Quando il conflitto ereditario incontra la mediazione: l’impugnazione del testamento tra diritto e dialogo

La stesura di un testamento olografo, nel diritto successorio, è un atto formale e revocabile, non è soltanto “forma” ma, una esplicita volontà del testatore che sopravvive alla persona, un ultimo atto di autodeterminazione, e molto spesso, a causa di quello scritto si possono originare conflitti familiari, alterando gli equilibri, e precisamente, quella scrittura che dovrebbe pacificare può rivelarsi motivo di scontro e controversia tra gli eredi. I vantaggi del testamento olografo sono indiscutibili, infatti il testatore può mantenere assolutamente segrete le sue disposizioni e può anche rimanere segreto il fatto stesso di aver disposto, mentre se fa testamento pubblico le sue volontà vengono necessariamente conosciute dal notaio, in quanto viene redatto in sua presenza e di due testimoni, anche questo testamento deve indicare  il luogo, la data ed anche l’ora e sottoscritto dinanzi al notaio, questa forma di testamento offre la massima sicurezza dal punto di vista giuridico, se fa testamento segreto viene scritto in privato ma successivamente consegnato al notaio in presenza di due testimoni, sigillato in un plico in modo che il contenuto rimanga appunto segreto, dichiarando però che in quella carta è contenuto il suo testamento, ed è un’ottima combinazione fra il testamento olografo e pubblico.

Accade spesso nelle ipotesi di impugnazione di un testamento olografo, quando si contestano: autenticità, capacità di intendere e volere del testatore, oppure vizi di forma, (come ad esempio la mancanza della data oppure poco leggibile, o in alcuni casi assenza della firma) o  lesione della quota legittima, ed in questi casi, prima di rivolgersi al giudice l’ordinamento prevede, in determinate materie, il passaggio attraverso  la mediazione obbligatoria disciplinata dal D.Lgs.28/2010 (decreto legislativo 28/2010, chiunque può accedere alla mediazione di una controversia civile).

In particolare, quando la controversia riguarda diritti reali o divisioni ereditarie, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ciò significa che la causa non può essere introdotta senza aver prima esperito un tentativo di conciliazione dinanzi ad un organismo accreditato.

La ratio è evidente, le liti successorie non sono meri conflitti patrimoniali, ma fratture che attraversano relazioni familiari già compromesse, spesso accade tra fratelli per problematiche sorte già in età adolescenziale, un genitore che ha il figlio “preferito”, rancori nascosti sotto la cenere che emergono in modo inevitabile alla pubblicazione del testamento.

La mediazione offre uno spazio protetto e riservato nel quale le parti possono confrontarsi con l’assistenza dei rispettivi avvocati, e la presenza di un mediatore super partes, e non si tratta di un semplice formalismo, ma di un’occasione per ricomporre il dissidio evitando tempi biblici e costi del giudizio, naturalmente la mediazione non elimina le questioni giuridiche sottese all’impugnazione.

Restano centrali nel dibattito i profili relativi alla validità del testamento olografo (scritto di proprio pugno dal testatore e mantenendo l’assoluta segretezza), quindi i tre requisiti fondamentali sono che sia stato scritto interamente dal testatore senza interferenze di mani altrui, che ci sia la data chiara e leggibile,  e la firma risulti autentica, questo dal punto di vista grafologico; altresì alla capacità del testatore, ovvero che sia stato in grado di redigere un testamento, che non sia stato indotto a scrivere contro la sua volontà, quindi che non sia stato vittima di condizionamenti esterni (terze persone) nonché alla tutela dei legittimari attraverso l’azione di riduzione, si tratta dello strumento giudiziale previsto dal Codice Civile italiano (art. 553 ss) a tutela dei figli, coniuge, ascendenti, per reintegrare la propria quota di eredità (legittima) quando questa è stata lesa da disposizioni testamentarie o donazioni eccessive fatte dal defunto in vita.

Tuttavia, il confronto mediato può consentire soluzioni che possono giovare alle parti, ad esempio accordi divisionali, attribuzioni compensative, riconoscimenti economici che preservino, almeno in parte, l’equilibrio familiare.

