di parte non deve mai lasciarsi influenzare dai racconti dal cliente, ma soltanto il proprio lavoro, che consiste nello studio delle scritture o firme di comparazione, deve scaturire il convincimento se ci sono i presupposti per proseguire ed accettare l’incarico oppure no.
Molto spesso accade che quando vengo contattata dal privato cittadino, spesso anche da Avvocati, mi chiedono la “perizia” ed io ogni volta devo chiarire il concetto che personalmente rivesto il ruolo del CTP e quindi è una consulenza tecnica di parte, la perizia (consulenza tecnica d’ufficio in sede civile) la svolgerà il CTU una volta acquisiti i documenti originali, con le operazioni peritali disposte dal Giudice, alle suddette operazioni parteciperanno il CTP della parte attrice (chi promuove la causa) il CTP della parte convenuta (chi subisce l’accusa di aver prodotto un falso) con il CTU presso gli uffici di competenza o studi Notarili quando si è svolta la consulenza su un testamento olografo.
A tal proposito “racconto” un episodio che ultimamente mi sono trovata a dover gestire, un fatto alquanto increscioso, ovvero che dopo un paio di settimane dalla consegna della mia consulenza di parte, questa persona mi ricontatta chiedendomi, avanzando delle insistenti pretese una “perizia giurata”.
Premesso che la consulenza di parte è una opinione, un convincimento (anche se corroborato da una infinita serie di elementi, quali uno studio approfondito, esperienza, etc.) che si fa il CTP dopo aver esaminato e studiato tutti i documenti forniti dai parenti del “De Cuius” in questo caso infatti si trattava di un testamento olografo, la perizia spetta ad un organo “super partes” ovvero il CTU nominato dal Giudice ed è già giurata perché quando si accetta l’incarico viene svolta una “cerimonia di giuramento”.
In ogni rapporto professionale che sia Consulente – Avvocato; Consulente – privato cittadino, ci vuole chiarezza ed onestà intellettuale, soprattutto fiducia reciproca, e se quella persona avesse espresso la sua intenzione sin da subito gli avrei risposto seduta stante che non è possibile giurare su un proprio convincimento, in modo tale che saremmo stati liberi entrambi di non intraprendere alcun tipo di discorso professionale.
La Grafologia non è una scienza esatta bensì umana, nonostante oggigiorno con tutti gli studi effettuati grazie anche alla Grafologia Forense, con l’applicazione del metodo grafologico che consiste di avvalersi di tutti i metodi studiati nel corso di questi anni, e non tralasciando, anzi prendendo in considerazione anche la psicologia della scrittura, si è raggiunto un alto livello di certezza, ma rimane comunque sempre un margine di errore specialmente se il perito non ha la giusta preparazione, esperienza, professionalità e scrupolo, che consiste anche nell’andare a fondo e non accontentarsi del “colpo d’occhio”, che molto spesso conduce a valutazioni errate, l’apparenza molto spesso inganna.
Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
Schizofrenia e scrittura – riflessioni grafologiche
La Schizofrenia
Schizofrenia e Grafologia
Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
Editoriale – Grafologia Magazine compie 10 anni

Quest’anno “Grafologia Magazine” compie i suoi primi dieci anni di vita, tutto è iniziato appunto nel 2015 quando ho considerato la possibilità di avere, attraverso una testata giornalistica on- line, uno spazio che fosse in grado di coniugare la mia passione per la scrittura unitamente a quella della grafologia.
All’inizio di questo percorso più volte mi sono espressa con il termine “avventura editoriale”, non perché avessi scarsa fiducia nel progetto, anche perché sapevo che avrei potuto contare sulla collaborazione di “penna” di professionisti qualificati quali, Avvocati, Psicologi, colleghi Grafologi, e ciascun professionista ha fornito un contributo in base alle proprie competenze.
Un sostegno essenziale che riguarda una materia, appunto la grafologia, che suscita un grande interesse teorico ed una vasta richiesta pratica perché è una scienza importante, sia socialmente che giuridicamente, specifica per identificare gli autori delle scritture eseguite a mano, giacché ha come unico obiettivo l’identificazione del soggetto che ha redatto un manoscritto, pertanto finalità non descrittive come nella grafologia generale, bensì capace di identificare, attraverso una tecnica specifica l’autore di un manoscritto, con le dovute scritture e firme di comparazione.
