Verba volant, scripta manent – nel diritto, la forma scritta assicura che gli accordi stipulati conservino la loro efficacia nel tempo, a prescindere dalle circostanze. Non sorprende, quindi, che il legislatore preveda la forma scritta obbligatoria per certi negozi giuridici particolarmente delicati. In linea di principio, la modalità con cui la volontà delle parti viene documentata per iscritto è irrilevante e, nella prassi moderna, ciò avviene prevalentemente tramite riproduzione meccanica.
L’unica eccezione è rappresentata dal testamento olografo, che ai sensi dell’art. 602 c.c. per essere valido deve essere redatto, datato e sottoscritto a mano dal testatore. In questo contesto, “redatto a mano” significa non solo che il testatore lo ha scritto personalmente, ma anche che ha utilizzato la propria scrittura abituale. Di conseguenza, è nullo non solo il testamento olografo redatto a macchina o mediante altri strumenti meccanici, ma anche quello in cui un terzo abbia prestato assistenza materiale nella sua redazione. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, ribadendo che: “La nullità del testamento per difetto di olografia deve ritenersi configurabile in ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio, costituenti requisiti indispensabili perché possa
parlarsi di autografia” (Cass. civ., 06/03/2017, n. 5505).
È evidente che la scrittura autografa costituisce un elemento di garanzia aggiuntivo, poiché, a differenza degli atti unilaterali tra vivi soggetti a forma scritta, si può escludere con certezza che il testatore possa successivamente confermare la volontà espressa (in questo senso anche Cass. civ., 01/12/2000, n. 15379).
Questo principio della scrittura autografa era già noto ai Romani e rappresenta non solo un pilastro del nostro ordinamento giuridico, ma è anche riconosciuto come principio trasversale nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, sia europei che extraeuropei.
Nonostante la crescente digitalizzazione, l’elemento della scrittura autografa resta imprescindibile nel contesto del testamento olografo. Ciò si riscontra in tutti quegli ordinamenti giuridici in cui i testamenti redatti meccanicamente sono ammessi, in quanto devono essere o autenticati da un notaio oppure sottoscritti alla presenza di testimoni per compensare la mancanza dell’autografia.
parlarsi di autografia” (Cass. civ., 06/03/2017, n. 5505).
È evidente che la scrittura autografa costituisce un elemento di garanzia aggiuntivo, poiché, a differenza degli atti unilaterali tra vivi soggetti a forma scritta, si può escludere con certezza che il testatore possa successivamente confermare la volontà espressa (in questo senso anche Cass. civ., 01/12/2000, n. 15379).
Questo principio della scrittura autografa era già noto ai Romani e rappresenta non solo un pilastro del nostro ordinamento giuridico, ma è anche riconosciuto come principio trasversale nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, sia europei che extraeuropei.
Nonostante la crescente digitalizzazione, l’elemento della scrittura autografa resta imprescindibile nel contesto del testamento olografo. Ciò si riscontra in tutti quegli ordinamenti giuridici in cui i testamenti redatti meccanicamente sono ammessi, in quanto devono essere o autenticati da un notaio oppure sottoscritti alla presenza di testimoni per compensare la mancanza dell’autografia.
Matthias Ebner
dottore in Giurisprudenza – praticante forense foro di Roma
Allievo diplomato scuola notarile “Anselmo Anselmi”