La grafologia forense e l’archivio diocesano della Chiesa cattolica nel processo giuridico.

Sommario: 1. Premessa metodologica e inquadramento della grafologia forense. – 2. Archivi diocesani e disciplina canonica. – 3. Utilizzabilità processuale dei documenti ecclesiastici nel giudizio civile e penale. – 4. Tutela dei beni culturali e coordinamento tra ordinamenti. – 5. Prospettive sistematiche.

1.
Il rapporto tra grafologia forense e archivi diocesani si colloca in un’area di confine tra scienze documentali, tecnica peritale e diritto ecclesiastico e civile. L’oggetto dell’indagine concerne, in particolare, l’utilizzabilità processuale di documenti manoscritti conservati presso archivi ecclesiastici: registri parrocchiali, atti matrimoniali, dispense, testamenti olografi depositati presso le curie vescovili – e la loro sottoposizione a perizia grafica ai fini dell’accertamento dell’autenticità, della paternità o dell’integrità del documento. Il tema assume rilievo sia nel processo civile e penale dello Stato italiano, sia nei procedimenti canonici, ponendo questioni di natura probatoria, archivistica e di coordinamento tra i due ordinamenti dello Stato e della Chiesa.

La grafologia forense, da distinguersi nettamente dalla grafologia psicologica o caratterologica, si configura quale disciplina tecnico-scientifica volta all’analisi comparativa delle scritture manoscritte per accertarne la provenienza soggettiva. Essa trova applicazione privilegiata nei procedimenti di verificazione e di querela di falso ex artt. 214 ss. c.p.c., nonché nell’ambito penale per i reati di falso in scrittura privata o pubblica. La dottrina processuale ha chiarito come l’accertamento tecnico sulla scrittura rientri nel novero dei mezzi di prova atipici fondati sul libero convincimento del giudice, il quale può disporre consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 61 c.p.c., ferma restando la natura non decisoria della consulenza stessa. In tale contesto, la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione o questa è legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.).

2. Quando il documento oggetto di contestazione proviene da un archivio diocesano il quadro oggetto di analisi si arricchisce di ulteriori implicazioni. Gli archivi ecclesiastici sono disciplinati nell’ordinamento canonico dal Codex Iuris Canonici del 1983, in particolare dai cann. 486-491, che impongono la diligente conservazione degli atti e documenti riguardanti le diocesi e le parrocchie, prescrivendo la predisposizione di un archivio segreto per determinati atti. La funzione probatoria dei registri ecclesiastici, specie quelli di battesimo e matrimonio, è tradizionalmente riconosciuta anche nell’ordinamento statale, in virtù del sistema pattizio tra Stato e Chiesa cattolica.

L’Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede – firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 – ha ridefinito i rapporti tra i due ordinamenti, ribadendo il principio di laicità e il riconoscimento della reciproca indipendenza e sovranità. In siffatta distinzione gli archivi diocesani, pur appartenendo giuridicamente alla Chiesa Cattolica, possono essere destinatari di richieste istruttorie da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato italiano, secondo le regole della cooperazione e nel rispetto dell’autonomia dell’ordinamento canonico.

3. Per quanto concerne il profilo probatorio i registri parrocchiali, anteriori all’istituzione dello Stato italiano nel 1861, hanno costituito per lungo tempo fonte primaria di prova, soprattutto in materia di stato delle persone. Anche in epoca successiva essi hanno mantenuto rilievo storico e documentale, potendo essere acquisiti in giudizio come documenti provenienti da terzi ex art. 210 c.p.c., o mediante ordine di esibizione. In tale ipotesi, la grafologia forense può intervenire per verificare l’autenticità di annotazioni marginali, sottoscrizioni o aggiunte sospette, specie in controversie ereditarie o in cause di nullità matrimoniale con effetti civili.

Il documento proveniente dall’archivio diocesano deve essere previamente ammesso nel processo secondo le regole generali sull’acquisizione documentale; solo successivamente il giudice potrà disporre perizia grafica sulla scrittura.

Un ulteriore profilo riguarda la qualificazione giuridica dei registri ecclesiastici, e la dottrina si è interrogata se essi possano essere equiparati a registri pubblici ai fini dell’art. 2700 c.c. La risposta prevalente è negativa, poiché l’efficacia probatoria privilegiata è riservata agli atti redatti da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, la natura pubblicistica di taluni atti canonici e il riconoscimento civile di effetti giuridici – si pensi alla trascrizione del matrimonio concordatario – determinano un intreccio peculiare tra i due ordinamenti. In tale prospettiva, la riflessione dottrinale di Paolo Cavana ha evidenziato, con specifico riferimento al pluralismo confessionale e alla posizione delle minoranze religiose nell’ordinamento italiano, come il sistema pattizio e la cooperazione tra Stato e confessioni non comportino una traslazione automatica delle categorie pubblicistiche canoniche nell’ordinamento statale, ma richiedano un costante bilanciamento tra autonomia confessionale e principi costituzionali di eguaglianza e laicità.

4. In tale contesto la grafologia forense assume una funzione di garanzia, contribuendo a tutelare l’affidamento dei consociati sulla genuinità delle fonti documentali. La metodologia comparativa – fondata sull’analisi di elementi quali pressione, ritmo, ductus, proporzioni e legamenti – deve tuttavia confrontarsi con le peculiarità dei documenti storici conservati negli archivi diocesani: inchiostri antichi, supporti cartacei deteriorati, interferenze ambientali. La cooperazione tra perito grafologo e archivista ecclesiastico diviene, dunque, essenziale per assicurare la corretta manipolazione e conservazione del documento durante le operazioni peritali.

Non può trascurarsi, inoltre, il tema della tutela dei beni culturali ecclesiastici. Gli archivi diocesani sono frequentemente qualificati come beni culturali ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale impone specifiche cautele per la consultazione e la riproduzione dei documenti. L’autorità giudiziaria, nel disporre l’acquisizione o la perizia, deve coordinarsi con le norme di tutela, evitando pregiudizi alla conservazione del bene archivistico.

5. Il Codex Iuris Canonici prevede norme sulla prova documentale (cann. 1539-1546), riconoscendo piena efficacia probatoria ai documenti pubblici ecclesiastici redatti da persona pubblica nell’esercizio del suo ufficio. Il giudice ecclesiastico in caso di dubbio sull’autenticità può disporre perizia, secondo le regole del processo contenzioso ordinario. L’eventuale interazione tra perizia grafica svolta in sede canonica e giudizio civile statale pone problemi di circolazione della prova e di valutazione reciproca degli accertamenti tecnici.

Il principio supremo di laicità, come delineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 1989, impone un equilibrio tra autonomia confessionale e tutela dell’ordine pubblico statale. In tale prospettiva, l’accesso agli archivi diocesani per finalità processuali non può tradursi in una indebita ingerenza, ma deve fondarsi su strumenti di cooperazione rispettosi delle competenze di ciascun ordinamento. In conclusione, il rapporto tra la grafologia forense e le fonti degli archivi diocesani si configura come ambito di dialogo interdisciplinare, nel quale convergono esigenze di verità processuale, tutela del patrimonio documentale e rispetto dell’autonomia ecclesiastica. La corretta utilizzazione dei documenti ecclesiastici nel processo giuridico richiede un approccio metodologicamente rigoroso, fondato sulla distinzione tra efficacia probatoria legale e valutazione tecnica, nonché su una leale cooperazione tra le autorità giudiziarie, periti e custodi degli archivi ecclesiastici.

Michael Semeraro

Dottore in Giurisprudenza

Lascia un commento