Stalking attraverso manoscritti


Quando si parla di violenza contro le donne viene in rilievo, nell’ambito dei reati del c.d. “Codice Rosso”, lo stalking ossia il delitto di “atti persecutori” previsto e punito dall’art. 612-bis c.p. che punisce severamente “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita..”.
Trattando delle molteplici applicazioni della grafologia non si può trascurare che il manoscritto costituisce una delle modalità “tipiche”, secondo le cronache giudiziarie, di attuazione delle molestie in danno della persona offesa.
Spesso si tratta di lettere o biglietti che vengono recapitati dopo che la vittima ha provveduto a bloccare il numero di telefono ed i contatti del persecutore sui social network.
Ma può anche trattarsi di lettere anonime rispetto alle quali è necessario individuare l’autore/l’autrice.
Tra i fatti di cronaca sull’argomento è indicativo un caso di qualche anno fa, accaduto in provincia de L’Aquila, specificamente solo grazie ad una perizia grafologica è stato possibile arrestare per “stalking” un uomo di 53 anni che aveva terrorizzato un Paese con lettere anonime e sms volgari.
Ulteriore esempio: il 3 ottobre 2024 l’Agenzia ANSA intitolava così un articolo: “Lo stalking con lettere anonime, arrestato ‘il Pescatore’” raccontando che il soggetto attinto dalla misura cautelare, secondo gli inquirenti, inviava lettere minatorie alle donne prese di mira (finora risultate essere quattro, di cui tre già a lui legate da un vincolo sentimentale) firmandosi come ‘il Pescatore’ o ‘Fischermann’. Ebbene, nelle notizie di stampa si legge che le lettere ricevute dalle diverse donne sono risultate provenienti dalla stessa mano perché caratterizzate dalla “stessa grafia”.
Nel caso degli atti persecutori l’autore degli scritti anonimi mira a creare un danno alla vittima, a lederne la serenità provocandogli uno stato d’ansia ovvero il cambiamento delle proprie abitudini di vita.
Poiché la scrittura è espressione della personalità non sembra anomalo che il persecutore scriva di suo pugno le frasi moleste.
Corre l’obbligo di evidenziare che il contenuto delle lettere o dei biglietti, affinché sussista la condotta punita dall’art. 612 bis c.p., non deve essere necessariamente offensivo o volgare perché anche l’invio ripetuto di biglietti con scritte del tipo “mi manchi”, “ti amo”, “ti aspetto”, “ti prego prendiamoci un caffè”, se provoca ansia nel destinatario integra il delitto in parola. Occorre senz’altro guardare al contesto dei fatti ed al rapporto autore-destinatario affinché possa parlarsi di “molestia” e valutare gli effetti sulla vittima.

Gabriele Colasanti

Avvocato del foro di Roma – Giornalista-pubblicista

Genuinità del testamento olografo. L’importanza degli indizi extragrafici

a cura di Roberto Colasanti 

Criminologo investigativo e della sicurezza

Il testamento olografo rappresenta come è noto la volontà di chi in vita vuol disporre del proprio patrimonio in previsione della morte seppure con i  limiti imposti dal codice civile. Le disposizioni testamentarie infatti non possono ledere la quota di legittima ovvero quella parte del patrimonio che per legge spetta agli eredi legittimari quali il coniuge, i figli e in mancanza di questi ultimi ai genitori. La quota  disponibile può variare secondo i casi dal 25 al 50 per cento del patrimonio del de cuius, ma non può riguardare l’intera massa ereditaria.

Totalmente libera è la facoltà di disporre del testatore in assenza dei suddetti  eredi legittimari anche in presenza di eredi legittimi quali fratelli, sorelle, zii, cugini e nipoti, sino al 6° grado di parentela. Nella realtà succede spesso che un fratello, una sorella, uno zio o una zia deceduti senza l’esistenza  in vita di coniuge, figli e genitori, abbia lasciato un testamento olografo in favore di soggetti estranei alla cerchia degli eredi legittimi che senza quel testamento sarebbero stati chiamati all’eredità nelle percentuali previste dal codice civile. In quest’ultima ipotesi il testamento olografo diviene a seguito della pubblicazione del notaio, titolo idoneo al trasferimento di proprietà di beni mobili e immobili dal de cuius all’erede ivi nominato.

La casistica degli eredi nominati per testamento olografo ed estranei alla cerchia della parentela ovvero degli eredi legittimi è piuttosto varia ed in alcuni casi il filo che lega il defunto all’erede nominato è alquanto labile se non addirittura invisibile per cui sorge altrettanto spontaneo il sospetto da parte degli eredi legittimi che il testamento olografo sia totalmente  o parzialmente falso oppure il frutto di altre illecite azioni.

