Nell’attività intellettuale volta allo studio della Grafologia Forense, si sono susseguiti svariati criteri di valutazione e quindi interpretativi diversi tra loro, ma con l’intento di migliorare la fondatezza e conseguentemente l’affidabilità dei risultati ottenuti.
Si è inizialmente basati sul criterio di confronto morfologico delle lettere valutando essenzialmente le forme delle singole lettere ed anche la dimensione, e questo criterio (purtroppo) viene utilizzato ancora oggi da alcuni periti senza considerare la velocità della scrittura oppure di una firma perché la maggiore velocità con cui si scrive tende a rimpicciolire la dimensione o calibro delle lettere.
Successivamente si è tentato di valutare le caratteristiche, le peculiarità espressive che derivano dalla formazione della grafia, precisamente dal movimento scrittorio nella successione dinamica, quindi equilibrio tra movimento e spazio, e secondo Klages questa alternanza determina il ritmo, che è un elemento interiore di potenzialità che non ha nulla a che vedere con i comportamenti sociali, etici o culturali della persona che scrive ma verte esclusivamente sulla sua energia psichica, anch’esso molto utile al consulente quando esamina un manoscritto o testamento olografo, perché il movimento e di conseguenza il ritmo sono unici, come unica è la grafia, nessuna uguale ad un’altra.
In un manoscritto o firma si dovrà valutare l’energia vitale che trova espressione nella stessa grafia, inoltre considerare la possibile variabilità grafica dovuta sovente a cause naturali (patologie, assunzione di farmaci, anzianità etc.) oppure artificiose come spesso mi capita di accertare in un testamento olografo quando non è autentico.
Per valutare la suddetta variabilità grafica o viceversa la coerenza di stile grafico mantenuta anche nel corso di svariati anni, occorrono scritture e firme di comparazione sia coeve che antecedenti, scritture eseguite in passato, purché siano certe e coerenti, omogenee ossia dello stesso genere (corsivo con corsivo numeri con numeri etc.) ed anche chiare e leggibili, si intende fotocopie di qualità.
La grafologia Giudiziaria ha permesso di fare molti passi avanti in materia grafologica, perché utilizza tutti i metodi utilizzati nel corso degli anni da tutti i capi scuola della grafologia, come Crepieux, Klages, Pulver, Saudek, Moretti, che hanno fornito il loro contributo interpretativo del movimento scrittorio, del ductus, (il gesto grafico inteso nella sua interezza come traccia lasciata visibile ed aerea quindi non visibile viene denominato ductus) dell’importante valutazione circa la naturalezza e spontaneità, (metodo grafologico) qualità rilevanti che si devono riscontrare in un manoscritto o firma quando sono autentici.
Il Ruolo del C.T.P (consulente tecnico di parte)
Il CTP è considerato un difensore tecnico ed ha compiti simili al CTU (consulente tecnico d’Ufficio e viene nominato dal Giudice) e come quest’ultimo ha come obiettivo la ricerca della verità che a mio modesto avviso, si alimenta attraverso la chiarezza, il CTP di parte privata, integra con la propria consulenza (parere pro – veritate) la difesa che l’Avvocato non può elaborare perché è una materia che esula dalla Sua competenza, ed i rapporti professionali con il legale di parte che l’ha nominato devono essere basati sulla sincerità e fiducia, inoltre il consulente di parte non deve mai lasciarsi influenzare dai racconti dal cliente, ma soltanto il proprio lavoro, che consiste nello studio delle scritture o firme di comparazione, deve scaturire il convincimento se ci sono i presupposti per proseguire ed accettare l’incarico oppure no.
Molto spesso accade che quando vengo contattata dal privato cittadino, spesso anche da Avvocati, mi chiedono la “perizia” ed io ogni volta devo chiarire il concetto che personalmente rivesto il ruolo del CTP e quindi è una consulenza tecnica di parte, la perizia (consulenza tecnica d’ufficio in sede civile) la svolgerà il CTU una volta acquisiti i documenti originali, con le operazioni peritali disposte dal Giudice, alle suddette operazioni parteciperanno il CTP della parte attrice (chi promuove la causa) il CTP della parte convenuta (chi subisce l’accusa di aver prodotto un falso) con il CTU presso gli uffici di competenza o studi Notarili quando si è svolta la consulenza su un testamento olografo.
