Nell’attività intellettuale volta allo studio della Grafologia Forense, si sono susseguiti svariati criteri di valutazione e quindi interpretativi diversi tra loro, ma con l’intento di migliorare la fondatezza e conseguentemente l’affidabilità dei risultati ottenuti.
Si è inizialmente basati sul criterio di confronto morfologico delle lettere valutando essenzialmente le forme delle singole lettere ed anche la dimensione, e questo criterio (purtroppo) viene utilizzato ancora oggi da alcuni periti senza considerare la velocità della scrittura oppure di una firma perché la maggiore velocità con cui si scrive tende a rimpicciolire la dimensione o calibro delle lettere.
Successivamente si è tentato di valutare le caratteristiche, le peculiarità espressive che derivano dalla formazione della grafia, precisamente dal movimento scrittorio nella successione dinamica, quindi equilibrio tra movimento e spazio, e secondo Klages questa alternanza determina il ritmo, che è un elemento interiore di potenzialità che non ha nulla a che vedere con i comportamenti sociali, etici o culturali della persona che scrive ma verte esclusivamente sulla sua energia psichica, anch’esso molto utile al consulente quando esamina un manoscritto o testamento olografo, perché il movimento e di conseguenza il ritmo sono unici, come unica è la grafia, nessuna uguale ad un’altra.
In un manoscritto o firma si dovrà valutare l’energia vitale che trova espressione nella stessa grafia, inoltre considerare la possibile variabilità grafica dovuta sovente a cause naturali (patologie, assunzione di farmaci, anzianità etc.) oppure artificiose come spesso mi capita di accertare in un testamento olografo quando non è autentico.
Per valutare la suddetta variabilità grafica o viceversa la coerenza di stile grafico mantenuta anche nel corso di svariati anni, occorrono scritture e firme di comparazione sia coeve che antecedenti, scritture eseguite in passato, purché siano certe e coerenti, omogenee ossia dello stesso genere (corsivo con corsivo numeri con numeri etc.) ed anche chiare e leggibili, si intende fotocopie di qualità.
La grafologia Giudiziaria ha permesso di fare molti passi avanti in materia grafologica, perché utilizza tutti i metodi utilizzati nel corso degli anni da tutti i capi scuola della grafologia, come Crepieux, Klages, Pulver, Saudek, Moretti, che hanno fornito il loro contributo interpretativo del movimento scrittorio, del ductus, (il gesto grafico inteso nella sua interezza come traccia lasciata visibile ed aerea quindi non visibile viene denominato ductus) dell’importante valutazione circa la naturalezza e spontaneità, (metodo grafologico) qualità rilevanti che si devono riscontrare in un manoscritto o firma quando sono autentici.
Il Ruolo del C.T.P (consulente tecnico di parte)
Il CTP è considerato un difensore tecnico ed ha compiti simili al CTU (consulente tecnico d’Ufficio e viene nominato dal Giudice) e come quest’ultimo ha come obiettivo la ricerca della verità che a mio modesto avviso, si alimenta attraverso la chiarezza, il CTP di parte privata, integra con la propria consulenza (parere pro – veritate) la difesa che l’Avvocato non può elaborare perché è una materia che esula dalla Sua competenza, ed i rapporti professionali con il legale di parte che l’ha nominato devono essere basati sulla sincerità e fiducia, inoltre il consulente di parte non deve mai lasciarsi influenzare dai racconti dal cliente, ma soltanto il proprio lavoro, che consiste nello studio delle scritture o firme di comparazione, deve scaturire il convincimento se ci sono i presupposti per proseguire ed accettare l’incarico oppure no.
Molto spesso accade che quando vengo contattata dal privato cittadino, spesso anche da Avvocati, mi chiedono la “perizia” ed io ogni volta devo chiarire il concetto che personalmente rivesto il ruolo del CTP e quindi è una consulenza tecnica di parte, la perizia (consulenza tecnica d’ufficio in sede civile) la svolgerà il CTU una volta acquisiti i documenti originali, con le operazioni peritali disposte dal Giudice, alle suddette operazioni parteciperanno il CTP della parte attrice (chi promuove la causa) il CTP della parte convenuta (chi subisce l’accusa di aver prodotto un falso) con il CTU presso gli uffici di competenza o studi Notarili quando si è svolta la consulenza su un testamento olografo.
A tal proposito “racconto” un episodio che ultimamente mi sono trovata a dover gestire, un fatto alquanto increscioso, ovvero che dopo un paio di settimane dalla consegna della mia consulenza di parte, questa persona mi ricontatta chiedendomi, avanzando delle insistenti pretese una “perizia giurata”.
