{"id":987,"date":"2023-10-16T15:51:16","date_gmt":"2023-10-16T15:51:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=987"},"modified":"2023-10-16T15:52:36","modified_gmt":"2023-10-16T15:52:36","slug":"la-sostituzione-di-persona-mediante-la-sottoscrizione-falsa-a-nome-altrui","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=987","title":{"rendered":"La sostituzione di persona mediante la sottoscrizione falsa\u00a0a\u00a0nome\u00a0altrui"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><a href=\"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/codice-civile_large.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-74\" src=\"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/codice-civile_large-300x283.jpg\" alt=\"\" width=\"141\" height=\"133\" \/><\/a>I delitti contro la fede pubblica sono disciplinati nel titolo VII del libro secondo del Codice Penale e s&#8217;incentrano sulla nozione di falso.<br \/>\nAlcune fattispecie sono state oggetto di modifica da parte del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 recante disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, in particolare, in tema di falsit\u00e0 documentali, tale decreto ha disposto l&#8217;abrogazione di alcune fattispecie di reato nonch\u00e9 la modifica di alcune dele successive disposizioni.<br \/>\nMa cosa succede se firmo per un&#8217;altra persona? Cosa rischia chi falsifica la firma di un\u2019altra persona?<br \/>\nPer falsit\u00e0 deve intendersi tutto ci\u00f2 che non \u00e8 vero e ci\u00f2 che \u00e8 in grado di indurre in inganno la generalit\u00e0 delle persone, facendo credere alla genuinit\u00e0, alla veridicit\u00e0 dell&#8217;oggetto, del segno, della dichiarazione non genuino o veritiero.<br \/>\nFirmare al posto di un\u2019altra persona potrebbe configurare reato.<br \/>\nFalsificare una firma pu\u00f2 comportare, infatti, la realizzazione di molteplici fattispecie di reato.<br \/>\nSe la firma viene apposta su un atto pubblico si potr\u00e0 parlare di falso in atto pubblico, viceversa falsificare un atto privato (ad es. un contratto) non \u00e8 pi\u00f9 considerato dalla legge un reato ma permane comunque il rischio di sanzioni pecuniarie. Residuano tre casi distinti di firma falsa in atti privati:<br \/>\n1. se la firma \u00e8 falsificata con il consenso del suo titolare non c\u2019\u00e8 reato a meno che non ci sia il disconoscimento della firma;<br \/>\n2. se la firma viene apposta senza consenso, l\u2019autore della firma falsa rischia l\u2019imputazione per truffa, e quindi sia sanzioni pecuniarie sia la detenzione. La parte offesa disconosce la firma, e la controparte deve dimostrarne l\u2019autenticit\u00e0 con il controllo di un grafologo;<br \/>\n3. se la firma \u00e8 falsa ma il titolare ha mostrato la chiara volont\u00e0 di dare esecuzione a quanto scritto sul documento il disconoscimento della firma non \u00e8 pi\u00f9 possibile.<br \/>\nLa situazione \u00e8 del tutto diversa per quanto riguarda gli atti pubblici, ovvero sottoscritti in presenza di un pubblico ufficiale, o rivolti ad enti pubblici.<br \/>\nLe conseguenze comunque non sono sempre le stesse. Se a compiere il reato \u00e8 un pubblico ufficiale \u00e8 prevista una pena di reclusione fino a 10 anni. Come sottolinea l\u2019art. 476 c.p., infatti, \u201cil pubblico ufficiale, che, nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, \u00e8 punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsit\u00e0 concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione \u00e8 da tre a dieci anni\u201d; se, invece, il fatto \u00e8 commesso da un cittadino privato, l\u2019art. 482 c.p. prevede che \u201cse alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 \u00e8 commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell&#8217;esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo\u201d. La reclusione pu\u00f2 andare, quindi, da tre mesi fino a due anni.<br \/>\nDa ultimo mettere una firma falsa, se si vuole far credere di essere un\u2019altra persona, pu\u00f2 integrare il reato di sostituzione di persona. Sostituirsi ad una persona \u00e8, infatti, un reato di falso previsto dall\u2019art 494 c.p.<br \/>\nTale norma punisce chiunque al fine di procurare a s\u00e9 o ad un\u2019altra persona un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all\u2019altrui persona, o attribuendo a s\u00e9 o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualit\u00e0 a cui la legge attribuisce effetti giuridici.<br \/>\nIl reato di sostituzione di persona tutela la fede pubblica nonch\u00e9 gli interessi del privato vittima del reato. Per questo motivo si tratta di un reato accostabile per quanto concerne i beni giuridici tutelati ai reati di falso.<br \/>\nInvero, come stabilito dalla Giurisprudenza di Legittimit\u00e0, il delitto di sostituzione di persona \u00e8 sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica, come si evince dall&#8217;inciso \u201cse il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica\u201d contenuto nella norma incriminatrice; esso, tuttavia, intanto pu\u00f2 ritenersi assorbito in altra figura criminosa in quanto ci si trovi in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell&#8217;art. 494 c.p. sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; viceversa, quando ci si trovi in presenza di una pluralit\u00e0 di fatti e quindi di azioni diverse e separate, si ha concorso materiale di reati (Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 33531 del 29.7.2015).<br \/>\nConcludendo, quindi, il legislatore sembra sia giunto a consolidare un orientamento che ha visto la sua origine negli anni \u201970 quando la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 878 del 17.10.1973 iniziava timidamente ad affermare che \u201cin tema di falso, se talvolta, nella pratica quotidiana si presentano situazioni caratterizzate dalla fiducia, pi\u00f9 che volontaria o pattizia, naturale e necessaria, che bene possono spiegare e giustificare l&#8217; uso del nome altrui nella sottoscrizione di un documento (cosiddetto falso consentito), detto principio non pu\u00f2 peraltro mai trovare applicazione nei confronti di quei documenti (nella specie, assegno bancario) cui e connessa o attribuita tale forza probante da indurre il legislatore a equipararli, nel grado della tutela, agli Atti pubblici; e la punibilit\u00e0 del falso in titoli di credito nella stessa misura del falso in atto pubblico, a norma dell&#8217;art 491 cod. pen., e appunto un indice sintomatico della forza probante conferita dalla legge a detti documenti, in cui non pu\u00f2 essere, quindi, in nessun caso, lecita la sottoscrizione o, comunque, l&#8217;apposizione di un nome per opera di un terzo\u201d.<\/p>\n<p>Avv. Antonio Nucera<br \/>\npenalista del Foro di Roma<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I delitti contro la fede pubblica sono disciplinati nel titolo VII del libro secondo del Codice Penale e s&#8217;incentrano sulla nozione di falso. Alcune fattispecie sono state oggetto di modifica da parte del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 recante disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-987","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/987","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=987"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/987\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":989,"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/987\/revisions\/989"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}