A tal proposito “racconto” un episodio che ultimamente mi sono trovata a dover gestire, un fatto alquanto increscioso, ovvero che dopo un paio di settimane dalla consegna della mia consulenza di parte, questa persona mi ricontatta chiedendomi, avanzando delle insistenti pretese una “perizia giurata”.
Premesso che la consulenza di parte è una opinione, un convincimento (anche se corroborato da una infinita serie di elementi, quali uno studio approfondito, esperienza, etc.) che si fa il CTP dopo aver esaminato e studiato tutti i documenti forniti dai parenti del “De Cuius” in questo caso infatti si trattava di un testamento olografo, la perizia spetta ad un organo “super partes” ovvero il CTU nominato dal Giudice ed è già giurata perché quando si accetta l’incarico viene svolta una “cerimonia di giuramento”.
In ogni rapporto professionale che sia Consulente – Avvocato; Consulente – privato cittadino, ci vuole chiarezza ed onestà intellettuale, soprattutto fiducia reciproca, e se quella persona avesse espresso la sua intenzione sin da subito gli avrei risposto seduta stante che non è possibile giurare su un proprio convincimento, in modo tale che saremmo stati liberi entrambi di non intraprendere alcun tipo di discorso professionale.
La Grafologia non è una scienza esatta bensì umana, nonostante oggigiorno con tutti gli studi effettuati grazie anche alla Grafologia Forense, con l’applicazione del metodo grafologico che consiste di avvalersi di tutti i metodi studiati nel corso di questi anni, e non tralasciando, anzi prendendo in considerazione anche la psicologia della scrittura, si è raggiunto un alto livello di certezza, ma rimane comunque sempre un margine di errore specialmente se il perito non ha la giusta preparazione, esperienza, professionalità e scrupolo, che consiste anche nell’andare a fondo e non accontentarsi del “colpo d’occhio”, che molto spesso conduce a valutazioni errate, l’apparenza molto spesso inganna.
Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
La Perizia Giudiziaria e il metodo Grafologico
Riconducibile alla comune esperienza dei Grafologi professionisti è che, per redigere un parere “pro – veritate” (consulenza) che abbia una rilevante validità, sia per quanto riguarda la procedura oltre che la deontologia, la grafologia giudiziaria impone l’impiego di norme e metodologie che ne fanno, con l’aiuto della psicologia della scrittura, un sostegno indispensabile per una efficace ricerca della verità.
“La Grafologia Giudiziaria esige l’adozione di canoni e metodologie che ne fanno, con l’aiuto della psicologia, un sussidio indispensabile per l’attività volta alla ricerca della verità giudiziaria, ed il metodo grafologico procede così oltre la fase descrittiva per collegare le particolarità espressive alle dinamiche psichiche, in connessione con la cultura, l’emotività, l’affettività e i disturbi della personalità, la scrittura, appunto come proiezione della personalità del soggetto”.
Avere a disposizione gli adeguati documenti quindi prove concrete, è obbligatorio, si parla cioè di un congruo numero di scritture o firme in base a quello che si dovrà accertare, inoltre le fotocopie che verranno utilizzate per la comparazione, fornite dal committente, dovranno essere idonee, di buona qualità, chiare e leggibili, è superfluo dire che più ve ne sono meglio è ai fini di una corretta e professionale consulenza.
Dovranno essere coeve, ovvero alcune quanto più possibile vicine alla data del testamento (abitualmente 5/6) ma anche quelle antecedenti e se vi sono anche quelle molto datate è ancora meglio, ne deriva l’utilità di potersi rendere conto dell’evolvere della condotta grafica dello scrivente (variabilità grafica); omogenee significa che devono essere dello stesso genere di scrittura, il corsivo dovrà essere comparato con corsivo, stampatello con stampatello e così via.
