Quando il conflitto ereditario incontra la mediazione: l’impugnazione del testamento tra diritto e dialogo

La stesura di un testamento olografo, nel diritto successorio, è un atto formale e revocabile, non è soltanto “forma” ma, una esplicita volontà del testatore che sopravvive alla persona, un ultimo atto di autodeterminazione, e molto spesso, a causa di quello scritto si possono originare conflitti familiari, alterando gli equilibri, e precisamente, quella scrittura che dovrebbe pacificare può rivelarsi motivo di scontro e controversia tra gli eredi. I vantaggi del testamento olografo sono indiscutibili, infatti il testatore può mantenere assolutamente segrete le sue disposizioni e può anche rimanere segreto il fatto stesso di aver disposto, mentre se fa testamento pubblico le sue volontà vengono necessariamente conosciute dal notaio, in quanto viene redatto in sua presenza e di due testimoni, anche questo testamento deve indicare  il luogo, la data ed anche l’ora e sottoscritto dinanzi al notaio, questa forma di testamento offre la massima sicurezza dal punto di vista giuridico, se fa testamento segreto viene scritto in privato ma successivamente consegnato al notaio in presenza di due testimoni, sigillato in un plico in modo che il contenuto rimanga appunto segreto, dichiarando però che in quella carta è contenuto il suo testamento, ed è un’ottima combinazione fra il testamento olografo e pubblico.

Accade spesso nelle ipotesi di impugnazione di un testamento olografo, quando si contestano: autenticità, capacità di intendere e volere del testatore, oppure vizi di forma, (come ad esempio la mancanza della data oppure poco leggibile, o in alcuni casi assenza della firma) o  lesione della quota legittima, ed in questi casi, prima di rivolgersi al giudice l’ordinamento prevede, in determinate materie, il passaggio attraverso  la mediazione obbligatoria disciplinata dal D.Lgs.28/2010 (decreto legislativo 28/2010, chiunque può accedere alla mediazione di una controversia civile).

In particolare, quando la controversia riguarda diritti reali o divisioni ereditarie, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ciò significa che la causa non può essere introdotta senza aver prima esperito un tentativo di conciliazione dinanzi ad un organismo accreditato.

La ratio è evidente, le liti successorie non sono meri conflitti patrimoniali, ma fratture che attraversano relazioni familiari già compromesse, spesso accade tra fratelli per problematiche sorte già in età adolescenziale, un genitore che ha il figlio “preferito”, rancori nascosti sotto la cenere che emergono in modo inevitabile alla pubblicazione del testamento.

La mediazione offre uno spazio protetto e riservato nel quale le parti possono confrontarsi con l’assistenza dei rispettivi avvocati, e la presenza di un mediatore super partes, e non si tratta di un semplice formalismo, ma di un’occasione per ricomporre il dissidio evitando tempi biblici e costi del giudizio, naturalmente la mediazione non elimina le questioni giuridiche sottese all’impugnazione.

Restano centrali nel dibattito i profili relativi alla validità del testamento olografo (scritto di proprio pugno dal testatore e mantenendo l’assoluta segretezza), quindi i tre requisiti fondamentali sono che sia stato scritto interamente dal testatore senza interferenze di mani altrui, che ci sia la data chiara e leggibile,  e la firma risulti autentica, questo dal punto di vista grafologico; altresì alla capacità del testatore, ovvero che sia stato in grado di redigere un testamento, che non sia stato indotto a scrivere contro la sua volontà, quindi che non sia stato vittima di condizionamenti esterni (terze persone) nonché alla tutela dei legittimari attraverso l’azione di riduzione, si tratta dello strumento giudiziale previsto dal Codice Civile italiano (art. 553 ss) a tutela dei figli, coniuge, ascendenti, per reintegrare la propria quota di eredità (legittima) quando questa è stata lesa da disposizioni testamentarie o donazioni eccessive fatte dal defunto in vita.

