La stesura di un testamento olografo, nel diritto successorio, è un atto formale e revocabile, non è soltanto “forma” ma, una esplicita volontà del testatore che sopravvive alla persona, un ultimo atto di autodeterminazione, e molto spesso, a causa di quello scritto si possono originare conflitti familiari, alterando gli equilibri, e precisamente, quella scrittura che dovrebbe pacificare può rivelarsi motivo di scontro e controversia tra gli eredi. I vantaggi del testamento olografo sono indiscutibili, infatti il testatore può mantenere assolutamente segrete le sue disposizioni e può anche rimanere segreto il fatto stesso di aver disposto, mentre se fa testamento pubblico le sue volontà vengono necessariamente conosciute dal notaio, in quanto viene redatto in sua presenza e di due testimoni, anche questo testamento deve indicare il luogo, la data ed anche l’ora e sottoscritto dinanzi al notaio, questa forma di testamento offre la massima sicurezza dal punto di vista giuridico, se fa testamento segreto viene scritto in privato ma successivamente consegnato al notaio in presenza di due testimoni, sigillato in un plico in modo che il contenuto rimanga appunto segreto, dichiarando però che in quella carta è contenuto il suo testamento, ed è un’ottima combinazione fra il testamento olografo e pubblico.
Accade spesso nelle ipotesi di impugnazione di un testamento olografo, quando si contestano: autenticità, capacità di intendere e volere del testatore, oppure vizi di forma, (come ad esempio la mancanza della data oppure poco leggibile, o in alcuni casi assenza della firma) o lesione della quota legittima, ed in questi casi, prima di rivolgersi al giudice l’ordinamento prevede, in determinate materie, il passaggio attraverso la mediazione obbligatoria disciplinata dal D.Lgs.28/2010 (decreto legislativo 28/2010, chiunque può accedere alla mediazione di una controversia civile).
In particolare, quando la controversia riguarda diritti reali o divisioni ereditarie, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ciò significa che la causa non può essere introdotta senza aver prima esperito un tentativo di conciliazione dinanzi ad un organismo accreditato.
La ratio è evidente, le liti successorie non sono meri conflitti patrimoniali, ma fratture che attraversano relazioni familiari già compromesse, spesso accade tra fratelli per problematiche sorte già in età adolescenziale, un genitore che ha il figlio “preferito”, rancori nascosti sotto la cenere che emergono in modo inevitabile alla pubblicazione del testamento.
La mediazione offre uno spazio protetto e riservato nel quale le parti possono confrontarsi con l’assistenza dei rispettivi avvocati, e la presenza di un mediatore super partes, e non si tratta di un semplice formalismo, ma di un’occasione per ricomporre il dissidio evitando tempi biblici e costi del giudizio, naturalmente la mediazione non elimina le questioni giuridiche sottese all’impugnazione.
Restano centrali nel dibattito i profili relativi alla validità del testamento olografo (scritto di proprio pugno dal testatore e mantenendo l’assoluta segretezza), quindi i tre requisiti fondamentali sono che sia stato scritto interamente dal testatore senza interferenze di mani altrui, che ci sia la data chiara e leggibile, e la firma risulti autentica, questo dal punto di vista grafologico; altresì alla capacità del testatore, ovvero che sia stato in grado di redigere un testamento, che non sia stato indotto a scrivere contro la sua volontà, quindi che non sia stato vittima di condizionamenti esterni (terze persone) nonché alla tutela dei legittimari attraverso l’azione di riduzione, si tratta dello strumento giudiziale previsto dal Codice Civile italiano (art. 553 ss) a tutela dei figli, coniuge, ascendenti, per reintegrare la propria quota di eredità (legittima) quando questa è stata lesa da disposizioni testamentarie o donazioni eccessive fatte dal defunto in vita.
Tuttavia, il confronto mediato può consentire soluzioni che possono giovare alle parti, ad esempio accordi divisionali, attribuzioni compensative, riconoscimenti economici che preservino, almeno in parte, l’equilibrio familiare.
Se la scrittura testamentaria rappresenta la massima espressione di volontà individuale, la mediazione dal canto suo rappresenta uno strumento di responsabilità collettiva, è il tentativo di trasformare un atto contestato in un’occasione di dialogo, perché nel diritto delle successioni non si discute soltanto di beni ma anche di memoria, di legami, di identità.
La mediazione non rappresenta un ostacolo al processo, ma un valore aggiunto affinché il conflitto possa ancora scegliere la via della composizione onesta e bonaria prima di affidarsi alla decisione del giudice.
Matthias Ebner
Dottore in Giurisprudenza
Anonimografia: Definizione ed in quale contesto viene utilizzata
Per taluni soggetti – quando decidono di inviare lettere anonime – è un impegno a tempo pieno quasi fosse un’attività lavorativa, molto spesso simboleggia l’unica modalità per esprimere il proprio egocentrismo, una eccessiva attenzione verso la propria persona, ed una assoluta mancanza di empatia verso il prossimo.