Premesso che la consulenza di parte è una opinione, un convincimento (anche se corroborato da una infinita serie di elementi, quali uno studio approfondito, esperienza, etc.) che si fa il CTP dopo aver esaminato e studiato tutti i documenti forniti dai parenti del “De Cuius” in questo caso infatti si trattava di un testamento olografo, la perizia spetta ad un organo “super partes” ovvero il CTU nominato dal Giudice ed è già giurata perché quando si accetta l’incarico viene svolta una “cerimonia di giuramento”.
In ogni rapporto professionale che sia Consulente – Avvocato; Consulente – privato cittadino, ci vuole chiarezza ed onestà intellettuale, soprattutto fiducia reciproca, e se quella persona avesse espresso la sua intenzione sin da subito gli avrei risposto seduta stante che non è possibile giurare su un proprio convincimento, in modo tale che saremmo stati liberi entrambi di non intraprendere alcun tipo di discorso professionale.
La Grafologia non è una scienza esatta bensì umana, nonostante oggigiorno con tutti gli studi effettuati grazie anche alla Grafologia Forense, con l’applicazione del metodo grafologico che consiste di avvalersi di tutti i metodi studiati nel corso di questi anni, e non tralasciando, anzi prendendo in considerazione anche la psicologia della scrittura, si è raggiunto un alto livello di certezza, ma rimane comunque sempre un margine di errore specialmente se il perito non ha la giusta preparazione, esperienza, professionalità e scrupolo, che consiste anche nell’andare a fondo e non accontentarsi del “colpo d’occhio”, che molto spesso conduce a valutazioni errate, l’apparenza molto spesso inganna.
Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
La Perizia Giudiziaria e il metodo Grafologico
Riconducibile alla comune esperienza dei Grafologi professionisti è che, per redigere un parere “pro – veritate” (consulenza) che abbia una rilevante validità, sia per quanto riguarda la procedura oltre che la deontologia, la grafologia giudiziaria impone l’impiego di norme e metodologie che ne fanno, con l’aiuto della psicologia della scrittura, un sostegno indispensabile per una efficace ricerca della verità.
“La Grafologia Giudiziaria esige l’adozione di canoni e metodologie che ne fanno, con l’aiuto della psicologia, un sussidio indispensabile per l’attività volta alla ricerca della verità giudiziaria, ed il metodo grafologico procede così oltre la fase descrittiva per collegare le particolarità espressive alle dinamiche psichiche, in connessione con la cultura, l’emotività, l’affettività e i disturbi della personalità, la scrittura, appunto come proiezione della personalità del soggetto”.
Avere a disposizione gli adeguati documenti quindi prove concrete, è obbligatorio, si parla cioè di un congruo numero di scritture o firme in base a quello che si dovrà accertare, inoltre le fotocopie che verranno utilizzate per la comparazione, fornite dal committente, dovranno essere idonee, di buona qualità, chiare e leggibili, è superfluo dire che più ve ne sono meglio è ai fini di una corretta e professionale consulenza.
Dovranno essere coeve, ovvero alcune quanto più possibile vicine alla data del testamento (abitualmente 5/6) ma anche quelle antecedenti e se vi sono anche quelle molto datate è ancora meglio, ne deriva l’utilità di potersi rendere conto dell’evolvere della condotta grafica dello scrivente (variabilità grafica); omogenee significa che devono essere dello stesso genere di scrittura, il corsivo dovrà essere comparato con corsivo, stampatello con stampatello e così via.
Se viene richiesto al Grafologo Giudiziario, di accertare l’autenticità o l’apocrifia di un testamento olografo da un prossimo congiunto del “de cuius”, saranno necessari manoscritti di provenienza certa del testatore, nel caso in cui non si potrà disporre di scritture certe, la consulenza verterà soltanto sulla firma apposta sul testamento, perché reperire firme per la comparazione spesso è più facile rispetto ai manoscritti, poiché le persone anziane perdono nel tempo l’abitudine di scrivere, spesso però non manca da parte loro, l’occasione di apporre la propria firma, sicuramente sul proprio documento di identità, a volte su un atto notarile (compra – vendita di un immobile) oppure sul libretto della pensione, a volte viene apposta su un assegno bancario o postale.
Queste elencate sono tutte firme di provenienza certa sono molto utili al grafologo per la comparazione, con l’auspicio che tra tutte le firme prodotte ve ne siano alcune coeve.
E se così non fosse?
Se il congiunto che ha maturato l’intenzione di impugnare il testamento non avesse a sua disposizione quanto richiesto dal consulente per svariati motivi, dovrebbe rinunciare a fare emergere la verità testamentaria.
In che modo si potrebbe dare voce a chi voce non l’ha più?
