Grafologia Magazine

Periodico telematico registrato presso il Tribunale di Roma il 19-05-2015 al nr. 94/2015. Editore e direttore responsabile: Patrizia Belloni

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Archivio tag: CTP grafologo

Posted on Agosto 4, 2018 by admin

Andare oltre le apparenze

A cura di Patrizia Belloni

Lo scopo principale di una indagine grafologica, in ambito giudiziario, è giungere alla verità, per quanto riguarda l’autenticità o meno di uno scritto.

Il metodo calligrafico, in cui il perito dava inizio ad una comparazione tra le singole lettere o parole, ha ceduto il passo, anche se non completamente, al metodo grafonomico.

Quest’ultimo, infatti, non studia la scrittura soltanto da un punto di vista obiettivo, cioè, attraverso la misurazione delle lettere, l’analisi della forma delle stesse ecc, ma si orienta verso un percorso ben più ampio, in quanto, l’ essere umano ha molteplici sfaccettature, caratteristiche temperamentali inimitabili, che rendono possibile l’unicità anche della scrittura. Continua a leggere →

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Posted on Novembre 9, 2017 by admin

Responsabilità professionale del consulente grafologo di parte.

A cura di Roberto Colasanti

Il consulente grafologo ed a maggior ragione il consulente grafologo giudiziario non può ignorare ne sottovalutare le responsabilità professionali derivanti dal proprio operato. Per tale motivo è bene soffermarsi su alcuni aspetti pratico-legali da tenere in debita considerazione al fine di evitare di rimanere coinvolti in situazioni che nel migliore dei casi potremo definire spiacevoli.
La responsabilità professionale per il grafologo giudiziario quale CTP nasce con l’accettazione dell’incarico ed è per questo che il rapporto con il cliente deve essere improntato alla massima chiarezza sin dal primo contatto. In particolare nel corso del colloquio preliminare si dovrà fornire un’informativa esauriente sull’attività professionale che sarà possibile svolgere e le sue finalità, avuto riguardo ai materiali da esaminare, ai tempi di consegna della consulenza e della forma di quest’ultima ovvero se orale o scritta nonché dell’entità e delle modalità di pagamento del compenso professionale. Continua a leggere →

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Posted on Ottobre 28, 2017 by admin

Cenni sul disconoscimento della scrittura privata – Procedimento Giudiziario di Interesse Grafologico

A cura di Gabriele Colasanti

Con il termine scrittura privata nel linguaggio comune si intende quell’accordo firmato tra i cosiddetti privati cittadini senza l’assistenza di un pubblico ufficiale come il notaio, così per esempio si fa riferimento ad un contratto di locazione.
Dal punto di vista giuridico, invece, si definisce scrittura privata qualsiasi documento, non emanato da un pubblico ufficiale, recante la dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica e la sottoscrizione dell’autore.
Elemento essenziale, quindi, è la sottoscrizione la quale consente di ricondurre il contenuto della scrittura privata ad una determinato soggetto che ne subirà gli effetti giuridici. Proprio chi intende ottenere la produzione di determinati effetti giuridici, in genere obblighi contrattuali quali il pagamento di una somma di denaro a fronte di un impegno assunto per iscritto, deve far valere la scrittura privata.
Di conseguenza, potrà essere richiesto in giudizio l’adempimento di un obbligo che trova fondamento in una scrittura privata.
Tuttavia, tale documento potrebbe non essere riconosciuto dall’apparente sottoscrittore, chiamato in giudizio, come autentico.
In tal caso è onere della parte che non vuole comportarsi di conseguenza ad un documento che non ha firmato e, quindi, ad una volontà che non ha espresso disconoscere la sottoscrizione o la firma. Diversamente, qualora non avvenga un disconoscimento in giudizio la scrittura sarà considerata tacitamente riconosciuta e pertanto avrà valore di prova ai fini della decisione della controversia.
Occorre, perciò, evidenziare che il nostro ordinamento ha previsto il rimedio in argomento affinché non si giunga ad un convincimento del giudice fondato su una scrittura privata non autentica.
Senza, però, compiere un’analisi dei tecnicismi procedurali in questa sede risulta opportuno porre l’attenzione su alcuni aspetti.
Innanzitutto, va richiamato l’art. 214 del Codice di Procedura Civile che sancisce che “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”. Contestazione che, secondo la giurisprudenza prevalente, deve essere espressa, precisa e determinata.
Detto disconoscimento deve avvenire in giudizio, restando privo di effetto ai fini della decisione della causa il precedente disconoscimento stragiudiziale, entro la prima udienza o con la prima risposta successiva alla produzione.
La parte che ha prodotto la scrittura può rinunciarvi ovvero, se intende valersene, deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione (art. 216 c.p.c).
L’istanza di verificazione si può definire come il procedimento giudiziario volto ad accertare l’autenticità di una scrittura privata disconosciuta. Il procedimento, generalmente vede la nomina di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) grafologo e senz’altro la comparazione con altre scritture già formatesi o scritte sotto dettatura (saggio grafico) dinanzi al Giudice e anche al consulente tecnico.
In tale quadro, risulta consigliabile avvalersi di una consulenza grafologica di parte (CTP) sia se si voglia utilizzare la scrittura privata disconosciuta, in talune ipotesi a fronte di una negazione della sottoscrizione o della firma pretestuosa, sia se si intenda disconoscerla. In quest’ultimo caso, risulta evidente l’opportunità di farsi assistere da un consulente nel corso delle operazioni peritali che seguiranno all’eventuale e probabile richiesta della verificazione in giudizio.
Pertanto, non si possono sottovalutare le conseguenze di un disconoscimento perché non basta dire di non aver firmato per vedersi riconosciuta la ragione né tantomeno quelle di un’azione legale finalizzata a ribadire il valore dell’atto sottoscritto nonostante la controparte dica di essere estranea alla sua formazione. Inoltre, le contestazioni stragiudiziali o tardive non sono in grado di ostacolare l’attività processuale di una parte in possesso di un documento idoneo a produrre conseguenze giuridiche e, quindi, economiche.
In conclusione, la grafologia entra in gioco anche in contesti (locazioni, forniture di merci, etc) che apparentemente potrebbero sembrarne estranei.

