Il giusto approccio alla consulenza grafologica giudiziaria

A cura di Patrizia Belloni

“Avrei bisogno di conoscere se le firme apposte dal “de cuius…” su alcuni atti notarili che le ho allegato, possono essere compatibili o francamente dissimili al proposito, qualora vi sia una reale differenza (se ovviamente ne valga la pena richiedere una perizia), desidererei conoscere i tempi per la redazione della perizia e i relativi costi”. 

Questo è uno stralcio di una e – mail ricevuta il 7 Settembre 2021, ma è soltanto l’ultima in ordine cronologico di una lunga serie ma soprattutto sono le testuali parole dello scrivente. 

In “primis” prima di inviare al professionista grafologo atti notarili con relative firme (che ovviamente non ho visionato) sarebbe stato opportuno un incontro professionale telefonico durante il quale avrei spiegato al Dott. Sempronio che soltanto dopo aver effettuato una attenta analisi sulle firme (studio sul materiale prodotto) in questione ed altre certe anche precedenti, diluite nel tempo quindi vergate dal “de cuius” in tempi non sospetti al fine di poter valutare la variabilità grafica fisiologica di ciascun soggetto. 

La necessità di avere quanto più materiale possibile su cui lavorare nasce proprio dal fatto che essendo una seria e scrupolosa professionista non voglio trovarmi nella sgradevole condizione di dovermi arrampicare sugli specchi a maggior ragione se sono la CTP della “parte attrice” – ovvero di chi promuove la causa – un domani che il Giudice dovesse decidere di disporre una Consulenza Tecnica di Ufficio e quindi anche con il CTP di controparte.

La perizia delle firme assume un’importanza particolare dal momento che seppur autografa – ovvero scritta dalla stessa persona – a volte si esegue in modo frettoloso, spesso si possono notare omissioni di alcune lettere, altre volte invece si nota una particolare meticolosità ed addirittura arricchita  spesso abbellita da svolazzi e paraffi sicuramente superflui che potrebbero condurre fuori strada se il grafologo si limitasse ad una analisi empirica affidandosi esclusivamente al “colpo d’occhio”.

Talvolta lo stesso autore usa due firme: una ufficiale ed una per uso privato, quindi c’è una lunga serie di esami preliminari da effettuare come la valutazione del “ductus” i rapporti dimensionali, l’inclinazione, la velocità, la continuità ed infine la pressione ed il tratto poiché è la “traccia” (elemento fondamentale) che si lascia sul foglio, ed anche se la forma di suddetta traccia  a volte può apparentemente presentarsi con alcune differenze, ci sono degli idiotismi o gesti fuggitivi, involontari che ricorrono in entrambe le firme, come ad esempio lo spazio che intercorre tra il nome ed il cognome, oppure i puntini sulle “i”, ma anche le barre delle “t” o le doppie… in parole semplici quei gesti grafici che si compiono senza pensare su come eseguirli ma ciò non si verifica  sempre anzi… a volte la firma viene “creata” studiata a tavolino per essere utilizzata in alcune circostanze ed è per questo che lo studio è sempre indispensabile, anche per capire  se la scrittura della firma è naturale e spontanea oppure no  a seconda se corrisponda o meno alla personalità emersa dallo studio grafologico, per questo è importante affidarsi ad un consulente con la qualifica di Grafologo Giudiziario e non di un perito calligrafo.

La firma ha un’origine e una struttura ben diverse dal testo manoscritto poiché nasce in epoca evolutiva conseguente rispetto all’apprendimento della scrittura, pertanto la firma per quanto concerne l’analisi grafo – tecnica è idonea se possiede evidenti contrassegni qualitativi in quanto la sua brevità non permetterebbe di cogliere elementi quantitativi che garantiscano adeguatezza di confronto con verosimile certezza scientifica.

Ma per arrivare ad una conclusione seria ed affidabile il grafologo giudiziario deve necessariamente effettuare uno studio sulle firme in verifica con quelle comparative certe, vale a dire apposte su documenti di identità oppure atti notarili materiale fornito da chi si rivolge al consulente.

Lo studio ha un costo in quanto per eseguirlo il professionista sarà impegnato in una specifica attività professionale, per chi richiede un parere il suddetto studio sarà propedeutico al fine di un buon esito.