Se la scrittura testamentaria rappresenta la massima espressione di volontà individuale, la mediazione dal canto suo rappresenta uno strumento di responsabilità collettiva, è il tentativo di trasformare un atto contestato in un’occasione di dialogo, perché nel diritto delle successioni non si discute soltanto di beni ma anche di memoria, di legami, di identità.

La mediazione non rappresenta un ostacolo al processo, ma un valore aggiunto affinché il conflitto possa ancora scegliere la via della composizione onesta e bonaria prima di affidarsi alla decisione del giudice.

Matthias Ebner

Dottore in Giurisprudenza

La grafologia forense e l’archivio diocesano della Chiesa cattolica nel processo giuridico.

Sommario: 1. Premessa metodologica e inquadramento della grafologia forense. – 2. Archivi diocesani e disciplina canonica. – 3. Utilizzabilità processuale dei documenti ecclesiastici nel giudizio civile e penale. – 4. Tutela dei beni culturali e coordinamento tra ordinamenti. – 5. Prospettive sistematiche.

1.
Il rapporto tra grafologia forense e archivi diocesani si colloca in un’area di confine tra scienze documentali, tecnica peritale e diritto ecclesiastico e civile. L’oggetto dell’indagine concerne, in particolare, l’utilizzabilità processuale di documenti manoscritti conservati presso archivi ecclesiastici: registri parrocchiali, atti matrimoniali, dispense, testamenti olografi depositati presso le curie vescovili – e la loro sottoposizione a perizia grafica ai fini dell’accertamento dell’autenticità, della paternità o dell’integrità del documento. Il tema assume rilievo sia nel processo civile e penale dello Stato italiano, sia nei procedimenti canonici, ponendo questioni di natura probatoria, archivistica e di coordinamento tra i due ordinamenti dello Stato e della Chiesa.

La grafologia forense, da distinguersi nettamente dalla grafologia psicologica o caratterologica, si configura quale disciplina tecnico-scientifica volta all’analisi comparativa delle scritture manoscritte per accertarne la provenienza soggettiva. Essa trova applicazione privilegiata nei procedimenti di verificazione e di querela di falso ex artt. 214 ss. c.p.c., nonché nell’ambito penale per i reati di falso in scrittura privata o pubblica. La dottrina processuale ha chiarito come l’accertamento tecnico sulla scrittura rientri nel novero dei mezzi di prova atipici fondati sul libero convincimento del giudice, il quale può disporre consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 61 c.p.c., ferma restando la natura non decisoria della consulenza stessa. In tale contesto, la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione o questa è legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.).

2. Quando il documento oggetto di contestazione proviene da un archivio diocesano il quadro oggetto di analisi si arricchisce di ulteriori implicazioni. Gli archivi ecclesiastici sono disciplinati nell’ordinamento canonico dal Codex Iuris Canonici del 1983, in particolare dai cann. 486-491, che impongono la diligente conservazione degli atti e documenti riguardanti le diocesi e le parrocchie, prescrivendo la predisposizione di un archivio segreto per determinati atti. La funzione probatoria dei registri ecclesiastici, specie quelli di battesimo e matrimonio, è tradizionalmente riconosciuta anche nell’ordinamento statale, in virtù del sistema pattizio tra Stato e Chiesa cattolica.

L’Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede – firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 – ha ridefinito i rapporti tra i due ordinamenti, ribadendo il principio di laicità e il riconoscimento della reciproca indipendenza e sovranità. In siffatta distinzione gli archivi diocesani, pur appartenendo giuridicamente alla Chiesa Cattolica, possono essere destinatari di richieste istruttorie da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato italiano, secondo le regole della cooperazione e nel rispetto dell’autonomia dell’ordinamento canonico.

