Come giungere alla verità peritale

La verità peritale è sostenuta dalla chiarezza con la quale si svolge il lavoro, sia nella prima fase di studio dove il consulente dopo aver esaminato tutto il materiale – che gli è stato inviato dalla persona interessata a sapere appunto la verità – sia quello da verificare ma anche di tutte le scritture o firme di comparazione decide se ci siano i presupposti per consigliare ad andare avanti con il percorso oppure no.
La verità peritale non deve essere offuscata da pregiudizi di varia natura che possa ridurne il valore specialmente per coloro che credono nell’efficacia della Grafologia giudiziaria come la sottoscritta, e mettono in pratica il proprio sapere volto alla ricerca della autenticità attraverso l’analisi del movimento scrittorio che ciascuno di noi personalizza, nonché dalla naturalezza e spontaneità che deve essere riscontrata sia nel testo se ci riferiamo ad uno scritto olografo, ma soprattutto nelle firma, è chiaro che il rigore metodologico è una imprescindibile esigenza di deontologia professionale e per quanto mi riguarda soprattutto morale, ed il rigore sarà superiore quanto più il perito grafologo nel corso degli anni avrà acquisito una maggiore maturità professionale attraverso la conoscenza del metodo grafologico peritale, e quindi metterà in atto.
Spesso il perito grafologo si interfaccia con persone non esperte e di conseguenza la comunicazione con tali soggetti dovrà essere quanto più chiara possibile e far loro comprendere in modo razionale seguendo una certa logica soprattutto dimostrativa il motivo di un determinato giudizio, soprattutto specificare quali sono le condizioni indispensabili per poter effettuare una consulenza quanto più chiara ed onesta professionalmente.
Quindi è necessario che vengano forniti al consulente dalla persona che promuove la causa – parte attrice – adeguata documentazione ovvero che le scritture di comparazione siano omogenee al testo da verificare quindi se un testamento olografo è stato eseguito in corsivo anche le scritture di comparazione dovranno essere scritte con la stessa modalità, che siano coeve alla data della stesura del testamento o firma, che ci sia un numero adeguato di comparative, che siano fotocopie di qualità cioè non devono essere rovinate o sbiadite dal tempo.
Sovente mi capita di non accettare un incarico di CTP ma ciò non vuol dire che non ci sia la volontà di svolgere un lavoro oppure non essere in grado di sostenere una consulenza ma semplicemente se già dal primo approccio la persona non mi fornisce adeguata documentazione, come già accaduto, scritture molto datate tipo di venti anni prima dalla data del testamento – che anche quelle sono utili al fine di stabilire se c’è coerenza grafica – ma ci vogliono necessariamente e soprattutto quelle coeve alla data del testamento o della firma apposta su un qualsiasi documento.
Il medico di famiglia sarebbe disposto a fare una diagnosi sulla scorta di analisi cliniche che gli vengono fornite dal paziente di dieci o venti anni prima?
Anche per la perizia giudiziaria vale lo stesso discorso, è impossibile in quanto la scrittura viene proprio condizionata dallo stato di salute dello scrivente, oltre che dall’età, dallo stato psicofisico del momento in cui ha vergato – ovvero messo nero su bianco le proprie ultime volontà.

La Grafologia giudiziaria ha la peculiarità di identificare l’autore di scritture olografe attraverso anche l’analisi del tracciato personale (ductus), valuta le possibili cause di variazioni grafiche, che siano naturali (che fanno parte della natura del soggetto) come ad esempio l’anzianità, cure farmacologiche, percorso psicoterapico ecc. oppure artificiose come ad esempio imitazione di un testamento olografo ma anche dissimulazioni volte al disconoscimento della propria firma apposta su assegni o contratti di svariata natura.
L’obbiettivo principale del Grafologo giudiziario è quello di giungere ad individuare l’identità di una persona attraverso l’analisi degli scritti olografi è un compito molto complesso e non facile proprio per la varietà dei gesti grafici di ciascuno di noi, per questo motivo si richiede la collaborazione da parte del richiedente ed ovviamente una fiducia necessariamente reciproca.

Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria
www.patriziabelloni.it

Falsificazione della firma per far espatriare la figlia minore senza il consenso dell’altro genitore

Considerazioni sulla scorta di un caso giudiziario e di cronaca di interesse grafologico in tema di tutela del minore.

