A Bologna, lungo i portici di San Luca, questo potere della scrittura si è rovesciato in negativo. Non più parola che illumina, che celebra, che decora: ma parola che colpisce, che denigra, che ferisce. Le frasi sessiste e diffamatorie comparse contro la personal trainer Alice G., con tanto di dati personali esposti, non sono semplici scarabocchi, ma veri e propri atti di violenza simbolica.
Queste parole, che alcuni potrebbero liquidare come goliardia o semplice vandalismo, assumono in realtà la forma di una violenza simbolica. Non si tratta soltanto di decoro urbano: siamo di fronte a un atto che tocca la dignità di una persona, la sua reputazione, la sua sicurezza. Il diritto, in questi casi, ci offre strumenti chiari per leggere la gravità del fenomeno. Le scritte sui muri, infatti, possono integrare diverse fattispecie di reato previste dal Codice penale: la diffamazione (art. 595 c.p.), quando si attribuiscono a qualcuno fatti lesivi della sua reputazione; le molestie (art. 660 c.p.), quando si insiste nel colpire una persona con comportamenti invadenti e offensivi; persino la trattazione illecita di dati personali, quando, come nel caso di specie si rendono pubblici numeri di telefono o altri riferimenti che dovrebbero restare privati.
Accanto alla responsabilità penale, vi è poi quella civile: chi viene colpito da un atto del genere ha diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per il pregiudizio subito. La scrittura, in questo senso, non è soltanto un graffito passeggero: è una traccia che produce conseguenze giuridiche concrete.
Ma forse l’aspetto più inquietante è quello simbolico. In un luogo iconico della città, attraversato da fedeli, turisti, cittadini, la scrittura è stata usata per imprimere un marchio di esclusione. Un segno che non solo colpisce direttamente la vittima, ma che lancia a chi passa un messaggio di odio, insinuando che la violenza possa essere scritta e lasciata lì, sotto gli occhi di tutti.
Ecco perché cancellare quelle parole non è un atto banale di manutenzione urbana, ma un gesto di riaffermazione collettiva: significa dire che non tutto può restare scritto, che non tutto merita di permanere. La scrittura può custodire memoria e bellezza, ma può anche trasmettere violenza. Sta alla società, e alle istituzioni, scegliere quale voce lasciare parlare sui muri che ci circondano.
Matthias Ebner
dottore in Giurisprudenza – praticante forense foro di Roma
Allievo diplomato scuola notarile “Anselmo Anselmi”
La forza della scrittura nel diritto immobiliare: la pubblicità come garanzia giuridica
Essa può essere definita come una forma di pubblicità legale mediante la quale determinati negozi giuridici relativi a diritti reali (come compravendite o donazioni) vengono trascritti nella Conservatoria per renderli opponibili ai terzi. L’acquisto dei diritti reali, invece, avviene tramite consenso traslativo ai sensi dell’art. 1376 c.c.
In altre parole, i diritti reali (come il diritto di proprietà) si acquistano mediante il consenso traslativo e non attraverso la trascrizione. Quest’ultima serve solo a impedire che terzi possano far valere diritti reali identici o incompatibili sullo stesso bene. Questa forma di pubblicità legale è detta anche “ad effetto dichiarativo”.
Un’altra forma di pubblicità legale è quella ad effetto costitutivo. In questo caso, l’esistenza del diritto è subordinata alla sua risultanza nei registri pubblici. Per questo motivo, in tale contesto non si parla più di trascrizione, bensì di iscrizione. Il Codice civile italiano conosce questa forma di pubblicità soprattutto in relazione all’ipoteca (art. 2808 c.c.). Questa distinzione tra pubblicità dichiarativa e costitutiva ha radici storiche e risale all’epoca della Rivoluzione francese.
