Gli elementi di prova acquisiti nell’ambito delle indagini preliminari (nella specie la perizia grafologica disposta dal Pubblico Ministero e le sommarie informazioni testimoniali) costituiscono prove atipiche utilizzabili nel processo civile che il giudice può liberamente valutare e porre a base del proprio convincimento.
Il presente giudizio, introdotto da C. con atto di citazione notificato in data 01.07.2021, ha ad oggetto l’accertamento della falsità del testamento olografo apparentemente redatto, datato e sottoscritto da M. il 13.12.2020, mentre era ricoverata presso il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, con cui la de cuius avrebbe devoluto tutto il suo patrimonio in favore di T..
Invero, il testamento in esame, pubblicato in data 30.3.2021 con atto del Notaio Dott. Seb astiano G. (Rep. n. (…) Racc. n. (…)), così dispone:
“BOLOGNA/13/12/2020 IO SOTTOSCRITTA M. NATA A *** (B.), IL –-(…) E RESIDENTE A B. IN *** ***, AFFETTA DA ADENOCARCINOMA IN FASE AVANZATO E TEMENDO PER LA MIA VITA, INTENDO LASCIARE TUTTI I MIEI BENI, AL MIO COMPAGNO T., CON IL QUALE HO PASSATO QUASI TUTTA LA MIA VITA E CON IL QUALE INTENDO SPOSARMI. QUESTE SONO LE MIE VOLONTÀ. M.” (doc. n. 7 fasc. att.).
L’attore, a sostegno delle proprie domande, ha esposto in sintesi che:
- in data 15.1.2021 M. è deceduta a Bologna, presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi (doc. n. 3), all’età di 72 anni, dopo essere stata ivi ricoverata ininterrottamente dal 4.12.2020;
- l’unico congiunto ed eredelegittimo di M. è il fratello C., essendodeceduti entrambi i genitori (doc. n. 4).
- M., peraltro, non era mai stata sposata, né aveva mai avuto figli (doc. n. 5);
- fin dal 4.12.2020 e per tutto il ricovero M. non aveva mai avuto contatti con familiari o amici, se non telefonicamente, perché le visite e qualsiasi contatto con persone esterne erano impediti dalle stringenti norme Covid 19 in vigore in Ospedale;
- durante la degenza, il T. aveva effettuato alcune commissioni per M. in supportodella cugina della de cuius, …, la quale assisteva da tempo e in maniera continuativa la parente malata;
- M. aveva intrattenuto un semplice rapporto di amicizia con T., ma non vi era stato alcun legame amoroso stabile e duraturo tra i due, né una convivenza, neppure una frequentazione abituale, né tanto più un’assunzione spontanea e volontaria reciproca di impegni di assistenza morale e materiale, né una comunanza di vita, tant’è che il T. era stato sposato fino al 1986 con la defunta …(doc. n. 30), matrimonio da cui ha avuto anche un figlio, e da circa 20 anni ha una compagna stabile, tale A.
L’attore ha, quindi, sostenuto che il T. ha strumentalizzato la situazione e, viste le condizioni di salute di M., ha tentato di profittare dello stato di debolezza fisica e psichica per impossessarsi del cospicuo patrimonio della stessa (avente un valore di 2/3 milioni di Euro) mentre era ancora in vita.
Ha allegato che anche i medici del Sant’Orsola avevano messo in guardia i familiari circa la possibilità che il T. stesse circuendo M.. Difatti, risulta all’attore che, in data 7.1.2021, T. ha richiesto all’Ospedale certificazione sullo stato di salute di M. da produrre in Comune ai fini di matrimonio. M., interpellata dal medico (Dott.ssa…) circa la sua volontà di rilascio di detto certificato, aveva categoricamente negato il consenso e chiesto che non venisse data alcuna informazione al T..