Tuttavia, il confronto mediato può consentire soluzioni che possono giovare alle parti, ad esempio accordi divisionali, attribuzioni compensative, riconoscimenti economici che preservino, almeno in parte, l’equilibrio familiare.

Se la scrittura testamentaria rappresenta la massima espressione di volontà individuale, la mediazione dal canto suo rappresenta uno strumento di responsabilità collettiva, è il tentativo di trasformare un atto contestato in un’occasione di dialogo, perché nel diritto delle successioni non si discute soltanto di beni ma anche di memoria, di legami, di identità.

La mediazione non rappresenta un ostacolo al processo, ma un valore aggiunto affinché il conflitto possa ancora scegliere la via della composizione onesta e bonaria prima di affidarsi alla decisione del giudice.

Matthias Ebner

Dottore in Giurisprudenza

La grafologia forense e l’archivio diocesano della Chiesa cattolica nel processo giuridico.

Sommario: 1. Premessa metodologica e inquadramento della grafologia forense. – 2. Archivi diocesani e disciplina canonica. – 3. Utilizzabilità processuale dei documenti ecclesiastici nel giudizio civile e penale. – 4. Tutela dei beni culturali e coordinamento tra ordinamenti. – 5. Prospettive sistematiche.

1.
Il rapporto tra grafologia forense e archivi diocesani si colloca in un’area di confine tra scienze documentali, tecnica peritale e diritto ecclesiastico e civile. L’oggetto dell’indagine concerne, in particolare, l’utilizzabilità processuale di documenti manoscritti conservati presso archivi ecclesiastici: registri parrocchiali, atti matrimoniali, dispense, testamenti olografi depositati presso le curie vescovili – e la loro sottoposizione a perizia grafica ai fini dell’accertamento dell’autenticità, della paternità o dell’integrità del documento. Il tema assume rilievo sia nel processo civile e penale dello Stato italiano, sia nei procedimenti canonici, ponendo questioni di natura probatoria, archivistica e di coordinamento tra i due ordinamenti dello Stato e della Chiesa.

La grafologia forense, da distinguersi nettamente dalla grafologia psicologica o caratterologica, si configura quale disciplina tecnico-scientifica volta all’analisi comparativa delle scritture manoscritte per accertarne la provenienza soggettiva. Essa trova applicazione privilegiata nei procedimenti di verificazione e di querela di falso ex artt. 214 ss. c.p.c., nonché nell’ambito penale per i reati di falso in scrittura privata o pubblica. La dottrina processuale ha chiarito come l’accertamento tecnico sulla scrittura rientri nel novero dei mezzi di prova atipici fondati sul libero convincimento del giudice, il quale può disporre consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 61 c.p.c., ferma restando la natura non decisoria della consulenza stessa. In tale contesto, la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione o questa è legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.).

2. Quando il documento oggetto di contestazione proviene da un archivio diocesano il quadro oggetto di analisi si arricchisce di ulteriori implicazioni. Gli archivi ecclesiastici sono disciplinati nell’ordinamento canonico dal Codex Iuris Canonici del 1983, in particolare dai cann. 486-491, che impongono la diligente conservazione degli atti e documenti riguardanti le diocesi e le parrocchie, prescrivendo la predisposizione di un archivio segreto per determinati atti. La funzione probatoria dei registri ecclesiastici, specie quelli di battesimo e matrimonio, è tradizionalmente riconosciuta anche nell’ordinamento statale, in virtù del sistema pattizio tra Stato e Chiesa cattolica.

L’Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede – firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 – ha ridefinito i rapporti tra i due ordinamenti, ribadendo il principio di laicità e il riconoscimento della reciproca indipendenza e sovranità. In siffatta distinzione gli archivi diocesani, pur appartenendo giuridicamente alla Chiesa Cattolica, possono essere destinatari di richieste istruttorie da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato italiano, secondo le regole della cooperazione e nel rispetto dell’autonomia dell’ordinamento canonico.