Recentemente, a metà dicembre di quest’anno, è stata diffusa la notizia della sentenza di condanna ad otto mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di una madre che aveva falsificato la firma del marito per ottenere il rilascio del documento valido per l’espatrio per la figlia minore e ciò al fine trasferirsi all’estero interrompendo i rapporti padre-figlia.

I fatti  risalgono al 2016 ma la tematica è di estrema attualità  perché la disgregazione della coppia genitoriale sovente sfocia nella condotta ostativa dell’uno verso l’altro genitore ed il trasferimento del figlio all’estero, quand’anche circoscritto ad un limitato arco temporale, rappresenta  la fattispecie che, in via di fatto,  recide il rapporto genitoriale con conseguenze gravi per il minore, basti pensare all’impatto nella sfera psicologica conseguente alla repentina interruzione dei contatti con uno dei genitori.

 A ben vedere,  la normativa italiana mira ad evitare tali accadimenti essendo necessario il consenso di entrambi i genitori  ai fini del rilascio  al minore del documento valido per l’espatrio, in quanto l’art. 3 della Legge n. 1185/1967 (norme sui passaporti) prevede che “non possono ottenere il passaporto” i minorenni senza l’assenso dei genitori quali esercenti la responsabilità genitoriale.

Nel caso sopra richiamato, del quale non si conoscono i dettagli processuali, evidentemente la madre della bambina è stata ritenuta responsabile di aver  falsificato la firma dell’altro genitore al fine di manifestare la sussistenza proprio di quel consenso richiesto dalla normativa in tema di documenti validi per l’espatrio che, giova evidenziarlo, è posta  a tutela dei minori.

Difatti, con la riforma di cui alla Legge n. 219/12 ed al successivo D.lgs. n. 154/13 il legislatore, includendo espressamente tra “le decisioni di maggiore interesse per i figli” anche quella riguardante l’individuazione della residenza abituale del minore, ha  stabilito che la scelta sia assunta da entrambi i genitori e che solo nei casi di insanabile disaccordo tra quest’ultimi la stessa sia rimessa al giudice (artt. 316 e 337 ter c.c.).

Anche in caso di collocamento “prevalente” del minore presso uno dei genitori, o di  affidamento esclusivo, la scelta relativa alla sua  residenza deve essere, comunque, assunta da entrambi i genitori.

D’altronde anche il diritto alla libera circolazione di cui all’art. 16 Cost. che attribuisce a ciascun cittadino il diritto di  “uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge” trova delle limitazioni a salvaguardia dei figli, nell’alveo dei principi di cui agli artt. 30 e 31 Cost. e del principio del best interest of the child  che  trova la sua prima manifestazione nella Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo del 1959.

La recente condanna, quindi, comporta delle riflessioni in merito all’ampia portata di  una condotta criminosa che non  solo lede  il soggetto di cui viene falsificata la firma ma anche quelli del minore coinvolto.

In tale ambito, il professionista grafologo costituisce un valido ausilio per evidenziare e portare alla luce eventuali condotte illecite di falsificazione delle firme e di sostituzione di persona.

