A Bologna, lungo i portici di San Luca, questo potere della scrittura si è rovesciato in negativo. Non più parola che illumina, che celebra, che decora: ma parola che colpisce, che denigra, che ferisce. Le frasi sessiste e diffamatorie comparse contro la personal trainer Alice G., con tanto di dati personali esposti, non sono semplici scarabocchi, ma veri e propri atti di violenza simbolica.
Queste parole, che alcuni potrebbero liquidare come goliardia o semplice vandalismo, assumono in realtà la forma di una violenza simbolica. Non si tratta soltanto di decoro urbano: siamo di fronte a un atto che tocca la dignità di una persona, la sua reputazione, la sua sicurezza. Il diritto, in questi casi, ci offre strumenti chiari per leggere la gravità del fenomeno. Le scritte sui muri, infatti, possono integrare diverse fattispecie di reato previste dal Codice penale: la diffamazione (art. 595 c.p.), quando si attribuiscono a qualcuno fatti lesivi della sua reputazione; le molestie (art. 660 c.p.), quando si insiste nel colpire una persona con comportamenti invadenti e offensivi; persino la trattazione illecita di dati personali, quando, come nel caso di specie si rendono pubblici numeri di telefono o altri riferimenti che dovrebbero restare privati.
Accanto alla responsabilità penale, vi è poi quella civile: chi viene colpito da un atto del genere ha diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per il pregiudizio subito. La scrittura, in questo senso, non è soltanto un graffito passeggero: è una traccia che produce conseguenze giuridiche concrete.
Ma forse l’aspetto più inquietante è quello simbolico. In un luogo iconico della città, attraversato da fedeli, turisti, cittadini, la scrittura è stata usata per imprimere un marchio di esclusione. Un segno che non solo colpisce direttamente la vittima, ma che lancia a chi passa un messaggio di odio, insinuando che la violenza possa essere scritta e lasciata lì, sotto gli occhi di tutti.
Ecco perché cancellare quelle parole non è un atto banale di manutenzione urbana, ma un gesto di riaffermazione collettiva: significa dire che non tutto può restare scritto, che non tutto merita di permanere. La scrittura può custodire memoria e bellezza, ma può anche trasmettere violenza. Sta alla società, e alle istituzioni, scegliere quale voce lasciare parlare sui muri che ci circondano.
Matthias Ebner
dottore in Giurisprudenza – praticante forense foro di Roma
Allievo diplomato scuola notarile “Anselmo Anselmi”
Il grafologo giudiziario come consulente della persona offesa dal reato
La grafologia giudiziaria viene in ausilio della difesa tecnica della persona offesa dal reato.
Si deve premettere che la persona offesa dal reato coincide con il titolare dell’interesse giuridico protetto, anche in modo non prevalente dalla norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal reato (Tonini, Manuale di procedura penale).
In particolare, ai sensi dell’art. 90 del Codice di Procedura Penale (Diritti e facoltà della persona offesa dal reato), la persona offesa, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, indicare elementi di prova.
In tale contesto, il difensore della persona offesa, in forza di quanto previsto dall’art. 327-bis c.p.p. può compiere investigazioni difensive al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.
Appare utile considerare che le investigazioni difensive servono anche a vagliare la sussistenza del reato prima ancora della presentazione della denuncia e della querela, nel primo caso per comunicare all’Autorità Giudiziaria la notizia di un reato perseguibile d’ufficio che abbia leso i propri interessi e, nel secondo caso, per chiedere all’Autorità Giudiziaria di procedere e perseguire penalmente per un fatto-reato non perseguibile d’ufficio rispetto al quale la querela costituisce condizione di procedibilità in mancanza della quale non può essere esercitata l’azione penale.
Nel corso delle indagini preliminari, invece, la persona offesa può fornire al Pubblico Ministero il proprio contributo investigativo comunicando elementi idonei ad agevolare l’individuazione del colpevole o, comunque, utili delineare il fatto storico oggetto dell’indagine nonché per sostenere l’accusa in giudizio nei confronti dell’indagato.
Nel nostro ordinamento la persona offesa è tenuta a rappresentare fatti veritieri perché diversamente è imputabile per i delitti di calunnia, simulazione di reato, false informazioni al pubblico ministero e falsa testimonianza.
La grafologia giudiziaria viene in rilievo, certamente, allorquando lo scritto sia l’elemento costitutivo del reato, basti pensare alle fattispecie di:
- Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (Art. 491 C.P.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 C.P.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 478 C.P.);
- Sostituzione di persona (art. 494 c.p.).
Inoltre, la grafologia entra a far parte del procedimento penale anche quando il manoscritto falso o apocrifo e la firma apocrifa rappresentano uno degli elementi costitutivi del reato come nel caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della truffa (Art. 640 c.p.), della diffamazione (art. 595 c.p.), degli atti persecutori (c.d. stalking – art. 612 bis c.p.), dell’istigazione al suicidio (art. 580 c.p.).
Il gesto grafico, poi, può costituire elemento di prova di crimini efferati come l’omicidio, il sequestro di persona e dei c.d. “crimini seriali”.
Pertanto, nell’ambito giuridico sinteticamente descritto, l’avvocato difensore della persona offesa può nominare come consulente tecnico il grafologo giudiziario il quale, attraverso le specifiche competenze tecniche, viene chiamato a fornire un ausilio tecnico-specialistico per la ricerca di elementi utili all’attività difensiva nell’ottica del perseguimento dell’interesse punitivo e risarcitorio del soggetto privato che è, appunto, la persona offesa dal reato.
In questo caso, il grafologo giudiziario è un libero-professionista che nel rispetto delle norme e della deontologia affianca la persona offesa ed il suo difensore e può essere da questi liberamente scelto nell’ambito degli esperti della materia.
In conclusione, vista la complessità delle fattispecie valutate in sede penale, è consigliabile interpellare un esperto in materia grafologica, un grafologo giudiziario, quando manoscritti e/o firme siano di interesse per il procedimento penale; anche in via preventiva per individuare il reo ovvero escludere talune persone o circoscrivere il novero dei possibili responsabili del delitto.
Gabriele Colasanti
Avvocato del foro di Roma – Giornalista-pubblicista
Andare oltre le apparenze
A cura di Patrizia Belloni
Lo scopo principale di una indagine grafologica, in ambito giudiziario, è giungere alla verità, per quanto riguarda l’autenticità o meno di uno scritto.
Il metodo calligrafico, in cui il perito dava inizio ad una comparazione tra le singole lettere o parole, ha ceduto il passo, anche se non completamente, al metodo grafonomico.
Quest’ultimo, infatti, non studia la scrittura soltanto da un punto di vista obiettivo, cioè, attraverso la misurazione delle lettere, l’analisi della forma delle stesse ecc, ma si orienta verso un percorso ben più ampio, in quanto, l’ essere umano ha molteplici sfaccettature, caratteristiche temperamentali inimitabili, che rendono possibile l’unicità anche della scrittura. Continua a leggere