3. Per quanto concerne il profilo probatorio i registri parrocchiali, anteriori all’istituzione dello Stato italiano nel 1861, hanno costituito per lungo tempo fonte primaria di prova, soprattutto in materia di stato delle persone. Anche in epoca successiva essi hanno mantenuto rilievo storico e documentale, potendo essere acquisiti in giudizio come documenti provenienti da terzi ex art. 210 c.p.c., o mediante ordine di esibizione. In tale ipotesi, la grafologia forense può intervenire per verificare l’autenticità di annotazioni marginali, sottoscrizioni o aggiunte sospette, specie in controversie ereditarie o in cause di nullità matrimoniale con effetti civili.

Il documento proveniente dall’archivio diocesano deve essere previamente ammesso nel processo secondo le regole generali sull’acquisizione documentale; solo successivamente il giudice potrà disporre perizia grafica sulla scrittura.

Un ulteriore profilo riguarda la qualificazione giuridica dei registri ecclesiastici, e la dottrina si è interrogata se essi possano essere equiparati a registri pubblici ai fini dell’art. 2700 c.c. La risposta prevalente è negativa, poiché l’efficacia probatoria privilegiata è riservata agli atti redatti da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, la natura pubblicistica di taluni atti canonici e il riconoscimento civile di effetti giuridici – si pensi alla trascrizione del matrimonio concordatario – determinano un intreccio peculiare tra i due ordinamenti. In tale prospettiva, la riflessione dottrinale di Paolo Cavana ha evidenziato, con specifico riferimento al pluralismo confessionale e alla posizione delle minoranze religiose nell’ordinamento italiano, come il sistema pattizio e la cooperazione tra Stato e confessioni non comportino una traslazione automatica delle categorie pubblicistiche canoniche nell’ordinamento statale, ma richiedano un costante bilanciamento tra autonomia confessionale e principi costituzionali di eguaglianza e laicità.

4. In tale contesto la grafologia forense assume una funzione di garanzia, contribuendo a tutelare l’affidamento dei consociati sulla genuinità delle fonti documentali. La metodologia comparativa – fondata sull’analisi di elementi quali pressione, ritmo, ductus, proporzioni e legamenti – deve tuttavia confrontarsi con le peculiarità dei documenti storici conservati negli archivi diocesani: inchiostri antichi, supporti cartacei deteriorati, interferenze ambientali. La cooperazione tra perito grafologo e archivista ecclesiastico diviene, dunque, essenziale per assicurare la corretta manipolazione e conservazione del documento durante le operazioni peritali.

Non può trascurarsi, inoltre, il tema della tutela dei beni culturali ecclesiastici. Gli archivi diocesani sono frequentemente qualificati come beni culturali ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale impone specifiche cautele per la consultazione e la riproduzione dei documenti. L’autorità giudiziaria, nel disporre l’acquisizione o la perizia, deve coordinarsi con le norme di tutela, evitando pregiudizi alla conservazione del bene archivistico.

5. Il Codex Iuris Canonici prevede norme sulla prova documentale (cann. 1539-1546), riconoscendo piena efficacia probatoria ai documenti pubblici ecclesiastici redatti da persona pubblica nell’esercizio del suo ufficio. Il giudice ecclesiastico in caso di dubbio sull’autenticità può disporre perizia, secondo le regole del processo contenzioso ordinario. L’eventuale interazione tra perizia grafica svolta in sede canonica e giudizio civile statale pone problemi di circolazione della prova e di valutazione reciproca degli accertamenti tecnici.

Il principio supremo di laicità, come delineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 1989, impone un equilibrio tra autonomia confessionale e tutela dell’ordine pubblico statale. In tale prospettiva, l’accesso agli archivi diocesani per finalità processuali non può tradursi in una indebita ingerenza, ma deve fondarsi su strumenti di cooperazione rispettosi delle competenze di ciascun ordinamento. In conclusione, il rapporto tra la grafologia forense e le fonti degli archivi diocesani si configura come ambito di dialogo interdisciplinare, nel quale convergono esigenze di verità processuale, tutela del patrimonio documentale e rispetto dell’autonomia ecclesiastica. La corretta utilizzazione dei documenti ecclesiastici nel processo giuridico richiede un approccio metodologicamente rigoroso, fondato sulla distinzione tra efficacia probatoria legale e valutazione tecnica, nonché su una leale cooperazione tra le autorità giudiziarie, periti e custodi degli archivi ecclesiastici.