3. Per quanto concerne il profilo probatorio i registri parrocchiali, anteriori all’istituzione dello Stato italiano nel 1861, hanno costituito per lungo tempo fonte primaria di prova, soprattutto in materia di stato delle persone. Anche in epoca successiva essi hanno mantenuto rilievo storico e documentale, potendo essere acquisiti in giudizio come documenti provenienti da terzi ex art. 210 c.p.c., o mediante ordine di esibizione. In tale ipotesi, la grafologia forense può intervenire per verificare l’autenticità di annotazioni marginali, sottoscrizioni o aggiunte sospette, specie in controversie ereditarie o in cause di nullità matrimoniale con effetti civili.

Il documento proveniente dall’archivio diocesano deve essere previamente ammesso nel processo secondo le regole generali sull’acquisizione documentale; solo successivamente il giudice potrà disporre perizia grafica sulla scrittura.

Un ulteriore profilo riguarda la qualificazione giuridica dei registri ecclesiastici, e la dottrina si è interrogata se essi possano essere equiparati a registri pubblici ai fini dell’art. 2700 c.c. La risposta prevalente è negativa, poiché l’efficacia probatoria privilegiata è riservata agli atti redatti da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, la natura pubblicistica di taluni atti canonici e il riconoscimento civile di effetti giuridici – si pensi alla trascrizione del matrimonio concordatario – determinano un intreccio peculiare tra i due ordinamenti. In tale prospettiva, la riflessione dottrinale di Paolo Cavana ha evidenziato, con specifico riferimento al pluralismo confessionale e alla posizione delle minoranze religiose nell’ordinamento italiano, come il sistema pattizio e la cooperazione tra Stato e confessioni non comportino una traslazione automatica delle categorie pubblicistiche canoniche nell’ordinamento statale, ma richiedano un costante bilanciamento tra autonomia confessionale e principi costituzionali di eguaglianza e laicità.

4. In tale contesto la grafologia forense assume una funzione di garanzia, contribuendo a tutelare l’affidamento dei consociati sulla genuinità delle fonti documentali. La metodologia comparativa – fondata sull’analisi di elementi quali pressione, ritmo, ductus, proporzioni e legamenti – deve tuttavia confrontarsi con le peculiarità dei documenti storici conservati negli archivi diocesani: inchiostri antichi, supporti cartacei deteriorati, interferenze ambientali. La cooperazione tra perito grafologo e archivista ecclesiastico diviene, dunque, essenziale per assicurare la corretta manipolazione e conservazione del documento durante le operazioni peritali.

Non può trascurarsi, inoltre, il tema della tutela dei beni culturali ecclesiastici. Gli archivi diocesani sono frequentemente qualificati come beni culturali ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale impone specifiche cautele per la consultazione e la riproduzione dei documenti. L’autorità giudiziaria, nel disporre l’acquisizione o la perizia, deve coordinarsi con le norme di tutela, evitando pregiudizi alla conservazione del bene archivistico.

5. Il Codex Iuris Canonici prevede norme sulla prova documentale (cann. 1539-1546), riconoscendo piena efficacia probatoria ai documenti pubblici ecclesiastici redatti da persona pubblica nell’esercizio del suo ufficio. Il giudice ecclesiastico in caso di dubbio sull’autenticità può disporre perizia, secondo le regole del processo contenzioso ordinario. L’eventuale interazione tra perizia grafica svolta in sede canonica e giudizio civile statale pone problemi di circolazione della prova e di valutazione reciproca degli accertamenti tecnici.

Il principio supremo di laicità, come delineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 1989, impone un equilibrio tra autonomia confessionale e tutela dell’ordine pubblico statale. In tale prospettiva, l’accesso agli archivi diocesani per finalità processuali non può tradursi in una indebita ingerenza, ma deve fondarsi su strumenti di cooperazione rispettosi delle competenze di ciascun ordinamento. In conclusione, il rapporto tra la grafologia forense e le fonti degli archivi diocesani si configura come ambito di dialogo interdisciplinare, nel quale convergono esigenze di verità processuale, tutela del patrimonio documentale e rispetto dell’autonomia ecclesiastica. La corretta utilizzazione dei documenti ecclesiastici nel processo giuridico richiede un approccio metodologicamente rigoroso, fondato sulla distinzione tra efficacia probatoria legale e valutazione tecnica, nonché su una leale cooperazione tra le autorità giudiziarie, periti e custodi degli archivi ecclesiastici.