Altra cosa è l’anonimografia occasionale, ovvero la restante “elaborazione” anonima che viene prodotta da un autore in una circostanza specifica, per raggiungere un fine personale – come ad esempio – la vendetta verso un soggetto che pensiamo ci abbia fatto un torto.
Nella complessa dinamica dei rapporti interpersonali, chi usa lo scritto anonimo ha un duplice disturbo, ovvero quello del pensiero e dell’affettività, infatti Dott.ssa Horney (psichiatra e psicoanalista tedesca) afferma che: “nella scrittura, predominano i gesti aggressivi, quando si ha la tendenza di andare contro il prossimo”.
L’aspetto che caratterizza l’aggressività nell’anonimografia, è fondata sulla denigrazione della “vittima”, bersaglio a volte inconsapevole dell’ingiuria, ovvero all’offesa del decoro di una persona, e della calunnia.
Qualche tempo fa mi è capitato di analizzare degli scritti anonimi vergati su fogli di carta affissi sui muri di molti bagni che si trovano nelle stazioni di servizio lungo l’autostrada, dove ovviamente non si decantavano le qualità morali di una donna ma tutt’altro, un “curriculum” con l’accezione più negativa del termine, in più vi era specificato nome e cognome, indirizzo con numero telefonico sia del fisso che cellulare.
Una storia dai contorni anomali, alla quale non ero preparata, mi occupo da molti anni esclusivamente di esaminare testamenti olografi, ma la disperazione della vittima, una Signora giovane con un figlio piccolo che si è rivolta a me per avere un aiuto, sottoponendomi le scritture anonime riuscita ad avere, attraverso un rocambolesco accaduto, mi ha fatto propendere per l’ascolto.
Si trattava di una vendetta da parte dell’ex marito della Signora in questione che lo ha lasciato dopo innumerevoli maltrattamenti, tradimenti ed il totale disinteresse nei confronti del figlio, fortunatamente la Signora dopo alcuni anni di violenze sia fisiche che psicologiche era riuscita a liberarsi dell’uomo, ovviamente attraverso un difficile e doloroso percorso, non dimenticando che c’era in tutto questo anche un minore, figlio della coppia.
Abitualmente uno scritto anonimo, quindi diffamatorio nei confronti di chi ci sottopone la scrittura, viene eseguito utilizzando le tecniche – strategie più svariate, proprio per difendere l’anonimato – come già esposto – ma l’autore di questi biglietti ha utilizzato il corsivo, ovvero la sua abituale scrittura come se stesse scrivendo una normale lettera, probabilmente sopraffatto da un estemporaneo delirio di “onnipotenza”, (dove si crede di avere un potere illimitato per fare e causare qualunque cosa senza limiti), ed è per questo motivo che la morbosa aggressività per colpire la sua ex moglie, attraverso l’ingiuria e la denigrazione non è stata effettuata in modo “coperto”.
Successivamente alla mia consulenza è seguita una denuncia a carico del soggetto da parte della mia cliente, con tutte le conseguenze giuridiche che prevede la legge in questi casi.
Scrivere in anonimato è una forma di aggressività patologica per colpire una o più persone, è la cattiveria dei soggetti deboli che colpiscono alle spalle e che trovano soddisfazione nel danneggiare il prossimo.
Diceva a tal proposito Emmanuel Mounier (filosofo e giornalista 1905 – 1950) “L’aggressività” affonda le sue radici nell’istinto più elementare ed è proporzionale al vigore fisico e si esteriorizza in desiderio di dominio”.
Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
L’autografia come garanzia di autenticità nel testamento olografo
parlarsi di autografia” (Cass. civ., 06/03/2017, n. 5505).
È evidente che la scrittura autografa costituisce un elemento di garanzia aggiuntivo, poiché, a differenza degli atti unilaterali tra vivi soggetti a forma scritta, si può escludere con certezza che il testatore possa successivamente confermare la volontà espressa (in questo senso anche Cass. civ., 01/12/2000, n. 15379).
Questo principio della scrittura autografa era già noto ai Romani e rappresenta non solo un pilastro del nostro ordinamento giuridico, ma è anche riconosciuto come principio trasversale nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, sia europei che extraeuropei.
Nonostante la crescente digitalizzazione, l’elemento della scrittura autografa resta imprescindibile nel contesto del testamento olografo. Ciò si riscontra in tutti quegli ordinamenti giuridici in cui i testamenti redatti meccanicamente sono ammessi, in quanto devono essere o autenticati da un notaio oppure sottoscritti alla presenza di testimoni per compensare la mancanza dell’autografia.
