Dati statistici sui testamenti in Italia.

Più di tre su quattro sono olografi.

L’ultima relazione statistica, pubblicata dal Ministero della Giustizia, sui testamenti in Italia, rilevata tramite la consultazione del Registro Generale dei Testamenti (R.G.T.), risale al 2017.

analisi, ha messo in evidenza che mediamente un italiano su sette provvede a lasciare le proprie disposizioni testamentarie, tra questi più di tre su quattro scelgono la forma del testamento olografo.
Nell’ordinamento italiano sono previsti: il testamento olografo, pubblico e segreto, ai quali si aggiungono i testamenti speciali e il testamento internazionale.
Ricordiamo che i testamenti speciali sono ricevibili da soggetti, anche diversi dal notaio, in particolari situazioni (calamità naturali, tempo di guerra, a bordo di navi od aeromobili) ed hanno una limitata efficacia temporale collegata al cessare delle circostanze eccezionali che ne hanno consentito la redazione.
Il testamento internazionale è stato introdotto in Italia nel 1990 dalla legge n. 387, e costituisce una forma testamentaria semplificata ed uniforme per tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Washington, ma è pressoché inapplicato nel nostro paese.
Le iscrizioni nel R.G.T., per quanto riguarda quelli pubblici nell’arco temporale che va dal 1989 al 2017, ha evidenziato che vi ricorre principalmente il genere femminile nella misura del 55,39%, a fronte del 44,61 % del genere maschile, su di un totale di 832.341 iscrizioni.
Sempre i dati statistici mostrano che lo strumento preferito, per disporre del proprio patrimonio, resta il testamento olografo, redatto direttamente dal testatore, con una percentuale che nel 2017 è stata pari al 77,72.
I testamenti pubblici nel 2017 hanno invece rappresentato il 22,18% del totale di quelli pubblicati.
Particolarmente esigua la quantità dei testamenti segreti che si è attestata nel 2017 al 0,09%.
E’ il caso di rammentare che il testamento segreto, può essere redatto solo dal notaio attraverso specifiche formalità.
Assai più diffuso nella pratica, il deposito fiduciario presso un notaio di un testamento olografo, consegnato in busta chiusa.
Nel R.G.T., viene annotata l’avvenuta pubblicazione di tutte le forme di testamento, rappresentando perciò l’unica fonte di dati statisticamente attendibile a livello nazionale.
Raffrontando i dati rilevati dal R.G.T., sui testamenti pubblicati ed il numero dei decessi reso noto dall’ISTAT, si è potuto calcolare che sull’intero territorio nazionale oltre il 13% delle persone decedute nell’anno 2017, ha formalizzato le ultime volontà. Vale a dire che poco più di una successione su sette, è stata regolata sulla base delle disposizioni testamentarie.
In conclusione gli italiani non hanno una grande propensione a fare testamento, preferendo lasciare alle norme di legge la ripartizione dei propri beni, ma quando sentono il bisogno di esprimere le loro ultime volontà si avvalgono perloppiù della forma del testamento olografo.
L’olografo, si presta però, soprattutto quando favorisce un erede a discapito di altri ad essere disconosciuto per autentico, dando luogo a battaglie legali, in cui i grafologi giudiziari sono chiamati a svolgere un compito di ricerca della verità, tutt’altro che facile e scontato.

Roberto Colasanti

Il testamento olografo quale possibile frutto della circonvenzione del testatore

a cura di Gabriele Colasanti –  avvocato

Il testamento olografo, previsto dall’art. 602 c.c., viene sottoposto allo scrutinio del grafologo giudiziario ove sia necessario verificarne l’autenticità.
L’indagine grafologica, sovente, prende le mosse dall’anomalia del contenuto, dal periodo di sua redazione (ad esempio coincidente con patologie del testatore), dall’identità del beneficiario, etc.
Vengono in rilievo, pertanto, anche gli “elementi extragrafici” che possono essere tanto indice di falsità quanto di mancanza di spontaneità. Quest’ultima può essere indice rivelatore della costrizione.

La perizia grafologica, quindi, può costituire il presupposto di azioni legali non solo aventi ad oggetto la falsificazione del testamento ma anche l’induzione del testatore a scrivere “di proprio pugno” un testamento a vantaggio di soggetti che abbiano approfittato delle sue particolari condizioni psico-fisiche.