Inoltre l’attore ha prodotto, unitamente all’atto di citazione, la perizia grafologica commissionata alla grafologa Dott.ssa…che è pervenuta alle seguenti conclusioni: “la scheda testamentaria olografa non è stata redatta in tutte le sue parti (data, testo e sottoscrizione) dalla de cuius M. con alto grado di probabilità. La certezza tecnica attributiva verrà confermata alla visione degli originali” (doc. n. 8).
In tesi attorea, dunque, T. avrebbe provveduto ad una postuma artificiosa creazione del testamento. E ciò, sulla scorta di quanto valutato dal perito grafologo e delle ulteriori seguenti comprovate circostanze: - precedenti rapporti sentimentali di M.;
- stabile relazione di T. con tale A. e precedente matrimonio con E. L.;
- assenza di rapporto sentimentale con T. stabile e duraturo, né di frequentazione abituale, o convivenza;
- fermo diniego di M. di consegnare a T. le chiavi del suo appartamento;
- rifiuto di M. di fornire a T. documentazione sanitaria al fine di matrimonio, mentre era ricoverata;
- rifiuto di M. a fornire al T. informazioni sul suo stato di salute;
- concessione della delega bancariaalla cugina piuttosto che al presunto compagno, nonostante nello stesso periodo (secondo controparte) avesse devoluto a lui tutta l’eredità;
- assenza di T. durante la convalescenza di M. nell’ottobre/novembre 2020;
- mancata risposta di M. alla domanda precisa di T. di volerla sposare;
- mancate risposte di M. a tutti i messaggi Whatsapp inviati da T..
Si è costituito in giudizio T. contestando la ricostruzione attorea dei rapporti tra la de cuius ed il convenuto.
In particolare, il convenuto ha inteso smentire l’affermazione attorea secondo la quale tra M. e T. non vi fosse mai stato alcun rapporto sentimentale.
A prova del fatto che, invece, tra i due vi fosse un legame amoroso e sentimentale iniziato nel 1983 fino alla morte della de cuius ha prodotto i seguenti documenti: - il certificato delle pubblicazioni di matrimonio del mese di dicembre 1993, in cui risulta che T. e M. volevano contrarre matrimonio (doc. 1);
-il certificato del PRA in cui risulta che T. e M. avevano in comproprietà un’autovettura targata …dal 1993 al 2005 (doc. 2); - il certificato storico di famiglia rilasciato dal Comune di Cervia, in cui risulta che la coppia dal 1992 viveva nella stessa abitazione a Cervia in viale…;
- n. 3 certificati di residenza del Comune di Bologna, in cui si certifica che T. abitante in Strada M. n.46 è residente a B. dal 18/05/1995, proveniente da Cervia. L’appartamento di strada Maggiore n.46 è quello di proprietà di M..
Il convenuto ha, quindi, allegato che tra T. e M., dal 1983 e fino alla morte di quest’ultima, vi è sempre stato un legame amoroso. Non corrisponderebbe, dunque, al vero che M. durante la sua vita avesse avuto stretti legami sentimentali con altre persone, perché era sempre stata legata sentimentalmente solo con il T..
Inoltre il convenuto ha dedotto che sin dal 2015, quando M. aveva scoperto di essere gravemente malata, era stato solo ed esclusivamenteil T. a prendersi cura della sua compagna. Anche durante l’ultimo ricovero, il T. si recava tutti i giorni in ospedale a portare la biancheria pulita che consegnava agli infermieri e ritirava quella da lavare.
L’attore ha, altresì, esposto che durante tale ricovero M. ricevette sia da T. che dalla cugina S. dei block notes e penne, affinché la stessa potessescrivere le sue ultime volontà. Poiché M. voleva fare la cura del Dott. D.B., avendo già effettuato una visita nel mese di settembre presso il suddetto medico, la stessa chiedeva al T., che prontamente soddisfaceva la richiesta, di avere tutto il fascicolo del suo percorso clinico. Dopo il giorno 13.12.2020 gli infermieri dell’ospedale riconsegnavano al T. il suddettofascicolo contenete tutta la documentazione medica. Il 14.12.2020 il medico del reparto consegnava al T. la certificazione per il rinnovo del codice 48, cioè l’esenzione ticket e dopo pochi giorni il T. la riconsegnava con il ticket già rinnovato. Successivamente il T. si adoperava per allertare l’Associazione A.N.T. che si trovava al piano primo dell’ospedale Malpighi di Bologna.
