Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 17/01/2022, n. 1202 (rv. 663543-01) – ASSEGNO BANCARIO – GIRATA IN BIANCO – DIRITTO DEL POSSESSORE AL PAGAMENTO – By Redazione Legale

Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l’indicazione del prenditore oppure cui l’assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, quest’ultimo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore. (In applicazione del ricordato principio la S.C. ha cassato la decisione con cui la Corte d’appello di Potenza aveva respinto la domanda di pagamento proposta dal possessore di due assegni bancari allo stesso consegnati, previa girata in bianco, dal debitore). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO POTENZA, 25/02/2020)

La Suprema Corte è intervenuta partendo da una pronuncia del Tribunale di Lagonegro che aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da B.F. avverso il provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti per l’importo di Euro 30.097,42: provvedimento pronunciato su ricorso di G.F..
Il Tribunale ha osservato che la domanda monitoria era basata su due assegni in possesso dell’intimante girati in bianco da B. e che, secondo quanto era emerso dalla prova testimoniale, il rapporto causale a base della consegna dei titoli era costituito da un rapporto di mutuo intercorso tra i due contendenti.

I Giudici di legittimità hanno evidenziato che, a norma dell’art. 2009 c.c., comma 2, e del R.D.L. n. 1736 del 1933, art. 19, comma 2, è valida la girata del titolo che non contiene l’indicazione del giratario, e cioè la girata in bianco. In base all’art. 2008 c.c., il possessore di un titolo all’ordine è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate; precisa, poi, il citato R.D., art. 22, che il detentore dell’assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate “anche se l’ultima è in bianco”.

Correlativamente, il possessore di un assegno bancario, in cui non figuri l’indicazione del prenditore oppure cui l’assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, questi possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore (Cass. 14 luglio 2010, n. 16556 ; Cass. 22 maggio 2006, n. 11927 ).

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