Com’è noto per materie altamente tecniche o specialistiche il giudice può avvalersi di un ausiliario in possesso della necessaria competenza ed esperienza, il consulente tecnico d’ufficio, da cui l’acronimo C.T.U.
L’albo dei Consulenti tecnici d’ufficio istituito presso ciascun Tribunale Ordinario della Repubblica Italiana, è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all’ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell’Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi non sono provviste di Albi professionali. Possono essere iscritti all’Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali e sono animati da spirito di correttezza e trasparenza.
Nella pagina web del Tribunale di Milano, si legge che “l’iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici del Giudice può essere richiesta mediante domanda al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione l’aspirante risiede o ha il domicilio professionale. La domanda deve contenere la dichiarazione di iscrizione all’ordine professionale o alla Camera di Commercio, l’indicazione della Categoria e della (o delle) specialità prescelte. Per le categorie non previste dagli ordini professionali e’ necessaria la previa iscrizione nell’albo dei Periti e degli Esperti, tenuto dalla Camera di Commercio”([1]). Di tal senso sono anche le indicazioni pubblicate sul sito del ministero della Giustizia da altri Tribunali in cui viene specificato che nel caso di appartenenza a categoria di esperti non organizzata in ordine o collegio professionale, l’istante dovrà autocertificare l’iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio e di altri Tribunali dislocati sul territorio nazionale.
Sul piano pratico, però si è potuto riscontrare senza tema di smentita che l’iscrizione nell’Albo dei CTU, almeno per quanto concerne i grafologi, avviene in taluni casi secondo valutazioni totalmente discrezionali che derogano dalle sopra indicate regole.
Recentemente nell’ambito di attività di indagini difensive effettuate dal team con cui collabora lo scrivente è infatti emerso che tra due giovani aspiranti consulenti tecnici d’ufficio per la categoria dei grafologi, una determinata Commissione aveva fatto cadere la propria scelta sul candidato sprovvisto del requisito dell’iscrizione al ruolo degli esperti e dei periti della Camera di Commercio che d’un tratto non era più motivo ostativo.
E’ bene evidenziare che il suddetto requisito ha una valenza sostanziale e non solo formale in quanto la Camera di Commercio per istruire in senso favorevole le domande di iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti ha l’obbligo di accertare che l’attività di grafologo sia esercitata abitualmente e professionalmente e non in maniera occasionale comprovando in siffatta maniera il possesso della necessaria esperienza e competenza professionale.
Da quanto sopra ne deriva che l’ignaro cittadino costretto a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per impugnare un testamento palesemente falso, possa incappare in un CTU grafologo privo della necessaria esperienza e competenza che non sapendo rilevare tale falsità, emetterà un responso di autenticità che risulterà determinante per convincere il giudice a pronunciarsi nel senso.
Riuscire a porre rimedio ad una sentenza sfavorevole sulla base di una CTU di tal genere è assai complesso ed oneroso sia per la parte soccombente sia per il legale che l’assiste, ma può avere una qualche possibilità di successo nei successivi gradi di giudizio solamente se la Consulente grafologa di parte nel corso delle varie fasi peritali sia puntualmente intervenuta con osservazioni critiche atte a confutare in maniera quanto più oggettiva possibile, l’errato o mancato utilizzo di strumentazioni e procedure nonché i vizi o le carenze delle argomentazioni poste a sostegno delle conclusioni finali. Anzi è proprio nel caso sopra indicato che il ruolo della consulente grafologa di parte viene ad esaltarsi quale indispensabile baluardo difensivo sul quale costruire la riscossa contro la patita ingiustizia, figlia dell’arbitrio più che della scellerata discrezionalità.
Roberto Colasanti Criminologo per l’investigazione e la sicurezza[1]Come si diventa Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice – Tribunale di Milano