Michael Semeraro

Dottore in Giurisprudenza

Anonimografia: Definizione ed in quale contesto viene utilizzata

Anonimografia significa mascherare la propria scrittura (renderla anonima) e viene redatta con tecniche diverse, dall’uso dello stampatello (quella più usata), all’utilizzo di un normografo – strumento da disegno tecnico – che viene adoperato per tracciare lettere o numeri con precisione ed uniformità, oppure anche ritagliando frasi dai giornali, ma anche servendosi di un computer.
Per taluni soggetti – quando decidono di inviare lettere anonime – è un impegno a tempo pieno quasi fosse un’attività lavorativa, molto spesso simboleggia l’unica modalità per esprimere il proprio egocentrismo, una eccessiva attenzione verso la propria persona, ed una assoluta mancanza di empatia verso il prossimo.
Altra cosa è l’anonimografia occasionale, ovvero la restante “elaborazione” anonima che viene prodotta da un autore in una circostanza specifica, per raggiungere un fine personale – come ad esempio – la vendetta verso un soggetto che pensiamo ci abbia fatto un torto.
Nella complessa dinamica dei rapporti interpersonali, chi usa lo scritto anonimo ha un duplice disturbo, ovvero quello del pensiero e dell’affettività, infatti Dott.ssa Horney (psichiatra e psicoanalista tedesca) afferma che: “nella scrittura, predominano i gesti aggressivi, quando si ha la tendenza di andare contro il prossimo”.
L’aspetto che caratterizza l’aggressività nell’anonimografia, è fondata sulla denigrazione della “vittima”, bersaglio a volte inconsapevole dell’ingiuria, ovvero all’offesa del decoro di una persona, e della calunnia.
Qualche tempo fa mi è capitato di analizzare degli scritti anonimi vergati su fogli di carta affissi sui muri di molti bagni che si trovano nelle stazioni di servizio lungo l’autostrada, dove ovviamente non si decantavano le qualità morali di una donna ma tutt’altro, un “curriculum” con l’accezione più negativa del termine, in più vi era specificato nome e cognome, indirizzo con numero telefonico sia del fisso che cellulare.
Una storia dai contorni anomali, alla quale non ero preparata, mi occupo da molti anni esclusivamente di esaminare testamenti olografi, ma la disperazione della vittima, una Signora giovane con un figlio piccolo che si è rivolta a me per avere un aiuto, sottoponendomi le scritture anonime riuscita ad avere, attraverso un rocambolesco accaduto, mi ha fatto propendere per l’ascolto.
Si trattava di una vendetta da parte dell’ex marito della Signora in questione che lo ha lasciato dopo innumerevoli maltrattamenti, tradimenti ed il totale disinteresse nei confronti del figlio, fortunatamente la Signora dopo alcuni anni di violenze sia fisiche che psicologiche era riuscita a liberarsi dell’uomo, ovviamente attraverso un difficile e doloroso percorso, non dimenticando che c’era in tutto questo anche un minore, figlio della coppia.
Abitualmente uno scritto anonimo, quindi diffamatorio nei confronti di chi ci sottopone la scrittura, viene eseguito utilizzando le tecniche – strategie più svariate, proprio per difendere l’anonimato – come già esposto – ma l’autore di questi biglietti ha utilizzato il corsivo, ovvero la sua abituale scrittura come se stesse scrivendo una normale lettera, probabilmente sopraffatto da un estemporaneo delirio di “onnipotenza”, (dove si crede di avere un potere illimitato per fare e causare qualunque cosa senza limiti), ed è per questo motivo che la morbosa aggressività per colpire la sua ex moglie, attraverso l’ingiuria e la denigrazione non è stata effettuata in modo “coperto”.
Successivamente alla mia consulenza è seguita una denuncia a carico del soggetto da parte della mia cliente, con tutte le conseguenze giuridiche che prevede la legge in questi casi.
Scrivere in anonimato è una forma di aggressività patologica per colpire una o più persone, è la cattiveria dei soggetti deboli che colpiscono alle spalle e che trovano soddisfazione nel danneggiare il prossimo.
Diceva a tal proposito Emmanuel Mounier (filosofo e giornalista 1905 – 1950) “L’aggressività” affonda le sue radici nell’istinto più elementare ed è proporzionale al vigore fisico e si esteriorizza in desiderio di dominio”.

Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it

Quando la scrittura ferisce: le scritte sessiste sui portici di Bologna

La scrittura accompagna l’umanità fin dalle origini come forma di memoria e di espressione. È gesto che dà forma al pensiero, che lo rende visibile e condivisibile. Nei portici, sulle facciate, nei luoghi pubblici, la parola scritta non è mai soltanto inchiostro o vernice: diventa parte del paesaggio, traccia che si intreccia con la vita collettiva. Proprio per questo, ciò che viene scritto in uno spazio comune non appartiene mai soltanto a chi lo ha tracciato, ma parla a tutti coloro che lo incontrano.
A Bologna, lungo i portici di San Luca, questo potere della scrittura si è rovesciato in negativo. Non più parola che illumina, che celebra, che decora: ma parola che colpisce, che denigra, che ferisce. Le frasi sessiste e diffamatorie comparse contro la personal trainer Alice G., con tanto di dati personali esposti, non sono semplici scarabocchi, ma veri e propri atti di violenza simbolica.
Queste parole, che alcuni potrebbero liquidare come goliardia o semplice vandalismo, assumono in realtà la forma di una violenza simbolica. Non si tratta soltanto di decoro urbano: siamo di fronte a un atto che tocca la dignità di una persona, la sua reputazione, la sua sicurezza. Il diritto, in questi casi, ci offre strumenti chiari per leggere la gravità del fenomeno. Le scritte sui muri, infatti, possono integrare diverse fattispecie di reato previste dal Codice penale: la diffamazione (art. 595 c.p.), quando si attribuiscono a qualcuno fatti lesivi della sua reputazione; le molestie (art. 660 c.p.), quando si insiste nel colpire una persona con comportamenti invadenti e offensivi; persino la trattazione illecita di dati personali, quando, come nel caso di specie si rendono pubblici numeri di telefono o altri riferimenti che dovrebbero restare privati.
Accanto alla responsabilità penale, vi è poi quella civile: chi viene colpito da un atto del genere ha diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per il pregiudizio subito. La scrittura, in questo senso, non è soltanto un graffito passeggero: è una traccia che produce conseguenze giuridiche concrete.
Ma forse l’aspetto più inquietante è quello simbolico. In un luogo iconico della città, attraversato da fedeli, turisti, cittadini, la scrittura è stata usata per imprimere un marchio di esclusione. Un segno che non solo colpisce direttamente la vittima, ma che lancia a chi passa un messaggio di odio, insinuando che la violenza possa essere scritta e lasciata lì, sotto gli occhi di tutti.
Ecco perché cancellare quelle parole non è un atto banale di manutenzione urbana, ma un gesto di riaffermazione collettiva: significa dire che non tutto può restare scritto, che non tutto merita di permanere. La scrittura può custodire memoria e bellezza, ma può anche trasmettere violenza. Sta alla società, e alle istituzioni, scegliere quale voce lasciare parlare sui muri che ci circondano.

Matthias Ebner
dottore in Giurisprudenza – praticante forense foro di Roma
Allievo diplomato scuola notarile “Anselmo Anselmi”