Matthias Ebner
dottore in Giurisprudenza – praticante forense foro di Roma
Allievo diplomato scuola notarile “Anselmo Anselmi”
LA DATA SUL TESTAMENTO OLOGRAFO
In questi lunghi anni di vita del mio giornale, “Grafologia Magazine” circa dieci, la sottoscritta insieme ai tanti “amici di penna”, come li ho sempre definiti, che via via si sono avvicendati nel corso di questi anni, abbiamo messo nero su bianco attingendo alle rispettive competenze professionali, per dare vita a numerosi articoli inerenti sia al testamento olografo, che ovviamente altre forme di testamento, e tantissimi altri aspetti relativi alla scrittura o alle firme. Sono stati espressi pareri e dispensato consigli da parte di molti professionisti quali Avvocati e Criminologi, altresì scandagliati tutti gli aspetti secondo una differente prospettiva rispetto a quella grafologica ampliando l’orizzonte anche dal punto di vista legale. Inizialmente, quando ho intrapreso questa “avventura” anche psicologi e psicoterapeuti hanno contribuito alla crescita del giornale scrivendo numerosi articoli anche per quanto concerne l’età evolutiva della scrittura, ovvero quella dei bambini e adolescenti e, seppur on-line si tratta di una vera e propria testata giornalistica, dove tutti hanno dato il loro contributo in modo spontaneo e professionale. In questi anni ho parlato a lungo su cos’è un testamento, illustrando ampiamente che trattasi di un atto con il quale una persona dispone, per quando sarà deceduta, di tutte le proprie sostanze o parte di esse, è un atto formale, quindi redatto previa scrittura pur essendo prevista una varietà di forme eterogenee tra di loro, e tuttavia valide ad attribuire una eguale importanza a livello giuridico. Se il testamento è olografo deve essere scritto esclusivamente dalla mano del testatore, testo data e firma e non ci devono essere interferenze di natura grafologica, ovvero mani estranee, e nel caso in cui dovessero sorgere dei dubbi in questo senso da parte di qualche erede, il testamento può essere impugnato nei termini di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle volontà testamentarie. I requisiti del testamento olografo sono sicuramente l’olografia della scrittura, ovvero scritto interamente dalla mano del testatore, che vi sia apposta la data e la firma, inoltre il testamento deve indicare nello specifico quali beni sono destinati a quali persone. La data è il secondo requisito previsto per la validità del testamento olografo, ma, se per il testo manoscritto e la firma la legge non transige, infatti vi sono regole ferree sopra elencate, viceversa, per quanto riguarda la data a volte i provvedimenti legali sono meno intransigenti, specialmente quando il testamento è stato scritto da un soggetto molto anziano, che, vuoi per l’emozione, l’anzianità o altro ci sia una dimenticanza, ovvero che la data non sia stata scritta nel modo tradizionale, quindi all’inizio del testo oppure a fondo pagina prima della firma. Affinché il testamento sia ritenuto valido nonostante questa mancanza è che all’interno del testo manoscritto vi siano delle indicazioni certe che rivelino seppur indirettamente quando è stato redatto, ad esempio: “Io sottoscritto …sto scrivendo il mio testamento il giorno di Natale del 2001”, quindi sappiamo che Natale è sempre il 25 Dicembre e l’anno è stato dichiarato quindi una data certa; oppure sto scrivendo le mie ultime volontà il giorno del mio settantesimo compleanno, se il testatore all’interno del manoscritto ha menzionato il suo giorno mese e anno di nascita è sicuramente anch’essa una data certa, e così via. Recentemente ho avuto l’occasione di fornire la mia consulenza ovvero parere pro – veritate su un testamento olografo ideato e scritto da una persona piuttosto anziana in cui aveva dimenticato di scrivere la data, i parenti esclusi dall’asse ereditario, ovviamente hanno subito impugnato il testamento. Nonostante questa avversità Il testamento è stato ritenuto valido, in quanto oltre ad essere stato scritto e firmato di proprio pugno il testatore aveva fatto riferimento al giorno mese ed anno della nascita di un suo nipote quindi “Ho scritto il mio testamento il giorno della nascita di” … che aveva ovviamente menzionato nella scheda testamentaria dichiarando il nome, cognome, giorno, mese ed anno di nascita, una data certa di un fatto già avvenuto. Certamente questi sono casi eccezionali, non è di certo la regola, la data è sicuramente indispensabile ai fini della validità di un testamento, ma ci sono anche le eccezioni e sicuramente è fondamentale il parere del Giudice, quindi tutto nelle mani della sua discrezionalità. Altra cosa è apporre una data anteriore ad una azione che il testatore dichiara di aver fatto, cioè quando in esso si menziona come passato o compiuto un atto che invece è avvenuto in epoca posteriore alla data del testamento, quindi se la data non è certa il testamento è nullo.
Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
Come risalire alla datazione della scrittura ed utilizzo del foglio firmato in bianco
Quale grafologa giudiziaria, recentemente, sono stata contattata da una signora la quale mi ha posto due quesiti.
Il primo quesito aveva ad oggetto un confronto tra alcune scritture certe, in quanto si trattava di una perizia tecnica compilata interamente a mano da un Architetto e poi firmata (e non come avviene di solito redatta con un computer e poi sottoscritta), ed altre scritture e firme dello stesso professionista, e fin qui ho avuto la possibilità di esprimere il mio parere come grafologa.