Utilizzando il metodo grafologico, il più sicuro ed attendibile, perché quando si deve peritare un manoscritto oppure una firma richiede sovente l’utilizzo contemporaneo di altre metodologie che fanno parte a loro volta dell’intero panorama di metodi d’indagine, infatti è molto importante che la perizia grafo – tecnica su base grafologica accolga anche altri procedimenti di osservazione e quindi di studio, per raggiungere il livello di certezza nella soluzione del caso peritale in oggetto, quindi avvalendosi anche della psicologia della scrittura attraverso i temperamenti ippocratici.
Ippocrate di Coo, viene considerato universalmente il padre della medicina, visse nella Grecia classica del IV secolo a.c, e l’antichissima medicina Ippocratica ci ha trasmesso nel tempo, attraverso le generazioni che ciascuno di noi è contraddistinto dalla predominanza di quattro elementi umorali che fanno parte della composizione del sangue.
Comprendo che questo studio non è di facile accesso ma ciò che è importante sapere che il temperamento non cambia nel corso degli anni quindi, se ci troviamo a dover esaminare una firma oppure un manoscritto attraverso la grafia, riusciamo a stabilire il temperamento dello scrivente ed anche se le scritture o firme che ci sono state fornite, non sono proprio coeve risaliamo al temperamento e se è lo stesso della firma o manoscritto in verifica allora si tratta della stessa persona.
Infatti, Ippocrate attraverso uno studio scientifico aveva stabilito che ad ogni tipologia di scrittura e specialmente della pressione, ovvero la forza esercitata sul foglio, corrispondeva un temperamento ma non esiste quello puro, ma che i quattro (linfatico, sanguigno, bilioso e nervoso) sono generalmente rappresentati in misure non eguali nell’individuo, allora attraverso i segni grafici si riuscirà a stabilire il temperamento predominante.
Con questa modalità di indagine si possono avere più certezze, specialmente quando si effettua uno studio preliminare per accertarsi che vi siano i dovuti presupposti per fare intraprendere la strada dell’impugnazione al congiunto del “de cuius”, fermo restando che avere a disposizione svariate firme o scritture di comparazione resta sempre la soluzione migliore.
Patrizia BelloniGrafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
Il grafologo giudiziario come consulente della persona offesa dal reato
La grafologia giudiziaria viene in ausilio della difesa tecnica della persona offesa dal reato.
Si deve premettere che la persona offesa dal reato coincide con il titolare dell’interesse giuridico protetto, anche in modo non prevalente dalla norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal reato (Tonini, Manuale di procedura penale).
In particolare, ai sensi dell’art. 90 del Codice di Procedura Penale (Diritti e facoltà della persona offesa dal reato), la persona offesa, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, indicare elementi di prova.
In tale contesto, il difensore della persona offesa, in forza di quanto previsto dall’art. 327-bis c.p.p. può compiere investigazioni difensive al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.
Appare utile considerare che le investigazioni difensive servono anche a vagliare la sussistenza del reato prima ancora della presentazione della denuncia e della querela, nel primo caso per comunicare all’Autorità Giudiziaria la notizia di un reato perseguibile d’ufficio che abbia leso i propri interessi e, nel secondo caso, per chiedere all’Autorità Giudiziaria di procedere e perseguire penalmente per un fatto-reato non perseguibile d’ufficio rispetto al quale la querela costituisce condizione di procedibilità in mancanza della quale non può essere esercitata l’azione penale.
Nel corso delle indagini preliminari, invece, la persona offesa può fornire al Pubblico Ministero il proprio contributo investigativo comunicando elementi idonei ad agevolare l’individuazione del colpevole o, comunque, utili delineare il fatto storico oggetto dell’indagine nonché per sostenere l’accusa in giudizio nei confronti dell’indagato.
Nel nostro ordinamento la persona offesa è tenuta a rappresentare fatti veritieri perché diversamente è imputabile per i delitti di calunnia, simulazione di reato, false informazioni al pubblico ministero e falsa testimonianza.
La grafologia giudiziaria viene in rilievo, certamente, allorquando lo scritto sia l’elemento costitutivo del reato, basti pensare alle fattispecie di:
- Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (Art. 491 C.P.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 C.P.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 478 C.P.);
- Sostituzione di persona (art. 494 c.p.).
Inoltre, la grafologia entra a far parte del procedimento penale anche quando il manoscritto falso o apocrifo e la firma apocrifa rappresentano uno degli elementi costitutivi del reato come nel caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della truffa (Art. 640 c.p.), della diffamazione (art. 595 c.p.), degli atti persecutori (c.d. stalking – art. 612 bis c.p.), dell’istigazione al suicidio (art. 580 c.p.).
