Consulenza tecnica grafologica e indagini difensive per una simbiosi vincente

A cura di Roberto Colasanti

Gli odierni studi legali di successo conoscono molto bene l’importanza delle indagini difensive e se ne avvalgono oramai con assiduità tale da costituire il loro normale “modus operandi”.

Molti altri studi legali invece risultano meno inclini all’utilizzo delle indagini difensive in tutti i loro molteplici aspetti, anche in ragione del conseguente aggravio economico  da far sopportare al cliente, ritenendo di potervi ovviare con il solo studio degli atti a disposizione.

Tale scelta costituisce un rischio di carattere professionale soprattutto quando le indagini difensive hanno la necessità di coinvolgere la figura del consulente tecnico di parte ovvero di quel soggetto che per esperienza e conoscenze possedute non potrà essere mai surrogato dal solo intervento dell’avvocato. D’altronde neanche il consulente tecnico può pensare di avventurarsi in autonome azioni non concordate preventivamente con il legale che è il responsabile indiscusso della strategia difensiva.
In tale ottica pare appropriato al fine del migliore esito delle indagini difensive che l’intesa tra l’avvocato e il consulente tecnico assuma le vesti di un rapporto di quasi simbiosi, in cui nel rispetto della diversità dei ruoli e delle competenze professionali, possa consentire di cogliere l’obiettivo sperato che in un procedimento penale può significare a conclusione delle indagini preliminari, il proscioglimento dalle accuse, il rinvio a giudizio per ipotesi di reato più tenui oppure la scelta di riti processuali alternativi a quello ordinario che comportino pene certe e meno afflittive nella durata temporale.

Le indagini difensive anche in ambito grafologico forense non fanno eccezione, richiedono la nomina da parte dell’avvocato, al quale è stato conferito mandato dall’assistito, affinché svolga attività investigativa, anche preventiva, ai sensi degli articoli 327 bis, 391 bis, 391 nonies e seguenti del Codice di Procedura Penale. Le indagini difensive svolte in tale ambito riguardano l’attività tecnica di perizia grafologica su manoscritti per stabilirne ove possibile l’autenticità o la probabilità, in misura più o meno elevata, che appartengano alla mano dell’indagato o di altri soggetti coinvolti o estranei alle indagini, ma che possono essere utili anche a tracciare il profilo dell’autore del reato.
Gli studi legali hanno infatti la facoltà di avvalersi, ex art. 391 nonies cpp, tra le varie figure di consulenti anche dei grafologi giudiziari che una volta incaricati, potranno ricercare in proprio e nella piena legalità firme o scritture indispensabili alla comparazione con le scritture o firme in possesso dell’accusa o comunque inserite nel fascicolo delle indagini. La nomina del grafologo giudiziario come consulente tecnico della difesa finalizzata all’esecuzione delle investigazioni grafologiche permette al predetto consulente di realizzare tutta una serie di attività tecniche atte a identificare, preservare, acquisire in copia, riprodurre fotograficamente ed esaminare le scritture in modo da poter elaborare una consulenza grafologica utilizzabile come indagine difensiva davanti all’Autorità Giudiziaria.

 

Roberto Colasanti

Ufficiale Superiore dell’Arma dei Carabinieri

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