Per quanto mi concerne dopo uno studio se non ci sono i presupposti, le condizioni a procedere ad un parere pro – veritate o consulenza lo dico molto apertamente.

Il tale che mi ha inviato la mail che ho pubblicato in parte, quando dice: se ovviamente ne valga la pena richiedere una perizia”  ma per sapere  se ne valga la pena oppure no devo necessariamente condurre una attenta ed accurata analisi  come dicevo prima su tutte le firme, eseguire una anamnesi il che vuole dire: La persona che ha apposto le firme era nel pieno della propria volontà? Ovvero senza condizionamenti sia esterni (pressione da persone terze) che interni (sensi di colpa), se assumeva farmaci, quanto tempo è trascorso tra alcune firme e le altre ma soprattutto se in quel lasso di tempo si sono verificati eventi traumatici come lutti, depressione oppure cure farmacologiche…

Forse il Dott. Sempronio (nome ovviamente di fantasia) sottovaluta il lavoro e la professionalità altrui e ciò mi sgomenta in quanto trattasi di un professionista e “dovrebbe” essere a conoscenza di questo tipo di tematica.

“Desidererei conoscere i tempi per la redazione della perizia e i relativi costi”.

Premesso che inizialmente non si tratta di “perizia” ma di parere o consulenza, ovvio che la perizia ha costi maggiori ma parliamo di un lavoro che viene eseguito come ultimo atto di una vicenda, quindi prima uno studio su un testo manoscritto oppure firme da verificare con relative scritture o firme di comparazione, poi la mediazione con i rispettivi Avvocati (previsto per legge ai sensi del D.Lgs. 28/2010) di fronte ad un organismo preposto, e se non si raggiunge un accordo tra le parti  si instaura un contenzioso in sede giudiziaria ove  – sia la parte attrice (chi ha promosso la causa) sia la parte convenuta (chi in qualche modo deve difendersi dalla accusa di aver prodotto un falso)  vengono coinvolte nelle operazioni peritali fissate dal Giudice ed una volta  fotografati i documenti originali di fronte ad un CTU(nominato dal Giudice) ed il consulente di controparte si procede con la perizia dove si inseriscono le foto di documenti originali, altre scritture ecc.  

Il messaggio che ritengo sia utile divulgare attraverso il mio giornale è che prima di imbattersi in cause lunghe ed estenuanti oltre che molto costose dal punto di vista legale e non soltanto, è di fidarsi ed affidarsi ad un grafologo esperto che saprà consigliare nel migliore dei modi. 

  È vero che lo studio ha un costo (piuttosto irrisorio a fronte di una avventata azione legale) ma eviterà inutili battaglie molto spesso intraprese con familiari stretti. 

Risposta lapidaria da parte del Dott. “sempronio” dopo poco: “Grazie mi consulto con il mio Avvocato”. 

Fa bene a consultare il proprio Avvocato ma di sicuro avrebbe dovuto farlo sin da subito, decidere insieme al Legale di fiducia quale percorso intraprendere è la soluzione migliore, anche perché in relazione alla strategia che si intende seguire l’Avvocato può consigliare al proprio assistito se indirizzarlo verso un parere – pro veritate che sicuramente ha il suo costo in quanto si tratta di un lavoro molto dettagliato oppure  ad una consulenza più semplice o addirittura una relazione di una pagina scritta dal consulente che ha costi ancora minori.