Il gesto grafico, poi, può costituire elemento di prova di crimini efferati come l’omicidio, il sequestro di persona e dei c.d. “crimini seriali”.
Pertanto, nell’ambito giuridico sinteticamente descritto, l’avvocato difensore della persona offesa può nominare come consulente tecnico il grafologo giudiziario il quale, attraverso le specifiche competenze tecniche, viene chiamato a fornire un ausilio tecnico-specialistico per la ricerca di elementi utili all’attività difensiva nell’ottica del perseguimento dell’interesse punitivo e risarcitorio del soggetto privato che è, appunto, la persona offesa dal reato.
In questo caso, il grafologo giudiziario è un libero-professionista che nel rispetto delle norme e della deontologia affianca la persona offesa ed il suo difensore e può essere da questi liberamente scelto nell’ambito degli esperti della materia.
In conclusione, vista la complessità delle fattispecie valutate in sede penale, è consigliabile interpellare un esperto in materia grafologica, un grafologo giudiziario, quando manoscritti e/o firme siano di interesse per il procedimento penale; anche in via preventiva per individuare il reo ovvero escludere talune persone o circoscrivere il novero dei possibili responsabili del delitto.
Gabriele Colasanti
Avvocato del foro di Roma – Giornalista-pubblicista
La consulenza tecnica d’ufficio grafologica nel processo civile
Nel processo civile, la grafologia, nella fattispecie grafologia giudiziaria o forense, rappresenta una materia specialistica, connotata di peculiarità tecniche oltre che di stampo umanistico, utile a dirimere il contenzioso insorto fra le parti e rimesso all’autorità giudiziaria. Sono molteplici le controversie aventi ad oggetto l’apocrifia di una sottoscrizione o di un testo in particolare nell’ambito delle obbligazioni e dei contratti e nelle cause successorie che vede come “protagonista” il testamento olografo (art. 602 Cod. Civ.). Sembrano delineare l’importanza della grafologia in ambito giudiziario – civilistico – le disposizioni di cui agli artt. 214 c.p.c. e ss. (disconoscimento della scrittura privata). L’art. 216 c.p.c. (istanza di verificazione) prevede che “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, …indicando le scritture che possono servire di comparazione…”.
Ciò premesso, va precisato che il Giudice ove debba decidere su questioni che implichino l’impiego di conoscenze specialistiche e/o tecniche può avvalersi di un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) che assume la qualifica di ausiliario del giudice allo scopo di rispondere ai quesiti formulati dal Giudice (oggetto dell’incarico peritale) che in ambito civilistico vengono determinati sulla scorta delle domande e delle eccezioni delle parti sulle quali grava l’onere della prova. Pertanto, il Giudice può individuare un consulente tecnico al quale assegnare la risposta ad uno o più quesiti circa i fatti controversi fra le parti in causa (ad esempio: “accerti il C.T.U. se la firma apparentemente apposta da Tizio sul contratto di locazione sia apocrifa” oppure “accerti il C.T.U. se il testamento olografo pubblicato in data x dal notaio Sempronio sia stato interamente redatto per mano del defunto Mevio e dallo stesso sottoscritto”).
Laddove venga nominato un consulente tecnico d’ufficio le parti in causa hanno diritto di nominare un consulente tecnico di parte (C.T.P.) che assista alle operazioni peritali ai sensi dell’art. 194 c.p.c., presenti eventuali osservazioni ed istanze nonché sia parte del contraddittorio che conduce il C.T.U. ad elaborare la relazione di consulenza tecnica d’ufficio sa sottoporre al giudice.
Sotto il profilo processuale le operazioni peritali si debbono svolgere nel rispetto del principio del contraddittorio, alla stregua di quanto dispongono l’art. 194, comma 2°, c.p.c., e l’art. 90 disp. att. c.p.c., che presidiano il diritto delle parti di intervenire, nel contraddittorio tra di loro, alle operazioni peritali (di persona o a mezzo dei propri consulenti e difensori) e di presentare al consulente – per iscritto o financo a voce – osservazioni ed istanze.
L’art. 195, comma 2°, c.p.c. prescrive, altresì, di inviare la bozza di consulenza alle parti, al fine di raccoglierne le osservazioni, prima del deposito formale della perizia.
Pertanto, gli aspetti sinteticamente sopra illustrati debbono essere considerati da coloro che intendano promuovere o resistere in giudizio sia per evitare azioni ovvero eccezioni non idonee a superare il vaglio tecnico in contraddittorio sia per esaminare la possibilità di farsi assistere da un consulente tecnico di parte.
Gabriele Colasanti
Avvocato del Foro di Roma