La Consulenza grafologica nelle indagini difensive dell’avvocato penalista

L’art. 111 Cost. sul “giusto processo” afferma il principio della parità tra accusa e difesa.
Tale principio costituzionale mira alla formazione di una verità processuale che sia il frutto della dialettica fra le parti e che si pervenga alla sentenza di condanna “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.).
Sempre l’art. 111 Cost. prevede che “Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”.
I principi del giusto processo (art. 111 Cost.) e dell’inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 Cost.) vedono le indagini difensive dell’avvocato come un loro importante corollario.
Difatti, il difensore dell’indagato, dell’imputato, del condannato ed anche della persona offesa dal reato può svolgere attività di ricerca della prova per un procedimento già avviato ma anche in via preventiva per un eventuale procedimento penale che potrebbe instaurarsi sulla scorta determinate circostanze (si pensi, ad esempio, ad un sinistro stradale che ha visto la presenza di feriti gravi).
La Legge n. 397 del 2000 “Disposizioni in materia di indagini difensive”, ha potenziato il ruolo del difensore nel processo penale dettando nel titolo VI-bis del Codice di Procedura la disciplina delle indagini difensive.
Pertanto, il difensore può svolgere colloqui con persone informate dei fatti, effettuare l’ispezione di luoghi o cose, effettuare in rilievi ed accertamenti tecnici ed esaminare documenti amministrativi e cose sequestrate.
Tali possibilità di “indagine difensiva” hanno bilanciato la posizione del difensore rispetto al Pubblico Ministero che, come noto, si avvale della polizia giudiziaria e dei consulenti tecnici.
L’avvocato difensore, in forza dell’art. . 327 bis c.p.p., fin dal momento dell’incarico professionale che deve risultare da atto scritto, risultante da atto scritto, ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e che tali attività (di investigazione difensiva) previste possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.
Ebbene, tra i consulenti tecnici del difensore nell’ambito delle indagini difensive emerge il grafologo giudiziario che attraverso le specifiche competenze tecniche è chiamato a fornire un ausilio tecnico-specialistico per la ricerca della verità e, comunque, di elementi utili all’attività difensiva.
La grafologia giudiziaria riveste un ruolo importante nelle indagini penali che vanno dall’individuazione dell’autore della sottoscrizione di un assegno bancario e comprendono anche le ipotesi criminose che destano maggiore allarme sociale come gli atti persecutori (c.d. stalking), la violenza domestica, il sequestro di persona, l’omicidio etc. perché l’individuazione dell’autore del manoscritto o della firma nonché la verifica dell’autenticità della stessa può tanto coincidere con l’elemento costitutivo del reato stesso quanto aiutare ad individuare l’autore di un reato quale l’omicidio.
Anche nel caso del “mostro di Firenze” sono emerse lettere anonime e sono stati conferiti incarichi peritali a grafologi. Nel 1985 venne recapitata alla redazione de “La Nazione” una lettera contente la seguente frase: “In me la notte non finisce mai”.

Numerosi altri casi, anche oggetto dell’interesse mediatico, vedono gli scritti anonimi collegati ad atroci delitti cosicché la grafologia giudiziaria, anche nelle investigazioni difensive, rappresenta un’attività di rilievo per il concreto ed effettivo esercizio del diritto di difesa e per l’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo.

Gabriele Colasanti
Avvocato
Giornalista pubblicista
e-mail: avv.gabrielecolasanti@gmail.com

La firma falsa sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio integra il reato di falso in atto pubblico.

La giurisprudenza di merito ha condannato l’autore di una firma falsa in calce ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio finalizzata al cambio di residenza del proprio nucleo familiare.
Segnatamente è stato condannato colui che ha fornito all’ufficio Anagrafe comunale una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio a nome del proprietario dell’immobile locatogli ove quest’ultimo dichiarava che i familiari del conduttore erano autorizzati ad occupare l’immobile in quanto familiari conviventi del titolare di contratto di locazione per l’alloggio.
Integra il reato di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, previsto dall’art. 482 c.p., la condotta di colui che apponga una firma falsa ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’art. 76, comma terzo, D.P.R. 28 dicembre, 2000, n. 445, equipara alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, in quanto tali dirette a far fede sino a querela di falso. (tra le tante, Tribunale Gorizia, Sentenza, 10/06/2021, n. 272)

Quale responsabilità della banca in caso di pagamento di un assegno con firma apocrifa?