In origine, anche i registri ipotecari francesi prevedevano solo la pubblicità dichiarativa. Ma con il tempo si è introdotta la pubblicità costitutiva per contrastare il fenomeno delle cosiddette “ipoteche occulte”. In questa pratica fraudolenta, una persona acquistava la proprietà di un immobile attraverso la erogazione di un mutuo e un contratto di garanzia ipotecaria. Poiché all’epoca era prevista solo la pubblicità dichiarativa, l’acquirente ometteva l’iscrizione dell’ipoteca e rivendeva l’immobile. I compratori, ignari, scoprivano l’esistenza dell’ipoteca solo quando il creditore la faceva valere a causa della mancata restituzione del mutuo.
Per questo motivo, il legislatore ha previsto che l’ipoteca esista solo se è regolarmente iscritta: una garanzia che, proprio come una firma leggibile in grafologia, non lascia ambiguità sull’identità giuridica del diritto. In questo modo, il diritto diventa leggibile, interpretabile e affidabile, proprio come una scrittura che riflette fedelmente la volontà del suo autore.
Matthias Ebner
dottore in Giurisprudenza – praticante forense foro di Roma
Allievo diplomato scuola notarile “Anselmo Anselmi”
Testamento olografo in stampatello.
Note giurisprudenziali e criminologiche.
Requisito del testamento olografo, previsto a pena di nullità dall’ art. 606, comma 1, c.c., è la sua intera manoscrittura ad opera del testatore. L’art. 602 c.c. prescrive i requisiti di forma e sostanza del testamento olografo: la scrittura di mano del testatore, la data e la sottoscrizione.
Nessuna specifica indicazione viene fornita dalle richiamate disposizioni circa il tipo di carattere da utilizzare nella redazione del testamento, purché si tratti di una scrittura redatta a mano e nulla si rileva in ordine al substrato o al mezzo scrittorio da impiegare, pena la nullità dell’atto.
Il legislatore ha inteso lasciare al testatore libertà di scelta nei segni grafici da utilizzare, limitando a pochi elementi di forma e sostanza la validità delle sue ultime volontà.
Le implicazioni che discendono da tale previsione normativa sono notevoli per gli eredi testamentari, soprattutto quando per previsione di legge i chiamati all’eredità sarebbero ben altri.
Un siffatto stato di cose, alimenta in maniera cospicua il contenzioso e il coinvolgimento dei grafologi forensi chiamati a fornire alla persona estromessa dall’eredità o a suo dire danneggiata un parere pro veritate, in base al quale decidere se dare corso ad un’azione legale.
La recente sentenza n. 31457 del 2018 della Corte di Cassazione seconda sezione civile, di cui si riporta un significativo estratto, ha fornito in proposito un orientamento alquanto illuminante, del quale legali e consulenti è bene ne tengano conto, prima di promuovere iniziative giudiziarie tese a disconoscere l’autenticità della scheda testamentaria, si legge infatti che: ” L’art. 602, cod. civ., come, peraltro, l’art. 775, co. 1, del cod. civ. del 1865, richiede solo l’autografia. La dottrina, anche da tempo risalente, ha escluso che ulteriore caratteristica dell’autografia sia costituita dalla agevole accertabilità della stessa, fermo restando che l’uso di forme grafiche peculiari, atipiche, o, a maggior ragione,criptiche o riferibili a codici grafici non comuni, o non in uso, aumenta il rischio che non possa assegnarsi al testatore lo scritto; cioè che non possa giungersi ad un giudizio di positiva attribuzione allo stesso, secondo la regola della individualità o personalità.
In questo senso l’abitualità e la normalità costituiscono parametri interpretativi di assoluto rilievo, al fine, appunto, di cogliere nel segno il movimento grafico, autonomo e individuale del testatore e, in altri termini, il portato della sua personalità. Ed in questo senso, l’uso dello stampatello, non giustificato da condizioni psico-fisiche e da abitudine del dichiarante o da altre circostanze contingenti, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice del merito, rappresenta, da un punto di vista, si ribadisce, dell’astratto rilievo probatorio,evenienza di pregnante significato. Tuttavia, si tratta, pur sempre, d’indice sintomatico, se si vuole, di allarme, che non può indurre a una interpretazione rigoristica e letterale, che rischierebbe di obliterare la volontà testamentarie sol che il testatore non si sia attenuto alla sua scrittura abitualmente tipica.
