{"id":751,"date":"2020-07-06T10:14:16","date_gmt":"2020-07-06T10:14:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=751"},"modified":"2020-07-06T10:14:16","modified_gmt":"2020-07-06T10:14:16","slug":"la-firma-grafometrica-la-nuova-frontiera-della-perizia-grafologica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=751","title":{"rendered":"La firma grafometrica. La nuova frontiera della perizia grafologica."},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><\/p>\n<p align=\"justify\"> Tra le tante novit\u00e0 introdotte dallo sviluppo delle tecnologie informatiche, con le quali siamo chiamati a confrontarci, vi \u00e8 la firma grafometrica che in ragione delle sue caratteristiche, il nostro ordinamento giuridico, indica come firma elettronica avanzata, in forma abbreviata F.E.A..\nL\u2019art.1 del codice dell\u2019amministrazione digitale (CAD) definisce \u201cla firma elettronica avanzata come insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l&#8217;identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario pu\u00f2 conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.\u201d\nLa FEA ha l&#8217;efficacia prevista dall&#8217;articolo 2702 del codice civile\u201d\u2026 se colui contro il quale la scrittura \u00e8 prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa \u00e8 legalmente considerata come riconosciuta.\u201d l\u2019art. 21 del codice dell\u2019amministrazione digitale (CAD) , chiarisce che \u201c\u2026il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, .., formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 20, comma 3, che garantiscano l&#8217;identificabilit\u00e0 dell&#8217;autore, l&#8217;integrit\u00e0 e l&#8217;immodificabilit\u00e0 del documento, ha l&#8217;efficacia prevista dall&#8217;articolo 2702 del codice civile. L&#8217;utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.\u201d\nE\u2019 bene chiarire che la firma grafo-metrica non consente il libero scambio di documenti informatici, in quanto il suo uso risulta limitato al contesto in cui trova impiego.\nTanto si rileva dal combinato disposto degli art. 55 lettera a) e art. 60 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013, da cui si evince che la firma elettronica avanzata \u00e8 utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e la controparte che si avvale della soluzione della firma elettronica.\nInfatti sempre pi\u00f9 diffusa \u00e8 la prassi della sostituzione della firma autografa apposta su documenti cartacei con quella autografa digitale rilasciata su documenti informatici.\nBanche, finanziarie, societ\u00e0 di servizi, centri di assistenza fiscale, patronati e tanti professionisti, hanno adottato nei rapporti con i loro clienti, il sistema della firma grafometrica che consente una pi\u00f9 facile archiviazione e ricerca dei documenti informatici con l\u2019eliminazione del tradizionale supporto cartaceo.<\/p>\n<p align=\"justify\">\nIl processo di sottoscrizione autografa con firma grafometrica, \u00e8 reso possibile attraverso l\u2019utilizzo di programmi informatici (software) prodotti e gestiti da societ\u00e0 specializzate nel settore che hanno realizzato un sistema conforme ai requisiti tecnici fissati dalla normativa di settore.<\/p>\n<p align=\"justify\">\nLa firma grafometrica si basa sulla misurazione dei parametri biometrici propri di una determinata persona nell\u2019atto di apporre una firma, mediante l\u2019uso di un pennino e di una lavagnetta elettronica, quali la posizione, la velocit\u00e0, la pressione e l\u2019accelerazione, memorizzandone i dati, in chiave crittografica, ed in modo da identificare univocamente la firma di una persona, al punto che il tentativo di imitazione da parte di un altro soggetto sarebbe evidenziato dal rilevamento di parametri biometrici diversi.<\/p>\n<p align=\"justify\">\nDa quanto sopra si comprende, come in caso di contenzioso sull\u2019autenticit\u00e0 della firma grofometrica sar\u00e0 ancora il grafologo giudiziario, a doversi pronunciare al riguardo, seppure con l\u2019ausilio di specifici software, in grado di rilevare i dati biometrici necessari alla comparazione.<\/p>\n<p align=\"justify\">\nIl campo della perizia grafologica risulta cos\u00ec ulteriormente ampliato, ed i grafologi giudiziari sono chiamati a raccogliere la nuova sfida, lanciata dall\u2019ineluttabile progredire delle tecnologie informatiche.<\/p>\nRoberto Colasanti\n\n<!-- \/wp:post-content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tra le tante novit\u00e0 introdotte dallo sviluppo delle tecnologie informatiche, con le quali siamo chiamati a confrontarci, vi \u00e8 la firma grafometrica che in ragione delle sue caratteristiche, il nostro ordinamento giuridico, indica come firma elettronica avanzata, in forma abbreviata F.E.A.. 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