Nell’attività intellettuale volta allo studio della Grafologia Forense, si sono susseguiti svariati criteri di valutazione e quindi interpretativi diversi tra loro, ma con l’intento di migliorare la fondatezza e conseguentemente l’affidabilità dei risultati ottenuti.
Si è inizialmente basati sul criterio di confronto morfologico delle lettere valutando essenzialmente le forme delle singole lettere ed anche la dimensione, e questo criterio (purtroppo) viene utilizzato ancora oggi da alcuni periti senza considerare la velocità della scrittura oppure di una firma perché la maggiore velocità con cui si scrive tende a rimpicciolire la dimensione o calibro delle lettere.
Successivamente si è tentato di valutare le caratteristiche, le peculiarità espressive che derivano dalla formazione della grafia, precisamente dal movimento scrittorio nella successione dinamica, quindi equilibrio tra movimento e spazio, e secondo Klages questa alternanza determina il ritmo, che è un elemento interiore di potenzialità che non ha nulla a che vedere con i comportamenti sociali, etici o culturali della persona che scrive ma verte esclusivamente sulla sua energia psichica, anch’esso molto utile al consulente quando esamina un manoscritto o testamento olografo, perché il movimento e di conseguenza il ritmo sono unici, come unica è la grafia, nessuna uguale ad un’altra.
In un manoscritto o firma si dovrà valutare l’energia vitale che trova espressione nella stessa grafia, inoltre considerare la possibile variabilità grafica dovuta sovente a cause naturali (patologie, assunzione di farmaci, anzianità etc.) oppure artificiose come spesso mi capita di accertare in un testamento olografo quando non è autentico.
Per valutare la suddetta variabilità grafica o viceversa la coerenza di stile grafico mantenuta anche nel corso di svariati anni, occorrono scritture e firme di comparazione sia coeve che antecedenti, scritture eseguite in passato, purché siano certe e coerenti, omogenee ossia dello stesso genere (corsivo con corsivo numeri con numeri etc.) ed anche chiare e leggibili, si intende fotocopie di qualità.
La grafologia Giudiziaria ha permesso di fare molti passi avanti in materia grafologica, perché utilizza tutti i metodi utilizzati nel corso degli anni da tutti i capi scuola della grafologia, come Crepieux, Klages, Pulver, Saudek, Moretti, che hanno fornito il loro contributo interpretativo del movimento scrittorio, del ductus, (il gesto grafico inteso nella sua interezza come traccia lasciata visibile ed aerea quindi non visibile viene denominato ductus) dell’importante valutazione circa la naturalezza e spontaneità, (metodo grafologico) qualità rilevanti che si devono riscontrare in un manoscritto o firma quando sono autentici.
Il Ruolo del C.T.P (consulente tecnico di parte)
Il CTP è considerato un difensore tecnico ed ha compiti simili al CTU (consulente tecnico d’Ufficio e viene nominato dal Giudice) e come quest’ultimo ha come obiettivo la ricerca della verità che a mio modesto avviso, si alimenta attraverso la chiarezza, il CTP di parte privata, integra con la propria consulenza (parere pro – veritate) la difesa che l’Avvocato non può elaborare perché è una materia che esula dalla Sua competenza, ed i rapporti professionali con il legale di parte che l’ha nominato devono essere basati sulla sincerità e fiducia, inoltre il consulente di parte non deve mai lasciarsi influenzare dai racconti dal cliente, ma soltanto il proprio lavoro, che consiste nello studio delle scritture o firme di comparazione, deve scaturire il convincimento se ci sono i presupposti per proseguire ed accettare l’incarico oppure no.
Molto spesso accade che quando vengo contattata dal privato cittadino, spesso anche da Avvocati, mi chiedono la “perizia” ed io ogni volta devo chiarire il concetto che personalmente rivesto il ruolo del CTP e quindi è una consulenza tecnica di parte, la perizia (consulenza tecnica d’ufficio in sede civile) la svolgerà il CTU una volta acquisiti i documenti originali, con le operazioni peritali disposte dal Giudice, alle suddette operazioni parteciperanno il CTP della parte attrice (chi promuove la causa) il CTP della parte convenuta (chi subisce l’accusa di aver prodotto un falso) con il CTU presso gli uffici di competenza o studi Notarili quando si è svolta la consulenza su un testamento olografo.
