Grafologia una chiave di lettura per la criminologia

Nell’ambito delle ricerche di tipo criminologico focalizzate sugli autori dei crimini la grafologia ha rappresentato uno degli aspetti esplorati dagli studiosi nel tentativo di poter individuare elementi e tratti distintivi comuni nella scrittura di determinate categorie di delinquenti.

Antesignano di tali studi in Italia è stato Cesare Lombroso (Verona, 6 novembre 1835Torino, 19 ottobre 1909),  il quale noto  per  aver sostenuto la tesi della diretta correlazione tra fisiognomica e capacità a delinquere ebbe modo nel suo trattato “L’uomo delinquente”  di cui si conoscono ben cinque edizioni di cui la prima  nel 1876 e la quinta nel 1897, di soffermarsi seppure brevemente sulla scrittura e più in particolare sugli autografi di assassini, rapinatori e ladri.

Doc - 26-05-16, 17-07

A tal proposito ci sembra particolarmente interessante riproporre i passi del trattato del Lombroso in cui esprime alcune considerazioni sulle scritture di diverse categorie di delinquenti e confrontarle con le attuali conoscenze della grafologia.

Nella 5^ edizione “L’uomo delinquente” del 1897: “Scrittura – Siccome noi sogliamo scemare importanza  e valore a quanto ci cade  troppo spesso sott’occhio, così a molti sulle prime ben futile e bizzarra l’idea che dalla scrittura d’un uomo si possa trarre qualche indizio sulle sue condizioni psichiche” il Lombroso vuole evidenziare il valore dell’esame grafologico nello studio della psiche dell’uomo in quanto la scrittura è “ un movimento che può restare fissato per secoli dopo la sua manifestazione” al contrario di altre manifestazioni esteriori alle quali invece all’epoca sembrava venisse conferita attenzione.

Doc - 26-05-16, 17-06

Scrive ancora il Lombroso “Riassumendo gli studi sugli autografi, che mi vennero favoriti dall’onor. Alfredo Maury, direttore degli archivi di Francia, dal Muoni, dal Beltrani-Scalia e da altri egregi, e che ammontano a 520 , credo poterli dividere in due gruppi ben spiccati, non contando però quelli dei semi-analfabeti, fra cui pur van messi  i più famosi nostri briganti, la cui scrittura conserva i caratteri della fanciullezza. Il primo gruppo è costituito dagli omicidi, grassatori e briganti, la maggior parte dei quali ha per carattere un allungamento delle lettere, una facilità a quella che i tecnici chiamano gladiolamento, vo’ dire alla forma più curvilinea e spiccata dei prolungamenti tanto al basso come all’alto delle lettere; in molti è assai spiccata o prolungata la sbarra del t , così come si trova nei militari e nelle persone energiche in genere; in pochi altri le lettere fanno coi loro filetti  degli angoli acuti. In tutti, poi, la firma ha una serie così straordinaria di filettature e di arabeschi da farla distinguere immediatamente da tutte le altre”  e ancora riepilogando “Su 98 grassatori ed omicidi, 52 presentano questi caratteri, che sono poi singolarmente uniformi in tutti i briganti” passando ad analizzare “Il secondo gruppo, speciale ai ladri, si distingue da quello dominante nei grassatori, per mancare di gladiolamento e per presentare lettere svasate, molli, con poca spiccatura o quasi nessun geroglifico nella firma, con un carattere insomma, che si avvicina al femmineo ed anzi all’usuale” infine per concludere  “ Quanto agli stupratori , truffatori e falsari non ho potuto raccogliere una tal serie di documenti che possa dar luce sicura sull’argomento. Sembrami, però, che molti s’avvicinino per il gladiolamento delle lettere per la finale tagliente, o per l’enorme geroglifico della firma ai grassatori; i grafologi asseriscono, ed io pure ne rinvenni due esempi , che i truffatori scrivano con caratteri piccolissimi , quasi cercassero restare nascosti, sgattaiolare alle indagini.”

Doc - 26-05-16, 17-05

La carenza di conferme scientifiche alle osservazioni semplicistiche del Lombroso sulle scritture e firme autografe pervenute nella sua disponibilità, non inficia la valenza di un impegno di ricerca in un campo così difficile da esplorare quale l’animo umano e a maggior ragione quello degli autori dei crimini, ove a parere di chi scrive un ruolo di tutto rilievo possono averlo gli studiosi di grafologia.

 

Roberto Colasanti

Esami tecnologici in ausilio del consulente grafologo la micro-profilometria Laser 3D.

Firmare un foglio in bianco può essere un atto di estrema fiducia ma spesso può rilevarsi un atto di grande imprudenza da cui successivamente saremo chiamati a difenderci in sede penale o in sede civile oppure in entrambe. Da simili incidenti di percorso difficilmente ne potremo uscire senza l’indispensabile assistenza di un avvocato e  un consulente grafologo. Dal punto di vista legale ci troviamo di fronte al classico caso di abuso di foglio in bianco, la sottoscrizione è autentica ma il restante contenuto del foglio appartiene ad altri sia per quanto attiene la redazione sia per quanto concerne la volontà ivi espressa. Al verificarsi di questi casi il consulente grafologo potrà fornire il proprio qualificato contributo per rispondere al quesito principe che consiste nel determinare se la compilazione e la sottoscrizione del documento  siano state contestuali oppure siano avvenute in tempi diversi. Ignoriamo scientemente in questa brevissima trattazione gli ulteriori aspetti legali, volendo focalizzare la nostra attenzione sul quesito grafico-grafologico. Orbene una precisa risposta al quesito potrà essere fornita dal consulente facendo ricorso alle strumentazioni tecnologiche che consentono di eseguire l’analisi delle sovrapposizioni degli scritti attraverso l’impiego della micro-profilometria laser 3D.

