{"id":855,"date":"2022-04-10T09:31:01","date_gmt":"2022-04-10T09:31:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=855"},"modified":"2022-04-10T09:47:41","modified_gmt":"2022-04-10T09:47:41","slug":"illegittimo-incasso-assegno-bancario-mancata-verifica-identita-del-beneficiario-culpa-in-vigilando","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=855","title":{"rendered":"ILLEGITTIMO INCASSO ASSEGNO BANCARIO \u2013 MANCATA VERIFICA IDENTITA\u2019 DEL BENEFICIARIO \u2013 CULPA IN VIGILANDO\u00a0"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Giurisprudenza in materia di firma apocrifa per l&#8217;incasso di assegni bancari <\/strong><\/em> <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cass. civ., Sez. VI 01\/02\/2022, Sent. n. 3078 \u2013<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a cura dell&#8217;Avv. Valerio di Giorgio<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p align=\"justify\">Con un recente sentenza la Corte di Cassazione affronta la responsabilit\u00e0 dell&#8217;istituto di credito per la mancata verifica dell&#8217;identit\u00e0 del beneficiario dell&#8217;assegno bancario, ipotesi che vede coinvolta la grafologia poich\u00e9, nella maggior parte dei casi, trattasi di assegni portati all&#8217;incasso mediante l&#8217;apposizione di firma apocrifa<\/p>\n<p align=\"justify\">\n Ripercorrendo la vicenda giudiziaria,  nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la Milano Assicurazioni s.p.a. convenne innanzi al Tribunale di Venezia la Poste Italiane s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 4800,00 a titolo risarcitorio, allegando che un assegno di traenza, emesso a nome di una persona fisica, era stato portato all&#8217;incasso presso uno sportello di Poste Italiane da soggetto diverso da quello indicato nel titolo di pagamento, e che l&#8217;effettivo beneficiario aveva sporto denuncia per il mancato ricevimento del titolo (tanto che l&#8217;attrice aveva effettuato a favore di quest&#8217;ultimo un nuovo pagamento). Pertanto, l&#8217;attrice, dolendosi della mancata diligenza delle Poste nell&#8217;accertamento dell&#8217;identit\u00e0 del soggetto il quale aveva presentato l&#8217;assegno all&#8217;incasso, chiedeva il risarcimento del danno.<br>La convenuta eccepiva l&#8217;infondatezza della domanda.<br>Il Tribunale rigett\u00f2 la domanda; avverso tale pronuncia la Milano Assicurazioni s.p.a. propose appello che, con sentenza del 2.9.19, la Corte territoriale ha respinto, osservando che: non era stata dimostrata la responsabilit\u00e0 della convenuta poich\u00e8, a fronte della coincidenza del nominativo del beneficiario dell&#8217;assegno con quello del soggetto che ne aveva chiesto l&#8217;accredito sul libretto postale di risparmio, non era esigibile alcun altro accertamento da parte di Poste Italiane s.p.a., considerato che lo stesso titolo non presentava alterazioni che ne ponessero in dubbio l&#8217;autenticit\u00e0.<br>Unipol Sai s.p.a.- quale incorporante la Milano Assicurazioni s.p.a.- ricorre in cassazione con unico motivo. Resiste con controricorso Poste Italiane s.p.a..<br>L&#8217;unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 43 L. assegni, art. 1176 c.c., comma 2, e art. 1218 c.c., nonch\u00e8 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per aver la Corte d&#8217;appello escluso la responsabilit\u00e0 contrattuale della convenuta, la quale non aveva fornito la prova liberatoria dell&#8217;i<strong>llegittimo incasso dell&#8217;assegno<\/strong>, considerando altres\u00ec che il titolo non era stato contraffatto, ma trafugato e girato con <strong>firma apocrifa,<\/strong> essendo falsificato anche il documento di riconoscimento del soggetto che aveva presentato il titolo all&#8217;incasso, la cui autenticit\u00e0 non era stata verificata da Poste Italiane s.p.a.<br>Il ricorso \u00e8 stato dichiarato inammissibile.