L’istituto di credito è tenuto a verificare la corrispondenza della firma con lo specimen di firma depositato all’atto dell’apertura del conto corrente. Tuttavia, una recente pronuncia della Cassazione ha statuito che la responsabilità della banca sussiste solo laddove la falsificazione sia palese e rilevabile “a colpo d’occhio”.
Invero, i giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 18641 del 3 luglio 2023 hanno affermato che in caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.
La suddetta pronuncia si fonda sui principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione che, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato, in che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. U. 21 maggio 2018, n. 12477).

Falsificazione della firma per far espatriare la figlia minore senza il consenso dell’altro genitore

Considerazioni sulla scorta di un caso giudiziario e di cronaca di interesse grafologico in tema di tutela del minore.

Recentemente, a metà dicembre di quest’anno, è stata diffusa la notizia della sentenza di condanna ad otto mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di una madre che aveva falsificato la firma del marito per ottenere il rilascio del documento valido per l’espatrio per la figlia minore e ciò al fine trasferirsi all’estero interrompendo i rapporti padre-figlia.

I fatti  risalgono al 2016 ma la tematica è di estrema attualità  perché la disgregazione della coppia genitoriale sovente sfocia nella condotta ostativa dell’uno verso l’altro genitore ed il trasferimento del figlio all’estero, quand’anche circoscritto ad un limitato arco temporale, rappresenta  la fattispecie che, in via di fatto,  recide il rapporto genitoriale con conseguenze gravi per il minore, basti pensare all’impatto nella sfera psicologica conseguente alla repentina interruzione dei contatti con uno dei genitori.

 A ben vedere,  la normativa italiana mira ad evitare tali accadimenti essendo necessario il consenso di entrambi i genitori  ai fini del rilascio  al minore del documento valido per l’espatrio, in quanto l’art. 3 della Legge n. 1185/1967 (norme sui passaporti) prevede che “non possono ottenere il passaporto” i minorenni senza l’assenso dei genitori quali esercenti la responsabilità genitoriale.

Nel caso sopra richiamato, del quale non si conoscono i dettagli processuali, evidentemente la madre della bambina è stata ritenuta responsabile di aver  falsificato la firma dell’altro genitore al fine di manifestare la sussistenza proprio di quel consenso richiesto dalla normativa in tema di documenti validi per l’espatrio che, giova evidenziarlo, è posta  a tutela dei minori.

Difatti, con la riforma di cui alla Legge n. 219/12 ed al successivo D.lgs. n. 154/13 il legislatore, includendo espressamente tra “le decisioni di maggiore interesse per i figli” anche quella riguardante l’individuazione della residenza abituale del minore, ha  stabilito che la scelta sia assunta da entrambi i genitori e che solo nei casi di insanabile disaccordo tra quest’ultimi la stessa sia rimessa al giudice (artt. 316 e 337 ter c.c.).

Anche in caso di collocamento “prevalente” del minore presso uno dei genitori, o di  affidamento esclusivo, la scelta relativa alla sua  residenza deve essere, comunque, assunta da entrambi i genitori.

D’altronde anche il diritto alla libera circolazione di cui all’art. 16 Cost. che attribuisce a ciascun cittadino il diritto di  “uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge” trova delle limitazioni a salvaguardia dei figli, nell’alveo dei principi di cui agli artt. 30 e 31 Cost. e del principio del best interest of the child  che  trova la sua prima manifestazione nella Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo del 1959.

La recente condanna, quindi, comporta delle riflessioni in merito all’ampia portata di  una condotta criminosa che non  solo lede  il soggetto di cui viene falsificata la firma ma anche quelli del minore coinvolto.

In tale ambito, il professionista grafologo costituisce un valido ausilio per evidenziare e portare alla luce eventuali condotte illecite di falsificazione delle firme e di sostituzione di persona.