Michael Semeraro

Dottore in Giurisprudenza

Anonimografia: Definizione ed in quale contesto viene utilizzata

Anonimografia significa mascherare la propria scrittura (renderla anonima) e viene redatta con tecniche diverse, dall’uso dello stampatello (quella più usata), all’utilizzo di un normografo – strumento da disegno tecnico – che viene adoperato per tracciare lettere o numeri con precisione ed uniformità, oppure anche ritagliando frasi dai giornali, ma anche servendosi di un computer.
Per taluni soggetti – quando decidono di inviare lettere anonime – è un impegno a tempo pieno quasi fosse un’attività lavorativa, molto spesso simboleggia l’unica modalità per esprimere il proprio egocentrismo, una eccessiva attenzione verso la propria persona, ed una assoluta mancanza di empatia verso il prossimo.
Altra cosa è l’anonimografia occasionale, ovvero la restante “elaborazione” anonima che viene prodotta da un autore in una circostanza specifica, per raggiungere un fine personale – come ad esempio – la vendetta verso un soggetto che pensiamo ci abbia fatto un torto.
Nella complessa dinamica dei rapporti interpersonali, chi usa lo scritto anonimo ha un duplice disturbo, ovvero quello del pensiero e dell’affettività, infatti Dott.ssa Horney (psichiatra e psicoanalista tedesca) afferma che: “nella scrittura, predominano i gesti aggressivi, quando si ha la tendenza di andare contro il prossimo”.
L’aspetto che caratterizza l’aggressività nell’anonimografia, è fondata sulla denigrazione della “vittima”, bersaglio a volte inconsapevole dell’ingiuria, ovvero all’offesa del decoro di una persona, e della calunnia.
Qualche tempo fa mi è capitato di analizzare degli scritti anonimi vergati su fogli di carta affissi sui muri di molti bagni che si trovano nelle stazioni di servizio lungo l’autostrada, dove ovviamente non si decantavano le qualità morali di una donna ma tutt’altro, un “curriculum” con l’accezione più negativa del termine, in più vi era specificato nome e cognome, indirizzo con numero telefonico sia del fisso che cellulare.
Una storia dai contorni anomali, alla quale non ero preparata, mi occupo da molti anni esclusivamente di esaminare testamenti olografi, ma la disperazione della vittima, una Signora giovane con un figlio piccolo che si è rivolta a me per avere un aiuto, sottoponendomi le scritture anonime riuscita ad avere, attraverso un rocambolesco accaduto, mi ha fatto propendere per l’ascolto.
Si trattava di una vendetta da parte dell’ex marito della Signora in questione che lo ha lasciato dopo innumerevoli maltrattamenti, tradimenti ed il totale disinteresse nei confronti del figlio, fortunatamente la Signora dopo alcuni anni di violenze sia fisiche che psicologiche era riuscita a liberarsi dell’uomo, ovviamente attraverso un difficile e doloroso percorso, non dimenticando che c’era in tutto questo anche un minore, figlio della coppia.
Abitualmente uno scritto anonimo, quindi diffamatorio nei confronti di chi ci sottopone la scrittura, viene eseguito utilizzando le tecniche – strategie più svariate, proprio per difendere l’anonimato – come già esposto – ma l’autore di questi biglietti ha utilizzato il corsivo, ovvero la sua abituale scrittura come se stesse scrivendo una normale lettera, probabilmente sopraffatto da un estemporaneo delirio di “onnipotenza”, (dove si crede di avere un potere illimitato per fare e causare qualunque cosa senza limiti), ed è per questo motivo che la morbosa aggressività per colpire la sua ex moglie, attraverso l’ingiuria e la denigrazione non è stata effettuata in modo “coperto”.
Successivamente alla mia consulenza è seguita una denuncia a carico del soggetto da parte della mia cliente, con tutte le conseguenze giuridiche che prevede la legge in questi casi.
Scrivere in anonimato è una forma di aggressività patologica per colpire una o più persone, è la cattiveria dei soggetti deboli che colpiscono alle spalle e che trovano soddisfazione nel danneggiare il prossimo.
Diceva a tal proposito Emmanuel Mounier (filosofo e giornalista 1905 – 1950) “L’aggressività” affonda le sue radici nell’istinto più elementare ed è proporzionale al vigore fisico e si esteriorizza in desiderio di dominio”.

Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it

Stalking attraverso manoscritti


Quando si parla di violenza contro le donne viene in rilievo, nell’ambito dei reati del c.d. “Codice Rosso”, lo stalking ossia il delitto di “atti persecutori” previsto e punito dall’art. 612-bis c.p. che punisce severamente “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita..”.
Trattando delle molteplici applicazioni della grafologia non si può trascurare che il manoscritto costituisce una delle modalità “tipiche”, secondo le cronache giudiziarie, di attuazione delle molestie in danno della persona offesa.
Spesso si tratta di lettere o biglietti che vengono recapitati dopo che la vittima ha provveduto a bloccare il numero di telefono ed i contatti del persecutore sui social network.
Ma può anche trattarsi di lettere anonime rispetto alle quali è necessario individuare l’autore/l’autrice.
Tra i fatti di cronaca sull’argomento è indicativo un caso di qualche anno fa, accaduto in provincia de L’Aquila, specificamente solo grazie ad una perizia grafologica è stato possibile arrestare per “stalking” un uomo di 53 anni che aveva terrorizzato un Paese con lettere anonime e sms volgari.
Ulteriore esempio: il 3 ottobre 2024 l’Agenzia ANSA intitolava così un articolo: “Lo stalking con lettere anonime, arrestato ‘il Pescatore’” raccontando che il soggetto attinto dalla misura cautelare, secondo gli inquirenti, inviava lettere minatorie alle donne prese di mira (finora risultate essere quattro, di cui tre già a lui legate da un vincolo sentimentale) firmandosi come ‘il Pescatore’ o ‘Fischermann’. Ebbene, nelle notizie di stampa si legge che le lettere ricevute dalle diverse donne sono risultate provenienti dalla stessa mano perché caratterizzate dalla “stessa grafia”.
Nel caso degli atti persecutori l’autore degli scritti anonimi mira a creare un danno alla vittima, a lederne la serenità provocandogli uno stato d’ansia ovvero il cambiamento delle proprie abitudini di vita.
Poiché la scrittura è espressione della personalità non sembra anomalo che il persecutore scriva di suo pugno le frasi moleste.
Corre l’obbligo di evidenziare che il contenuto delle lettere o dei biglietti, affinché sussista la condotta punita dall’art. 612 bis c.p., non deve essere necessariamente offensivo o volgare perché anche l’invio ripetuto di biglietti con scritte del tipo “mi manchi”, “ti amo”, “ti aspetto”, “ti prego prendiamoci un caffè”, se provoca ansia nel destinatario integra il delitto in parola. Occorre senz’altro guardare al contesto dei fatti ed al rapporto autore-destinatario affinché possa parlarsi di “molestia” e valutare gli effetti sulla vittima.

Gabriele Colasanti

Avvocato del foro di Roma – Giornalista-pubblicista

Il grafologo giudiziario come consulente della persona offesa dal reato

La grafologia giudiziaria viene in ausilio della difesa tecnica della persona offesa dal reato.
Si deve premettere che la persona offesa dal reato coincide con il titolare dell’interesse giuridico protetto, anche in modo non prevalente dalla norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal reato (Tonini, Manuale di procedura penale).