Se viene richiesto al Grafologo Giudiziario, di accertare l’autenticità o l’apocrifia di un testamento olografo da un prossimo congiunto del “de cuius”, saranno necessari manoscritti di provenienza certa del testatore, nel caso in cui non si potrà disporre di scritture certe, la consulenza verterà soltanto sulla firma apposta sul testamento, perché reperire firme per la comparazione spesso è più facile rispetto ai manoscritti, poiché le persone anziane perdono nel tempo l’abitudine di scrivere, spesso però non manca da parte loro, l’occasione di apporre la propria firma, sicuramente sul proprio documento di identità, a volte su un atto notarile (compra – vendita di un immobile) oppure sul libretto della pensione, a volte viene apposta su un assegno bancario o postale.
Queste elencate sono tutte firme di provenienza certa sono molto utili al grafologo per la comparazione, con l’auspicio che tra tutte le firme prodotte ve ne siano alcune coeve.
E se così non fosse?
Se il congiunto che ha maturato l’intenzione di impugnare il testamento non avesse a sua disposizione quanto richiesto dal consulente per svariati motivi, dovrebbe rinunciare a fare emergere la verità testamentaria.
In che modo si potrebbe dare voce a chi voce non l’ha più?
Utilizzando il metodo grafologico, il più sicuro ed attendibile, perché quando si deve peritare un manoscritto oppure una firma richiede sovente l’utilizzo contemporaneo di altre metodologie che fanno parte a loro volta dell’intero panorama di metodi d’indagine, infatti è molto importante che la perizia grafo – tecnica su base grafologica accolga anche altri procedimenti di osservazione e quindi di studio, per raggiungere il livello di certezza nella soluzione del caso peritale in oggetto, quindi avvalendosi anche della psicologia della scrittura attraverso i temperamenti ippocratici.
Ippocrate di Coo, viene considerato universalmente il padre della medicina, visse nella Grecia classica del IV secolo a.c, e l’antichissima medicina Ippocratica ci ha trasmesso nel tempo, attraverso le generazioni che ciascuno di noi è contraddistinto dalla predominanza di quattro elementi umorali che fanno parte della composizione del sangue.
Comprendo che questo studio non è di facile accesso ma ciò che è importante sapere che il temperamento non cambia nel corso degli anni quindi, se ci troviamo a dover esaminare una firma oppure un manoscritto attraverso la grafia, riusciamo a stabilire il temperamento dello scrivente ed anche se le scritture o firme che ci sono state fornite, non sono proprio coeve risaliamo al temperamento e se è lo stesso della firma o manoscritto in verifica allora si tratta della stessa persona.
Infatti, Ippocrate attraverso uno studio scientifico aveva stabilito che ad ogni tipologia di scrittura e specialmente della pressione, ovvero la forza esercitata sul foglio, corrispondeva un temperamento ma non esiste quello puro, ma che i quattro (linfatico, sanguigno, bilioso e nervoso) sono generalmente rappresentati in misure non eguali nell’individuo, allora attraverso i segni grafici si riuscirà a stabilire il temperamento predominante.
Con questa modalità di indagine si possono avere più certezze, specialmente quando si effettua uno studio preliminare per accertarsi che vi siano i dovuti presupposti per fare intraprendere la strada dell’impugnazione al congiunto del “de cuius”, fermo restando che avere a disposizione svariate firme o scritture di comparazione resta sempre la soluzione migliore.
Patrizia BelloniGrafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
Come giungere alla verità peritale
La verità peritale è sostenuta dalla chiarezza con la quale si svolge il lavoro, sia nella prima fase di studio dove il consulente dopo aver esaminato tutto il materiale – che gli è stato inviato dalla persona interessata a sapere appunto la verità – sia quello da verificare ma anche di tutte le scritture o firme di comparazione decide se ci siano i presupposti per consigliare ad andare avanti con il percorso oppure no.