Gabriele Colasanti

Avvocato del Foro di Roma

Tipi di testamento

Patrizia Belloni

grafologa giudiziaria

Il testamento come già ricordato è l’atto reversibile con il quale una persona dispone, per quando avrà cessato di vivere, di tutte le sostanze o parte di esse, è un atto mortis causa perché la sua funzione consiste nella determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza alla morte del testatore, è un atto formale ed essenzialmente unilaterale, ovvero è sufficiente un’unica manifestazione di volontà cioè quella del testatore per essere efficace.
Il testamento si suddivide in due categorie, può essere ordinario o speciale, nell’ambito della prima categoria la legge distingue il testamento olografo (cioè scritto di proprio pugno) da quello redatto per atto notarile il quale a sua volta può essere pubblico o segreto.
I testamenti speciali rappresentano invece particolari forme di testamento pubblico riconosciute soltanto per determinate situazioni o circostanze.
“Sono consapevole di escludere da ogni diritto e titolo su ogni mio bene…. In quanto si sono sempre disinteressate ad ogni mia anche piccola esigenza, in sostanza non si sono mai curate di me”
Una frase emblematica, scritta da una signora deceduta pochi mesi or sono e di cui mi sto occupando come consulente della parte convenuta, una frase che esprime tanta solitudine, ed ogni volta che leggo nei testamenti olografi questo triste passaggio fa male anche perché spesso ciò accade anche con i figli che dimenticano i propri genitori.
Si tratta di una persona colta e benestante, nubile che si è dedicata al lavoro per tutta la vita e non avendo avuto figli le sue attenzioni quasi materne sono state dedicate alle sue nipoti figlie di una sorella, la storia si ripete, finché queste nipoti erano piccole ma anche fino all’età adolescenziale questa zia era al centro delle loro attenzioni e viceversa, viaggi, gite scolastiche, le feste di compleanno… poi a mano a mano che il tempo passa e le priorità sono altre per queste due ragazze la zia quasi non esiste più.
Ha fatto bene a diseredarle? Ha compiuto un atto vendicativo e cinico?
Certamente non possiamo giudicarla, a volte la solitudine gioca un ruolo che è difficile da accettare, ci si sente traditi ed abbandonati dalle persone più care.
Però queste due ragazze si sono ricordate di questa loro zia tanto generosa e amorevole soltanto dopo la sua morte, ed avendo appreso la triste notizia – naturalmente di essere state diseredate queste hanno pensato bene di impugnare il testamento in quanto ritenuto falso, ovviamente da loro, quindi hanno dato luogo ad un procedimento civile impiantato sul nulla.
I beneficiari dell’eredità si sono rivolti a me nominandomi consulente di parte (convenuta) e sono ben felice di questo incarico dal momento che il testamento e la firma sono autentici.
La Signora C.S. (le iniziali per la privacy) circa due anni fa decide di fare testamento, alla soglia degli ottanta anni, e si è avvalsa della modalità Testamento Segreto, in cosa consiste?
Viene scritto in privato di proprio pugno perché scrivere personalmente il contenuto sembra dare al testatore l’impressione di esprimere meglio le proprie volontà, ma poi consegnato a un Notaio in una busta chiusa, con la presenza di due testimoni, a sua volta il notaio redige una dichiarazione che quel giorno in quell’ora la Signora C.S. consegna “brevi manu” le proprie ultime volontà, il tutto viene chiuso in un’altra busta insieme al testamento e naturalmente sigillata dal Notaio – Pubblico Ufficiale.
Questa modalità è un’ottima combinazione tra testamento olografo e pubblico perché da un lato soddisfa il desiderio di scrivere personalmente il proprio testamento in tutta segretezza (come l’olografo) dall’altro lato il vantaggio di garantire tramite il deposito presso un Notaio di fiducia la conservazione dell’atto e la sua certa reperibilità al momento opportuno.
Infatti gli svantaggi del testamento olografo sono svariati, può essere smarrito o distrutto ovvero sottratto per opera di terzi interessati, può essere falsificato, la sua autenticità può essere negata, allocando all’erede testamentario l’onere probatorio.

L’apocrifia della firma apposta sui moduli per il rilascio del
passaporto per il figlio minorenne

Sulla scrivania dei grafologi vengono sottoposti, con maggiore frequenza, i casi di falsificazione delle firme apposte da uno dei genitori di figli minorenni sulla modulistica per il rilascio del passaporto o della carta di identità valida per l’espatrio.

Si deve premettere che la vigente formulazione dell’art. 3 della legge n. 1185/1967 (norme sui passaporti) prevede che “non possono ottenere il passaporto” i minorenni senza l’assenso dei genitori, quali esercenti la responsabilità genitoriale, nonché i genitori che avendo “prole minore” non abbiano l’assenso dell’altro genitore ovvero, in mancanza, l’autorizzazione del Giudice tutelare.

Analogo consenso occorre per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio. In concreto, per il rilascio del passaporto ad un soggetto minorenne basta la presenza di uno solo dei genitori perché il consenso dell’altro genitore se “impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione” presso gli uffici della Questura, può essere attestato allegando alla richiesta di rilascio del passaporto una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme) con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini.

In tale contesto si verificano i casi di falsificazione delle firme in alcuni casi apposte dall’altro genitore interessato al rilascio del documento per l’espatrio ed in altri casi ad opera dello stesso figlio minorenne che interessato alla partenza all’estero ed incaricato di raccogliere il consenso del padre o della madre provveda esso stesso ad apporre la firma sulla modulistica.