L’altro quesito invece riguardava la datazione degli inchiostri, in quanto la Signora era convinta che alcuni “estremi catastali” fossero stati apposti in epoca diversa, successiva alla perizia tecnica, accertamento alquanto difficile da eseguire giacché ciò è possibile soltanto su inchiostri provenienti da penne a sfera (tipo “bic”) e non da penna gel o stilografica, che non sono databili, allora occorre eseguire preventivamente una analisi in microscopia ottica per individuare quale tipologia di penna è stata utilizzata.
Purtroppo, attribuire ad uno scritto o firma una datazione precisa risulta essere alquanto improbabile, anche perché è impossibile risalire al giorno e nemmeno al mese in cui sono state redatte scritture o firme, i risultati sono espressi in “probabilità” più o meno elevata, vi è un range di qualche mese, circa cinque o sei, dove non si nota la differenza tra uno scritto e l’altro oppure tra un testo manoscritto e una firma, la situazione ottimale sarebbe che fosse trascorso come minimo un anno affinché gli esperti del settore notino la differenza.
Ho consigliato comunque alla Signora di rivolgersi ad un laboratorio specializzato preposto a questo tipo di accertamenti dove vi lavorano dei chimici forensi che possono rilasciare una perizia giurata spendibile ai fini di un eventuale procedimento giudiziario.
Anche per quanto concerne i testamenti olografi vengo spesso interpellata per sapere se è possibile stabilire se una firma del “de cuius” è stata apposta prima del testo manoscritto, quindi in molti hanno il sospetto che al loro congiunto sia stato fatto firmare il foglio in bianco, una volta accertato che la firma è autentica.
Come sopra illustrato, non è semplice pervenire a tale accertamento, perché in primo luogo l’esame dell’inchiostro deve essere eseguito su un manoscritto che non sia una fotocopia, quindi sempre su originale, poi tra la firma che si ritiene essere stata apposta prima ed il testo deve essere trascorso un lasso di tempo significativo, parliamo di uno o più anni, al fine di accertare il differente invecchiamento dell’inchiostro, inoltre la tecnica con la quale viene eseguito l’accertamento è distruttiva quindi il manoscritto non sarà più utilizzabile, parliamo di un esame irripetibile.
Un modus operandi molto diffuso è quello del c.d. “foglio bianco”, quando una persona, spesso anziana, si fida di un parente o conoscente e firma un foglio privo di contenuto. Ritengo che nel caso dell’abuso del foglio firmato in bianco si tratti di un inganno ancora peggiore di quello che riguarda la falsificazione, e di solito queste persone non si preoccupano nemmeno di imitare la scrittura del “de cuius” perché di sicuro conoscono molto bene la vittima probabilmente è una persona piuttosto anziana con scarsa attitudine alla scrittura, spesso con scarso livello di istruzione ed in grado soltanto di apporre il proprio nome e cognome. In questi casi, questi soggetti sono al corrente che sarebbe anche molto difficile individuare scritture certe di comparazione qualora un parente estromesso dall’eredità volesse impugnare il suddetto testamento, per cui essendo la firma autentica – e quando non vi sono scritture la consulenza si basa soltanto sulla firma – si sentono al sicuro ma non abbastanza perché un esperto grafologo saprà individuare la giusta via per dare voce a chi non ha più la possibilità di farlo.
Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
Come giungere alla verità peritale
La verità peritale è sostenuta dalla chiarezza con la quale si svolge il lavoro, sia nella prima fase di studio dove il consulente dopo aver esaminato tutto il materiale – che gli è stato inviato dalla persona interessata a sapere appunto la verità – sia quello da verificare ma anche di tutte le scritture o firme di comparazione decide se ci siano i presupposti per consigliare ad andare avanti con il percorso oppure no.
La verità peritale non deve essere offuscata da pregiudizi di varia natura che possa ridurne il valore specialmente per coloro che credono nell’efficacia della Grafologia giudiziaria come la sottoscritta, e mettono in pratica il proprio sapere volto alla ricerca della autenticità attraverso l’analisi del movimento scrittorio che ciascuno di noi personalizza, nonché dalla naturalezza e spontaneità che deve essere riscontrata sia nel testo se ci riferiamo ad uno scritto olografo, ma soprattutto nelle firma, è chiaro che il rigore metodologico è una imprescindibile esigenza di deontologia professionale e per quanto mi riguarda soprattutto morale, ed il rigore sarà superiore quanto più il perito grafologo nel corso degli anni avrà acquisito una maggiore maturità professionale attraverso la conoscenza del metodo grafologico peritale, e quindi metterà in atto.
Spesso il perito grafologo si interfaccia con persone non esperte e di conseguenza la comunicazione con tali soggetti dovrà essere quanto più chiara possibile e far loro comprendere in modo razionale seguendo una certa logica soprattutto dimostrativa il motivo di un determinato giudizio, soprattutto specificare quali sono le condizioni indispensabili per poter effettuare una consulenza quanto più chiara ed onesta professionalmente.
