L’abrogazione di alcuni reati penali di interesse grafologico.

L’art. 1 del D.Lgs. n. 7/2016 stabilisce l’abrogazione di alcuni reati ivi compresi quelli previsti e puniti dagli artt. 485 c.p. “falsità in scrittura privata” e 486 c.p. “falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato”. Di tutta evidenza che la giustizia penale non si occuperà più dal 6 febbraio 2016 (entrata in vigore del decreto legislativo anzidetto) di quei reati che principalmente vedevano il coinvolgimento del grafologo nella veste di perito e consulente penale.

L’antigiuridicità dei fatti è stata comunque affermata con il decreto legislativo nella misura in cui sono state stabilite sanzioni pecuniarie civili che per i casi più gravi potranno arrivare sino a 12.000 Euro. Sanzioni in favore della cassa delle ammende che verranno quantificate dal giudice civile contestualmente e in aggiunta alla condanna al risarcimento del danno in favore della persona offesa.

Di conseguenza, per le fattispecie di falsità in questione l’obbligatorietà dell’azione penale, nella fattispecie a seguito di presentazione della querela, del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 112 Cost. ha lasciato il passo all’iniziativa della persona offesa di avviare (si può serenamente affermare “a propria cura e spese”) l’azione dinanzi al giudice civile. Quali saranno gli effetti sul piano sociale è difficile prevederlo sin da adesso, sicuramente la nostra società non rimarrà avulsa dal problema delle scritture private false. Si ritiene, quindi, che troverà maggiore spazio l’accordo stragiudiziale e/o la transazione in corso di giudizio ove la persona offesa potrà anche argomentare sulla convenienza di un accordo inter partes sul presupposto del venir meno dell’alea della sanzione in favore della Cassa delle Ammende. Anziché la ponderazione della querela penale a fronte della possibile imputazione del reato di calunnia vi sarà quella di tipo economico sui costi dell’azione civile.

Per quel che concerne il coinvolgimento del grafologo pongo in rilievo, senza pretesa di esaustività, i seguenti aspetti: la necessità/opportunità di allegare all’azione civile una consulenza grafologica di parte (CTP) in ossequio all’art. 2967 c.c. che afferma “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; la valutazione della lesione patita ai fini dell’opportunità o meno di sostenere l’onere di affrontare un giudizio (prima la querela non aveva costi). La sensibilità del grafologo dovrà comunque orientarsi verso l’ambito civilistico ove l’importanza della collaborazione con gli avvocati sembra, per entrambe le figure professionali, non dare spazio a dubbi. Mentre all’interrogativo sulla limitazione della possibilità di giustizia solo a chi ha le risorse economiche può rispondersi facendo riferimento al gratuito patrocinio a spese dello Stato a mezzo del quale, in presenza di alcuni requisiti reddituali, è possibile avere il patrocinio legale di una avvocato di fiducia, purché iscritto negli appositi elenchi tenuti all’uopo dall’ordine, con costi a carico dello Stato.

Gabriele Colasanti

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