La giurisprudenza di merito ha ravvisato la fattispecie di reato della “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” (art. 483 c.p.) nell’ipotesi dell’apposizione della firma apocrifa dell’altro genitore nella modulistica di rilascio del passaporto. Per contrastare tali condotte illecite ed a salvaguardia dei minori, gli uffici della Questura effettuano delle verifiche apposte tra la firma presente sulla modulistica e quella del documento di identità, in tali casi viene interpellato il genitore assente presso gli uffici e firmatario allo scopo di confermare o meno la circostanza del prestato consenso. Diversamente, la falsità commessa viene alla luce con la conoscenza del viaggio all’estero mediante la pubblicazione di fotografie, il racconto da parte di amici, conoscenti ovvero in sede di rendicontazione delle spese sostenute per il figlio minore. Si può verificare anche il disconoscimento postumo e/o comunque strumentale da parte del genitore che aveva prestato il consenso ma, facendosi forza sulla propria assenza negli uffici pubblici, ritenga di rinnegare la propria sottoscrizione.

Tralasciando i tecnicismi circa le modalità per la validità di detto disconoscimento si può concludere affermando che i contrasti genitoriali fra persone non più unite dal legame sentimentale ben può richiedere il supporto del professionista grafologo anche nelle procedure che, di primo acchito, possono sembrare di routine. Senz’altro non appare opportuno ricevere la sottoscrizione dell’altro genitore per tramite del minorenne e/o di terze persone occorrendo, invece, dialogare direttamente con il firmatario della modulistica.

Gabriele Colasanti

Avvocato del Foro di Roma

La consulenza tecnica d’ufficio grafologica nel processo civile

Nel processo civile, la grafologia, nella fattispecie grafologia giudiziaria o forense, rappresenta una materia specialistica, connotata di peculiarità tecniche oltre che di stampo umanistico, utile a dirimere il contenzioso insorto fra le parti e rimesso all’autorità giudiziaria. Sono molteplici le controversie aventi ad oggetto l’apocrifia di una sottoscrizione o di un testo in particolare nell’ambito delle obbligazioni e dei contratti e nelle cause successorie che vede come “protagonista” il testamento olografo (art. 602 Cod. Civ.). Sembrano delineare l’importanza della grafologia in ambito giudiziario – civilistico – le disposizioni di cui agli artt. 214 c.p.c. e ss. (disconoscimento della scrittura privata). L’art. 216 c.p.c. (istanza di verificazione) prevede che “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, …indicando le scritture che possono servire di comparazione…”.
Ciò premesso, va precisato che il Giudice ove debba decidere su questioni che implichino l’impiego di conoscenze specialistiche e/o tecniche può avvalersi di un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) che assume la qualifica di ausiliario del giudice allo scopo di rispondere ai quesiti formulati dal Giudice (oggetto dell’incarico peritale) che in ambito civilistico vengono determinati sulla scorta delle domande e delle eccezioni delle parti sulle quali grava l’onere della prova. Pertanto, il Giudice può individuare un consulente tecnico al quale assegnare la risposta ad uno o più quesiti circa i fatti controversi fra le parti in causa (ad esempio: “accerti il C.T.U. se la firma apparentemente apposta da Tizio sul contratto di locazione sia apocrifa” oppure “accerti il C.T.U. se il testamento olografo pubblicato in data x dal notaio Sempronio sia stato interamente redatto per mano del defunto Mevio e dallo stesso sottoscritto”).
Laddove venga nominato un consulente tecnico d’ufficio le parti in causa hanno diritto di nominare un consulente tecnico di parte (C.T.P.) che assista alle operazioni peritali ai sensi dell’art. 194 c.p.c., presenti eventuali osservazioni ed istanze nonché sia parte del contraddittorio che conduce il C.T.U. ad elaborare la relazione di consulenza tecnica d’ufficio sa sottoporre al giudice.
Sotto il profilo processuale le operazioni peritali si debbono svolgere nel rispetto del principio del contraddittorio, alla stregua di quanto dispongono l’art. 194, comma 2°, c.p.c., e l’art. 90 disp. att. c.p.c., che presidiano il diritto delle parti di intervenire, nel contraddittorio tra di loro, alle operazioni peritali (di persona o a mezzo dei propri consulenti e difensori) e di presentare al consulente – per iscritto o financo a voce – osservazioni ed istanze.
L’art. 195, comma 2°, c.p.c. prescrive, altresì, di inviare la bozza di consulenza alle parti, al fine di raccoglierne le osservazioni, prima del deposito formale della perizia.
Pertanto, gli aspetti sinteticamente sopra illustrati debbono essere considerati da coloro che intendano promuovere o resistere in giudizio sia per evitare azioni ovvero eccezioni non idonee a superare il vaglio tecnico in contraddittorio sia per esaminare la possibilità di farsi assistere da un consulente tecnico di parte.