Gabriele Colasanti

Avvocato del Foro di Roma

La consulenza tecnica d’ufficio grafologica nel processo civile

Nel processo civile, la grafologia, nella fattispecie grafologia giudiziaria o forense, rappresenta una materia specialistica, connotata di peculiarità tecniche oltre che di stampo umanistico, utile a dirimere il contenzioso insorto fra le parti e rimesso all’autorità giudiziaria. Sono molteplici le controversie aventi ad oggetto l’apocrifia di una sottoscrizione o di un testo in particolare nell’ambito delle obbligazioni e dei contratti e nelle cause successorie che vede come “protagonista” il testamento olografo (art. 602 Cod. Civ.). Sembrano delineare l’importanza della grafologia in ambito giudiziario – civilistico – le disposizioni di cui agli artt. 214 c.p.c. e ss. (disconoscimento della scrittura privata). L’art. 216 c.p.c. (istanza di verificazione) prevede che “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, …indicando le scritture che possono servire di comparazione…”.
Ciò premesso, va precisato che il Giudice ove debba decidere su questioni che implichino l’impiego di conoscenze specialistiche e/o tecniche può avvalersi di un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) che assume la qualifica di ausiliario del giudice allo scopo di rispondere ai quesiti formulati dal Giudice (oggetto dell’incarico peritale) che in ambito civilistico vengono determinati sulla scorta delle domande e delle eccezioni delle parti sulle quali grava l’onere della prova. Pertanto, il Giudice può individuare un consulente tecnico al quale assegnare la risposta ad uno o più quesiti circa i fatti controversi fra le parti in causa (ad esempio: “accerti il C.T.U. se la firma apparentemente apposta da Tizio sul contratto di locazione sia apocrifa” oppure “accerti il C.T.U. se il testamento olografo pubblicato in data x dal notaio Sempronio sia stato interamente redatto per mano del defunto Mevio e dallo stesso sottoscritto”).
Laddove venga nominato un consulente tecnico d’ufficio le parti in causa hanno diritto di nominare un consulente tecnico di parte (C.T.P.) che assista alle operazioni peritali ai sensi dell’art. 194 c.p.c., presenti eventuali osservazioni ed istanze nonché sia parte del contraddittorio che conduce il C.T.U. ad elaborare la relazione di consulenza tecnica d’ufficio sa sottoporre al giudice.
Sotto il profilo processuale le operazioni peritali si debbono svolgere nel rispetto del principio del contraddittorio, alla stregua di quanto dispongono l’art. 194, comma 2°, c.p.c., e l’art. 90 disp. att. c.p.c., che presidiano il diritto delle parti di intervenire, nel contraddittorio tra di loro, alle operazioni peritali (di persona o a mezzo dei propri consulenti e difensori) e di presentare al consulente – per iscritto o financo a voce – osservazioni ed istanze.
L’art. 195, comma 2°, c.p.c. prescrive, altresì, di inviare la bozza di consulenza alle parti, al fine di raccoglierne le osservazioni, prima del deposito formale della perizia.
Pertanto, gli aspetti sinteticamente sopra illustrati debbono essere considerati da coloro che intendano promuovere o resistere in giudizio sia per evitare azioni ovvero eccezioni non idonee a superare il vaglio tecnico in contraddittorio sia per esaminare la possibilità di farsi assistere da un consulente tecnico di parte.

Gabriele Colasanti
Avvocato del Foro di Roma

Orientarsi nel mondo della perizia grafologica – giudiziaria

Attraverso “grafologia magazine”, giornale on-line in rete da cinque anni, svariati professionisti – Avvocati, Medici, Criminologi, Grafologi- mettono a disposizione del lettore, su questa testata giornalistica, una vasta gamma di consigli e suggerimenti.

Mi occupo, prevalentemente, della perizia su testamenti olografi ma, in generale, ho accumulato negli anni tanta esperienza nel campo della scrittura nelle sue più svariate forme.

Infatti, il mio compito, come quello di tanti altri colleghi grafologi, è molto ampio, e non si limita, in modo restrittivo, alla conclusione: appartiene alla mano del testatore oppure no”.

La sostanziale differenza, infatti, tra grafologo giudiziario e perito  calligrafo è proprio questa: nel primo caso, ci si occupa essenzialmente dell’indagine di manoscritti, e si arriva, spesso, alla giusta conclusione, attraverso lo studio denominato “psicologia della scrittura”.
Mediante il suddetto studio, sono in grado di rilevare le varie anomalie all’interno di uno scritto o testamento olografo, ovvero, se l’apparente autore del testo in verifica, in quel momento, era consapevole di ciò che stava scrivendo o, perfino, se vi è la mano guidata, inerme o parziale, in quel percorso grafico.
Oppure, come accade sovente, specialmente nel caso si tratti di persone  molto anziane, se il testamento è stato scritto sotto dettatura, o ancora…se il testatore, in quel momento, era vittima di pressioni, ricatti morali.