Patrizia Belloni – grafologa giudiziaria

Il grafologo consulente tecnico nelle indagini difensive

Nel corso di programmi televisivi ci siamo abituati a sentire il parere di esperti in merito a fatti di cronaca giudiziaria e, pertanto, il pubblico ha “familiarizzato” con le ricostruzioni della scena del crimine, profili psicologici del possibile autore del crimine e, per quanto concerne la grafologia, con l’analisi di scritti anonimi relativi ad una scomparsa, ad un delitto particolarmente atroce, etc.
Nel nostro ordinamento, tuttavia, il c.d. “processo mediatico” costituisce un mero corollario del diritto di cronaca, della libertà di opinione ed anche una delle moderne forme di pubblicità del processo penale atteso che, com’è noto, la legge è amministrata “in nome del popolo italiano”.
Tralasciando, quindi, l’analisi dei possibili risvolti negativi della “spettacolarizzazione” dei fatti di cronaca nera, va precisato che nel sistema processuale italiano, guardando a quello penale, è prevista la possibilità di far intervenire degli esperti, tra i quali i grafologi giudiziari, nella veste di consulenti tecnici. Detta facoltà di avvalersi di consulenti tecnici riguarda anche le “indagini difensive” dell’avvocato.
Invero, la Legge 397 del 2000 «Disposizioni in materia di indagini difensive» ha introdotto nel nostro ordinamento le «indagini difensive» estendendo il concetto di «diritto di difesa» e trovando fondamento e legittimazione nell’art. 24, comma 2, Cost. ove è stabilito che «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».
Pertanto, la possibilità per il difensore di svolgere attività di investigazione ha ridotto il divario esistente fra diritti dell’accusa e quelli della difesa, dando voce al principio della parità delle parti (art. 111 co. 2 Cost.) ed al principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 co. 4 Cost.).
L’art. 327 bis c.p.p. prevede che fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e che tali attività (di investigazione difensiva) previste possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici .
Nel caso dell’art. 327 bis c.p.p. ricorre la figura del consulente tecnico di parte, il difensore munito di procura con atto scritto è il “responsabile” delle investigazioni difensive.
In tale contesto, il consulente tecnico è quel soggetto munito di particolari competenze tecniche che fornisce ausilio al il difensore nella ricerca di prove ed elementi di prova favorevoli al proprio assistito; nella valutazione degli elementi di prova già raccolti nonché nell’ individuazione delle strategie difensive.
Orbene, la consulenza grafologica (grafologia giudiziaria) rappresenta una delle materie oggetto della consulenza tecnica nell’ambito delle investigazioni difensive tanto per l’indagato quanto nell’interesse della persona offesa.
Numerosi sono i campi di applicazione della grafologia nel corso delle investigazioni potendo riguardare, ad esempio, una richiesta estorsiva, una ipotesi di diffamazione, la circonvenzione di incapace, la segnalazione di una persona scomparsa, etc.
Possiamo affermare che la consulenza tecnica grafologica nelle investigazioni difensive spesso riguarda l’analisi degli scritti anonimi c.d. «anonimografia» che si esprime attraverso diversi canali (biglietto o lettera anonima, murales, volantino, etc)
In conclusione, il consulente tecnico nelle indagini difensive svolge un’attività di fondamentale importanza per l’esercizio del diritto di difesa e per l’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo.
Il grafologo giudiziario costituisce una figura professionale di riferimento talvolta indispensabile per l’esatta ricostruzione della fattispecie al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Gabriele Colasanti
Avvocato
Giornalista pubblicista