Il convenuto ha affermato che il testamentoper cui è causa veniva trovato dal Tiziodentroil fascicolo sanitario che lo stesso aveva fatto avere a M. e poi restituitogli.
Conseguentemente, ha concluso domandando, in via principale e nel merito, di rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e di dichiarare valido a tutti gli effetti di legge il testamento olografo datato il 13.12.2020 e pubblicato il 30.03.2021 per atto Notaio Dott…., Rep. n. (…), Racc. n. (…).
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1), c.p.c., l’attore ha sostenuto che le deduzioni di parte convenuta e le relative produzioni documentali (cfr. doc.ti nn. 2,3 e 9 fasc. conv.) sono del tutto inconsistenti perché né i certificati di residenza, né le pubblicazioni di matrimonio del dicembre 1993, né il certificato di proprietà dell’autovettura, sono documenti idonei a comprovare l’esistenza di una relazione stabile tra il T. e M., durata dal 1983 e fino alla morte di quest’ultima.
Parte attrice ha osservato, come dedotto nell’atto introduttivo e non smentito dal convenuto, che M. ha intrattenuto molteplici relazioni sentimentali con diversi uomini dal 1984.
Ne consegue che non vi può essere stato alcun legame stabile e duraturo con il T., quantomeno non negli ultimi 20 anni, anche perché lo stesso risulta sentimentalmente legato da un rapporto sentimentale e di convivenza con A. M., come risulta dalla relata di notifica dell’atto di citazione (depositata in atti) redatta dall’Ufficiale Giudiziario, ove la stessa M. – presente presso l’appartamento del T. al momento della notifica – si qualifica come “compagna”.
Inoltre ha rilevato che il documento prodotto, costituito dalle pubblicazioni di matrimonio del dicembre 1993 tra T. e M., non scalfisce la circostanza dedotta da parte attrice secondo cui tra M. e T. non vi è stato un rapporto sentimentale stabile e duraturo. Anzi, proprio il fatto che alle pubblicazioni non sia seguito il matrimonio conferma la mancanza di serietà nel presunto legame tra i due e, comunque, il venir meno della volontà degli stessi di assumere reciprocamente gli impegni derivanti da un legame stabile e duraturo come il matrimonio, che implica comunanza di vita e reciproca assistenza morale e materiale.
Del resto, se effettivamente l’intenzione di M. e di T. era quella di trascorrere la vita insieme uniti dai vincoli del matrimonio non si vede perché alle pubblicazioni non è seguita effettivamente la celebrazione dello sposalizio e perché, neppure negli anni successivi, i due abbiamo mai nuovamente avviato le procedure in tal senso.
Ancora l’attore ha smentito che già dal 1983 il T. frequentasse M., dal momento che lo stesso risultava sposato e lei invece era legata a tale X, imprenditore di Napoli, con cui ha intrattenuto una relazione di 10 anni circa e con il quale ha convissuto trasferendosi a Napoli.
L’attore ha, dunque, sostenuto che quanto dedotto dal convenuto non è idoneo a comprovare e giustificare la frase riportata nel testamento, secondo cui T. sarebbe stato il “compagno” di M. di “quasi tutta” la vita, in quanto potrebbe comprovare solamente che i contatti tra i due sarebbero eventualmente rimasti circoscritti ad un periodo molto breve e risalente (1992 / 1995) e che sia prima che dopo M. ha avuto altri rapporti sentimentali.
Pertanto, ha continuato a sostenere con forza che risulta incredibile e inverosimile che anche un eventuale rapporto di pochissimi anni e molto risalente nel tempo (circa 30 anni prima) possa aver condotto M. a devolvere il patrimonio in favore di T..
