Problematiche connesse all’analisi delle riproduzioni di scritture

La consulenza grafologica in ambito giudiziario non è esente da contrasti giurisprudenziali sul metodo dell’analisi della scrittura.

Difatti, persiste un grande punto interrogativo sulla possibilità di una consulenza tecnica di comparazione della scrittura sulle riproduzioni (fotocopie, fax, scansioni, etc).

La possibilità dell’utilizzo della riproduzione riguarda tanto la valutazione dello scritto oggetto della contestazione quanto le scritture di comparazione di provenienza certa (quali ad es. atti pubblici). Se da un lato il problema della conformità della copia rispetto all’originale può essere superato dalla “copia autentica”, dall’altro lato occorre valutare l’idoneità o meno della fotocopia di porre in luce le caratteristiche della scrittura collegate alla persona e alla personalità dell’autore.

La Corte di Cassazione non si è espressa in modo uniforme. Così, si legge in una sentenza (Cass. Civ., Sez. VI-2, n° 20484 del 29.09.2014) che “in effetti soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma; non può invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi” con un richiamo espresso ad una precedente pronuncia ( Cass. Civ., Sez. II, n. 1831 del 18.02.2000) secondo la quale “Solo se compiuta sul documento originale – in relazione al quale è configurabile l’accertamento dell’autenticità -la verificazione può utilmente condurre, in alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore. Tale attribuzione non potrebbe essere giustificata dalla verificazione operata su una copia (…)”.

Diversamente, secondo altro orientamento (Cass. Pen., n. 42938 del 21.11.2011) “Nessuna norma impone che la perizia grafologica su di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull’originale e non su di una copia fotostatica”. (conforme, Cass. Pen., n. 7175 del 03.07.1979).

Il diverso approccio metodologico potrà derivare non solo dal modus operandi del consulente grafologo nominato CTU ma anche dalla peculiarità della singola fattispecie (si pensi al caso dell’irreperibilità di scritti di comparazione in originale) e/o dall’impostazione dell’Autorità Giudiziaria investita della questione.

Come orientarsi in caso di contenzioso?

Piuttosto che scegliere a priori di aderire ad una visione o all’altra si ritiene doveroso invitare i consulenti grafologi e le parti in causa a valutare caso per caso la metodologia da adottare assumendo quali parametri di riferimento i seguenti aspetti:

  • Oggetto dell’analisi grafologica (apocrifia del testo, disconoscimento della firma, alterazione del testo, datazione dello scritto, sovrapposizione di grafie, utilizzo di foglio firmato in bianco, etc) al fine di valutare in maniera critica la rilevanza di aspetti quali la pressione oppure di poter utilizzare strumentazioni tecniche che necessitano del documento originale (ad es. nel caso di analisi del supporto, dell’inchiostro, etc);
  • Disponibilità di documenti originali e/o possibilità di visionarli;
  • Affermazioni e contegno difensivo della controparte che potrebbero rendere pacifici alcuni aspetti facendo venir meno la necessità di valutare lo scritto originale (potendo essere sufficiente la fotocopia);
  • In caso di consulenza tecnica di parte (CTP) valutazione del metodo adottato dal CTU.

Gioverà all’indagine grafologica e alla conseguente perizia l’aver preferito l’analisi dei documenti originali.

Al contempo si evidenzia l’importanza di coinvolgere sin da subito il consulente grafologo nell’ambito di un contenzioso al fine di non fargli perdere l’opportunità di visionare e analizzare il documento autentico, di proporre quesiti per il consulente tecnico d’ufficio ed individuare gli scritti utili per la comparazione che l’avvocato potrà richiedere attraverso strategie difensive e/o in sede processuale.

Appare altresì preferibile consentire al consulente tecnico di parte di partecipare alle operazioni del CTU e di poter esprimersi per tempo con un metodo rigoroso.

Infatti, risulterebbe difficile presentare una consulenza di parte basata solo ed esclusivamente su fotocopie a fronte di una consulenza d’ufficio compiuta sugli originali.

Spunti di riflessione critica per i grafologi a beneficio anche dell’eventuale analisi preliminare onde evitare che le valutazioni iniziali debbano essere riviste o smentite alla luce di aspetti rilevabili solo dal documento originale.

Qualora la consulenza grafologica sia stata eseguita su copie occorrerà indicarlo specificando il livello di chiarezza e nitidezza del documento.

Una perizia coerente sotto il profilo logico e utilizzabile in ambito forense dovrà, inoltre, contenere l’indicazione degli aspetti che si sono potuti valutare e comparare lavorando sulle copie nonché le ragioni della possibilità tecnica e gli eventuali dubbi collegati al non aver potuto esaminare il manoscritto.

Il consulente grafologo che per esigenze di tempo o per qualsiasi altra problematica non abbia avuto accesso al documento in originale dovrebbe cautelarsi riservando ogni verifica e approfondimento al momento in cui avrà modo di analizzare l’originale.

In conclusione, un giudizio espresso su una riproduzione non può che avere un peso diverso rispetto al corrispondente giudizio esprimibile su una manoscrittura analizzata in originale.

Gabriele Colasanti