In particolare, ai sensi dell’art. 90 del Codice di Procedura Penale (Diritti e facoltà della persona offesa dal reato), la persona offesa, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, indicare elementi di prova.
In tale contesto, il difensore della persona offesa, in forza di quanto previsto dall’art. 327-bis c.p.p. può compiere investigazioni difensive al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.
Appare utile considerare che le investigazioni difensive servono anche a vagliare la sussistenza del reato prima ancora della presentazione della denuncia e della querela, nel primo caso per comunicare all’Autorità Giudiziaria la notizia di un reato perseguibile d’ufficio che abbia leso i propri interessi e, nel secondo caso, per chiedere all’Autorità Giudiziaria di procedere e perseguire penalmente per un fatto-reato non perseguibile d’ufficio rispetto al quale la querela costituisce condizione di procedibilità in mancanza della quale non può essere esercitata l’azione penale.
Nel corso delle indagini preliminari, invece, la persona offesa può fornire al Pubblico Ministero il proprio contributo investigativo comunicando elementi idonei ad agevolare l’individuazione del colpevole o, comunque, utili delineare il fatto storico oggetto dell’indagine nonché per sostenere l’accusa in giudizio nei confronti dell’indagato.
Nel nostro ordinamento la persona offesa è tenuta a rappresentare fatti veritieri perché diversamente è imputabile per i delitti di calunnia, simulazione di reato, false informazioni al pubblico ministero e falsa testimonianza.
La grafologia giudiziaria viene in rilievo, certamente, allorquando lo scritto sia l’elemento costitutivo del reato, basti pensare alle fattispecie di:

  •  Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (Art. 491 C.P.);
  •  Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 C.P.);
  •  Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 478 C.P.);
  •  Sostituzione di persona (art. 494 c.p.).

Inoltre, la grafologia entra a far parte del procedimento penale anche quando il manoscritto falso o apocrifo e la firma apocrifa rappresentano uno degli elementi costitutivi del reato come nel caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della truffa (Art. 640 c.p.), della diffamazione (art. 595 c.p.), degli atti persecutori (c.d. stalking – art. 612 bis c.p.), dell’istigazione al suicidio (art. 580 c.p.).
Il gesto grafico, poi, può costituire elemento di prova di crimini efferati come l’omicidio, il sequestro di persona e dei c.d. “crimini seriali”.
Pertanto, nell’ambito giuridico sinteticamente descritto, l’avvocato difensore della persona offesa può nominare come consulente tecnico il grafologo giudiziario il quale, attraverso le specifiche competenze tecniche, viene chiamato a fornire un ausilio tecnico-specialistico per la ricerca di elementi utili all’attività difensiva nell’ottica del perseguimento dell’interesse punitivo e risarcitorio del soggetto privato che è, appunto, la persona offesa dal reato.
In questo caso, il grafologo giudiziario è un libero-professionista che nel rispetto delle norme e della deontologia affianca la persona offesa ed il suo difensore e può essere da questi liberamente scelto nell’ambito degli esperti della materia.
In conclusione, vista la complessità delle fattispecie valutate in sede penale, è consigliabile interpellare un esperto in materia grafologica, un grafologo giudiziario, quando manoscritti e/o firme siano di interesse per il procedimento penale; anche in via preventiva per individuare il reo ovvero escludere talune persone o circoscrivere il novero dei possibili responsabili del delitto.