Ed infatti, il nostro ordinamento sanziona penalmente coloro che profittandosi dell’incapacità di una persona portino la medesima a compiere degli atti di disposizione patrimoniale e, quindi, ottengano in proprio o altrui favore un vantaggio economico.

Nel novero di detti atti vi rientra anche il testamento olografo.
Infatti, l’atto di ultima volontà scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore ben può essere indotto mediante abuso della persona in condizione di inferiorità psico-fisica.
A tal proposito si fa riferimento all’art. 643 c.p.rubricato “Circonvenzione di persone incapaci”  che punisce la condotta di “chiunque per procurare a sé o ad altri un profitto (…) abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”.

La giurisprudenza di legittimità ha definito la “deficienza psichica” di cui all’art.643 c.p., ricomprendendovi qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie (si veda, in tal senso, Cassazione, sent. n.24192 del 2010).

Quanto, invece, al testamento olografo ne è indubbia l’idoneità pregiudizievole verso i successibili legittimi nell’ipotesi che istituisca altri soggetti quali eredi (il succitato art. 643 c.p. prevede che il pregiudizio dell’atto può riguardare tanto l’autore quanto altri).
Tuttavia, il testamento può produrre effetti dannosi anche a distanza di molti anni rispetto al momento dell’induzione alla redazione con risvolti sulla prescrizione del reato.
Sull’argomento la Suprema Corte di Cassazione (Cassazione, sent. n. 20669 del 2017) ha statuito che il reato di circonvenzione di incapace consistito nell’induzione alla redazione di un testamento olografo si consuma con la pubblicazione dell’atto e l’accettazione dell’eredità, fatti produttivi di un effetto dannoso per il soggetto passivo e da cui deriva il materiale conseguimento del profitto ingiusto.

Da tale momento deve decorrere la prescrizione.

In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha annullato la sentenza che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di circonvenzione di incapace consistito nella induzione alla redazione di un testamento olografo.
Ciò detto ove il grafologo ravvisi nel testamento olografo elementi tali da evidenziare la mancanza di spontaneità ovvero la presenza in capo al testatore di patologie che si manifestano anche nella scrittura (si veda ad esempio la sindrome di Alzheimer) ed idonee a costituirne “infermità o deficienza psichica” appare consigliabile vagliare l’ipotesi della circonvenzione di incapace.
Tale ipotesi assumerà rilievo sia sotto il profilo penale (art. 643 c.p.) sia sotto il profilo civilistico (art. 591 c.c.).

Vantaggi del testamento segreto

A cura di Patrizia Belloni
Grafologa giudiziaria

Da un punto di vista squisitamente pratico, oltre che psicologico, redigere un testamento olografo, ovvero scrivere il testo personalmente, dà al testatore, una sicurezza in più, come abbiamo già detto, ovvero l’impressione di poter meglio esprimere e salvaguardare le proprie volontà, avere la possibilità di poterlo cambiare, modificare, correggere ecc.
D’altro canto, anche al grafologo, in questo caso, viene offerta l’occasione di effettuare una perizia, qualora venga richiesta, attraverso un campo di azione molto più ampio.
Infatti, tramite la grafia si può tracciare il profilo psicologico dello scrivente, fare una attenta anamnesi, prendendo in considerazione le informazioni extragrafiche, che si rivelano, determinanti, in molte circostanze. Continua a leggere

VANTAGGI DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

A cura di Patrizia Belloni
Grafologa giudiziaria

Uno dei principi fondamentali, quando si osserva un testamento olografo, è non farsi condizionare, né dalla eccessiva brevità del testo, che non sempre è sinonimo di falso, né da quello prolisso, troppo particolareggiato, che spesso non è garanzia di autenticità.
In entrambi i casi, si deve procedere con molta cautela, sgombrare la mente da qualsiasi pregiudizio di genere ed attenersi esclusivamente alle prove certe, ovvero scritture e firme di comparazione, il più possibile coeve alla data del testamento, e procedere con il confronto sulla scrittura da esaminare, mettendo sul piatto della bilancia divergenze e conformità. Continua a leggere