{"id":610,"date":"2019-01-04T14:39:19","date_gmt":"2019-01-04T14:39:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=610"},"modified":"2019-01-04T14:39:19","modified_gmt":"2019-01-04T14:39:19","slug":"genuinita-del-testamento-olografo-limportanza-degli-indizi-extragrafici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=610","title":{"rendered":"Genuinit\u00e0 del testamento olografo.  L\u2019importanza degli indizi extragrafici"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>a cura di Roberto Colasanti\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Criminologo investigativo e della sicurezza<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il testamento olografo rappresenta come \u00e8 noto la volont\u00e0 di chi in\u00a0vita vuol disporre del proprio patrimonio in previsione della morte seppure con i\u00a0 limiti imposti dal codice civile. Le disposizioni testamentarie infatti non possono ledere la quota di legittima ovvero quella parte del patrimonio che per legge spetta agli eredi legittimari quali il coniuge, i figli e in mancanza di questi ultimi ai genitori. La quota\u00a0 disponibile pu\u00f2 variare secondo i casi dal 25 al 50 per cento del patrimonio del <em>de cuius, <\/em>ma non pu\u00f2 riguardare l\u2019intera massa ereditaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Totalmente libera \u00e8 la facolt\u00e0 di disporre del testatore in assenza dei suddetti\u00a0 eredi legittimari anche in presenza di eredi legittimi quali fratelli,\nsorelle, zii, cugini e nipoti, sino al 6\u00b0 grado di parentela. Nella realt\u00e0 succede spesso che un fratello, una sorella, uno zio o una zia deceduti senza l\u2019esistenza\u00a0 in vita di coniuge, figli e genitori, abbia lasciato un testamento olografo in favore di soggetti estranei alla cerchia degli eredi legittimi che senza quel testamento sarebbero stati chiamati all\u2019eredit\u00e0 nelle percentuali previste dal codice civile. In quest\u2019ultima ipotesi il testamento olografo diviene a seguito della pubblicazione del notaio, titolo idoneo al trasferimento di propriet\u00e0 di beni mobili e immobili dal <em>de\u00a0cuius<\/em> all\u2019erede ivi nominato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La casistica degli eredi nominati per testamento olografo ed estranei alla cerchia della parentela ovvero degli eredi legittimi \u00e8 piuttosto varia ed in alcuni casi il filo che lega il defunto all\u2019erede nominato \u00e8 alquanto labile se non addirittura invisibile per cui sorge altrettanto spontaneo il sospetto da parte degli eredi legittimi che il testamento olografo sia totalmente\u00a0 o parzialmente falso oppure il frutto di altre illecite azioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esprimersi\u00a0sull\u2019autenticit\u00e0 di un testamento olografo che rammentiamo per essere valido deve essere stato interamente manoscritto dal <em>de cuius<\/em> &#8211; in caso di contenzioso &#8211; \u00e8 compito del giudice che si avvale di consulenti tecnici esperti di grafologia giudiziaria. La consulenza grafologica in questi casi si sviluppa attraverso la comparazione tra il testamento olografo in verifica e le scritture comparative acquisite nel corso delle operazioni peritali, da cui si potr\u00e0 giungere ad una conclusione utile alla decisione della causa in un senso o nell\u2019altro. Questo breve premessa serve per introdurre quegli elementi\u00a0 che usualmente rimangono ai margini della consulenza grafologica. Stiamo parlando degli indizi extragrafici che costituiscono per chi indaga sia in ambito penale sia in campo civile, preziosi elementi per la ricerca della verit\u00e0. Proviamo ad esemplificare per maggiore praticit\u00e0.\u00a0 Prendiamo il caso di un\u2019anziana di oltre ottanta anni deceduta senza eredi legittimari che, apparentemente, un testamento olografo in favore di due estranei nominandoli unici eredi, escludendo in toto gli eredi legittimi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il primo\u00a0indizio<\/strong> emerso dalla lettura del testamento \u00e8 stato l\u2019indirizzo di residenza indicato sull\u2019atto che non coincide con quello risultante storicamente all\u2019anagrafe e\u00a0con la realt\u00e0 dei fatti. Per quale ragione l\u2019anziana signora avrebbe dovuto\u00a0indicare un indirizzo di residenza diverso da quello reale rispetto alla data di sottoscrizione? Nessuna, perch\u00e9 l\u2019indirizzo di residenza non \u00e8 un elemento essenziale per la validit\u00e0 del testamento. Una logica spiegazione potrebbe essere che il testamento sia stato redatto successivamente all\u2019avvenuto trasferimento della signora nella nuova residenza