Gabriele Colasanti

Avvocato del foro di Roma – Giornalista-pubblicista

LA DATA SUL TESTAMENTO OLOGRAFO

In questi lunghi anni di vita del mio giornale, “Grafologia Magazine” circa dieci, la sottoscritta insieme ai tanti “amici di penna”, come li ho sempre definiti, che via via si sono avvicendati nel corso di questi anni, abbiamo messo nero su bianco attingendo alle rispettive competenze professionali, per dare vita a numerosi articoli inerenti sia al testamento olografo, che ovviamente altre forme di testamento, e tantissimi altri aspetti relativi alla scrittura o alle firme. Sono stati espressi pareri e dispensato consigli da parte di molti professionisti quali Avvocati e Criminologi, altresì scandagliati tutti gli aspetti secondo una differente prospettiva rispetto a quella grafologica ampliando l’orizzonte anche dal punto di vista legale. Inizialmente, quando ho intrapreso questa “avventura” anche psicologi e psicoterapeuti hanno contribuito alla crescita del giornale scrivendo numerosi articoli anche per quanto concerne l’età evolutiva della scrittura, ovvero quella dei bambini e adolescenti e, seppur on-line si tratta di una vera e propria testata giornalistica, dove tutti hanno dato il loro contributo in modo spontaneo e professionale. In questi anni ho parlato a lungo su cos’è un testamento, illustrando ampiamente che trattasi di un atto con il quale una persona dispone, per quando sarà deceduta, di tutte le proprie sostanze o parte di esse, è un atto formale, quindi redatto previa scrittura pur essendo prevista una varietà di forme eterogenee tra di loro, e tuttavia valide ad attribuire una eguale importanza a livello giuridico. Se il testamento è olografo deve essere scritto esclusivamente dalla mano del testatore, testo data e firma e non ci devono essere interferenze di natura grafologica, ovvero mani estranee, e nel caso in cui dovessero sorgere dei dubbi in questo senso da parte di qualche erede, il testamento può essere impugnato nei termini di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle volontà testamentarie. I requisiti del testamento olografo sono sicuramente l’olografia della scrittura, ovvero scritto interamente dalla mano del testatore, che vi sia apposta la data e la firma, inoltre il testamento deve indicare nello specifico quali beni sono destinati a quali persone. La data è il secondo requisito previsto per la validità del testamento olografo, ma, se per il testo manoscritto e la firma la legge non transige, infatti vi sono regole ferree sopra elencate, viceversa, per quanto riguarda la data a volte i provvedimenti legali sono meno intransigenti, specialmente quando il testamento è stato scritto da un soggetto molto anziano, che, vuoi per l’emozione, l’anzianità o altro ci sia una dimenticanza, ovvero che la data non sia stata scritta nel modo tradizionale, quindi all’inizio del testo oppure a fondo pagina prima della firma. Affinché il testamento sia ritenuto valido nonostante questa mancanza è che all’interno del testo manoscritto vi siano delle indicazioni certe che rivelino seppur indirettamente quando è stato redatto, ad esempio: “Io sottoscritto …sto scrivendo il mio testamento il giorno di Natale del 2001”, quindi sappiamo che Natale è sempre il 25 Dicembre e l’anno è stato dichiarato quindi una data certa; oppure sto scrivendo le mie ultime volontà il giorno del mio settantesimo compleanno, se il testatore all’interno del manoscritto ha menzionato il suo giorno mese e anno di nascita è sicuramente anch’essa una data certa, e così via. Recentemente ho avuto l’occasione di fornire la mia consulenza ovvero parere pro – veritate su un testamento olografo ideato e scritto da una persona piuttosto anziana in cui aveva dimenticato di scrivere la data, i parenti esclusi dall’asse ereditario, ovviamente hanno subito impugnato il testamento. Nonostante questa avversità Il testamento è stato ritenuto valido, in quanto oltre ad essere stato scritto e firmato di proprio pugno il testatore aveva fatto riferimento al giorno mese ed anno della nascita di un suo nipote quindi “Ho scritto il mio testamento il giorno della nascita di” … che aveva ovviamente menzionato nella scheda testamentaria dichiarando il nome, cognome, giorno, mese ed anno di nascita, una data certa di un fatto già avvenuto. Certamente questi sono casi eccezionali, non è di certo la regola, la data è sicuramente indispensabile ai fini della validità di un testamento, ma ci sono anche le eccezioni e sicuramente è fondamentale il parere del Giudice, quindi tutto nelle mani della sua discrezionalità. Altra cosa è apporre una data anteriore ad una azione che il testatore dichiara di aver fatto, cioè quando in esso si menziona come passato o compiuto un atto che invece è avvenuto in epoca posteriore alla data del testamento, quindi se la data non è certa il testamento è nullo.


Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it