Conclusione, quest’ultima, che non terrebbe conto del fatto che la grafia, come qualunque altra estrinsecazione della personalità soggettiva, non solo cangia nel corso degli anni, ma subisce, e sensibilmente, l’influenza di stati psico-fisici mutevoli, anche al di là della conclamata patologia e che contrasterebbe con l’art. 602, cod. civ., e, più in generale, con il principio di libertà negoziale.”
La Suprema Corte, pur lasciando ampio spazio ai dubbi ingenerati dall’uso dello stampatello da parte di una persona non solita a utilizzarlo o per la quale il ricorso a tale metodo di scrittura non sembri giustificato dalle precarie condizioni psico-fisiche o da altre circostanze oggettive, ne rimette la valutazione esclusiva al giudice di merito, senza però per questo invalidare il testamento a prescindere dall’onere della prova ricadente in capo a chi intenda ottenere la dichiarazione di nullità per apocrifia.
L’orientamento giurisprudenziale della su richiamata sentenza ha trovato ulteriore conferma nell’ordinanza n. 42124 del 2021 emessa dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione in cui viene affermato che “ Una parte della dottrina ammette con larghezza la validità del testamento scritto con caratteri in stampatello purché la scrittura sia riferibile al testatore, escludendo il solo caso in cui vi sia una imitazione schematica dello stampato. Si ammette quindi la validità formale del testamento olografo non solo quando risulti che il testatore usasse scrivere in stampatello, ma anche nel caso in cui il testatore non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere, argomentando dall’art.602 c.c., che non pone fra i requisiti necessari l’abitualità della scrittura, limitandosi ad indicare la sola autografia. Tale tesi è stata fatta propria dalla giurisprudenza della Corte, la quale ha riconosciuto la validità del testamento olografo scritto in stampatello (Cass. n. 31457/2018)”.
Si rileva come in tale pronuncia si rafforzi il concetto della validità del manoscritto con caratteri a stampatello, anche quando emerga che tale carattere di scrittura non fosse mai stato utilizzato in precedenza dal testatore, ciò perchè la norma dell’art. 602 c.c. non indica tra i requisiti di validità del testamento olografo l’uso di caratteri di scrittura abituali, ma la sola autografia.
dello stampatello nel testamento olografo, quindi non pone un problema di validità, ma di prova della provenienza che rimane a carico di chi ne contesti l’autenticità (Sezioni Unite Corte cassazione n. 12307/2015) il quale dovrà proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura.
Sull’obbligatorietà di assolvere al suddetto onere probatorio da parte di chi ponga la domanda di accertamento negativo della scheda testamentaria manoscritta in stampatello, sembra dissipare ogni dubbio la sopra menzionata sentenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione n. 31457 del 2018, ove afferma che “ Occorre ulteriormente chiarire che la parte che contesta l’autenticità della scheda non può essere esonerata dall’incombente per il fatto che la stessa risulti vergata in stampatello. Non è dubbio che le caratteristiche di abitualità e normalità del carattere grafico adoperato assumono un pregnante valore probatorio; tuttavia, tali qualità, che indirizzano verso l’individualità o personalità dello scritto (quest’ultimo requisito, talvolta indicato quale parametro, insieme agli altri due, in realtà, costituisce il giudizio conclusivo di riferibilità al testatore, frutto del positivo scrutinio dei due anzidetti parametri), non integrano i caratteri formali del testamento olografo; di talché non è consentito introdurre un requisito negativo di forma (non usare lo stampatello) non previsto dalla legge.”
E’ di tutta evidenza che l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale rende tutt’altro che agevole per l’erede legittimo, ma non legittimario estromesso dal testamento olografo vergato in stampatello, assolvere all’onere probatorio di dimostrare che lo stesso non provenga dalla mano del de cuius.