Esprimersi sull’autenticità di un testamento olografo che rammentiamo per essere valido deve essere stato interamente manoscritto dal de cuius – in caso di contenzioso – è compito del giudice che si avvale di consulenti tecnici esperti di grafologia giudiziaria. La consulenza grafologica in questi casi si sviluppa attraverso la comparazione tra il testamento olografo in verifica e le scritture comparative acquisite nel corso delle operazioni peritali, da cui si potrà giungere ad una conclusione utile alla decisione della causa in un senso o nell’altro. Questo breve premessa serve per introdurre quegli elementi  che usualmente rimangono ai margini della consulenza grafologica. Stiamo parlando degli indizi extragrafici che costituiscono per chi indaga sia in ambito penale sia in campo civile, preziosi elementi per la ricerca della verità. Proviamo ad esemplificare per maggiore praticità.  Prendiamo il caso di un’anziana di oltre ottanta anni deceduta senza eredi legittimari che, apparentemente, un testamento olografo in favore di due estranei nominandoli unici eredi, escludendo in toto gli eredi legittimi.

Il primo indizio emerso dalla lettura del testamento è stato l’indirizzo di residenza indicato sull’atto che non coincide con quello risultante storicamente all’anagrafe e con la realtà dei fatti. Per quale ragione l’anziana signora avrebbe dovuto indicare un indirizzo di residenza diverso da quello reale rispetto alla data di sottoscrizione? Nessuna, perché l’indirizzo di residenza non è un elemento essenziale per la validità del testamento. Una logica spiegazione potrebbe essere che il testamento sia stato redatto successivamente all’avvenuto trasferimento della signora nella nuova residenza da persone che non avevano l’esatta cognizione della data di avvenuto cambio di residenza. Indagare ulteriormente su tale punto diventa quindi fondamentale.

Il secondo indizio ci viene fornito dalla seguente affermazione “…nelle mie piene facoltà mentali e fisiche e senza alcuna pressione nomino miei eredi…”  Si tratta di una formulazione non richiesta dalla legge per la validità del testamento ma che è stata inserita  per fugare i dubbi degli eredi legittimi sulle condizioni fisiche e mentali della de cuius e per salvaguardare esclusivamente i beneficiari a sorpresa dell’eredità. L’anziana signora avrebbe potuto motivare la sua scelta con maggiore raziocinio utilizzando una frase del tipo “nomino miei eredi universali i signori A e B perché sono gli unici che mi sono stati vicini nel sostenermi nelle difficoltà di questi ultimi anni”. Indagando su questo punto è stato possibile accertare che i due eredi hanno pubblicato il testamento pochi giorni dopo la morte della loro benefattrice senza porsi troppi problemi, dopo sette anni dalla presunta consegna del documento. Ma di fronte alla prospettiva di una quasi scontata reazione degli eredi danneggiati di impugnare il documento davanti all’Autorità Giudiziaria perché la signora in accordo con i due futuri eredi non ha deciso di fare un testamento segreto affidandolo ad un notaio? In questo caso il razionale lascia il campo all’irrazionale oppure dobbiamo ragionevolmente dubitare sulla genuinità del testamento. Anche la frase “senza pressione alcuna” deve alimentare il sospetto non avendo alcun senso per una persona libera nella persona e sana di mente. Gli unici che avrebbero potuto  esercitare pressioni sulla signora sono proprio i futuri beneficiari del testamento, ma in tale ipotesi  la signora avrebbe potuto denunciarli o  più semplicemente provvedere a redigere un nuovo testamento in data successiva, tale da rendere inefficace quello nelle loro mani.

Il terzo elemento di sospetto scaturisce dalla mancata indicazione nel testamento del patrimonio oggetto dell’eredità. La signora alla data di sottoscrizione del suddetto atto non aveva beni immobili ma solo il ricavato della vendita di un’abitazione che aveva versato sul suo conto corrente, ma di tutto ciò stranamente non vi era alcuna menzione.

Quello che è certo, è che dopo sette anni i due eredi nell’arco di sei giorni dalla notizia della morte della signora pubblicano il testamento accettando l’eredità senza ricorrere al beneficio dell’inventario, talmente erano sicuri dell’attivo patrimoniale. Infatti con l’accettazione dell’eredità non solo i crediti ma anche i debiti si trasferiscono agli eredi e si fa fatica a credere che degli estranei siano così idioti da rischiare di pagare il conto al defunto. Anche questo indizio ci induce a dubitare fortemente della genuinità del testamento ivi compresa la data di sottoscrizione.

Il quarto elemento di sospetto viene fornito ancora dalla lettura del testamento ove si legge che “..è l’unico ultimo atto con il quale si annullano i precedenti qualora fossero stati scritti”. Tale affermazione appare illogica e incoerente con quella precedente in cui dichiara il pieno possesso delle facoltà mentali e fisiche. Siamo di fronte a frasi incomprensibili se riferite ad una persona peraltro in possesso di un livello di istruzione superiore alla media. E’ notorio infatti che qualora una persona abbia scritto più testamenti nel corso della propria esistenza, l’ultimo in ordine cronologico sarà quello valido ed efficace per cui precisare qualcosa di superfluo serve solo per conferire una forza apparente ad un atto privo di una qualsiasi ragione di esistere.

Il quinto indizio   è costituito dai numerosi errori  di ortografia che non si addicono al livello di istruzione della de cuius e che soprattutto potevano essere eliminati riscrivendo il testamento su di un altro foglio, atteso che la signora non era in fin di vita, ne in precarie condizioni di salute.