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1), c.p.c. T. ha, innanzitutto, dedotto che le conclusioni di cui alla perizia grafologica di parte attorea sono state raggiunte dopo un confronto tra la “copia” del testamento in parola e altri documenti della de cuius, e che, pertanto, tali conclusioni non sono attendibili, in quanto, come noto, perché un esame grafico risulti affidabile e credibile, occorre che venga condotto sull’originale del documento in questione e non già su una copia fotostatica di quest’ultimo, giacchè l’analisi della sola copia non consente di cogliere con precisione i segni grafici relativi allo scrivente.
Il convenuto ha, inoltre, rilevato che tra la de cuius e C. non correvano buoni rapporti, fortemente incisi dalla battaglia legale insorta tra i due fratelli anni addietro in relazione all’eredità materna, tant’è che il M., nell’atto introduttivo del presente giudizio, mai ha dichiarato di essere stato accanto alla sorella che, dal mese di dicembre dell’anno 2015, pativa una patologia tumorale per il peggioramento della quale veniva ricoverata nel mese di dicembre del 2020 fino al decesso. Dunque, in tesi di parte convenuta, non deve stupire una simile volontà della de cuius poiché il T. si è occupato di offrire la dovuta assistenza alla de cuius durante le sofferenze provocate dalla patologia tumorale e, inoltre, aveva anche prestato il proprio contribuito economico durante gli anni vissuti con la propria compagna.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c. l’attore ha formulato le proprie istanze istruttorie consistenti in plurime richieste di ordine di esibizioneafferenti l’originaledel testamento e di copiosa documentazione da offrire in comparazione, nonché nell’istanza di una CTU grafologica e, infine, nella richiesta di prova testimoniale su tutte le circostanze dedotte nei propri atti difensivi.
Il convenuto, con la propria memoria istruttoria, ha domandato l’interrogatorio formale di C. e l’ammissione di prova testimoniale.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3), c.p.c. l’attore ha dato atto che, successivamente alla scadenza del termine per il deposito dellamemoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c., sono emersi, nello speculare procedimento penale instaurato a carico di T. (n. 11089/2021 R.G.N.R./Mod. 21 – P.M. Dott.ssa Caruso), fatti e documenti rilevanti ai fini di causa, che ha esposto e prodotto in questa sede, anche in replica alle istanze istruttorie avversarie.
In particolare, risulta documentato dall’attore che, in data 5.5.2022 è stato notificato all’indagato T. “Avviso di chiusura delle Indagini Preliminari ex art. 415 bis c.p.c.” per il reato di cui all’art. 491 c.p. (Falsità in testamento olografo), “perché al fine di arrecare a sé o ad altri un vantaggio e di recare ad altri un danno, formava un testamento olografo falsoa firma apparente di M.D., datato 13.12.2020 e pubblicato, su sua richiesta, in data 30.3.2021 con rogito Notaio …di B.” (doc. n. 38 fasc. att.).
In data 18.5.2022, a seguito di richiesta del difensore di C. nel procedimento penale, il PM Dott.ssa Caruso ha autorizzato il legale a prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo delle indagini (doc. n. 39).
In data 19.5.2022, il legale di C. ha preso visione ed estratto copia del fascicolo relativo al procedimento citato a carico di T. (doc. n. 40), sicchè solo in epoca successiva alla seconda memoria istruttoria, l’attorte è venuto a conoscenza dei rilevanti esiti delle indagini espletate nel procedimento penale, di seguito indicate.
In data 26.10.2021 il PM ha disposto l’esecuzione di una Consulenza Tecnica Grafologica sul testamento olografo di M., nominando all’uopo la dott.ssa B. di G., la quale ha depositato perizia in data 27.12.2021 (doc. n. 41 fasc. att.).
Con Provv. del 27 dicembre 2021 il PM ha disposto l’integrazione dell’indagine tecnico grafologica, dandoincarico alla CT di provvedere ad “acquisizionedi un saggio grafico della persona sottoposta alle indagini, ad ulteriormente accertare, anche alla luce di tale acquisizione, se il testamento olografo a firma di M. …. sia compatibile con la grafia della stesa M., nonché con quella dell’indagato” (doc. n. 42).