Insomma, tante sono le varianti che possono invalidare un testamento, e tutto ciò è riconducibile, ma non soltanto, alla mancanza di naturalezza e spontaneità nella scheda testamentaria.
Il grafologo, deve essere in grado di saper valutare tutti gli aspetti di una scrittura, anche i disagi che possono essere la causa di una scrittura  tremolante, incerta, come ad esempio la dipendenza da farmaci oppure  alcool.
La figura professionale del grafologo, infatti, deve attenersi esclusivamente all’analisi di ciò che è stato stilato, e, qualora ci fosse anche una delle tante anomalie sopra citate all’interno di una scheda testamentaria, occorre l’aiuto, l’analisi, di uno specialista del settore, ovvero, di un medico-neurologo, che, unitamente alla perizia del grafologo, darà il proprio contributo attraverso una perizia medico-legale dello scritto in questione.
Il compito del perito calligrafo, invece, si fonda essenzialmente sul criterio del confronto, valuta la morfologia delle lettere, sull’osservazione, di tal che, se presentano anche una lieve rassomiglianza formale, spesso conclude per l’autografia. E’ pur vero che la forma delle lettere è un segno distintivo, ma non deve essere esaminata come prodotto statico, i gesti e i movimenti non possono essere esaminati e valutati isolatamente, ma nel loro insieme dinamico.
Spesso, il consulente calligrafo enumera le lettere che presentano analogie e quelle discordanti, emettendo il suo giudizio a seconda che il numero è maggiore o minore nelle prime o nelle seconde.
Il calligrafico è il metodo più antico, ma nello stesso tempo il meno sicuro.
Quanto affermato dalla sottoscritta consulente trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito come: “la perizia grafica eseguita con il solo metodo calligrafico non può considerarsi attendibile” (Cassazione, Sent. N. 1582 del 1990, in Riv. Pen., 1991, 871).

In epoca più risalente la Suprema Corte di Cassazione statuiva che “Una perizia grafica prevalentemente basata sul metodo  dell’interpretazione calligrafica è generalmente insufficiente senza il contributo di una attenta interpretazione grafologica a dirimere il pericolo di errore nel responso offerto al magistrato (sentenza del 29 dicembre 1959,   cit. pag. 79 La Perizia in Tribunale, AA.VV.,  Milano, 2011). 

Recentemente ho avuto a che fare con un “caso” piuttosto particolare, e lo narro, in sommi capi, perché, potrebbe essere utile, in futuro, a qualche altra persona, magari ad uno dei miei tanti lettori o lettrici.

Se ci si rivolge al grafologo – in questo caso specifico-,  il professionista, una volta presa visione delle scritture (che il cliente ha inviato oppure prodotto personalmente) in verifica e di comparazione, dovrà necessariamente svolgere uno studio, che comporta un certo impegno in termini di tempo, e, quindi, ciò corrisponde ad un onere economico da parte del richiedente, indipendentemente dal risultato più o meno gradito. Del resto, se ci rechiamo dal medico specialista, per una visita privata, che sia un cardiologo oppure oculista, o qualsiasi altro, anche se la diagnosi non è quella sperata, lo si deve pagare ugualmente.
Noi grafologi, attraverso l’analisi accurata di tutte le scritture, sia di quelle in verifica che di comparazione, possiamo ponderare, valutare, se ci sono i presupposti per procedere con una perizia, al fine di intraprendere un percorso giudiziario oppure no, ma ciò richiede tempo e impegno.

Purtroppo, spesso, accade che la persona che si rivolge al grafologo abbia delle aspettative superiori alla realtà. Frequentemente, mi sento dire, dalle persone che mi contattano, che già sanno che la scrittura è falsa, e vogliono “soltanto” una conferma, che il più delle volte non posso avvalorare.

Ma se dopo la “diagnosi” il risultato non è quello sperato dal cliente? 
Capita che molte persone abbiano difficoltà a comprendere e accettare il risultato, a loro giudizio negativo, soprattutto se avevano delle sicure aspettative, certezze, dovute in gran parte alla necessità di crederci per superare un momento difficile.
Il lavoro del consulente di parte non è sempre facile. Di frequente, l’ipotetico cliente tenta di influenzare il grafologo con racconti tristi, ma, i propri convincimenti devono derivare soltanto dallo studio delle scritture. Preferisco rinunciare ad una consulenza, che sostenere, senza esserne convinta, una causa soltanto per soddisfare le richieste di un eventuale assistito.
Il messaggio che voglio comunicare a chi ci segue è il seguente: 
Prima di intraprendere una qualsiasi azione legale, che sia per disconoscere un testamento, oppure una firma apposta su contratti, ecc. consiglio di rivolgervi ad un esperto in materia, il consulente, che attraverso uno studio accurato potrà valutare e accertare se ci sono le giuste condizioni oppure no.

Tutto ciò potrà evitare un lungo percorso, molto dispendioso e a volte  frustrante, nel mondo della perizia.

Patrizia Belloni
Grafologa giudiziaria