Gabriele Colasanti
Avvocato del Foro di Roma

Titoli di credito – assegni di traenza – contestuale apertura libretto di risparmio –
illegittimo incasso con firma apocrifa – concorso di colpa

Nota alla sentenza del Tribunale Roma, Sez. XVII, Sent., 04/11/2021, n. 17121 – A cura dell’Avv. Valerio Di Giorgio

Con la sentenza in esame si riporta all’attenzione del lettore la doglianza con cui il legale rappresentante di una Compagnia di Assicurazioni conveniva in giudizio Poste Italiane Spa (odierna convenuta) chiedendo, come precisato nella prima memoria ex art. 183 , VI comma, c.p.c., previa ogni più opportuna declaratoria in ordine alla responsabilità della convenuta, di condannarla al pagamento, in favore di essa attrice della somma complessiva di Euro 8.738,42, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Oggetto del procedimento è la negoziazione di numero tre assegni di traenza non trasferibili:
Dalla documentazione allegata è emerso che:
-rispettivamente in data 22.6.2006, 17.1.2006 e 24.11.2005 detti assegni erano negoziati all’Ufficio Postale; in particolare, i soggetti che negoziavano detti assegni aprivano, in pari data, un libretto di risparmio postale e, successivamente negoziavano gli assegni in questione.
-i soggetti erano identificati mediante documento di identità e codice fiscale e, come emerge dalla documentazione relativa alla pratica di apertura dei libretti di risparmio, detti soggetti fornivano la medesima identità dei beneficiari dei titoli di credito con dati anagrafici -luogo, data di nascita e strada di residenza- diversi da quelli dell’effettivo destinatario dell’assegno (come risultanti dai dati riportati nelle denunce rispettivamente presentate);
-nel frattempo gli effettivi destinatari degli assegni in questione, presentavano denuncia rappresentando l’avvenuto incasso di detto assegno con firma apocrifa.
Nel merito, va premesso che nel caso di specie, il dedotto inadempimento imputato alla Posta non concerne la fattispecie relativa al mancato rispetto dell’obbligo di pagamento dei titoli di credito, muniti della clausola di non trasferibilità, al beneficiario indicato, essendo oggetto nel caso di specie, la diversa ipotesi di pagamento di assegno apparentemente pagato al legittimo beneficiario, cioè a colui che era espressamente indicato quale unico beneficiario del titolo.
Nel caso in esame, i titoli di credito in oggetto sono assegni tratti per conto terzi la cui peculiarità è che non contiene la sottoscrizione del soggetto emittente, ma è sottoscritto direttamente dal beneficiario con girata in favore di se stesso; detti titoli, per come visto, sono stati pagati agli apparenti beneficiari degli assegni, a seguito della probabile contraffazione dei documenti identificativi.
In casi simili, si ritiene (come nell’analogo caso di firma apocrifa dell’assegno -cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 20292/2011) che la società negoziatrice dell’assegno possa essere ritenuta responsabile non a fronte della mera fraudolenta sostituzione di un soggetto al reale destinatario e beneficiario del titolo di credito, ma solo nei casi in cui una tale sostituzione sia rilevabile in base alla diligenza media dell’operatore nell’effettuazione della negoziazione in questione.
Va evidenziata anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. Un., sent. n. 12477/2018) che ritiene, comunque, che “Ai sensi dell’art. 43 , comma 2, del R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 , comma 2, c.c.”.
Ciò premesso, si ritiene, nel caso di specie, sussistere una condotta negligente della società convenuta la quale, tramite un semplice e rapido controllo dell’esattezza dei codici fiscali, in via telematica, poteva verificare la validità di detti codici (l’invalidità di detti codici fiscali è documentata dalla parte attrice in sede di memoria istruttoria).
Tale condotta doveva ritenersi esigibile nel caso in esame, in base alla media diligenza che deve essere propria dei professionisti addetti alla negoziazione di titoli, considerato che per il tipo di titolo in questione non era possibile un confronto con uno “specimen” di firma e considerata la circostanza che i soggetti, non conosciuti quali abituali cliente della società convenuta, avevano acceso solo in pari data alla negoziazione dell’assegno un libretto di risparmio, fatto che avrebbe dovuto sollecitare maggiore cautela e attenzione nel controllo circa l’identificazione dei soggetti -i quali, inoltre, non risiedevano nel luogo ove erano rispettivamente incassati gli assegni, previa apertura del libretto di risparmio-.
In ordine al danno, poi, questo consegue all’incasso dei titoli di credito da parte dei soggetti diversi dai reali destinatari dei titoli medesimi, con conseguente perdita ingiustificata di quella somma da parte del soggetto emittente gli assegni, il quale ne aveva costituito la provvista; nel caso di specie è stato comunque documentato, per i primi due assegni, il nuovo pagamento effettuato dalla parte attrice, nei confronti dei reali beneficiari, degli assegni in questione.
In relazione alla contestazione del concorso di colpa, ex art.1227 c.c., avanzata dalla parte convenuta, in relazione alla condotta della parte attrice che si era avvalsa, in accordo con gli istituti di credito trattari, per la trasmissione dei titoli di credito in argomento, della posta ordinaria, va evidenziata la recente pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n.9769/2020) sul punto.
In detta pronuncia era, innanzitutto, ribadita la natura contrattuale della responsabilità dell’istituto che negozia l’assegno trattandosi di “un’ipotesi di responsabilità contrattuale c.d. da contatto sociale”, fondata sull’obbligo professionale di protezione” nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, ed era evidenziato che, al fine di sottrarsi alla responsabilità, l’istituto che negozia l’assegno è tenuto a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176 , secondo comma, cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.
Era evidenziato che lo scopo della clausola di intrasferibilità consisteva non solo nell’assicurare all’effettivo prenditore il conseguimento della prestazione dovuta, ma anche e soprattutto nell’impedire la circolazione del titolo.
Riguardo al nesso causale, richiamati gli articolo 40 e 41 cod. pen. ed i principi della “condicio sine qua non” e della “causalità adeguata” sottolineava come “il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 40 cod. pen., in virtù del quale deve riconoscersi a ciascuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell’art. 41 cod. pen., in base al quale l’evento dannoso può essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta soltanto se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto”
