La consulenza grafologica in ambito testamentario

Tra gli atti e i documenti che possono formare l’oggetto della consulenza e della perizia grafologica assume un particolare rilievo il testamento olografo ossia quello “scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore” (art. 602, co. 1, Cod. Civ.). Questa tipologia di atto di “ultima volontà” rientra tra le forme ordinarie di testamento previste ai sensi dell’art. 601 Cod. Civ. unitamente all’atto notarile (pubblico o segreto).
La previsione della forma olografa appare evidenziare la legittimazione giuridica della grafologia ovvero l’affermazione del legislatore della idoneità della scrittura a distinguere ed identificare l’individuo.
Infatti, come affermato da autorevole dottrina civilistica la solennità coincide, nel caso di specie, con l’essere il testo scritto per intero per mano del testatore ovvero senza l’ausilio di mezzi meccanici e senza l’intervento di terzi.
Se la scrittura non fosse significativa della personalità di un individuo che senso avrebbe una norma di questo tenore?
Nel concreto, l’oggetto dell’indagine grafologica coincide con l’autenticità della sottoscrizione, con l’attribuzione del testo alla mano del de cuius e con la datazione del documento. Infatti , stante la revocabilità del testamento a mezzo di una successiva disposizione “di ultima volontà” potrebbe avere rilievo, in sede contenziosa, solamente la datazione in caso di autenticità di più atti tra loro in contrasto.
Per meglio delineare la rilevanza della consulenza e perizia grafologica (di parte e d’ufficio) risulta utile evidenziare una massima giurisprudenziale della Suprema Corte secondo la quale la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 c.c. l’autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento, ad escludere l’olografia essendo sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità (e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione codice-civile_largedel testamento), non assumendo al riguardo rilevanza l’importanza che dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell’intero testamento secondo il principio utile per inutile non “vitiatur” (Cassazione civile , sez. II, 07 luglio 2004, n. 12458).
Appare di tutta evidenza, quindi, l’importanza dell’attività del grafologo professionista nell’ambito dei contenziosi civilistici inerenti disposizioni testamentarie rese nella forma anzidetta, ritenendosi necessario sottoporre al professionista incaricato non solo il testamento in contestazione ma anche scritti di comparazione.
Al tempo stesso risulta consigliabile recarsi da un legale previa perizia o consulenza grafologica (ancorché preliminare) ovvero rivolgersi ad un avvocato che abbia rapporti di collaborazione con professionisti esperti del settore.

Gabriele Colasanti