Dopo aver provveduto all’acquisizione del saggio grafico di T. (cfr. doc. n. 41 pagine da 174 a 184 del file pdf), la CT dott.ssa … ha così concluso: “il testamento olografo a firma di M. datato 13.12.2020, pubblicato il 30.03.2021, di cui al verbale di sequestro del 15.10.2021 non è compatibile con la grafia della stessa M. ma è interamente riferibile alla mano scrivente dell’indagato T.” (cfr. doc. n. 41, pag. 173 del pdf e pag. 35 della perizia integrativa).
Dall’accesso al citato fascicolo è, inoltre, emerso che la Polizia Giudiziaria ha sentito a sommarie informazioni testimoniali …(doc. n. 43 fasc. att.), i quali hanno confermato quanto sostenuto dalla difesa dell’attore circa i rapporti tra M. e T..
All’udienza in data 26.01.2023 la difesa attorea ha dato atto di aver depositato la copia del fascicolo penale contenente la perizia grafologica che ha disconosciuto la sottoscrizione di M. e ha chiesto, in forza di tale acquisizione, la fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la decisione. In via subordinata, ha insistito per le richieste istruttorie.
La difesa di parte convenuta ha insistito per l’ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti nella comparsa e nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c..
Il Giudice si è riservato sulle istanze delle parti.
Nelle more, in data 12.04.2023, la difesa di parte attrice ha depositato “Foglio di produzione” per C. nel quale ha dato conto di avere avuto accesso, nei giorni immediatamente precedenti, e per la prima volta, al fascicolo del P.M. e la possibilità di estrarne gli atti.
Dalla visione del citato fascicolo è emerso che T. in data 9.6.2022 ha reso interrogatorio nel quale ha confessato di aver falsificato il testamento, testualmente dichiarando: “Ammetto l’addebito che mi viene contestato. Non intendo trovare alcuna minima scusa ma soltanto spiegare quale è stato il rapporto che ho intrattenuto nel corso di tanti anni con la Sig.ra M. (…)”.
Ciò posto la difesa attorea, stante l’importanza e rilevanza di detta confessione nel giudizio civile e la sopravvenienza rispetto al termine delle memorie istruttorie, ha prodotto il verbale di interrogatorio di T. del 9.6.2022 (doc. 46), e ha chiesto l’acquisizione dello stesso nel materiale probatorio del giudizio ai fini della decisione.
Con Ordinanza riservata del 05.05.2023 il Giudice, preso atto del contenuto del verbale di interrogatorio reso dal convenuto in data 09.06.2022, riversato da parte attrice in atti, nel quale T. ha ammesso la commissione del reato di cui all’art. 491 c.p.; ritenuta l’ammissibilità della produzione attorea del predetto verbale trattandosi di documento formatosi successivamente alla scadenza dei termini istruttori; ritenuta, pure, la piena utilizzabilità ai fini probatori delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da T., che, peraltro, confermanoquanto già emerso nell’ambitodella perizia grafologica disposta dalla Procura della Repubblica; ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori atti istruttori in ambito civile, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza in data 18.05.2023 parte attrice ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183, comma VI, n. 1), c.p.c. insistendo, dunque, per la declaratoria di nullità del testamento; parte convenuta ha aderito alle conclusioni di parte attrice, rimettendosi a giustizia sulle spese di lite. I procuratori delle parti hanno rinunziato ai termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda dell’attore deve, evidentemente, essere accolta, alla stregua del materiale probatorio acquisito in atti e della sostanziale adesione alla domanda attorea da parte dello stesso convenuto in giudizio.
Giova ricordare che secondo la costantegiurisprudenza di legittimità “Nell’ordinamentoprocessuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (Cass. Sez. 2 – , Sentenza n. 1593 del 20/01/2017; Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 settembre 2018, n. 22580).