La consulenza tecnica grafologica nelle indagini difensive

La grafologia giudiziaria trova applicazione anche in ambito penale.
Difatti, non solo vi sono fattispecie criminose strettamente correlate alla grafologia come nell’ipotesi della formazione di un falso testamento olografo, di una cambiale o di un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore (art. 491 c.p.), ma sussistono anche reati come, ad esempio, la truffa (art. 640 c.p.) e la diffamazione (art. 595 c.p.), ove l’apocrifia dello scritto può costituirne uno degli elementi oggettivi (si pensi all’artifizio nella truffa).
In questo contesto, il grafologo può assumere il ruolo di consulente tecnico nell’ambito delle indagini difensive dell’avvocato.
Si deve premettere che le indagini difensive sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla Legge 397 del 2000 «Disposizioni in materia di indagini difensive» che ha indubbiamente esteso il concetto di «diritto di difesa» di cui all’art. 24 Cost. con l’obiettivo di dare attuazione concreta ai principi costituzionali della parità delle parti (art. 111 co. 2 Cost.) e del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 co. 4 Cost.).
Si deve precisare, inoltre, che la facoltà è riconosciuta non solo al difensore dell’indagato ma anche al difensore della vittima di un reato che può introdurre nel procedimento elementi rilevanti per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione del responsabile dell’illecito.
Pertanto, l’art. 327 bis c.p. prevede che “Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito (…)” precisando che ove siano necessarie specifiche competenze gli elementi di prova possono essere ricercati, su incarico scritto dell’avvocato difensore, da consulenti tecnici.
Nelle indagini difensive, quindi, il consulente tecnico è quel soggetto munito di particolari competenze tecniche che coadiuva il difensore:
– nella ricerca di elementi a favore del proprio assistito;
– nella valutazione degli elementi di prova già raccolti;
– nell’individuazione delle strategie difensive.
Anche la consulenza grafologica (grafologia giudiziaria) rappresenta una delle materie oggetto della consulenza tecnica del difensore in quanto appare ragionevole ritenere che l’analisi grafologica di uno scritto, e non la mera valutazione calligrafica, possa costituire un ausilio per la valutazione dei fatti sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria.
Si ritiene opportuno fare riferimento a dei casi pratici.
Nell’ipotesi di testamento scritto con “mano guidata” la consulenza grafologica risulta necessaria per l’attività difensiva, ciò si può desumere anche dalla giurisprudenza.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. V, sentenza n. 51709 del 2014) ha statuito che integra il delitto di falso materiale in testamento olografo (art. 476 e 491 c.p.) la redazione di un documento – apparentemente scritto di proprio pugno dal testatore – con l’aiuto materiale di altro soggetto (che gli guidi la mano), in quanto, in tal caso, il documento non è formato, come prescritto dalla legge, esclusivamente dal de cuius e, quindi, non può essere considerato olografo.
In tale pronuncia i giudici di legittimità hanno affrontato il tema della c.d. “mano guidata” che si verifica allorquando “una persona non ha intenzione di scrivere un testamento e, allora, subentra qualcuno che le guida la mano, obbligando lo scrivente a fare qualcosa contro la propria volontà. Le due energie entrano in collisione, si contrastano, quindi creano delle interferenze, producendo movimenti squilibrati, con forme goffe e deformi, spesso parole incompiute” (Patrizia Belloni, Grafologia Magazine, Roma, agosto 2018).
In tale contesto la consulenza tecnica grafologica risulta necessaria per l’individuazione delle scritture di comparazione certamente spontanee ed autentiche nonché per l’analisi di quelle eventualmente acquisite dall’autorità giudiziaria.
Difatti, l’avvocato ben può avvalersi del grafologo giudiziario per valutare le scritture di comparazione acquisite dall’autorità giudiziaria sia ai fini dell’eventuale opposizione all’archiviazione formulata dal pubblico ministero ovvero, dal punto di vista dell’indagato, a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. prodromica all’esercizio dell’azione penale.
Si può formulare un’altra ipotesi di applicazione della consulenza tecnica grafologica con riferimento all’analisi degli scritti anonimi c.d. “anonimografia” che si esprime attraverso diversi canali tra i quali il biglietto anonimo; il murales ed il volantino.
Generalmente, si perviene all’individuazione dell’anonimo guardando ai soggetti portatori di motivi di risentimento, di spirito vendicativo o persecutorio nei confronti della persona offesa.
Tale metodologia, se non suffragata da una seria e rigorosa analisi grafologica, può condurre ad errori.
Facendo un’ipotesi può esserci qualcuno intenzionato a ledere la persona offesa, ad esempio un collega di lavoro che non ha ottenuto una promozione, un vicino di casa rancoroso per le frequenti liti condominiali, il titolare di un’azienda concorrente, un parente in lite per ragioni di divisione ereditaria che conosce (anche personalmente) dell’esistenza di un ex coniuge che non ha accettato la fine del matrimonio e che nella redazione dell’anonimo offensivo o comunque lesivo dissimuli la scrittura di quest’ultimo.
In buona sostanza, l’autore dell’anonimo può cercare di dissimulare la propria scrittura affinché lo scritto illecito venga attribuito ad altro soggetto.
Ne consegue che la dissimulazione può portare all’iscrizione nel registro degli indagati e perfino all’esercizio dell’azione penale nei confronti del soggetto sbagliato (innocente).
L’attività difensiva, quindi, non può basarsi unicamente su elementi giuridici ma deve essere suffragata da una consulenza tecnica che come poc’anzi illustrato deve aiutare nella ricerca di elementi a favore del proprio assistito e nella valutazione degli elementi di prova già raccolti.
Alla luce delle pregresse considerazioni risulta evidente che la grafologia giudiziaria deve essere annoverata, con un ruolo di primaria importanza, nell’alveo delle consulenze tecniche di cui avvalersi nell’ambito dell’attività difensiva.

Gabriele Colasanti
avvocato