La Grafologia Giudiziaria richiede necessariamente l’impiego contemporaneo di tutte le metodologie, ed è appunto il metodo grafologico da me utilizzato, che comprende l’intero panorama di tutti i metodi di indagine, che via via nel corso degli anni e della storia che riguarda la Grafologia Peritale hanno contribuito a dare maggiore valenza ad una perizia, da tenere ben presente che anche il sostegno della psicologia applicata alla scrittura è ormai è un contributo indispensabile per arrivare alla verità.
Ed è anche grazie a tutti coloro che mi hanno supportata in questi anni ed ancora oggi lo fanno, i miei cari “amici di penna”, che mi aiutano a portare avanti questo progetto, e non pensavo che avrei avuto così tanta approvazione sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto dalle tante persone che non si occupano di queste tematiche, ma che mi seguono da molto tempo leggendo “Grafologia Magazine”.
Oggi a distanza di tanto tempo mi accorgo che dieci anni fa ho utilizzato un termine inesatto, che è molto di più di “un’avventura editoriale” per me, ma anche per i tanti che accettano, accolgono un consiglio e si conformano ad un suggerimento, è un vero e proprio cammino verso la consapevolezza che attraverso le mie esperienze professionali che racconto, mettendo a disposizione di chi legge, sia le problematiche ma anche la risoluzione ad un problema che riguarda tante famiglie.
In molti hanno la possibilità di riconoscersi nei miei articoli, e da lì nasce la condivisione, invero mi scrivono perché così si sentono meno soli, chiedendomi se vi sia la possibilità di trovare una soluzione per quanto concerne la difficile tematica dei lasciti testamentari.
Nei miei tanti articoli – che preferisco definire storie grafologiche – perché in questi anni mi sono sempre ispirata a fatti realmente accaduti, in qualità di Grafologa Giudiziaria, esperienze professionali che hanno lasciato un segno anche sotto il profilo umano, ho raccontato storie di vita vera, di famiglie che si sono disgregate a causa di una eredità, in conflitto da molto tempo e probabilmente lo saranno per tutta la vita.
Ho trattato pochi anni or sono un caso di una donna vittima di anonimo – grafia da parte del coniuge soltanto per vendetta, attraverso scritti diffamatori che fortunatamente sono riuscita a risolvere, ma anche di persone che si approfittano dei più fragili ma certamente abbienti, facendogli firmare deleghe o addirittura assegni per acquistare beni di lusso, testamenti olografi falsificati da figli oppure dal coniuge, come è accaduto ultimamente, insomma un panorama piuttosto variegato dove noi grafologi professionisti troviamo spazio per fare in modo che tutto vada nella giusta direzione.
Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
La Perizia Giudiziaria e il metodo Grafologico
Riconducibile alla comune esperienza dei Grafologi professionisti è che, per redigere un parere “pro – veritate” (consulenza) che abbia una rilevante validità, sia per quanto riguarda la procedura oltre che la deontologia, la grafologia giudiziaria impone l’impiego di norme e metodologie che ne fanno, con l’aiuto della psicologia della scrittura, un sostegno indispensabile per una efficace ricerca della verità.
“La Grafologia Giudiziaria esige l’adozione di canoni e metodologie che ne fanno, con l’aiuto della psicologia, un sussidio indispensabile per l’attività volta alla ricerca della verità giudiziaria, ed il metodo grafologico procede così oltre la fase descrittiva per collegare le particolarità espressive alle dinamiche psichiche, in connessione con la cultura, l’emotività, l’affettività e i disturbi della personalità, la scrittura, appunto come proiezione della personalità del soggetto”.
Avere a disposizione gli adeguati documenti quindi prove concrete, è obbligatorio, si parla cioè di un congruo numero di scritture o firme in base a quello che si dovrà accertare, inoltre le fotocopie che verranno utilizzate per la comparazione, fornite dal committente, dovranno essere idonee, di buona qualità, chiare e leggibili, è superfluo dire che più ve ne sono meglio è ai fini di una corretta e professionale consulenza.