Nel processo civile le prove atipiche sono comunque utilizzabili “dipendendo la loro rilevanza esclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal giudice di merito, non sussistendo (…) alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità “tipizzate” di introduzione della stessa in giudizio…” che assicura la discussione in contraddittorio delle parti sull’efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare (Cass. Civ. Sez. III, n. 8459/2020).
Nel caso in esame parte attrice ha prodotto in giudizio gli elementi di prova acquisiti nell’ambito dell’indagine preliminare disposta dalla Procura della Repubblica di Bologna (proc. n. 11089/2021 R.G.N.R./Mod. 21) a carico del convenuto T. per il reato di cui all’art. 491 c.p.c (Falsità in testamento olografo), costituite dalla perizia grafologica disposta dal Pubblico Ministero ed affidata alla dott.ssa —- dalle cui conclusioni questo giudicante non ha motivo di discostarsi stante la correttezza e meticolosità dell’accertamento – la quale ha valutato che “il testamento olografo a firma di M. datato 13.12.2020, pubblicato il 30.03.2021, di cui al verbale di sequestro del 15.10.2021 non è compatibile con la grafia della stessa M. ma è interamente riferibile alla mano scrivente dell’indagato T.”, nonchédalle sommarieinformazioni testimoniali reseda …(doc. n. 43 fasc. att.), i quali hanno confermato quanto sostenuto dalla difesa dell’attore circa i rapporti tra M. e T..
All’efficacia probatoria di tali emergenze, di per sé già dirimente ai fini della decisione nel presente giudizio, si è aggiunto l’esito dell’interrogatorio condotto dai Carabinieri della Sezione di P.G. su delega di indagini del Pubblico Ministero a seguito della richiesta formulata dalla difesa dello stesso T. dopo la notificazione dell’Avviso di conclusione delle indagini preliminari: il T. ha consegnato agli Ufficiali di P.G. una dichiarazione sottoscritta da considerarsi parte integrante del verbale di interrogatorio del 09.06.2022 con la quale ammette pianamente di aver commesso il fatto imputatogli, riconoscendo la temerarietà della propria condotta e chiedendo perdono a tutti (doc. 46).
Il valore confessorio di tali dichiarazioni acquisite agli atti è stato, infine, ribadito anche in questa sede civile avendo il convenuto aderito alla domanda dell’attore all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Conseguentemente va dichiarata la nullità del testamento olografo di cui si discute e riconosciuto C. quale unico erede legittimo di M., con ordine a T. di rilasciare i beni ereditari e di restituire gli stessi.
Quanto alle spese di lite, la volontà adesiva alle conclusioni formulate dall’attore, manifestata dal convenuto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, consente di non porre a sua carico le spese della fase decisoria del presente giudizio. Restano, invece, a carico del convenuto, stante la soccombenza, le spese delle fasi di studio, introduttiva e di trattazionedel giudizio, postoche, ancora all’udienza in data 26.01.2023 e, dunque, ad interrogatorio già avvenuto (09.06.2022), il convenuto ha insistito per l’ammissione dei mezzi istruttori; spese liquidatecome in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto dell’attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesao assorbita, così dispone:
1) Dichiara che il testamento olografo datato 13.12.2020 e pubblicato il 30.3.2021 dal Notaio Dott. G., Rep. n. (…) , Racc. n. (…), non è stato redatto, datato e sottoscritto da M..
2) Accerta e dichiara la nullità del testamento olografo datato 13.12.2020 apparentemente redatto, datato e sottoscritto da M. in favore di T..
3) Dichiara che C. è l’unico erede legittimo di M. e, conseguentemente, ordina a T. il rilascio dei beni ereditari e la restituzione degli stessi, ivi compresi gli immobili, gli importi contenuti nei conti correnti, i titoli azionari e il contenuto della cassetta di sicurezza, in favore di C..
4) Condanna T. al pagamento, in favore di C., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 555,89 per anticipazioni, Euro 24.358,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.