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Posted on Aprile 10, 2017 by admin

L’etica professionale del grafologo consulente tecnico di parte (CTP)

a cura di Patrizia Belloni

Cari lettori,
Sempre più numerosi seguite “Grafologia Magazine” e di questo vi ringraziamo, ci scrivete in tanti per avere consigli o pareri su scritture o firme su testamenti ma non soltanto.

Tante persone inviano un loro commento sugli articoli da noi pubblicati, una traccia del loro apprezzamento sul lavoro dei tanti professionisti che collaborano con questo giornale ormai da due anni.
Spesso, con grande piacere, si crea l’occasione per uno scambio di idee ed all’occorrenza di una cordiale collaborazione.
La linea o condotta editoriale di questa testata giornalistica è sempre la stessa, ovvero di essere accessibile a tutti, con un linguaggio comprensibile anche a chi non è addentro alla materia, non ci sono oneri, alcun abbonamento da sostenere, ma soprattutto in totale e piena libertà di poterla leggere, oppure no.
Sovente quando scrivo un articolo prendo spunto da un fatto che realmente mi è accaduto, al fine che altre persone possano riconoscersi in una analoga situazione, e magari farne tesoro. Pochi giorni fa vengo contattata da una persona nel mio studio, aveva bisogno di un parere circa un testamento olografo.
E’ prassi ma soprattutto correttezza professionale chiedere delle scritture o firme comparative sufficienti, quanto più possibile coeve al testamento o firma in verifica.
Possono essere utili anche agende telefoniche con indirizzi, nomi, e numeri scritti dalla persona in questione, firma su patente, passaporto, qualsiasi scritto che possa essere utile per una comparazione della scrittura da verificare.
Tutto ciò al fine di un parere tecnico quanto più possibilmente “probabile”, proprio per tutelare la persona che richiede la prestazione di un grafologo giudiziario.
Infatti, la certezza, per quanto riguarda la perizia giudiziaria grafologica non esiste, si può parlare di “probabilità” più o meno alta, rispetto alle scritture comparative, a maggior ragione se ci troviamo a dover lavorare su fotocopie, in quel caso si apre un altro scenario, si dovrà accertare la qualità delle suddette.
Diffidate sempre di chi vi assicura un parere di certezza assoluta.
Non dobbiamo dimenticare che la grafologia è una scienza umana, anche se attraverso la perizia possiamo tracciare un lato scientifico, ma rimane pur sempre una indagine di carattere umanistico.
La scrittura può variare anche in base al contesto in cui si scrive e soprattutto per cui si scrive. Le variazioni possono essere anche di natura oggettiva, oltre che soggettiva.
Ad esempio, se scriviamo mentre si viaggia, le vibrazioni del treno o dell’aereo possono fare in modo che la scrittura appaia differente dal solito.
Di certo, in materia scientifica esiste soltanto il D.N.A o impronte digitali, tutto il resto è “probabilità”.
Dopo aver esposto tutto ciò, seppur in modo sintetico ma efficace, di rimando, la persona in questione si è risentita, asserendo che se il CTP viene pagato deve andare incontro al richiedente.
Ora…
Mi sento di ribadire alcuni concetti fondamentali, il CTP (consulente tecnico di parte) se professionista corretto, deve saper mostrare anche l’altra faccia della medaglia.
Come mi è accaduto, in un caso di poco tempo fa, dopo uno studio condotto su svariate firme e scritture, ho dovuto comunicare alla persona che aveva richiesto un mio parere, che il testamento era autografo e non apocrifico.
Mi rendo conto che alle volte si fa fatica ad accettare ma, il CTP non è soltanto colui che elargisce buone notizie, quelle che tutti vorrebbero ascoltare.
Il compito di un bravo e corretto professionista è anche quello di, quando non ci sono i presupposti, sconsigliare al proprio assistito di intraprendere battaglie legali inutili e dispendiose.
L’altra faccia della medaglia altrettanto importante.

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  • Dott.M.Roman su Deduzioni medico legali in grafopatologia – A cura del prof. Antonello Pastorini medico legale
  • admin su Perizie grafiche. Intervista con Gianluca Ferrari.
  • paola su Perizie grafiche. Intervista con Gianluca Ferrari.
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