La verità peritale non deve essere offuscata da pregiudizi di varia natura che possa ridurne il valore specialmente per coloro che credono nell’efficacia della Grafologia giudiziaria come la sottoscritta, e mettono in pratica il proprio sapere volto alla ricerca della autenticità attraverso l’analisi del movimento scrittorio che ciascuno di noi personalizza, nonché dalla naturalezza e spontaneità che deve essere riscontrata sia nel testo se ci riferiamo ad uno scritto olografo, ma soprattutto nelle firma, è chiaro che il rigore metodologico è una imprescindibile esigenza di deontologia professionale e per quanto mi riguarda soprattutto morale, ed il rigore sarà superiore quanto più il perito grafologo nel corso degli anni avrà acquisito una maggiore maturità professionale attraverso la conoscenza del metodo grafologico peritale, e quindi metterà in atto.
Spesso il perito grafologo si interfaccia con persone non esperte e di conseguenza la comunicazione con tali soggetti dovrà essere quanto più chiara possibile e far loro comprendere in modo razionale seguendo una certa logica soprattutto dimostrativa il motivo di un determinato giudizio, soprattutto specificare quali sono le condizioni indispensabili per poter effettuare una consulenza quanto più chiara ed onesta professionalmente.
Quindi è necessario che vengano forniti al consulente dalla persona che promuove la causa – parte attrice – adeguata documentazione ovvero che le scritture di comparazione siano omogenee al testo da verificare quindi se un testamento olografo è stato eseguito in corsivo anche le scritture di comparazione dovranno essere scritte con la stessa modalità, che siano coeve alla data della stesura del testamento o firma, che ci sia un numero adeguato di comparative, che siano fotocopie di qualità cioè non devono essere rovinate o sbiadite dal tempo.
Sovente mi capita di non accettare un incarico di CTP ma ciò non vuol dire che non ci sia la volontà di svolgere un lavoro oppure non essere in grado di sostenere una consulenza ma semplicemente se già dal primo approccio la persona non mi fornisce adeguata documentazione, come già accaduto, scritture molto datate tipo di venti anni prima dalla data del testamento – che anche quelle sono utili al fine di stabilire se c’è coerenza grafica – ma ci vogliono necessariamente e soprattutto quelle coeve alla data del testamento o della firma apposta su un qualsiasi documento.
Il medico di famiglia sarebbe disposto a fare una diagnosi sulla scorta di analisi cliniche che gli vengono fornite dal paziente di dieci o venti anni prima?
Anche per la perizia giudiziaria vale lo stesso discorso, è impossibile in quanto la scrittura viene proprio condizionata dallo stato di salute dello scrivente, oltre che dall’età, dallo stato psicofisico del momento in cui ha vergato – ovvero messo nero su bianco le proprie ultime volontà.
La Grafologia giudiziaria ha la peculiarità di identificare l’autore di scritture olografe attraverso anche l’analisi del tracciato personale (ductus), valuta le possibili cause di variazioni grafiche, che siano naturali (che fanno parte della natura del soggetto) come ad esempio l’anzianità, cure farmacologiche, percorso psicoterapico ecc. oppure artificiose come ad esempio imitazione di un testamento olografo ma anche dissimulazioni volte al disconoscimento della propria firma apposta su assegni o contratti di svariata natura.
L’obbiettivo principale del Grafologo giudiziario è quello di giungere ad individuare l’identità di una persona attraverso l’analisi degli scritti olografi è un compito molto complesso e non facile proprio per la varietà dei gesti grafici di ciascuno di noi, per questo motivo si richiede la collaborazione da parte del richiedente ed ovviamente una fiducia necessariamente reciproca.
Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria
www.patriziabelloni.it
Falsificazione della firma per far espatriare la figlia minore senza il consenso dell’altro genitore
Considerazioni sulla scorta di un caso giudiziario e di cronaca di interesse grafologico in tema di tutela del minore.

Recentemente, a metà dicembre di quest’anno, è stata diffusa la notizia della sentenza di condanna ad otto mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di una madre che aveva falsificato la firma del marito per ottenere il rilascio del documento valido per l’espatrio per la figlia minore e ciò al fine trasferirsi all’estero interrompendo i rapporti padre-figlia.
