{"id":97,"date":"2015-07-25T15:53:46","date_gmt":"2015-07-25T15:53:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=97"},"modified":"2015-08-24T19:46:36","modified_gmt":"2015-08-24T19:46:36","slug":"anche-la-cartolina-postale-di-ricevimento-puo-formare-oggetto-dellindagine-grafologica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=97","title":{"rendered":"Anche la cartolina postale di ricevimento pu\u00f2 formare oggetto dell\u2019indagine grafologica"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Capita nella vita di tutti i giorni di ricevere una raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella pratica quotidiana l\u2019incaricato postale citofona all\u2019indirizzo del destinatario, consegna la busta e fa apporre una firma sulla cartolina che torner\u00e0 al mittente al fine di attestarne la ricezione nonch\u00e9 sulla distinta che rimane agli atti dell\u2019ufficio postale. Talvolta si tratta di comunicazioni inviate a mezzo raccomandata solamente per scongiurare lo smarrimento o i tempi \u201cbiblici\u201d che talvolta assume la posta ordinaria, in altri casi la busta raccomandata contiene atti giudiziari o comunque comunicazioni stragiudiziali ma con effetti giuridici che decorrono dalla data di consegna (si pensi ad es. al termine di 30 giorni dalla comunicazione stabilito dall\u2019art. 1137 c.c. per l\u2019impugnativa della delibera annullabile dell\u2019assemblea di condominio).<a href=\"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/mailman-postman-delivery-worker-isolated-cartoon-100254205.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-99\" src=\"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/mailman-postman-delivery-worker-isolated-cartoon-100254205.jpg\" alt=\"Postino\" width=\"109\" height=\"150\" \/><\/a><br \/>\nPur trattandosi di fattispecie a rilevanza penalistica potrebbe capitare di trovarsi di fronte ad una ricevuta postale comprovante la ricezione della comunicazione e\/o dell\u2019atto recante una sottoscrizione apocrifa. Di conseguenza l\u2019incolpevole destinatario dell\u2019atto potrebbe subire, suo malgrado, effetti giuridici rilevanti, quali a titolo esemplificativo decadenza dalla possibilit\u00e0 di proporre ricorsi e\/o impugnazioni in generale, sulla scorta di una ricezione non avvenuta provata da una firma apposta da altra persona in suo danno.<br \/>\nDi conseguenza anche la ricevuta del servizio postale pu\u00f2 formare oggetto di una perizia grafologica finalizzata a supportare l\u2019azione giudiziaria tesa al disconoscimento della sottoscrizione. La consulenza potrebbe risultare maggiormente complessa in virt\u00f9 del materiale (cartoncino), dell\u2019inchiostro utilizzato (nella prassi anche pennarelli a tratto fine) oppure delle concrete modalit\u00e0 di apposizione della firma ad esempio utilizzando un muretto o il palmo della mano come supporto.<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/codice-civile_large.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-74\" src=\"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/codice-civile_large-300x283.jpg\" alt=\"codice-civile_large\" width=\"147\" height=\"139\" \/><\/a>Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, come ribadito con la recente sentenza n. 3875 del 25 febbraio 2015, \u201cl&#8217;avviso di ricevimento dell&#8217;atto spedito per la notifica a mezzo posta possiede la stessa natura certificatoria della relazione di notifica redatta dall&#8217;ufficiale giudiziario &#8211; da questi demandata all&#8217;agente postale &#8211; ed e&#8217; pertanto assistito da fede privilegiata, ai sensi dell&#8217;articolo 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l&#8217;agente assuma essere avvenuti in sua presenza. (Cass. nn. 8500\/05, 11452\/03, 3065\/03, 1783\/01). Ne consegue che il destinatario della notifica che affermi di non aver mai ricevuto l&#8217;atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull&#8217;avviso di ricevimento, ha l&#8217;onere, se intende contestare l&#8217;avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l&#8217;avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass. nn. 3065\/03, 1783\/01 cit), a nulla rilevando, attesa l&#8217;autonomia fra giudizio penale e civile, che il preteso falso sia stato denunciato in sede penale.\u201d<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 221, 1\u00b0 comma, c.p.c., la querela di falso pu\u00f2 essere proposta, da chiunque abbia interesse a contrastare l\u2019efficacia di un documento, in via principale ma anche in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio e fino a che la verit\u00e0 del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela di falso pu\u00f2 essere proposta con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza, personalmente dalla parte o a mezzo del difensore munito di procura speciale.<br \/>\nAnche di fronte ad una \u201csemplice\u201d cartolina postale recante una sottoscrizione apocrifa non \u00e8 sufficiente rivolgersi all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria penale ma risulta necessario avvalersi di un consulente-perito grafologo e di un avvocato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Gabriele Colasanti<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Capita nella vita di tutti i giorni di ricevere una raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella pratica quotidiana l\u2019incaricato postale citofona all\u2019indirizzo del destinatario, consegna la busta e fa apporre una firma sulla cartolina che torner\u00e0 al mittente al fine di attestarne la ricezione nonch\u00e9 sulla distinta che rimane agli atti dell\u2019ufficio postale. 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