Rilevava che l’interruzione del nesso causale poteva essere anche l’effetto del comportamento dello stesso danneggiato e che detta condotta -anteriore, coeva o successiva alla commissione del fatto illecito- poteva essere tale da interrompere il nesso causale dell’evento dannoso con le condotte precedentemente poste in essere ovvero essere idonea solo a concorrere alla produzione del danno, applicandosi, in quest’ultimo caso, “l’art. 1227 , primo comma, cod. civ., il quale afferma il principio secondo cui il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a carico dell’autore della causa concorrente.
Evidenziava, quindi, la Suprema Corte che “in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un’efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato” in quanto ai fini della negoziazione dell’assegno oltre ad essere necessaria una compiuta identificazione del prenditore dell’assegno e indispensabile anche la materiale disponibilità del titolo da porre all’incasso; sottolineava, invero, che “il possesso del documento rappresenta infatti una condizione essenziale per l’esercizio del diritto in esso incorporato, allo stesso modo della qualità di prenditore di colui che presenta il titolo all’incasso”.
Riteneva, quindi, la Cassazione che qualora “la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall’adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l’assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che la scelta delle predette modalità costituisca, al pari dell’errore nell’identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell’evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile.
Proseguiva rilevando:
che “il rischio che l’assegno possa cadere in mani diverse da quelle del destinatario, e sia presentato all’incasso da un soggetto diverso dallo effettivo prenditore non può ritenersi “scongiurato né dalla clausola d’intrasferibilità, la cui funzione precipua non consiste, come si è detto, nell’evitare il predetto evento, ma nell’impedire la circolazione del titolo, né dall’imposizione a carico della banca dell’obbligo di procedere all’identificazione del presentatore, dal momento che il puntuale adempimento di tale obbligo è reso sempre più difficoltoso dallo sviluppo di perfezionate tecniche di contraffazione dei documenti”;
che “in tale contesto, la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso: quest’ultima, infatti, non è identificabile esclusivamente con il segmento terminale del processo che ha condotto al verificarsi dell’evento, ma dev’essere individuata tenendo conto dell’intera sequenza dei fatti che lo hanno determinato, escludendo ovviamente quelli che non hanno spiegato alcuna incidenza su di esso, per essere stati superati da altri fatti successivi di per sé soli sufficienti a cagionarlo;
che il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato può ritenersi integrato non solo quando vi sia una condotta tenuta in violazione di precise norme giuridiche, ma anche quando quella condotta comporta “l’esposizione volontaria o comunque consapevole ad un rischio che, secondo regole di prudenza comportamentale avvertite come vincolanti dalla comunità, si ponga al di sopra della soglia della normalità, dal momento che in tal caso il comportamento tenuto dal danneggiato si inserisce nel processo eziologico che conduce all’evento dannoso, divenendo un segmento della catena causale”:
Sulla base di dette argomentazioni, la Cassazione, dopo aver premesso che non sussistono norme giuridiche che escludano l’utilizzo dell’assegno per effettuare pagamenti a distanza e ritenuta l’impossibilità di attribuire efficacia giuridicamente vincolante alle norme che disciplinano il servizio postale, partendo dall’esame delle modalità di prestazione del servizio postale, evidenziava le particolari cautele apprestate dalla normativa per la spedizione, la trasmissione e la consegna della posta raccomandata ed assicurata, rispetto alle corrispondenti modalità previste per la posta ordinaria.
Conseguentemente, riteneva che l’assunzione del rischio di sottrazione del titolo di credito a seguito del mancato utilizzo di forme di corrispondenza più sicure era condotta idonea anche ad accrescere la probabilità di pagamenti a soggetti non legittimati, comportando un aggravamento della posizione della banca trattaria o negoziatrice e la violazione del dovere di agire in modo da preservare gl’interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, “in ossequio al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., che a livello di legislazione ordinaria trova espressione proprio nella regola di cui all’art. 1227 cod. civ., operante sia in materia extracontrattuale, in virtù nell’espresso richiamo di tale disposizione da parte dell’art. 2056 cod. civ., sia in materia contrattuale, come riflesso dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall’art. 1175 cod. civ. in riferimento sia alla formazione che all’interpretazione e all’esecuzione del contratto”.
Pertanto, la Corte, in base alle suddette condivisibili considerazioni indicava il seguente principio:
“La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore”.
Pertanto, il Tribunale ritenuta, per quanto già detto, la sussistenza di un comportamento colposo della parte convenuta nell’identificazione del presentatore dell’assegno in questione, ritiene anche sussistere, ex art.1227 c.c., una condotta negligente della società attrice nel non aver adottato o fatto adottare, per l’invio dell’assegno, uno strumento più sicuro di quello della posta ordinaria, ponendo in essere un concorrente comportamento colposo, anch’esso antecedente necessario dell’effetto dannoso contestato.
Ritenuto, quindi, che le condotte negligenti poste in essere dalle parti siano antecedenti necessari dell’evento lesivo, si ritiene prevalente la responsabilità delle P.I., in considerazione della maggiore gravità della condotta negligente tenuto dall’ufficio postale rispetto alle verifiche da effettuare in relazione ad una situazione “anomala”, quale l’incasso di un assegno di traenza contestualmente all’apertura di un libretto postale da parte di soggetto non avente, fino a quel momento, depositi o conti presso P., rispetto alla condotta tenuta dalla parte attrice, che rappresenta solo il soggetto che ha partecipato con la modalità di innesto della catena causale – consistito nella superficialità di aver effettuato la spedizione degli assegni tramite l’utilizzo dei normali servizi postali privi di tracciabilità e insidiati da più elevato pericolo di sottrazione, pur potendo con un minimo sforzo rendere più sicura la trasmissione e consegna del plico.
Conseguentemente, si ritiene imputabile il concorso di colpa della parte attrice nella misura di un terzo.
Pertanto, la società convenuta è stata condannata, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento, in favore della parte attrice, dei due terzi dell’importo complessivo degli assegni in oggetto, oltre la rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T., trattandosi di debito di valore, dalla data di negoziazione degli assegni (data dell’evento lesivo) al saldo, nonché gli interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo.