LA DATA SUL TESTAMENTO OLOGRAFO

In questi lunghi anni di vita del mio giornale, “Grafologia Magazine” circa dieci, la sottoscritta insieme ai tanti “amici di penna”, come li ho sempre definiti, che via via si sono avvicendati nel corso di questi anni, abbiamo messo nero su bianco attingendo alle rispettive competenze professionali, per dare vita a numerosi articoli inerenti sia al testamento olografo, che ovviamente altre forme di testamento, e tantissimi altri aspetti relativi alla scrittura o alle firme. Sono stati espressi pareri e dispensato consigli da parte di molti professionisti quali Avvocati e Criminologi, altresì scandagliati tutti gli aspetti secondo una differente prospettiva rispetto a quella grafologica ampliando l’orizzonte anche dal punto di vista legale. Inizialmente, quando ho intrapreso questa “avventura” anche psicologi e psicoterapeuti hanno contribuito alla crescita del giornale scrivendo numerosi articoli anche per quanto concerne l’età evolutiva della scrittura, ovvero quella dei bambini e adolescenti e, seppur on-line si tratta di una vera e propria testata giornalistica, dove tutti hanno dato il loro contributo in modo spontaneo e professionale. In questi anni ho parlato a lungo su cos’è un testamento, illustrando ampiamente che trattasi di un atto con il quale una persona dispone, per quando sarà deceduta, di tutte le proprie sostanze o parte di esse, è un atto formale, quindi redatto previa scrittura pur essendo prevista una varietà di forme eterogenee tra di loro, e tuttavia valide ad attribuire una eguale importanza a livello giuridico. Se il testamento è olografo deve essere scritto esclusivamente dalla mano del testatore, testo data e firma e non ci devono essere interferenze di natura grafologica, ovvero mani estranee, e nel caso in cui dovessero sorgere dei dubbi in questo senso da parte di qualche erede, il testamento può essere impugnato nei termini di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle volontà testamentarie. I requisiti del testamento olografo sono sicuramente l’olografia della scrittura, ovvero scritto interamente dalla mano del testatore, che vi sia apposta la data e la firma, inoltre il testamento deve indicare nello specifico quali beni sono destinati a quali persone. La data è il secondo requisito previsto per la validità del testamento olografo, ma, se per il testo manoscritto e la firma la legge non transige, infatti vi sono regole ferree sopra elencate, viceversa, per quanto riguarda la data a volte i provvedimenti legali sono meno intransigenti, specialmente quando il testamento è stato scritto da un soggetto molto anziano, che, vuoi per l’emozione, l’anzianità o altro ci sia una dimenticanza, ovvero che la data non sia stata scritta nel modo tradizionale, quindi all’inizio del testo oppure a fondo pagina prima della firma. Affinché il testamento sia ritenuto valido nonostante questa mancanza è che all’interno del testo manoscritto vi siano delle indicazioni certe che rivelino seppur indirettamente quando è stato redatto, ad esempio: “Io sottoscritto …sto scrivendo il mio testamento il giorno di Natale del 2001”, quindi sappiamo che Natale è sempre il 25 Dicembre e l’anno è stato dichiarato quindi una data certa; oppure sto scrivendo le mie ultime volontà il giorno del mio settantesimo compleanno, se il testatore all’interno del manoscritto ha menzionato il suo giorno mese e anno di nascita è sicuramente anch’essa una data certa, e così via. Recentemente ho avuto l’occasione di fornire la mia consulenza ovvero parere pro – veritate su un testamento olografo ideato e scritto da una persona piuttosto anziana in cui aveva dimenticato di scrivere la data, i parenti esclusi dall’asse ereditario, ovviamente hanno subito impugnato il testamento. Nonostante questa avversità Il testamento è stato ritenuto valido, in quanto oltre ad essere stato scritto e firmato di proprio pugno il testatore aveva fatto riferimento al giorno mese ed anno della nascita di un suo nipote quindi “Ho scritto il mio testamento il giorno della nascita di” … che aveva ovviamente menzionato nella scheda testamentaria dichiarando il nome, cognome, giorno, mese ed anno di nascita, una data certa di un fatto già avvenuto. Certamente questi sono casi eccezionali, non è di certo la regola, la data è sicuramente indispensabile ai fini della validità di un testamento, ma ci sono anche le eccezioni e sicuramente è fondamentale il parere del Giudice, quindi tutto nelle mani della sua discrezionalità. Altra cosa è apporre una data anteriore ad una azione che il testatore dichiara di aver fatto, cioè quando in esso si menziona come passato o compiuto un atto che invece è avvenuto in epoca posteriore alla data del testamento, quindi se la data non è certa il testamento è nullo.


Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it

Come risalire alla datazione della scrittura ed utilizzo del foglio firmato in bianco

Quale grafologa giudiziaria, recentemente, sono stata contattata da una signora la quale mi ha posto due quesiti.

Il primo quesito aveva ad oggetto un confronto tra alcune scritture certe, in quanto si trattava di una perizia tecnica compilata interamente a mano da un Architetto e poi firmata (e non come avviene di solito redatta con un computer e poi sottoscritta), ed altre scritture e firme dello stesso professionista, e fin qui ho avuto la possibilità di esprimere il mio parere come grafologa.

L’altro quesito invece riguardava la datazione degli inchiostri, in quanto la Signora era convinta che alcuni “estremi catastali” fossero stati apposti in epoca diversa, successiva alla perizia tecnica, accertamento alquanto difficile da eseguire giacché ciò è possibile soltanto su inchiostri provenienti da penne a sfera (tipo “bic”) e non da penna gel o stilografica, che  non sono databili, allora occorre eseguire preventivamente una analisi in microscopia ottica per individuare quale tipologia di penna è stata utilizzata.

Purtroppo, attribuire ad uno scritto o firma una datazione precisa risulta essere alquanto improbabile, anche perché è impossibile risalire al giorno e nemmeno al mese in cui sono state redatte scritture o firme, i risultati sono espressi in “probabilità” più o meno elevata, vi è un range di qualche mese, circa cinque o sei, dove non si nota la differenza tra uno scritto e l’altro oppure tra un testo manoscritto e una firma, la situazione ottimale sarebbe che fosse trascorso come minimo un anno affinché gli esperti del settore notino la differenza.

Ho consigliato comunque alla Signora di rivolgersi ad un laboratorio specializzato preposto a questo tipo di accertamenti dove vi lavorano dei chimici forensi che possono rilasciare una perizia giurata spendibile ai fini di un eventuale procedimento giudiziario.

Anche per quanto concerne i testamenti olografi vengo spesso interpellata per sapere se è possibile stabilire se una firma del “de cuius” è stata apposta prima del testo manoscritto, quindi in molti hanno il sospetto che al loro congiunto sia stato fatto firmare il foglio in bianco, una volta accertato che la firma è autentica.

Come sopra illustrato, non è semplice  pervenire a tale accertamento, perché in primo luogo l’esame dell’inchiostro deve essere eseguito su un manoscritto che non sia una fotocopia, quindi sempre su originale, poi tra la firma che si ritiene essere stata apposta prima ed il testo deve essere trascorso un lasso di tempo significativo, parliamo di uno o più anni, al fine di accertare il differente invecchiamento dell’inchiostro, inoltre la tecnica con la quale viene eseguito l’accertamento è distruttiva quindi il manoscritto non sarà più utilizzabile, parliamo di un esame irripetibile.

Un modus operandi molto diffuso è quello del c.d. “foglio bianco”, quando una persona, spesso anziana, si fida di un parente o conoscente e firma un foglio privo di contenuto.    Ritengo che nel caso dell’abuso del foglio firmato in bianco si tratti di un inganno ancora peggiore di quello che riguarda la falsificazione, e di solito queste persone non si preoccupano nemmeno di imitare la scrittura del “de cuius” perché di sicuro conoscono molto bene la vittima probabilmente è una persona piuttosto anziana con scarsa attitudine alla scrittura, spesso con scarso livello di istruzione ed in grado soltanto di apporre il proprio nome e cognome. In questi casi, questi soggetti sono al corrente che sarebbe anche molto difficile individuare scritture certe di comparazione qualora un parente estromesso dall’eredità volesse impugnare il suddetto testamento, per cui essendo la firma autentica – e quando non vi sono scritture la consulenza si basa soltanto sulla firma – si sentono al sicuro ma non abbastanza perché un esperto grafologo saprà individuare la giusta via per dare voce a chi non ha più la possibilità di farlo.


Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it

Come giungere alla verità peritale

La verità peritale è sostenuta dalla chiarezza con la quale si svolge il lavoro, sia nella prima fase di studio dove il consulente dopo aver esaminato tutto il materiale – che gli è stato inviato dalla persona interessata a sapere appunto la verità – sia quello da verificare ma anche di tutte le scritture o firme di comparazione decide se ci siano i presupposti per consigliare ad andare avanti con il percorso oppure no.
La verità peritale non deve essere offuscata da pregiudizi di varia natura che possa ridurne il valore specialmente per coloro che credono nell’efficacia della Grafologia giudiziaria come la sottoscritta, e mettono in pratica il proprio sapere volto alla ricerca della autenticità attraverso l’analisi del movimento scrittorio che ciascuno di noi personalizza, nonché dalla naturalezza e spontaneità che deve essere riscontrata sia nel testo se ci riferiamo ad uno scritto olografo, ma soprattutto nelle firma, è chiaro che il rigore metodologico è una imprescindibile esigenza di deontologia professionale e per quanto mi riguarda soprattutto morale, ed il rigore sarà superiore quanto più il perito grafologo nel corso degli anni avrà acquisito una maggiore maturità professionale attraverso la conoscenza del metodo grafologico peritale, e quindi metterà in atto.
Spesso il perito grafologo si interfaccia con persone non esperte e di conseguenza la comunicazione con tali soggetti dovrà essere quanto più chiara possibile e far loro comprendere in modo razionale seguendo una certa logica soprattutto dimostrativa il motivo di un determinato giudizio, soprattutto specificare quali sono le condizioni indispensabili per poter effettuare una consulenza quanto più chiara ed onesta professionalmente.
Quindi è necessario che vengano forniti al consulente dalla persona che promuove la causa – parte attrice – adeguata documentazione ovvero che le scritture di comparazione siano omogenee al testo da verificare quindi se un testamento olografo è stato eseguito in corsivo anche le scritture di comparazione dovranno essere scritte con la stessa modalità, che siano coeve alla data della stesura del testamento o firma, che ci sia un numero adeguato di comparative, che siano fotocopie di qualità cioè non devono essere rovinate o sbiadite dal tempo.
Sovente mi capita di non accettare un incarico di CTP ma ciò non vuol dire che non ci sia la volontà di svolgere un lavoro oppure non essere in grado di sostenere una consulenza ma semplicemente se già dal primo approccio la persona non mi fornisce adeguata documentazione, come già accaduto, scritture molto datate tipo di venti anni prima dalla data del testamento – che anche quelle sono utili al fine di stabilire se c’è coerenza grafica – ma ci vogliono necessariamente e soprattutto quelle coeve alla data del testamento o della firma apposta su un qualsiasi documento.
Il medico di famiglia sarebbe disposto a fare una diagnosi sulla scorta di analisi cliniche che gli vengono fornite dal paziente di dieci o venti anni prima?
Anche per la perizia giudiziaria vale lo stesso discorso, è impossibile in quanto la scrittura viene proprio condizionata dallo stato di salute dello scrivente, oltre che dall’età, dallo stato psicofisico del momento in cui ha vergato – ovvero messo nero su bianco le proprie ultime volontà.

La Grafologia giudiziaria ha la peculiarità di identificare l’autore di scritture olografe attraverso anche l’analisi del tracciato personale (ductus), valuta le possibili cause di variazioni grafiche, che siano naturali (che fanno parte della natura del soggetto) come ad esempio l’anzianità, cure farmacologiche, percorso psicoterapico ecc. oppure artificiose come ad esempio imitazione di un testamento olografo ma anche dissimulazioni volte al disconoscimento della propria firma apposta su assegni o contratti di svariata natura.
L’obbiettivo principale del Grafologo giudiziario è quello di giungere ad individuare l’identità di una persona attraverso l’analisi degli scritti olografi è un compito molto complesso e non facile proprio per la varietà dei gesti grafici di ciascuno di noi, per questo motivo si richiede la collaborazione da parte del richiedente ed ovviamente una fiducia necessariamente reciproca.

Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria
www.patriziabelloni.it