Disconoscimento della propria firma. L’importanza del parere del grafologo

Assai di frequente, si verifica che il grafologo giudiziario nella veste di consulente di parte, venga interpellato per esprimere un parere a supporto del disconoscimento, di una o più firme apposte su documenti di varia specie, quali contratti, assegni bancari, ricevute di pagamenti etcetera.

Il codice civile in proposito al 1° comma dell’art. 214 c.p.c. non lascia dubbi “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.

E’ di tutta evidenza che seppur necessario, il formale disconoscimento della propria sottoscrizione non può bastare “sic et simpliciter”, qualora ai sensi dell’art. 216 c.p.c.,  la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta, ne chieda la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

Purtroppo molti ignorano le suddette disposizioni procedurali o ancor peggio mal consigliati da presunti esperti del diritto con scarse conoscenze della grafologia, ritengono ingenuamente che sia sufficiente negare di aver firmato un contratto per tirarsi fuori dal problema, anche quando hanno la piena consapevolezza di averlo effettivamente sottoscritto.

Vediamo quindi di capire, quando e perché rivolgersi al grafologo per il disconoscimento della propria firma.

Prendiamo il caso in cui ci dovesse accorgere che qualcuno ha abusivamente firmato al posto nostro, per indicarci quali garanti del credito con la finanziaria che ha concesso il prestito per l’acquisto di un bene, quale ad esempio un autoveicolo. Nella stragrande maggioranza delle volte quel qualcuno sarà un parente, un amico o un socio in affari che ha profittato della nostra conoscenza per ottenere a nostra insaputa il beneficio di una garanzia, pensando in maniera superficiale che non ne saremmo mai venuti a conoscenza.

In pratica a meno che non sia stato appositamente fornito un recapito di posta diverso, la finanziaria annualmente invia un’informativa al fideiussore sulle condizioni del contratto in essere corredata da un resoconto delle rate pagate e del capitale residuo.

Altrimenti potremmo venirne a conoscenza andando a chiedere un mutuo per una nostra esigenza allorquando l’istituto di credito  ci  rappresenterà che in CRIF (Centrale rischi intermediari finanziari) risulta un’esposizione debitoria eccessiva in cui pesa anche la somma garantita per l’acquisto di un’autoveicolo.

Potremmo infine venirlo a sapere, nel momento in cui la finanziaria ci chiede in qualità di garanti di onorare il debito rimasto insoluto da parte del debitore principale.

Di fronte alla suddetta scoperta e qualora si decida di adire alle vie legali, allora potrebbe essere utile rivolgersi ad un grafologo giudiziario.

E’ ben chiarire che non vi è alcun obbligo ne necessità di avvalersi di un grafologo giudiziario per avere la conferma della falsità della firma, soprattutto quando siamo perfettamente consci di non aver mai sottoscritto quel contratto, ma l’acquisizione di un parere scritto del citato professionista può avere i suoi vantaggi,  già nell’avvio del procedimento.

Il parere del grafologo nel suddetto caso può avere una fondamentale importanza e si consiglia di acquisirlo nella forma del parere “pro veritate, allorchè si optasse per presentare una denuncia querela presso un ufficio di Polizia, comando Carabinieri o direttamente alla Procura della Repubblica, contro il responsabile della falsificazione della firma che sarà chiamato a rispondere dei delitti di: falsità in scrittura privata, sostituzione di persona e truffa.

Infatti una denuncia supportata dal parere del grafologo avrà maggiore credibilità agli occhi degli inquirenti ponendoci al contempo al riparo da strumentali controdenunce per il reato di calunnia.

a cura di Roberto Colasanti     

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