Quindi è necessario che vengano forniti al consulente dalla persona che promuove la causa – parte attrice – adeguata documentazione ovvero che le scritture di comparazione siano omogenee al testo da verificare quindi se un testamento olografo è stato eseguito in corsivo anche le scritture di comparazione dovranno essere scritte con la stessa modalità, che siano coeve alla data della stesura del testamento o firma, che ci sia un numero adeguato di comparative, che siano fotocopie di qualità cioè non devono essere rovinate o sbiadite dal tempo.
Sovente mi capita di non accettare un incarico di CTP ma ciò non vuol dire che non ci sia la volontà di svolgere un lavoro oppure non essere in grado di sostenere una consulenza ma semplicemente se già dal primo approccio la persona non mi fornisce adeguata documentazione, come già accaduto, scritture molto datate tipo di venti anni prima dalla data del testamento – che anche quelle sono utili al fine di stabilire se c’è coerenza grafica – ma ci vogliono necessariamente e soprattutto quelle coeve alla data del testamento o della firma apposta su un qualsiasi documento.
Il medico di famiglia sarebbe disposto a fare una diagnosi sulla scorta di analisi cliniche che gli vengono fornite dal paziente di dieci o venti anni prima?
Anche per la perizia giudiziaria vale lo stesso discorso, è impossibile in quanto la scrittura viene proprio condizionata dallo stato di salute dello scrivente, oltre che dall’età, dallo stato psicofisico del momento in cui ha vergato – ovvero messo nero su bianco le proprie ultime volontà.
La Grafologia giudiziaria ha la peculiarità di identificare l’autore di scritture olografe attraverso anche l’analisi del tracciato personale (ductus), valuta le possibili cause di variazioni grafiche, che siano naturali (che fanno parte della natura del soggetto) come ad esempio l’anzianità, cure farmacologiche, percorso psicoterapico ecc. oppure artificiose come ad esempio imitazione di un testamento olografo ma anche dissimulazioni volte al disconoscimento della propria firma apposta su assegni o contratti di svariata natura.
L’obbiettivo principale del Grafologo giudiziario è quello di giungere ad individuare l’identità di una persona attraverso l’analisi degli scritti olografi è un compito molto complesso e non facile proprio per la varietà dei gesti grafici di ciascuno di noi, per questo motivo si richiede la collaborazione da parte del richiedente ed ovviamente una fiducia necessariamente reciproca.
Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria
www.patriziabelloni.it
Testamento olografo in stampatello.
Note giurisprudenziali e criminologiche.
Requisito del testamento olografo, previsto a pena di nullità dall’ art. 606, comma 1, c.c., è la sua intera manoscrittura ad opera del testatore. L’art. 602 c.c. prescrive i requisiti di forma e sostanza del testamento olografo: la scrittura di mano del testatore, la data e la sottoscrizione.
Nessuna specifica indicazione viene fornita dalle richiamate disposizioni circa il tipo di carattere da utilizzare nella redazione del testamento, purché si tratti di una scrittura redatta a mano e nulla si rileva in ordine al substrato o al mezzo scrittorio da impiegare, pena la nullità dell’atto.
Il legislatore ha inteso lasciare al testatore libertà di scelta nei segni grafici da utilizzare, limitando a pochi elementi di forma e sostanza la validità delle sue ultime volontà.
Le implicazioni che discendono da tale previsione normativa sono notevoli per gli eredi testamentari, soprattutto quando per previsione di legge i chiamati all’eredità sarebbero ben altri.
Un siffatto stato di cose, alimenta in maniera cospicua il contenzioso e il coinvolgimento dei grafologi forensi chiamati a fornire alla persona estromessa dall’eredità o a suo dire danneggiata un parere pro veritate, in base al quale decidere se dare corso ad un’azione legale.
La recente sentenza n. 31457 del 2018 della Corte di Cassazione seconda sezione civile, di cui si riporta un significativo estratto, ha fornito in proposito un orientamento alquanto illuminante, del quale legali e consulenti è bene ne tengano conto, prima di promuovere iniziative giudiziarie tese a disconoscere l’autenticità della scheda testamentaria, si legge infatti che: ” L’art. 602, cod. civ., come, peraltro, l’art. 775, co. 1, del cod. civ. del 1865, richiede solo l’autografia. La dottrina, anche da tempo risalente, ha escluso che ulteriore caratteristica dell’autografia sia costituita dalla agevole accertabilità della stessa, fermo restando che l’uso di forme grafiche peculiari, atipiche, o, a maggior ragione,criptiche o riferibili a codici grafici non comuni, o non in uso, aumenta il rischio che non possa assegnarsi al testatore lo scritto; cioè che non possa giungersi ad un giudizio di positiva attribuzione allo stesso, secondo la regola della individualità o personalità.
