Quando il conflitto ereditario incontra la mediazione: l’impugnazione del testamento tra diritto e dialogo

La stesura di un testamento olografo, nel diritto successorio, è un atto formale e revocabile, non è soltanto “forma” ma, una esplicita volontà del testatore che sopravvive alla persona, un ultimo atto di autodeterminazione, e molto spesso, a causa di quello scritto si possono originare conflitti familiari, alterando gli equilibri, e precisamente, quella scrittura che dovrebbe pacificare può rivelarsi motivo di scontro e controversia tra gli eredi. I vantaggi del testamento olografo sono indiscutibili, infatti il testatore può mantenere assolutamente segrete le sue disposizioni e può anche rimanere segreto il fatto stesso di aver disposto, mentre se fa testamento pubblico le sue volontà vengono necessariamente conosciute dal notaio, in quanto viene redatto in sua presenza e di due testimoni, anche questo testamento deve indicare  il luogo, la data ed anche l’ora e sottoscritto dinanzi al notaio, questa forma di testamento offre la massima sicurezza dal punto di vista giuridico, se fa testamento segreto viene scritto in privato ma successivamente consegnato al notaio in presenza di due testimoni, sigillato in un plico in modo che il contenuto rimanga appunto segreto, dichiarando però che in quella carta è contenuto il suo testamento, ed è un’ottima combinazione fra il testamento olografo e pubblico.

Accade spesso nelle ipotesi di impugnazione di un testamento olografo, quando si contestano: autenticità, capacità di intendere e volere del testatore, oppure vizi di forma, (come ad esempio la mancanza della data oppure poco leggibile, o in alcuni casi assenza della firma) o  lesione della quota legittima, ed in questi casi, prima di rivolgersi al giudice l’ordinamento prevede, in determinate materie, il passaggio attraverso  la mediazione obbligatoria disciplinata dal D.Lgs.28/2010 (decreto legislativo 28/2010, chiunque può accedere alla mediazione di una controversia civile).

In particolare, quando la controversia riguarda diritti reali o divisioni ereditarie, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ciò significa che la causa non può essere introdotta senza aver prima esperito un tentativo di conciliazione dinanzi ad un organismo accreditato.

La ratio è evidente, le liti successorie non sono meri conflitti patrimoniali, ma fratture che attraversano relazioni familiari già compromesse, spesso accade tra fratelli per problematiche sorte già in età adolescenziale, un genitore che ha il figlio “preferito”, rancori nascosti sotto la cenere che emergono in modo inevitabile alla pubblicazione del testamento.

La mediazione offre uno spazio protetto e riservato nel quale le parti possono confrontarsi con l’assistenza dei rispettivi avvocati, e la presenza di un mediatore super partes, e non si tratta di un semplice formalismo, ma di un’occasione per ricomporre il dissidio evitando tempi biblici e costi del giudizio, naturalmente la mediazione non elimina le questioni giuridiche sottese all’impugnazione.

Restano centrali nel dibattito i profili relativi alla validità del testamento olografo (scritto di proprio pugno dal testatore e mantenendo l’assoluta segretezza), quindi i tre requisiti fondamentali sono che sia stato scritto interamente dal testatore senza interferenze di mani altrui, che ci sia la data chiara e leggibile,  e la firma risulti autentica, questo dal punto di vista grafologico; altresì alla capacità del testatore, ovvero che sia stato in grado di redigere un testamento, che non sia stato indotto a scrivere contro la sua volontà, quindi che non sia stato vittima di condizionamenti esterni (terze persone) nonché alla tutela dei legittimari attraverso l’azione di riduzione, si tratta dello strumento giudiziale previsto dal Codice Civile italiano (art. 553 ss) a tutela dei figli, coniuge, ascendenti, per reintegrare la propria quota di eredità (legittima) quando questa è stata lesa da disposizioni testamentarie o donazioni eccessive fatte dal defunto in vita.

Tuttavia, il confronto mediato può consentire soluzioni che possono giovare alle parti, ad esempio accordi divisionali, attribuzioni compensative, riconoscimenti economici che preservino, almeno in parte, l’equilibrio familiare.

Se la scrittura testamentaria rappresenta la massima espressione di volontà individuale, la mediazione dal canto suo rappresenta uno strumento di responsabilità collettiva, è il tentativo di trasformare un atto contestato in un’occasione di dialogo, perché nel diritto delle successioni non si discute soltanto di beni ma anche di memoria, di legami, di identità.

La mediazione non rappresenta un ostacolo al processo, ma un valore aggiunto affinché il conflitto possa ancora scegliere la via della composizione onesta e bonaria prima di affidarsi alla decisione del giudice.

Matthias Ebner

Dottore in Giurisprudenza

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