A tal proposito “racconto” un episodio che ultimamente mi sono trovata a dover gestire, un fatto alquanto increscioso, ovvero che dopo un paio di settimane dalla consegna della mia consulenza di parte, questa persona mi ricontatta chiedendomi, avanzando delle insistenti pretese una “perizia giurata”.
Premesso che la consulenza di parte è una opinione, un convincimento (anche se corroborato da una infinita serie di elementi, quali uno studio approfondito, esperienza, etc.) che si fa il CTP dopo aver esaminato e studiato tutti i documenti forniti dai parenti del “De Cuius” in questo caso infatti si trattava di un testamento olografo, la perizia spetta ad un organo “super partes” ovvero il CTU nominato dal Giudice ed è già giurata perché quando si accetta l’incarico viene svolta una “cerimonia di giuramento”.
In ogni rapporto professionale che sia Consulente – Avvocato; Consulente – privato cittadino, ci vuole chiarezza ed onestà intellettuale, soprattutto fiducia reciproca, e se quella persona avesse espresso la sua intenzione sin da subito gli avrei risposto seduta stante che non è possibile giurare su un proprio convincimento, in modo tale che saremmo stati liberi entrambi di non intraprendere alcun tipo di discorso professionale.
La Grafologia non è una scienza esatta bensì umana, nonostante oggigiorno con tutti gli studi effettuati grazie anche alla Grafologia Forense, con l’applicazione del metodo grafologico che consiste di avvalersi di tutti i metodi studiati nel corso di questi anni, e non tralasciando, anzi prendendo in considerazione anche la psicologia della scrittura, si è raggiunto un alto livello di certezza, ma rimane comunque sempre un margine di errore specialmente se il perito non ha la giusta preparazione, esperienza, professionalità e scrupolo, che consiste anche nell’andare a fondo e non accontentarsi del “colpo d’occhio”, che molto spesso conduce a valutazioni errate, l’apparenza molto spesso inganna.
Patrizia Belloni
Grafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
La Perizia Giudiziaria e il metodo Grafologico
Riconducibile alla comune esperienza dei Grafologi professionisti è che, per redigere un parere “pro – veritate” (consulenza) che abbia una rilevante validità, sia per quanto riguarda la procedura oltre che la deontologia, la grafologia giudiziaria impone l’impiego di norme e metodologie che ne fanno, con l’aiuto della psicologia della scrittura, un sostegno indispensabile per una efficace ricerca della verità.
“La Grafologia Giudiziaria esige l’adozione di canoni e metodologie che ne fanno, con l’aiuto della psicologia, un sussidio indispensabile per l’attività volta alla ricerca della verità giudiziaria, ed il metodo grafologico procede così oltre la fase descrittiva per collegare le particolarità espressive alle dinamiche psichiche, in connessione con la cultura, l’emotività, l’affettività e i disturbi della personalità, la scrittura, appunto come proiezione della personalità del soggetto”.
Avere a disposizione gli adeguati documenti quindi prove concrete, è obbligatorio, si parla cioè di un congruo numero di scritture o firme in base a quello che si dovrà accertare, inoltre le fotocopie che verranno utilizzate per la comparazione, fornite dal committente, dovranno essere idonee, di buona qualità, chiare e leggibili, è superfluo dire che più ve ne sono meglio è ai fini di una corretta e professionale consulenza.
Dovranno essere coeve, ovvero alcune quanto più possibile vicine alla data del testamento (abitualmente 5/6) ma anche quelle antecedenti e se vi sono anche quelle molto datate è ancora meglio, ne deriva l’utilità di potersi rendere conto dell’evolvere della condotta grafica dello scrivente (variabilità grafica); omogenee significa che devono essere dello stesso genere di scrittura, il corsivo dovrà essere comparato con corsivo, stampatello con stampatello e così via.