In questo senso l’abitualità e la normalità costituiscono parametri interpretativi di assoluto rilievo, al fine, appunto, di cogliere nel segno il movimento grafico, autonomo e individuale del testatore e, in altri termini, il portato della sua personalità. Ed in questo senso, l’uso dello stampatello, non giustificato da condizioni psico-fisiche e da abitudine del dichiarante o da altre circostanze contingenti, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice del merito, rappresenta, da un punto di vista, si ribadisce, dell’astratto rilievo probatorio,evenienza di pregnante significato. Tuttavia, si tratta, pur sempre, d’indice sintomatico, se si vuole, di allarme, che non può indurre a una interpretazione rigoristica e letterale, che rischierebbe di obliterare la volontà testamentarie sol che il testatore non si sia attenuto alla sua scrittura abitualmente tipica.
Conclusione, quest’ultima, che non terrebbe conto del fatto che la grafia, come qualunque altra estrinsecazione della personalità soggettiva, non solo cangia nel corso degli anni, ma subisce, e sensibilmente, l’influenza di stati psico-fisici mutevoli, anche al di là della conclamata patologia e che contrasterebbe con l’art. 602, cod. civ., e, più in generale, con il principio di libertà negoziale.”
La Suprema Corte, pur lasciando ampio spazio ai dubbi ingenerati dall’uso dello stampatello da parte di una persona non solita a utilizzarlo o per la quale il ricorso a tale metodo di scrittura non sembri giustificato dalle precarie condizioni psico-fisiche o da altre circostanze oggettive, ne rimette la valutazione esclusiva al giudice di merito, senza però per questo invalidare il testamento a prescindere dall’onere della prova ricadente in capo a chi intenda ottenere la dichiarazione di nullità per apocrifia.
L’orientamento giurisprudenziale della su richiamata sentenza ha trovato ulteriore conferma nell’ordinanza n. 42124 del 2021 emessa dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione in cui viene affermato che “ Una parte della dottrina ammette con larghezza la validità del testamento scritto con caratteri in stampatello purché la scrittura sia riferibile al testatore, escludendo il solo caso in cui vi sia una imitazione schematica dello stampato. Si ammette quindi la validità formale del testamento olografo non solo quando risulti che il testatore usasse scrivere in stampatello, ma anche nel caso in cui il testatore non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere, argomentando dall’art.602 c.c., che non pone fra i requisiti necessari l’abitualità della scrittura, limitandosi ad indicare la sola autografia. Tale tesi è stata fatta propria dalla giurisprudenza della Corte, la quale ha riconosciuto la validità del testamento olografo scritto in stampatello (Cass. n. 31457/2018)”.
Si rileva come in tale pronuncia si rafforzi il concetto della validità del manoscritto con caratteri a stampatello, anche quando emerga che tale carattere di scrittura non fosse mai stato utilizzato in precedenza dal testatore, ciò perchè la norma dell’art. 602 c.c. non indica tra i requisiti di validità del testamento olografo l’uso di caratteri di scrittura abituali, ma la sola autografia.
dello stampatello nel testamento olografo, quindi non pone un problema di validità, ma di prova della provenienza che rimane a carico di chi ne contesti l’autenticità (Sezioni Unite Corte cassazione n. 12307/2015) il quale dovrà proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura.
Sull’obbligatorietà di assolvere al suddetto onere probatorio da parte di chi ponga la domanda di accertamento negativo della scheda testamentaria manoscritta in stampatello, sembra dissipare ogni dubbio la sopra menzionata sentenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione n. 31457 del 2018, ove afferma che “ Occorre ulteriormente chiarire che la parte che contesta l’autenticità della scheda non può essere esonerata dall’incombente per il fatto che la stessa risulti vergata in stampatello. Non è dubbio che le caratteristiche di abitualità e normalità del carattere grafico adoperato assumono un pregnante valore probatorio; tuttavia, tali qualità, che indirizzano verso l’individualità o personalità dello scritto (quest’ultimo requisito, talvolta indicato quale parametro, insieme agli altri due, in realtà, costituisce il giudizio conclusivo di riferibilità al testatore, frutto del positivo scrutinio dei due anzidetti parametri), non integrano i caratteri formali del testamento olografo; di talché non è consentito introdurre un requisito negativo di forma (non usare lo stampatello) non previsto dalla legge.”
E’ di tutta evidenza che l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale rende tutt’altro che agevole per l’erede legittimo, ma non legittimario estromesso dal testamento olografo vergato in stampatello, assolvere all’onere probatorio di dimostrare che lo stesso non provenga dalla mano del de cuius.
Infatti in assenza di scritture di comparazione in stampatello, di provenienza certa, gli accertamenti del grafologo forense dovranno concentrarsi sull’autenticità o meno della sottoscrizione, ai quali dovrà aggiungere quelli che di prassi vengono espletati nel caso di sospetto foglio firmato in bianco.
Roberto Colasanti
criminologo coordinatore del team crime analist and investigation di AICIS (1)
(1) Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza
Tipi di testamento
Patrizia Belloni
grafologa giudiziaria
Il testamento come già ricordato è l’atto reversibile con il quale una persona dispone, per quando avrà cessato di vivere, di tutte le sostanze o parte di esse, è un atto mortis causa perché la sua funzione consiste nella determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza alla morte del testatore, è un atto formale ed essenzialmente unilaterale, ovvero è sufficiente un’unica manifestazione di volontà cioè quella del testatore per essere efficace.