I fatti risalgono al 2016 ma la tematica è di estrema attualità perché la disgregazione della coppia genitoriale sovente sfocia nella condotta ostativa dell’uno verso l’altro genitore ed il trasferimento del figlio all’estero, quand’anche circoscritto ad un limitato arco temporale, rappresenta la fattispecie che, in via di fatto, recide il rapporto genitoriale con conseguenze gravi per il minore, basti pensare all’impatto nella sfera psicologica conseguente alla repentina interruzione dei contatti con uno dei genitori.
A ben vedere, la normativa italiana mira ad evitare tali accadimenti essendo necessario il consenso di entrambi i genitori ai fini del rilascio al minore del documento valido per l’espatrio, in quanto l’art. 3 della Legge n. 1185/1967 (norme sui passaporti) prevede che “non possono ottenere il passaporto” i minorenni senza l’assenso dei genitori quali esercenti la responsabilità genitoriale.
Nel caso sopra richiamato, del quale non si conoscono i dettagli processuali, evidentemente la madre della bambina è stata ritenuta responsabile di aver falsificato la firma dell’altro genitore al fine di manifestare la sussistenza proprio di quel consenso richiesto dalla normativa in tema di documenti validi per l’espatrio che, giova evidenziarlo, è posta a tutela dei minori.
Difatti, con la riforma di cui alla Legge n. 219/12 ed al successivo D.lgs. n. 154/13 il legislatore, includendo espressamente tra “le decisioni di maggiore interesse per i figli” anche quella riguardante l’individuazione della residenza abituale del minore, ha stabilito che la scelta sia assunta da entrambi i genitori e che solo nei casi di insanabile disaccordo tra quest’ultimi la stessa sia rimessa al giudice (artt. 316 e 337 ter c.c.).
Anche in caso di collocamento “prevalente” del minore presso uno dei genitori, o di affidamento esclusivo, la scelta relativa alla sua residenza deve essere, comunque, assunta da entrambi i genitori.
D’altronde anche il diritto alla libera circolazione di cui all’art. 16 Cost. che attribuisce a ciascun cittadino il diritto di “uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge” trova delle limitazioni a salvaguardia dei figli, nell’alveo dei principi di cui agli artt. 30 e 31 Cost. e del principio del best interest of the child che trova la sua prima manifestazione nella Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo del 1959.
La recente condanna, quindi, comporta delle riflessioni in merito all’ampia portata di una condotta criminosa che non solo lede il soggetto di cui viene falsificata la firma ma anche quelli del minore coinvolto.
In tale ambito, il professionista grafologo costituisce un valido ausilio per evidenziare e portare alla luce eventuali condotte illecite di falsificazione delle firme e di sostituzione di persona.
Gabriele Colasanti
Avvocato del Foro di Roma
Tipi di testamento
Patrizia Belloni
grafologa giudiziaria
Il testamento come già ricordato è l’atto reversibile con il quale una persona dispone, per quando avrà cessato di vivere, di tutte le sostanze o parte di esse, è un atto mortis causa perché la sua funzione consiste nella determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza alla morte del testatore, è un atto formale ed essenzialmente unilaterale, ovvero è sufficiente un’unica manifestazione di volontà cioè quella del testatore per essere efficace.
Il testamento si suddivide in due categorie, può essere ordinario o speciale, nell’ambito della prima categoria la legge distingue il testamento olografo (cioè scritto di proprio pugno) da quello redatto per atto notarile il quale a sua volta può essere pubblico o segreto.
I testamenti speciali rappresentano invece particolari forme di testamento pubblico riconosciute soltanto per determinate situazioni o circostanze.