Se viene richiesto al Grafologo Giudiziario, di accertare l’autenticità o l’apocrifia di un testamento olografo da un prossimo congiunto del “de cuius”, saranno necessari manoscritti di provenienza certa del testatore, nel caso in cui non si potrà disporre di scritture certe, la consulenza verterà soltanto sulla firma apposta sul testamento, perché reperire firme per la comparazione spesso è più facile rispetto ai manoscritti, poiché le persone anziane perdono nel tempo l’abitudine di scrivere, spesso però non manca da parte loro, l’occasione di apporre la propria firma, sicuramente sul proprio documento di identità, a volte su un atto notarile (compra – vendita di un immobile) oppure sul libretto della pensione, a volte viene apposta su un assegno bancario o postale.
Queste elencate sono tutte firme di provenienza certa sono molto utili al grafologo per la comparazione, con l’auspicio che tra tutte le firme prodotte ve ne siano alcune coeve.
E se così non fosse?
Se il congiunto che ha maturato l’intenzione di impugnare il testamento non avesse a sua disposizione quanto richiesto dal consulente per svariati motivi, dovrebbe rinunciare a fare emergere la verità testamentaria.
In che modo si potrebbe dare voce a chi voce non l’ha più?
Utilizzando il metodo grafologico, il più sicuro ed attendibile, perché quando si deve peritare un manoscritto oppure una firma richiede sovente l’utilizzo contemporaneo di altre metodologie che fanno parte a loro volta dell’intero panorama di metodi d’indagine, infatti è molto importante che la perizia grafo – tecnica su base grafologica accolga anche altri procedimenti di osservazione e quindi di studio, per raggiungere il livello di certezza nella soluzione del caso peritale in oggetto, quindi avvalendosi anche della psicologia della scrittura attraverso i temperamenti ippocratici.
Ippocrate di Coo, viene considerato universalmente il padre della medicina, visse nella Grecia classica del IV secolo a.c, e l’antichissima medicina Ippocratica ci ha trasmesso nel tempo, attraverso le generazioni che ciascuno di noi è contraddistinto dalla predominanza di quattro elementi umorali che fanno parte della composizione del sangue.
Comprendo che questo studio non è di facile accesso ma ciò che è importante sapere che il temperamento non cambia nel corso degli anni quindi, se ci troviamo a dover esaminare una firma oppure un manoscritto attraverso la grafia, riusciamo a stabilire il temperamento dello scrivente ed anche se le scritture o firme che ci sono state fornite, non sono proprio coeve risaliamo al temperamento e se è lo stesso della firma o manoscritto in verifica allora si tratta della stessa persona.
Infatti, Ippocrate attraverso uno studio scientifico aveva stabilito che ad ogni tipologia di scrittura e specialmente della pressione, ovvero la forza esercitata sul foglio, corrispondeva un temperamento ma non esiste quello puro, ma che i quattro (linfatico, sanguigno, bilioso e nervoso) sono generalmente rappresentati in misure non eguali nell’individuo, allora attraverso i segni grafici si riuscirà a stabilire il temperamento predominante.
Con questa modalità di indagine si possono avere più certezze, specialmente quando si effettua uno studio preliminare per accertarsi che vi siano i dovuti presupposti per fare intraprendere la strada dell’impugnazione al congiunto del “de cuius”, fermo restando che avere a disposizione svariate firme o scritture di comparazione resta sempre la soluzione migliore.
Patrizia BelloniGrafologa Giudiziaria e Giornalista
Specializzata in analisi e comparazione di testamenti olografi
www.patriziabelloni.it
Problematiche connesse all’analisi delle riproduzioni di scritture
La consulenza grafologica in ambito giudiziario non è esente da contrasti giurisprudenziali sul metodo dell’analisi della scrittura.
Difatti, persiste un grande punto interrogativo sulla possibilità di una consulenza tecnica di comparazione della scrittura sulle riproduzioni (fotocopie, fax, scansioni, etc).
La possibilità dell’utilizzo della riproduzione riguarda tanto la valutazione dello scritto oggetto della contestazione quanto le scritture di comparazione di provenienza certa (quali ad es. atti pubblici). Se da un lato il problema della conformità della copia rispetto all’originale può essere superato dalla “copia autentica”, dall’altro lato occorre valutare l’idoneità o meno della fotocopia di porre in luce le caratteristiche della scrittura collegate alla persona e alla personalità dell’autore.