Il testamento si suddivide in due categorie, può essere ordinario o speciale, nell’ambito della prima categoria la legge distingue il testamento olografo (cioè scritto di proprio pugno) da quello redatto per atto notarile il quale a sua volta può essere pubblico o segreto.
I testamenti speciali rappresentano invece particolari forme di testamento pubblico riconosciute soltanto per determinate situazioni o circostanze.
“Sono consapevole di escludere da ogni diritto e titolo su ogni mio bene…. In quanto si sono sempre disinteressate ad ogni mia anche piccola esigenza, in sostanza non si sono mai curate di me”
Una frase emblematica, scritta da una signora deceduta pochi mesi or sono e di cui mi sto occupando come consulente della parte convenuta, una frase che esprime tanta solitudine, ed ogni volta che leggo nei testamenti olografi questo triste passaggio fa male anche perché spesso ciò accade anche con i figli che dimenticano i propri genitori.
Si tratta di una persona colta e benestante, nubile che si è dedicata al lavoro per tutta la vita e non avendo avuto figli le sue attenzioni quasi materne sono state dedicate alle sue nipoti figlie di una sorella, la storia si ripete, finché queste nipoti erano piccole ma anche fino all’età adolescenziale questa zia era al centro delle loro attenzioni e viceversa, viaggi, gite scolastiche, le feste di compleanno… poi a mano a mano che il tempo passa e le priorità sono altre per queste due ragazze la zia quasi non esiste più.
Ha fatto bene a diseredarle? Ha compiuto un atto vendicativo e cinico?
Certamente non possiamo giudicarla, a volte la solitudine gioca un ruolo che è difficile da accettare, ci si sente traditi ed abbandonati dalle persone più care.
Però queste due ragazze si sono ricordate di questa loro zia tanto generosa e amorevole soltanto dopo la sua morte, ed avendo appreso la triste notizia – naturalmente di essere state diseredate queste hanno pensato bene di impugnare il testamento in quanto ritenuto falso, ovviamente da loro, quindi hanno dato luogo ad un procedimento civile impiantato sul nulla.
I beneficiari dell’eredità si sono rivolti a me nominandomi consulente di parte (convenuta) e sono ben felice di questo incarico dal momento che il testamento e la firma sono autentici.
La Signora C.S. (le iniziali per la privacy) circa due anni fa decide di fare testamento, alla soglia degli ottanta anni, e si è avvalsa della modalità Testamento Segreto, in cosa consiste?
Viene scritto in privato di proprio pugno perché scrivere personalmente il contenuto sembra dare al testatore l’impressione di esprimere meglio le proprie volontà, ma poi consegnato a un Notaio in una busta chiusa, con la presenza di due testimoni, a sua volta il notaio redige una dichiarazione che quel giorno in quell’ora la Signora C.S. consegna “brevi manu” le proprie ultime volontà, il tutto viene chiuso in un’altra busta insieme al testamento e naturalmente sigillata dal Notaio – Pubblico Ufficiale.
Questa modalità è un’ottima combinazione tra testamento olografo e pubblico perché da un lato soddisfa il desiderio di scrivere personalmente il proprio testamento in tutta segretezza (come l’olografo) dall’altro lato il vantaggio di garantire tramite il deposito presso un Notaio di fiducia la conservazione dell’atto e la sua certa reperibilità al momento opportuno.
Infatti gli svantaggi del testamento olografo sono svariati, può essere smarrito o distrutto ovvero sottratto per opera di terzi interessati, può essere falsificato, la sua autenticità può essere negata, allocando all’erede testamentario l’onere probatorio.
L’apocrifia della firma apposta sui moduli per il rilascio del
passaporto per il figlio minorenne
Sulla scrivania dei grafologi vengono sottoposti, con maggiore frequenza, i casi di falsificazione delle firme apposte da uno dei genitori di figli minorenni sulla modulistica per il rilascio del passaporto o della carta di identità valida per l’espatrio.
Si deve premettere che la vigente formulazione dell’art. 3 della legge n. 1185/1967 (norme sui passaporti) prevede che “non possono ottenere il passaporto” i minorenni senza l’assenso dei genitori, quali esercenti la responsabilità genitoriale, nonché i genitori che avendo “prole minore” non abbiano l’assenso dell’altro genitore ovvero, in mancanza, l’autorizzazione del Giudice tutelare.
Analogo consenso occorre per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio. In concreto, per il rilascio del passaporto ad un soggetto minorenne basta la presenza di uno solo dei genitori perché il consenso dell’altro genitore se “impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione” presso gli uffici della Questura, può essere attestato allegando alla richiesta di rilascio del passaporto una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme) con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini.
In tale contesto si verificano i casi di falsificazione delle firme in alcuni casi apposte dall’altro genitore interessato al rilascio del documento per l’espatrio ed in altri casi ad opera dello stesso figlio minorenne che interessato alla partenza all’estero ed incaricato di raccogliere il consenso del padre o della madre provveda esso stesso ad apporre la firma sulla modulistica.