Infatti in assenza di scritture di comparazione in stampatello, di provenienza certa, gli accertamenti del grafologo forense dovranno concentrarsi sull’autenticità o meno della sottoscrizione, ai quali dovrà aggiungere quelli che di prassi vengono espletati nel caso di sospetto foglio firmato in bianco.
Roberto Colasanti
criminologo coordinatore del team crime analist and investigation di AICIS (1)
(1) Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza
Falsificazione della firma per far espatriare la figlia minore senza il consenso dell’altro genitore
Considerazioni sulla scorta di un caso giudiziario e di cronaca di interesse grafologico in tema di tutela del minore.

Recentemente, a metà dicembre di quest’anno, è stata diffusa la notizia della sentenza di condanna ad otto mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di una madre che aveva falsificato la firma del marito per ottenere il rilascio del documento valido per l’espatrio per la figlia minore e ciò al fine trasferirsi all’estero interrompendo i rapporti padre-figlia.
I fatti risalgono al 2016 ma la tematica è di estrema attualità perché la disgregazione della coppia genitoriale sovente sfocia nella condotta ostativa dell’uno verso l’altro genitore ed il trasferimento del figlio all’estero, quand’anche circoscritto ad un limitato arco temporale, rappresenta la fattispecie che, in via di fatto, recide il rapporto genitoriale con conseguenze gravi per il minore, basti pensare all’impatto nella sfera psicologica conseguente alla repentina interruzione dei contatti con uno dei genitori.
A ben vedere, la normativa italiana mira ad evitare tali accadimenti essendo necessario il consenso di entrambi i genitori ai fini del rilascio al minore del documento valido per l’espatrio, in quanto l’art. 3 della Legge n. 1185/1967 (norme sui passaporti) prevede che “non possono ottenere il passaporto” i minorenni senza l’assenso dei genitori quali esercenti la responsabilità genitoriale.
Nel caso sopra richiamato, del quale non si conoscono i dettagli processuali, evidentemente la madre della bambina è stata ritenuta responsabile di aver falsificato la firma dell’altro genitore al fine di manifestare la sussistenza proprio di quel consenso richiesto dalla normativa in tema di documenti validi per l’espatrio che, giova evidenziarlo, è posta a tutela dei minori.
Difatti, con la riforma di cui alla Legge n. 219/12 ed al successivo D.lgs. n. 154/13 il legislatore, includendo espressamente tra “le decisioni di maggiore interesse per i figli” anche quella riguardante l’individuazione della residenza abituale del minore, ha stabilito che la scelta sia assunta da entrambi i genitori e che solo nei casi di insanabile disaccordo tra quest’ultimi la stessa sia rimessa al giudice (artt. 316 e 337 ter c.c.).
Anche in caso di collocamento “prevalente” del minore presso uno dei genitori, o di affidamento esclusivo, la scelta relativa alla sua residenza deve essere, comunque, assunta da entrambi i genitori.
D’altronde anche il diritto alla libera circolazione di cui all’art. 16 Cost. che attribuisce a ciascun cittadino il diritto di “uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge” trova delle limitazioni a salvaguardia dei figli, nell’alveo dei principi di cui agli artt. 30 e 31 Cost. e del principio del best interest of the child che trova la sua prima manifestazione nella Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo del 1959.
La recente condanna, quindi, comporta delle riflessioni in merito all’ampia portata di una condotta criminosa che non solo lede il soggetto di cui viene falsificata la firma ma anche quelli del minore coinvolto.
In tale ambito, il professionista grafologo costituisce un valido ausilio per evidenziare e portare alla luce eventuali condotte illecite di falsificazione delle firme e di sostituzione di persona.
Gabriele Colasanti
Avvocato del Foro di Roma
Conoscersi meglio attraverso la grafologia
Quando ci si rivolge al grafologo per avere una analisi dettagliata della propria scrittura, con annesso profilo psicologico, sicuramente si avverte la necessità di conoscersi meglio, forse si sta attraversando un momento di crisi, capita, ed allora scatta la famosa “molla”, vogliamo capire meglio noi stessi.