<br>Le questioni affrontate nel presente giudizio riguardano un assegno di traenza per indennizzo assicurativo emesso su disposizione della societ\u00e0 assicurativa (Milano Assicurazioni) dalla banca trattaria (Banca SAI) ed inviato da questa al beneficiario a mezzo posta ordinaria. L&#8217;assegno veniva pagato dalla negoziatrice Poste Italiane, previa identificazione, ad un soggetto che successivamente risultava non essere l&#8217;effettivo beneficiario del titolo, di guisa che la societ\u00e0 assicuratrice, attrice nel giudizio risarcitorio, aveva dovuto emettere altro assegno a favore dell&#8217;assicurato.<br>Tale vicenda si inscrive nel tema concernente la natura della responsabilit\u00e0 della banca negoziatrice di assegno non trasferibile, affrontato nelle sentenze n. 12477 e 12478\/2018 delle Sezioni Unite.<br>Queste ultime, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra l&#8217;indirizzo che riconosceva alla disposizione della L. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 &#8211; applicabile anche all&#8217;assegno circolare in virt\u00f9 del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge e per cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l&#8217;incasso risponde del pagamento carattere derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina ordinaria della responsabilit\u00e0 per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3133 del 07\/10\/1958; id. Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 09\/02\/1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 3654 del 12\/03\/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 18543 del 25\/08\/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 7949 del 31\/03\/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 22816 del 10\/11\/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 18183 del 25\/08\/2014 ed id. Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 22\/02\/2016; Id. Sez. 1, Sentenza n. 14777 del 19\/07\/2016; id. Corte Sez. 63, Ordinanza n. 4381 del 21\/02\/2017) ed il diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la disciplina della responsabilit\u00e0 per l&#8217;inadempimento della banca negoziatrice o girataria per l&#8217;incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176 , 1189 e 1218 c.c. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 09\/07\/1968; id. Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 05\/07\/1978; id. Sez. 1, Sentenza n. 686 del 25\/01\/1983; id. Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 11\/10\/1997) hanno affermato il seguente principio: &#8221; Ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933 , art. 43 , comma 2, (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato &#8211; per errore nell&#8217;identificazione del legittimo portatore del titolo &#8211; dal pagamento dell&#8217;assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilit\u00e0 a persona diversa dall&#8217;effettivo beneficiario, \u00e8 ammessa a provare che l&#8217;inadempimento non le \u00e8 imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall&#8217;art. 1176 c.c., comma 2&#8243;. In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilit\u00e0 della banca negoziatrice ex art. 43 L. assegni \u00e8 di natura contrattuale &#8220;da contatto&#8221;, in ragione dell&#8217;obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell&#8217;operazione; ne hanno tratto la conseguenza che la responsabilit\u00e0 della banca negoziatrice da contatto qualificato &#8211; inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. &#8211; non \u00e8 oggettiva e cio\u00e8 non ricorre &#8220;a prescindere dalla sussistenza dell&#8217;elemento della colpa nell&#8217;errore sull&#8217;identificazione del prenditore&#8221;. Su tale premessa, le Sezioni Unite hanno ricordato infatti che &#8211; come da principio consolidato di legittimit\u00e0 &#8211; in detta ipotesi si applica il regime probatorio di cui all&#8217;art. 1218 c.c.: \u00e8 perci\u00f2 consentito all&#8217;obbligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli \u00e8 imputabile, ovvero non \u00e8 dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice essendo tenuta ad osservare nell&#8217;adempimento la diligenza di cui all&#8217;art. 1176 c.c., comma 2, in ragione della sua qualit\u00e0 di operatore professionale &#8211; risponde del danno anche in ipotesi di &#8220;colpa lieve&#8221;, ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta. Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato la specificit\u00e0 della previsione di cui all&#8217;art. 43 L. assegni, comma 2, giacch\u00e8 la clausola di intrasferibilit\u00e0 ha la funzione, oltre che di assicurare il pagamento del beneficiario, di impedire la circolazione del titolo, di guisa che la sanzione di responsabilit\u00e0 cartolare (conseguente al pagamento a soggetto non legittimato) non va confusa con la responsabilit\u00e0 civile derivante dall&#8217;errata identificazione dell&#8217;effettivo prenditore, osservando che in questi sensi l&#8217;art. 43 si pone in rapporto di specialit\u00e0 rispetto alle norme di diritto comune sia in tema di obbligazioni &#8211; art. 1189 c.c., comma 1, (pagamento al creditore apparente) -, sia rispetto a quella riferita ai titoli a legittimazione variabile &#8211; art. 1992 c.c., comma 2, (adempimento della prestazione) che circoscrivono entrambe detta responsabilit\u00e0 alle ipotesi di dolo o colpa grave.<br>Tanto rilevato, va osservato che la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che Poste Italiane s.p.a. avesse dimostrato- fornendo la prova liberatoria ex art. 1218 c.c.- di aver agito con la dovuta diligenza, ex art. 1176 c.c. in ordine alla vicenda della presentazione dell&#8217;assegno di traenza all&#8217;incasso da parte di soggetto munito di documento di riconoscimento, le cui generalit\u00e0 corrispondevano al prenditore del titolo. Al riguardo, la ricorrente tende al riesame dei fatti inerenti alla questione della prospettata responsabilit\u00e0 di Poste Italiane s.p.a.; invero, la sentenza impugnata non merita censure in punto di diritto, sulla questione dell&#8217;omessa verifica della falsit\u00e0 del documento esibito dal possessore del titolo, avendo essa effettuato una corretta ricognizione delle norme invocate dalla ricorrente, in conformit\u00e0 dei suddetti principi fissati dalle SU, non essendo richiesta alla banca negoziatrice un livello di diligenza implicante ulteriori controlli all&#8217;atto dell&#8217;incasso (cfr. SU, n. 14712\/07 e 12477\/18). Peraltro, giova altres\u00ec rilevare che dagli atti \u00e8 emerso che l&#8217;accensione del conto da parte del soggetto che ha presentato il titolo all&#8217;incasso era avvenuta anteriormente alla denuncia del furto del documento d&#8217;identit\u00e0 da parte del soggetto legittimo beneficiario dell&#8217;assegno di traenza.<br>Inoltre, nel caso di specie non pu\u00f2 essere riconosciuta alcuna natura precettiva ovvero cogente (come tale idonea ad integrare la &#8220;parte mobile&#8221; della clausola generale normativa) ad un &#8220;regolamento&#8221;-ABI (che raccomandava la verifica di documento di riconoscimento munito di foto) che non introduce, in realt\u00e0, alcuna prescrizione per gli associati, ma si limita solo a &#8220;segnalare l&#8217;opportunit\u00e0&#8221; a quest&#8217;ultimi di adottare prassi operative virtuose dirette a scongiurare il rischio di essere convenuti in giudizio in eventuali contenziosi risarcitori, e ci\u00f2 peraltro con riferimento ad un richiamato mutamento giurisprudenziale in punto di interpretazione dell&#8217;art. 43 L. assegni, da ritenersi &#8211; come sopra evidenziato &#8211; ormai superato, proprio grazie all&#8217;ultima pronuncia resa in sede nomofilattica da questa Corte (cfr. sent. n. 34108\/19).<br>N\u00e8 sono emerse nella fattispecie altre circostanze anomale espressive di mancata diligenza della banca negoziatrice nel pagamento del titolo, oggetto di specifica allegazione nel ricorso.<br>Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio.<\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Giurisprudenza in materia di firma apocrifa per l&#8217;incasso di assegni bancari Cass. civ., Sez. 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