L’autografia come garanzia di autenticità nel testamento olografo

Verba volant, scripta manent – nel diritto, la forma scritta assicura che gli accordi stipulati conservino la loro efficacia nel tempo, a prescindere dalle circostanze. Non sorprende, quindi, che il legislatore preveda la forma scritta obbligatoria per certi negozi giuridici particolarmente delicati. In linea di principio, la modalità con cui la volontà delle parti viene documentata per iscritto è irrilevante e, nella prassi moderna, ciò avviene prevalentemente tramite riproduzione meccanica.

L’unica eccezione è rappresentata dal testamento olografo, che ai sensi dell’art. 602 c.c. per essere valido deve essere redatto, datato e sottoscritto a mano dal testatore. In questo contesto, “redatto a mano” significa non solo che il testatore lo ha scritto personalmente, ma anche che ha utilizzato la propria scrittura abituale. Di conseguenza, è nullo non solo il testamento olografo redatto a macchina o mediante altri strumenti meccanici, ma anche quello in cui un terzo abbia prestato assistenza materiale nella sua redazione. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, ribadendo che: “La nullità del testamento per difetto di olografia deve ritenersi configurabile in ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio, costituenti requisiti indispensabili perché possa
parlarsi di autografia” (Cass. civ., 06/03/2017, n. 5505).
È evidente che la scrittura autografa costituisce un elemento di garanzia aggiuntivo, poiché, a differenza degli atti unilaterali tra vivi soggetti a forma scritta, si può escludere con certezza che il testatore possa successivamente confermare la volontà espressa (in questo senso anche Cass. civ., 01/12/2000, n. 15379).
Questo principio della scrittura autografa era già noto ai Romani e rappresenta non solo un pilastro del nostro ordinamento giuridico, ma è anche riconosciuto come principio trasversale nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, sia europei che extraeuropei.
Nonostante la crescente digitalizzazione, l’elemento della scrittura autografa resta imprescindibile nel contesto del testamento olografo. Ciò si riscontra in tutti quegli ordinamenti giuridici in cui i testamenti redatti meccanicamente sono ammessi, in quanto devono essere o autenticati da un notaio oppure sottoscritti alla presenza di testimoni per compensare la mancanza dell’autografia.

Matthias Ebner
dottore in Giurisprudenza – praticante forense foro di Roma
Allievo diplomato scuola notarile “Anselmo Anselmi”

La forza della scrittura nel diritto immobiliare: la pubblicità come garanzia giuridica

Nel diritto immobiliare, la scrittura diventa portatrice visibile del diritto attraverso le diverse forme della pubblicità. Non è un caso che, sin dai tempi dei Babilonesi e degli Egizi, l’atto scritto venisse impiegato per garantire certezza nella circolazione dei diritti reali. Proprio come nella grafologia, dove l’analisi della scrittura rivela tratti profondi della personalità del soggetto, anche nel diritto la scrittura non è mai neutra: essa manifesta, rende visibile e opponibile ciò che altrimenti rimarrebbe nascosto. I registri, infatti, non sono semplici contenitori di atti, ma strumenti attraverso cui il diritto si esprime, si consolida e si rende conoscibile ai terzi.

La forma di pubblicità legale probabilmente più nota nel nostro ordinamento è la trascrizione.
Essa può essere definita come una forma di pubblicità legale mediante la quale determinati negozi giuridici relativi a diritti reali (come compravendite o donazioni) vengono trascritti nella Conservatoria per renderli opponibili ai terzi. L’acquisto dei diritti reali, invece, avviene tramite consenso traslativo ai sensi dell’art. 1376 c.c.
In altre parole, i diritti reali (come il diritto di proprietà) si acquistano mediante il consenso traslativo e non attraverso la trascrizione. Quest’ultima serve solo a impedire che terzi possano far valere diritti reali identici o incompatibili sullo stesso bene. Questa forma di pubblicità legale è detta anche “ad effetto dichiarativo”.
Un’altra forma di pubblicità legale è quella ad effetto costitutivo. In questo caso, l’esistenza del diritto è subordinata alla sua risultanza nei registri pubblici. Per questo motivo, in tale contesto non si parla più di trascrizione, bensì di iscrizione. Il Codice civile italiano conosce questa forma di pubblicità soprattutto in relazione all’ipoteca (art. 2808 c.c.). Questa distinzione tra pubblicità dichiarativa e costitutiva ha radici storiche e risale all’epoca della Rivoluzione francese.
In origine, anche i registri ipotecari francesi prevedevano solo la pubblicità dichiarativa. Ma con il tempo si è introdotta la pubblicità costitutiva per contrastare il fenomeno delle cosiddette “ipoteche occulte”. In questa pratica fraudolenta, una persona acquistava la proprietà di un immobile attraverso la erogazione di un mutuo e un contratto di garanzia ipotecaria. Poiché all’epoca era prevista solo la pubblicità dichiarativa, l’acquirente ometteva l’iscrizione dell’ipoteca e rivendeva l’immobile. I compratori, ignari, scoprivano l’esistenza dell’ipoteca solo quando il creditore la faceva valere a causa della mancata restituzione del mutuo.
Per questo motivo, il legislatore ha previsto che l’ipoteca esista solo se è regolarmente iscritta: una garanzia che, proprio come una firma leggibile in grafologia, non lascia ambiguità sull’identità giuridica del diritto. In questo modo, il diritto diventa leggibile, interpretabile e affidabile, proprio come una scrittura che riflette fedelmente la volontà del suo autore.

Matthias Ebner
dottore in Giurisprudenza – praticante forense foro di Roma
Allievo diplomato scuola notarile “Anselmo Anselmi”