Ci poniamo di fronte ad un foglio bianco, lo facciamo in modo naturale, senza pensare a quale forma dare al nostro scritto, oppure alla dimensione delle lettere, come gestire lo spazio a nostra disposizione piuttosto che alla forza pressoria che esercitiamo, insomma tutto ciò avviene spontaneamente, il gesto grafico è involontario, è un gesto psico-motorio.
Analizzare una scrittura può sicuramente aiutare il soggetto in questione a far emergere quei lati oscuri del carattere, pensieri ed azioni rimosse che spesso, però sottraggono serenità, sicurezza delle proprie azioni, giovialità ed intraprendenza.
E’ vero che la nostra mente riesce, attraverso dei meccanismi di difesa, inconsci, a rimuovere l’episodio doloroso, subito o procurato, ma è pur vero che non è in grado di rimuovere il sentimento.
Per questo e tanti altri motivi, la grafologia è di grande ausilio anche per psicologi e psicoterapeuti, che sovente si rivolgono a noi grafologi per avere un “panorama” piuttosto chiaro e dettagliato sulla persona in questione. Un valido contributo per iniziare un percorso di vita piuttosto complesso.
Dall’esame della scrittura possiamo rilevare anche le eventuali potenzialità, che sono fondamentali per orientare le proprie scelte, professionali e non, verso una giusta direzione, canalizzare le proprie energie, specialmente nel caso degli adolescenti per indirizzarli verso un cammino a loro più congeniale.
La grafologia non ha nulla di occulto, di magico, non si prefigge scopi terapeutici, anche se la persona conoscendosi meglio, può lavorare su se stessa, per una qualità di vita migliore, sia con i propri mezzi ma anche avvalendosi di un aiuto esterno, quale uno psicoterapeuta, che il grafologo stesso, quando e se lo reputi necessario può consigliare.
La grafologia, strumento di indagine piuttosto complesso, per questo motivo non ci si improvvisa. Quando si analizza una scrittura oltre alle competenze professionali dobbiamo mettere in gioco la nostra coscienza. Redigere un’analisi è un compito molto delicato, spesso ci si trova di fronte a persone, che nonostante abbiano scelto in modo del tutto autonomo, di far analizzare la propria scrittura, quando vengono messe di fronte a certe verità, rimosse, o mascherate, non le accettano. Sovente mi domando quale sia la strada giusta, il modo migliore per comunicare alla persona gli esiti dell’analisi grafologica, ed ogni volta la risposta è la stessa, delicatezza e prudenza, e far capire a chi ci sta di fronte che non stiamo giudicando, che non ci sono qualità o difetti ma semplicemente impulsi che necessitano di equilibrio.
Avevo già ultimato questo articolo, rimaneva solo di pubblicarlo quando ho ricevuto una email che ritengo esprima la connotazone propria dell’analisi della grafia sotto l’aspetto psicologico.
Mi riferisco all’analisi dell’incoscio attraverso la “psicologia della scrittura” che un libero professionista di 60 anni ha colto e richiesto, esternando alcune riflessioni dopo aver ricevuto il profilo grafologico da me redatto a seguito di epressa richiesta presso il mio studio in Roma.
Il signor Alessandro mi ha scritto “dott.ssa Belloni voglio ringraziarla per la sua analisi grafologica, ha focalizzato e messo in rilievo alcuni aspetti che mi erano poco chiari, ho riflettuto molto, non è facile accettare un quadro così completo della mia personalità. Dopo la sua analisi il puzzle si è composto, vorrei tanto cambiare e mettere a frutto le mie potenzialità”.
Con ciò non desidero autocelebrarmi ma portare in evidenza l’importanza della grafologia nell’ambito di un percorso di crescita personale e di conoscenza del proprio carattere nella prospettiva di una evoluzione e di un cambiamento.
Patrizia Belloni