La Corte di Cassazione non si è espressa in modo uniforme. Così, si legge in una sentenza (Cass. Civ., Sez. VI-2, n° 20484 del 29.09.2014) che “in effetti soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma; non può invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi” con un richiamo espresso ad una precedente pronuncia ( Cass. Civ., Sez. II, n. 1831 del 18.02.2000) secondo la quale “Solo se compiuta sul documento originale – in relazione al quale è configurabile l’accertamento dell’autenticità -la verificazione può utilmente condurre, in alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore. Tale attribuzione non potrebbe essere giustificata dalla verificazione operata su una copia (…)”.
Diversamente, secondo altro orientamento (Cass. Pen., n. 42938 del 21.11.2011) “Nessuna norma impone che la perizia grafologica su di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull’originale e non su di una copia fotostatica”. (conforme, Cass. Pen., n. 7175 del 03.07.1979).
Il diverso approccio metodologico potrà derivare non solo dal modus operandi del consulente grafologo nominato CTU ma anche dalla peculiarità della singola fattispecie (si pensi al caso dell’irreperibilità di scritti di comparazione in originale) e/o dall’impostazione dell’Autorità Giudiziaria investita della questione.
Come orientarsi in caso di contenzioso?
Piuttosto che scegliere a priori di aderire ad una visione o all’altra si ritiene doveroso invitare i consulenti grafologi e le parti in causa a valutare caso per caso la metodologia da adottare assumendo quali parametri di riferimento i seguenti aspetti:
- Oggetto dell’analisi grafologica (apocrifia del testo, disconoscimento della firma, alterazione del testo, datazione dello scritto, sovrapposizione di grafie, utilizzo di foglio firmato in bianco, etc) al fine di valutare in maniera critica la rilevanza di aspetti quali la pressione oppure di poter utilizzare strumentazioni tecniche che necessitano del documento originale (ad es. nel caso di analisi del supporto, dell’inchiostro, etc);
- Disponibilità di documenti originali e/o possibilità di visionarli;
- Affermazioni e contegno difensivo della controparte che potrebbero rendere pacifici alcuni aspetti facendo venir meno la necessità di valutare lo scritto originale (potendo essere sufficiente la fotocopia);
- In caso di consulenza tecnica di parte (CTP) valutazione del metodo adottato dal CTU.
Gioverà all’indagine grafologica e alla conseguente perizia l’aver preferito l’analisi dei documenti originali.
Al contempo si evidenzia l’importanza di coinvolgere sin da subito il consulente grafologo nell’ambito di un contenzioso al fine di non fargli perdere l’opportunità di visionare e analizzare il documento autentico, di proporre quesiti per il consulente tecnico d’ufficio ed individuare gli scritti utili per la comparazione che l’avvocato potrà richiedere attraverso strategie difensive e/o in sede processuale.
Appare altresì preferibile consentire al consulente tecnico di parte di partecipare alle operazioni del CTU e di poter esprimersi per tempo con un metodo rigoroso.
Infatti, risulterebbe difficile presentare una consulenza di parte basata solo ed esclusivamente su fotocopie a fronte di una consulenza d’ufficio compiuta sugli originali.
Spunti di riflessione critica per i grafologi a beneficio anche dell’eventuale analisi preliminare onde evitare che le valutazioni iniziali debbano essere riviste o smentite alla luce di aspetti rilevabili solo dal documento originale.
Qualora la consulenza grafologica sia stata eseguita su copie occorrerà indicarlo specificando il livello di chiarezza e nitidezza del documento.
Una perizia coerente sotto il profilo logico e utilizzabile in ambito forense dovrà, inoltre, contenere l’indicazione degli aspetti che si sono potuti valutare e comparare lavorando sulle copie nonché le ragioni della possibilità tecnica e gli eventuali dubbi collegati al non aver potuto esaminare il manoscritto.
Il consulente grafologo che per esigenze di tempo o per qualsiasi altra problematica non abbia avuto accesso al documento in originale dovrebbe cautelarsi riservando ogni verifica e approfondimento al momento in cui avrà modo di analizzare l’originale.
In conclusione, un giudizio espresso su una riproduzione non può che avere un peso diverso rispetto al corrispondente giudizio esprimibile su una manoscrittura analizzata in originale.
Gabriele Colasanti