STORIA  DEL TESTAMENTO OLOGRAFO DI UN “PADRE PADRONE”

Patrizia Belloni

grafologa giudiziaria

Poter adottare un bambino per una coppia che non può avere figli in modo naturale rappresenta una occasione veramente grande, un modo diverso per diventare genitori ma non meno importante infatti quasi sempre si crea un legame forte tra genitori- figli spesso come quello biologico.

Perché si avverte il desiderio di adottare un bambino?  Quali sono le ragioni che spingono molte coppie ad intraprendere questo cammino?

A me personalmente verrebbe da rispondere che il motivo principale è quello di dare amore ad una creatura a cui è stato negato questo diritto al momento della sua nascita, creare una famiglia, trasmettere dei valori ed aiutarlo a crescere, la percezione tangibile della continuità cioè la presa di coscienza di una realtà e non a caso spesso si dice “tramandato di padre in figlio”.

Invece purtroppo a volte capita che i bambini vengano adottati per motivi di mero opportunismo, so che nel 2022 anno in cui ci troviamo tutto ciò possa sembrare assurdo ed anacronistico, accade più spesso di quanto si possa immaginare, non è un problema dovuto alla posizione geografica, ma è il frutto dell’ignoranza e povertà che coinvolge molte persone ed è una storia vera quella che vi sto per narrare, con mio forte rammarico.