La giurisprudenza di merito ha ravvisato la fattispecie di reato della “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” (art. 483 c.p.) nell’ipotesi dell’apposizione della firma apocrifa dell’altro genitore nella modulistica di rilascio del passaporto. Per contrastare tali condotte illecite ed a salvaguardia dei minori, gli uffici della Questura effettuano delle verifiche apposte tra la firma presente sulla modulistica e quella del documento di identità, in tali casi viene interpellato il genitore assente presso gli uffici e firmatario allo scopo di confermare o meno la circostanza del prestato consenso. Diversamente, la falsità commessa viene alla luce con la conoscenza del viaggio all’estero mediante la pubblicazione di fotografie, il racconto da parte di amici, conoscenti ovvero in sede di rendicontazione delle spese sostenute per il figlio minore. Si può verificare anche il disconoscimento postumo e/o comunque strumentale da parte del genitore che aveva prestato il consenso ma, facendosi forza sulla propria assenza negli uffici pubblici, ritenga di rinnegare la propria sottoscrizione.
Tralasciando i tecnicismi circa le modalità per la validità di detto disconoscimento si può concludere affermando che i contrasti genitoriali fra persone non più unite dal legame sentimentale ben può richiedere il supporto del professionista grafologo anche nelle procedure che, di primo acchito, possono sembrare di routine. Senz’altro non appare opportuno ricevere la sottoscrizione dell’altro genitore per tramite del minorenne e/o di terze persone occorrendo, invece, dialogare direttamente con il firmatario della modulistica.
Gabriele Colasanti
Avvocato del Foro di Roma
La consulenza tecnica d’ufficio grafologica nel processo civile
Nel processo civile, la grafologia, nella fattispecie grafologia giudiziaria o forense, rappresenta una materia specialistica, connotata di peculiarità tecniche oltre che di stampo umanistico, utile a dirimere il contenzioso insorto fra le parti e rimesso all’autorità giudiziaria. Sono molteplici le controversie aventi ad oggetto l’apocrifia di una sottoscrizione o di un testo in particolare nell’ambito delle obbligazioni e dei contratti e nelle cause successorie che vede come “protagonista” il testamento olografo (art. 602 Cod. Civ.). Sembrano delineare l’importanza della grafologia in ambito giudiziario – civilistico – le disposizioni di cui agli artt. 214 c.p.c. e ss. (disconoscimento della scrittura privata). L’art. 216 c.p.c. (istanza di verificazione) prevede che “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, …indicando le scritture che possono servire di comparazione…”.
Ciò premesso, va precisato che il Giudice ove debba decidere su questioni che implichino l’impiego di conoscenze specialistiche e/o tecniche può avvalersi di un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) che assume la qualifica di ausiliario del giudice allo scopo di rispondere ai quesiti formulati dal Giudice (oggetto dell’incarico peritale) che in ambito civilistico vengono determinati sulla scorta delle domande e delle eccezioni delle parti sulle quali grava l’onere della prova. Pertanto, il Giudice può individuare un consulente tecnico al quale assegnare la risposta ad uno o più quesiti circa i fatti controversi fra le parti in causa (ad esempio: “accerti il C.T.U. se la firma apparentemente apposta da Tizio sul contratto di locazione sia apocrifa” oppure “accerti il C.T.U. se il testamento olografo pubblicato in data x dal notaio Sempronio sia stato interamente redatto per mano del defunto Mevio e dallo stesso sottoscritto”).
Laddove venga nominato un consulente tecnico d’ufficio le parti in causa hanno diritto di nominare un consulente tecnico di parte (C.T.P.) che assista alle operazioni peritali ai sensi dell’art. 194 c.p.c., presenti eventuali osservazioni ed istanze nonché sia parte del contraddittorio che conduce il C.T.U. ad elaborare la relazione di consulenza tecnica d’ufficio sa sottoporre al giudice.
Sotto il profilo processuale le operazioni peritali si debbono svolgere nel rispetto del principio del contraddittorio, alla stregua di quanto dispongono l’art. 194, comma 2°, c.p.c., e l’art. 90 disp. att. c.p.c., che presidiano il diritto delle parti di intervenire, nel contraddittorio tra di loro, alle operazioni peritali (di persona o a mezzo dei propri consulenti e difensori) e di presentare al consulente – per iscritto o financo a voce – osservazioni ed istanze.
L’art. 195, comma 2°, c.p.c. prescrive, altresì, di inviare la bozza di consulenza alle parti, al fine di raccoglierne le osservazioni, prima del deposito formale della perizia.
Pertanto, gli aspetti sinteticamente sopra illustrati debbono essere considerati da coloro che intendano promuovere o resistere in giudizio sia per evitare azioni ovvero eccezioni non idonee a superare il vaglio tecnico in contraddittorio sia per esaminare la possibilità di farsi assistere da un consulente tecnico di parte.
Gabriele Colasanti
Avvocato del Foro di Roma