“Sono consapevole di escludere da ogni diritto e titolo su ogni mio bene…. In quanto si sono sempre disinteressate ad ogni mia anche piccola esigenza, in sostanza non si sono mai curate di me”
Una frase emblematica, scritta da una signora deceduta pochi mesi or sono e di cui mi sto occupando come consulente della parte convenuta, una frase che esprime tanta solitudine, ed ogni volta che leggo nei testamenti olografi questo triste passaggio fa male anche perché spesso ciò accade anche con i figli che dimenticano i propri genitori.
Si tratta di una persona colta e benestante, nubile che si è dedicata al lavoro per tutta la vita e non avendo avuto figli le sue attenzioni quasi materne sono state dedicate alle sue nipoti figlie di una sorella, la storia si ripete, finché queste nipoti erano piccole ma anche fino all’età adolescenziale questa zia era al centro delle loro attenzioni e viceversa, viaggi, gite scolastiche, le feste di compleanno… poi a mano a mano che il tempo passa e le priorità sono altre per queste due ragazze la zia quasi non esiste più.
Ha fatto bene a diseredarle? Ha compiuto un atto vendicativo e cinico?
Certamente non possiamo giudicarla, a volte la solitudine gioca un ruolo che è difficile da accettare, ci si sente traditi ed abbandonati dalle persone più care.
Però queste due ragazze si sono ricordate di questa loro zia tanto generosa e amorevole soltanto dopo la sua morte, ed avendo appreso la triste notizia – naturalmente di essere state diseredate queste hanno pensato bene di impugnare il testamento in quanto ritenuto falso, ovviamente da loro, quindi hanno dato luogo ad un procedimento civile impiantato sul nulla.
I beneficiari dell’eredità si sono rivolti a me nominandomi consulente di parte (convenuta) e sono ben felice di questo incarico dal momento che il testamento e la firma sono autentici.
La Signora C.S. (le iniziali per la privacy) circa due anni fa decide di fare testamento, alla soglia degli ottanta anni, e si è avvalsa della modalità Testamento Segreto, in cosa consiste?
Viene scritto in privato di proprio pugno perché scrivere personalmente il contenuto sembra dare al testatore l’impressione di esprimere meglio le proprie volontà, ma poi consegnato a un Notaio in una busta chiusa, con la presenza di due testimoni, a sua volta il notaio redige una dichiarazione che quel giorno in quell’ora la Signora C.S. consegna “brevi manu” le proprie ultime volontà, il tutto viene chiuso in un’altra busta insieme al testamento e naturalmente sigillata dal Notaio – Pubblico Ufficiale.
Questa modalità è un’ottima combinazione tra testamento olografo e pubblico perché da un lato soddisfa il desiderio di scrivere personalmente il proprio testamento in tutta segretezza (come l’olografo) dall’altro lato il vantaggio di garantire tramite il deposito presso un Notaio di fiducia la conservazione dell’atto e la sua certa reperibilità al momento opportuno.
Infatti gli svantaggi del testamento olografo sono svariati, può essere smarrito o distrutto ovvero sottratto per opera di terzi interessati, può essere falsificato, la sua autenticità può essere negata, allocando all’erede testamentario l’onere probatorio.
La necessità e l’importanza dello studio grafologico in perizia giudiziaria
A cura di Patrizia Belloni
In seguito al mio ultimo articolo pubblicato su “Grafologia Magazine” ho ricevuto alcune e-mail di persone che hanno chiesto in cosa consiste “lo studio” preventivo ritenuto necessario al fine di poter accertare i presupposti o meno quando ci viene richiesta una consulenza.
Il mio obiettivo è quello di eseguire un corretto lavoro e fornire alla persona che ha espresso la volontà di far condurre un accertamento su un documento olografo la giusta risposta, e soprattutto poter decidere in accordo con il proprio Legale di fiducia quale percorso intraprendere, per questo motivo nel mio precedente articolo ho usato l’aggettivo “propedeutico”.
E’ mia consuetudine ormai da svariati anni scrivere gli articoli basandomi su fatti realmente accaduti, prendo spunto dalle mie esperienze professionali – ovviamente quelle più significative – al fine di poter dare un contributo oggettivo e concreto, in quanto non sto “ipotizzando” una situazione, a persone che probabilmente stanno vivendo quella stessa esperienza.