Pochi mesi fa venivo contattata telefonicamente da un certo Sig. Marcello (nome di fantasia) il quale mi chiedeva un appuntamento per sottopormi un testamento olografo scritto di proprio pugno da suo padre, “c’è qualcosa che non mi torna in quella scrittura e penso che il testamento sia falso”, sue testuali parole, una frase che purtroppo le persone mi ripetono ormai da moltissimo tempo.

Dal momento che mi occupo quasi esclusivamente di testamenti olografi accetto di buon grado l’incontro professionale con il Sig. Marcello con la speranza che la sua convinzione avesse delle reali fondamenta e che non fosse dettata soltanto dal desiderio maturato dalle proprie aspettative per avere un domani un po’ più roseo economicamente.

Ci incontriamo nel mio studio ed il Sig. Marcello mi dice di essere stato adottato quando aveva circa sei anni fine anni settanta, in un paese non molto distante da Roma, infatti pensava di aver trovato finalmente dei genitori amorevoli, una bella casa in campagna un bellissimo prato dove poter scorrazzare in libertà un fedele cagnolino inseparabile compagno di giochi da accudire invece…

Era stato adottato per necessità, i genitori putativi avevano bisogno di qualcuno che li aiutasse nei campi, accudire il bestiame ed eseguire altre mille incombenze, gli avevano permesso di ottenere a stento soltanto la licenza elementare e poi lavoro ed ancora soltanto lavoro.

Una storia che sembra tratta dal libro di Gavino Ledda “Padre Padrone”

Infatti ho riscontrato non poche analogie con quel romanzo dal quale successivamente nel 1977 fu tratto il celebre film diretto dai fratelli Taviani.

“Sono venuto a riprendermi il ragazzo, mi serve a governare le pecore e a custodirle… ho bisogno di lui in campagna il ragazzo è mio”

Questo è un passo del libro sopracitato, il “ragazzo” aveva soltanto sei anni, figlio naturale, frequentava la prima elementare ed era in classe quando il padre irruppe sotto gli occhi attòniti della maestra e dei compagni, era il 1944.

Nasce nel 1938 in provincia di Sassari, pastore analfabeta fino all’età di vent’anni, poi grazie ad un suo superiore dell’esercito durante il servizio militare consegue la licenza elementare nel 1961 e da lì la scalata verso la cultura che rende libero ogni essere umano, fino ad arrivare alla laurea in lettere intorno agli anni settanta.

Purtroppo il presentimento che avevo maturato quando il Sig. Marcello mi aveva illustrato la situazione al telefono, cioè che il testamento fosse il frutto della mente contorta di quel “padre” quindi autentico si è avverata, anche se mai come quella volta avrei voluto che il finale fosse stato diverso.

Non soltanto lo ha diseredato sciorinando tutta una serie di motivazioni valide soltanto nella sua povera mente, ma oltretutto scrivendo che siccome era stato adottato non aveva diritto a nulla di quei beni che tra l’altro il Sig. Marcello con il suo lavoro di anni ed anni aveva contribuito a costruire nel vero senso della parola.

 Una volta diventato maggiorenne e con l’aiuto di uno zio era riuscito a riprendere gli studi e a diplomarsi geometra, successivamente era stato assunto presso una società di costruzioni del suo paese ed aveva ristrutturato proprio con le sue mani la grande casa dove viveva con la sua famiglia, ormai molto datata e bisognosa di “cure”.

Nel frattempo la sua mamma adottiva era deceduta e suo padre ritenne opportuno risposarsi con una donna molto più giovane di lui, una ragazza dell’est che dapprima venne assunta come badante e da lì a poco divenne la padrona di casa e non soltanto.

Il testamento come ho anticipato era autentico, scritto di pugno del Sig. Giovanni, il Sig. Marcello mi ha consegnato molto materiale sul quale poter lavorare, infatti anche se suo padre, persona rozza e quasi per nulla scolarizzata era solito lasciare per casa ogni mattina tanti foglietti scritti a mano sui quali erano specificati i vari lavori che ciascuno dei componenti della famiglia doveva sbrigare.

Non ho ritenuto accettare l’incarico perché non vi erano i presupposti, il testamento olografo è stato scritto interamente dal Sig. Giovanni, scrittura elementare ma libera da costrizioni, un testamento scritto nella assoluta consapevolezza di ciò che stava affermando. Fortunatamente non tutto è risultato vano perché anche i figli adottivi riconosciuti hanno diritto alla quota di eredità legittima, la stessa che spetta ai figli naturali di una coppia, pertanto il Sig. Marcello avrà la soddisfazione di avere un adeguato riconoscimento ai sensi dell’art. 536 c.c. che equipara i figli adottivi a quelli naturali e legittimi.