Dovranno essere coeve, ovvero alcune quanto più possibile vicine alla data del testamento (abitualmente 5/6) ma anche quelle antecedenti e se vi sono anche quelle molto datate è ancora meglio, ne deriva l’utilità di potersi rendere conto dell’evolvere della condotta grafica dello scrivente (variabilità grafica); omogenee significa che devono essere dello stesso genere di scrittura, il corsivo dovrà essere comparato con corsivo, stampatello con stampatello e così via.
Se viene richiesto al Grafologo Giudiziario, di accertare l’autenticità o l’apocrifia di un testamento olografo da un prossimo congiunto del “de cuius”, saranno necessari manoscritti di provenienza certa del testatore, nel caso in cui non si potrà disporre di scritture certe, la consulenza verterà soltanto sulla firma apposta sul testamento, perché reperire firme per la comparazione spesso è più facile rispetto ai manoscritti, poiché le persone anziane perdono nel tempo l’abitudine di scrivere, spesso però non manca da parte loro, l’occasione di apporre la propria firma, sicuramente sul proprio documento di identità, a volte su un atto notarile (compra – vendita di un immobile) oppure sul libretto della pensione, a volte viene apposta su un assegno bancario o postale.
Queste elencate sono tutte firme di provenienza certa sono molto utili al grafologo per la comparazione, con l’auspicio che tra tutte le firme prodotte ve ne siano alcune coeve.
E se così non fosse?
Se il congiunto che ha maturato l’intenzione di impugnare il testamento non avesse a sua disposizione quanto richiesto dal consulente per svariati motivi, dovrebbe rinunciare a fare emergere la verità testamentaria.
In che modo si potrebbe dare voce a chi voce non l’ha più?
Utilizzando il metodo grafologico, il più sicuro ed attendibile, perché quando si deve peritare un manoscritto oppure una firma richiede sovente l’utilizzo contemporaneo di altre metodologie che fanno parte a loro volta dell’intero panorama di metodi d’indagine, infatti è molto importante che la perizia grafo – tecnica su base grafologica accolga anche altri procedimenti di osservazione e quindi di studio, per raggiungere il livello di certezza nella soluzione del caso peritale in oggetto, quindi avvalendosi anche della psicologia della scrittura attraverso i temperamenti ippocratici.
Ippocrate di Coo, viene considerato universalmente il padre della medicina, visse nella Grecia classica del IV secolo a.c, e l’antichissima medicina Ippocratica ci ha trasmesso nel tempo, attraverso le generazioni che ciascuno di noi è contraddistinto dalla predominanza di quattro elementi umorali che fanno parte della composizione del sangue.
Comprendo che questo studio non è di facile accesso ma ciò che è importante sapere che il temperamento non cambia nel corso degli anni quindi, se ci troviamo a dover esaminare una firma oppure un manoscritto attraverso la grafia, riusciamo a stabilire il temperamento dello scrivente ed anche se le scritture o firme che ci sono state fornite, non sono proprio coeve risaliamo al temperamento e se è lo stesso della firma o manoscritto in verifica allora si tratta della stessa persona.
Infatti, Ippocrate attraverso uno studio scientifico aveva stabilito che ad ogni tipologia di scrittura e specialmente della pressione, ovvero la forza esercitata sul foglio, corrispondeva un temperamento ma non esiste quello puro, ma che i quattro (linfatico, sanguigno, bilioso e nervoso) sono generalmente rappresentati in misure non eguali nell’individuo, allora attraverso i segni grafici si riuscirà a stabilire il temperamento predominante.
Con questa modalità di indagine si possono avere più certezze, specialmente quando si effettua uno studio preliminare per accertarsi che vi siano i dovuti presupposti per fare intraprendere la strada dell’impugnazione al congiunto del “de cuius”, fermo restando che avere a disposizione svariate firme o scritture di comparazione resta sempre la soluzione migliore.
Patrizia BelloniGrafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it