In realtà si tratta di una vera e propria “indagine”, un viaggio attraverso gli otto generi della scrittura che sono: l’impostazione ovvero come viene gestito lo spazio nel foglio; la dimensione; la direzione; l’inclinazione; la forma; la continuità; velocità e pressione poi in perizia giudiziaria nello specifico si aggiunge la valutazione del grado di naturalezza e spontaneità della grafia.
Svolgimento di uno studio in Perizia Giudiziaria
Le scritture vanno studiate separatamente, generalmente viene esaminata prima quella “contestata” ritenuta falsa dalla persona che si rivolge al consulente e poi le scritture autografe o firme di comparazione che verranno prodotte dal diretto interessato oppure se si tratta di testamenti naturalmente dai congiunti del “de cuius”.
Il mio metodo di lavoro è innanzitutto osservare la scrittura nel suo insieme, acquisire coscienza di una realtà ovvero di uno scritto percependo quindi l’equilibrio ed armonia dei singoli segni, si procede con lo studio di ogni elemento grafico anche, all’occorrenza con l’aiuto di strumentazione apposita se abbiamo a disposizione scritture originali e non fotocopie.
Quindi si procede con la valutazione dei margini se sono regolari o meno; gli spazi ovvero la distanza tra le singole lettere tra le parole e la distanza tra un rigo e l’altro; la direzione e l’andamento delle parole, quindi se la scrittura è aderente alla linea retta avremo una scrittura “orizzontale” viceversa a seconda di come si discostano dalla linea avremo una scrittura discendente o ascendente.
Molto importante è lo studio della pressione e del tratto quindi stabilire se la pressione è leggera o pesante, ovvero la forza esercitata sul foglio e la traccia che viene impressa; la velocità per poterla valutare ci sono molti parametri da dover studiare uno fra tutti è la scorrevolezza del tracciato grafico senza indugi, interruzioni giustapposizioni, soste e bottoni di ripresa, quando si falsifica si tende a fermare la penna e si crea un piccolo punto con l’inchiostro che ad occhio nudo non si nota e si chiama appunto bottone di sosta.
Le dimensioni o calibro delle lettere; la forma che è l’aspetto che colpisce già di primo acchito ma è anche quello che viene imitato più frequentemente e per questo necessita di uno studio molto approfondito, e consentirà al consulente di scoprire gli elementi di contrasto con la scrittura o firma autografa che spesso vengono trascurati o sottovalutati dal falsario.
Ma ciò che è di estrema importanza in perizia giudiziaria è saper valutare la naturalezza e spontaneità di uno scritto che sia un testamento o firma, come già detto in grafologia giudiziaria naturalezza e spontaneità non sono sinonimi.
Una scrittura può essere naturale ovvero che fa parte della natura di quella persona ma a volte non è spontanea, cioè che la stessa persona non ha scritto di sua spontanea volontà ma ha subito qualche forma di costrizione, ciò accade molto spesso (purtroppo) quando si tratta di testamenti olografi scritti da persone piuttosto anziane.
La fase successiva all’analisi preliminare è quella di procedere con il confronto delle scritture sia quella da verificare quindi contestata e quelle di comparazione, valutare le “convergenze” e “divergenze” tra gli scritti e valutare l’importanza delle ultime in quanto se divergono negli aspetti fondamentali del grafismo vuol dire che non si tratta della stessa persona.
Per questi e tanti altri motivi, il mio “modus operandi” è quello di non dare giudizi affrettati senza prima avere studiato il caso.
Spero di essere stata abbastanza chiara ed esaustiva, soprattutto ciò che mi preme ribadire è che il CTP (consulente di parte) non deve necessariamente assecondare – anche quando non ci sono le condizioni – la persona che si rivolge ad esso, si può essere “di parte” anche sconsigliando di intraprendere un percorso in salita, pieno di difficoltà ed eventuali delusioni future.
Patrizia Belloni – Grafologa giudiziaria –
Giornalista