Il metodo nella sua semplicità è fondato sul seguente principio fisico: lo strumento utilizzato per scrivere (penna) sul foglio immacolato, in conseguenza della forza pressoria esercitata dalla mano provoca una deformazione nel foglio realizzando un solco. Il successivo tratto di penna che sarà vergato lascerà anch’esso una depressione nel foglio che in coincidenza del primo tratto realizzerà delle ulteriori modificazioni fisiche nel substrato cartaceo, accentuando il solco precedentemente determinatosi e creando altresì al suo interno delle “creste”, per cui il primo solco appare “interrotto” dal passaggio del secondo. Per evidenziare e quindi documentare adeguatamente ai fini peritali tale principio fisico serve analizzare le informazioni tridimensionali del foglio in prossimità di un incrocio tra i tratti.

Specifiche apparecchiature reperibili sul mercato consentono quindi di eseguire tale tipo di accertamento riuscendo a fornire un’immagine tridimensionale della sovrapposizione dei due tratti di penna apposti in momenti successivi tra loro.

Il consulente grafico-grafologo nella sua relazione peritale avvalendosi del risultato dell’esame micro-profilometrico tridimensionale che ricordiamo non intacca in nessun modo il materiale cartaceo e l’inchiostro, potrà pronunciarsi in maniera assolutamente attendibile in merito all’apposizione temporale della firma e della rimanente scrittura con tutte le conseguenze del caso,  risolvibili dentro o fuori dalle aule di giustizia. Da quanto precede appare di tutto evidenza che qualora tra la sottoscrizione del foglio in bianco e il testo non vi sia alcun tratto di scrittura fisicamente sovrapposto l’impiego della suddetta tecnologia non potrà avere alcuna utile applicazione.

Roberto Colasanti

Testamento olografo è valido fino a prova contraria a dirlo è la Cassazione

Il testamento olografo “scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore” (art. 602 Cod. Civ.) viene in rilievo nell’ambito degli “scritti” di interesse del consulente grafologo sicché appare necessario fare cenno ad una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità hanno affermato che la contestazione della autenticità di un testamento olografo deve essere avanzata mediante una   domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura con la conseguenza che l’onere probatorio grava sul proponente l’azione (Cassazione, sez. II Civile, n. 1995 del 2016). Detta sentenza  è conforme ad altra recente pronuncia di legittimità (Cass. sez. un 15 giugno 2015, n. 12307) ove si è affermato che la parte che contesti l’autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Ad avviso della Suprema Corte, quindi, per superare l’efficacia probatoria di un testamento olografo, non risulta sufficiente né  il ricorso al disconoscimento né la proposizione di querela di falso. Tra le motivazioni addotte dai giudici è ricompresa anche la necessità di evitare che il “semplice disconoscimento” di un atto, il testamento olografo, caratterizzato da peculiare efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione dell’attore che si professa erede  che mal si concilia con l’intrinseca forza dimostrativa propria della forma testamentaria di cui all’art. 602 cod. civ.

Quanto affermato può sembrare una mera questione tecnica ma in realtà l’affermazione della Corte di Cassazione ha anche dei risvolti sul piano pratico.  Difatti, posto che  il testamento successivo “prevale” su quello precedente (si vedano gli artt. 680 e 682 cod. civ. per il caso, rispettivamente di revoca espressa e di revoca tacita), applicando l’interpretazione anzidetta, colui che voglia far valere in giudizio la falsità dell’ultimo atto di disposizione non si dovrà limitare a disconoscerne il contenuto in via d’eccezione ma dovrà proporre un’azione di accertamento negativo facendosi carico del relativo onere probatorio.

In tale quadro la professionalità del consulente grafologo emergerà sia nella veste di consulente di parte (CTP) sia di consulente d’ufficio (CTU) nominato dal giudice in seno al contenzioso con la necessità di rinvenire le scritture di comparazione.

E’ qui che nasce il problema, in quanto la ricerca delle scritture di comparazione può risultare tutt’altro che facile. Vuoi perché si deve trattare di scritture di sicura produzione del de cuius vuoi perché controparte potrebbe aver provveduto a sottrarre o addirittura a distruggere buona parte dei  manoscritti riconducibili al de cuius. In questi casi il consulente grafologo se necessario dovrà diventare anche investigatore ampliando le proprie ricerche presso Uffici pubblici quali anagrafe, conservatorie dei registri immobiliari, tribunali, motorizzazione, camere di commercio etc., ove potrebbero rinvenirsi firme autografe o scritti riferite al de cuius. Tutto ciò naturalmente comporterà un aggravio di non poco conto in termini di tempo e costi che sicuramente avranno un peso nelle scelte di coloro che dovranno dimostrare che il testamento olografo mostrato da uno degli eredi  è stato vergato da mano diversa.

Gabriele Colasanti