In conclusione ritenendo di aver aperto una finestra sull’ampio panorama offerto dagli indizi extragrafici  è altrettanto opportuno rammentare come questi vadano letti e utilizzati in perfetta sintonia con il responso del grafologo giudiziario. Infatti una consulenza grafologica che attesti con assoluta certezza l’autenticità delle disposizioni testamentarie ovvero che siano state scritte di proprio pugno dal de cuius e la contemporanea presenza della tipologia di indizi sopra descritti dovrà indurre ad orientare le indagini in altre direzioni quali ad esempio i delitti di circonvenzione d’incapace ed estorsione.

Grafologia una chiave di lettura per la criminologia

Nell’ambito delle ricerche di tipo criminologico focalizzate sugli autori dei crimini la grafologia ha rappresentato uno degli aspetti esplorati dagli studiosi nel tentativo di poter individuare elementi e tratti distintivi comuni nella scrittura di determinate categorie di delinquenti.

Antesignano di tali studi in Italia è stato Cesare Lombroso (Verona, 6 novembre 1835Torino, 19 ottobre 1909),  il quale noto  per  aver sostenuto la tesi della diretta correlazione tra fisiognomica e capacità a delinquere ebbe modo nel suo trattato “L’uomo delinquente”  di cui si conoscono ben cinque edizioni di cui la prima  nel 1876 e la quinta nel 1897, di soffermarsi seppure brevemente sulla scrittura e più in particolare sugli autografi di assassini, rapinatori e ladri.

Doc - 26-05-16, 17-07

A tal proposito ci sembra particolarmente interessante riproporre i passi del trattato del Lombroso in cui esprime alcune considerazioni sulle scritture di diverse categorie di delinquenti e confrontarle con le attuali conoscenze della grafologia.

Nella 5^ edizione “L’uomo delinquente” del 1897: “Scrittura – Siccome noi sogliamo scemare importanza  e valore a quanto ci cade  troppo spesso sott’occhio, così a molti sulle prime ben futile e bizzarra l’idea che dalla scrittura d’un uomo si possa trarre qualche indizio sulle sue condizioni psichiche” il Lombroso vuole evidenziare il valore dell’esame grafologico nello studio della psiche dell’uomo in quanto la scrittura è “ un movimento che può restare fissato per secoli dopo la sua manifestazione” al contrario di altre manifestazioni esteriori alle quali invece all’epoca sembrava venisse conferita attenzione.

Doc - 26-05-16, 17-06

Scrive ancora il Lombroso “Riassumendo gli studi sugli autografi, che mi vennero favoriti dall’onor. Alfredo Maury, direttore degli archivi di Francia, dal Muoni, dal Beltrani-Scalia e da altri egregi, e che ammontano a 520 , credo poterli dividere in due gruppi ben spiccati, non contando però quelli dei semi-analfabeti, fra cui pur van messi  i più famosi nostri briganti, la cui scrittura conserva i caratteri della fanciullezza. Il primo gruppo è costituito dagli omicidi, grassatori e briganti, la maggior parte dei quali ha per carattere un allungamento delle lettere, una facilità a quella che i tecnici chiamano gladiolamento, vo’ dire alla forma più curvilinea e spiccata dei prolungamenti tanto al basso come all’alto delle lettere; in molti è assai spiccata o prolungata la sbarra del t , così come si trova nei militari e nelle persone energiche in genere; in pochi altri le lettere fanno coi loro filetti  degli angoli acuti. In tutti, poi, la firma ha una serie così straordinaria di filettature e di arabeschi da farla distinguere immediatamente da tutte le altre”  e ancora riepilogando “Su 98 grassatori ed omicidi, 52 presentano questi caratteri, che sono poi singolarmente uniformi in tutti i briganti” passando ad analizzare “Il secondo gruppo, speciale ai ladri, si distingue da quello dominante nei grassatori, per mancare di gladiolamento e per presentare lettere svasate, molli, con poca spiccatura o quasi nessun geroglifico nella firma, con un carattere insomma, che si avvicina al femmineo ed anzi all’usuale” infine per concludere  “ Quanto agli stupratori , truffatori e falsari non ho potuto raccogliere una tal serie di documenti che possa dar luce sicura sull’argomento. Sembrami, però, che molti s’avvicinino per il gladiolamento delle lettere per la finale tagliente, o per l’enorme geroglifico della firma ai grassatori; i grafologi asseriscono, ed io pure ne rinvenni due esempi , che i truffatori scrivano con caratteri piccolissimi , quasi cercassero restare nascosti, sgattaiolare alle indagini.”

Doc - 26-05-16, 17-05

La carenza di conferme scientifiche alle osservazioni semplicistiche del Lombroso sulle scritture e firme autografe pervenute nella sua disponibilità, non inficia la valenza di un impegno di ricerca in un campo così difficile da esplorare quale l’animo umano e a maggior ragione quello degli autori dei crimini, ove a parere di chi scrive un ruolo di tutto rilievo possono averlo gli studiosi di grafologia.

 

Roberto Colasanti