da persone che non avevano l\u2019esatta cognizione della data di avvenuto cambio di residenza. Indagare ulteriormente su tale punto diventa quindi fondamentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il secondo indizio<\/strong> ci viene fornito dalla seguente affermazione \u201c\u2026<em>nelle mie piene facolt\u00e0 mentali e fisiche e senza alcuna pressione nomino miei eredi\u2026\u201d\u00a0 <\/em>Si tratta di una formulazione non richiesta dalla legge per la validit\u00e0 del testamento ma che \u00e8 stata inserita \u00a0per fugare i dubbi degli eredi legittimi sulle condizioni fisiche e mentali della <em>de cuius<\/em> e per salvaguardare esclusivamente i beneficiari a sorpresa dell\u2019eredit\u00e0. L\u2019anziana signora avrebbe potuto motivare la sua scelta con maggiore raziocinio utilizzando una frase del tipo <em>\u201cnomino miei eredi universali i signori A e B perch\u00e9 sono gli unici che mi sono stati vicini nel sostenermi nelle difficolt\u00e0 di questi ultimi anni<\/em>\u201d.\nIndagando su questo punto \u00e8 stato possibile accertare che i due eredi hanno pubblicato il testamento pochi giorni dopo la morte della loro benefattrice senza porsi troppi problemi, dopo sette anni dalla presunta consegna del documento. Ma di fronte alla prospettiva di una quasi scontata reazione degli eredi danneggiati di impugnare il documento davanti all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria perch\u00e9 la signora in accordo con i due futuri eredi non ha deciso di fare un testamento segreto affidandolo ad un notaio? In questo caso il razionale lascia il campo all\u2019irrazionale oppure dobbiamo ragionevolmente dubitare sulla genuinit\u00e0 del\u00a0testamento. Anche la frase \u201csenza pressione alcuna\u201d deve alimentare il sospetto\u00a0non avendo alcun senso per una persona libera nella persona e sana di mente. Gli\nunici che avrebbero potuto\u00a0 esercitare\u00a0pressioni sulla signora sono proprio i futuri beneficiari del testamento, ma in\u00a0tale ipotesi \u00a0la signora avrebbe potuto denunciarli\u00a0o\u00a0 pi\u00f9 semplicemente provvedere a redigere\nun nuovo testamento in data successiva, tale da rendere inefficace quello nelle\u00a0loro mani.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il terzo elemento di sospetto<\/strong> scaturisce\u00a0dalla mancata indicazione nel testamento del patrimonio oggetto dell\u2019eredit\u00e0. La\u00a0signora alla data di sottoscrizione del suddetto atto non aveva beni immobili\u00a0ma solo il ricavato della vendita di un\u2019abitazione che aveva versato sul suo conto\u00a0corrente, ma di tutto ci\u00f2 stranamente non vi era alcuna menzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quello che \u00e8 certo, \u00e8\u00a0che dopo sette anni i due eredi nell\u2019arco di sei giorni dalla notizia della morte della signora pubblicano il testamento accettando l\u2019eredit\u00e0 senza ricorrere\u00a0al beneficio dell\u2019inventario, talmente erano sicuri dell\u2019attivo patrimoniale. Infatti\u00a0con l\u2019accettazione dell\u2019eredit\u00e0 non solo i crediti ma anche i debiti si\u00a0trasferiscono agli eredi e si fa fatica a credere che degli estranei siano cos\u00ec\u00a0idioti da rischiare di pagare il conto al defunto. Anche questo indizio ci\u00a0induce a dubitare fortemente della genuinit\u00e0 del testamento ivi compresa la\u00a0data di sottoscrizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il quarto elemento<\/strong> di sospetto viene fornito ancora\u00a0dalla lettura del testamento ove si legge che \u201c..<em>\u00e8 l\u2019unico ultimo atto con il quale si annullano i precedenti qualora\u00a0fossero stati scritti\u201d<\/em>. Tale affermazione appare illogica e incoerente con\u00a0quella precedente in cui dichiara il pieno possesso delle facolt\u00e0 mentali e\u00a0fisiche. Siamo di fronte a frasi incomprensibili se riferite ad una persona\u00a0peraltro in possesso di un livello di istruzione superiore alla media. E\u2019\u00a0notorio infatti che qualora una persona abbia scritto pi\u00f9 testamenti nel corso\u00a0della propria esistenza, l\u2019ultimo in ordine cronologico sar\u00e0 quello valido ed\u00a0efficace per cui precisare qualcosa di superfluo serve solo per conferire una\u00a0forza apparente ad un atto privo di una qualsiasi ragione di esistere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> Il quinto\u00a0indizio\u00a0<\/strong>\u00a0 \u00e8 costituito dai numerosi\u00a0errori\u00a0 di ortografia che non si addicono\u00a0al livello di istruzione della <em>de cuius\u00a0<\/em>e che soprattutto potevano essere eliminati riscrivendo il testamento su di un\u00a0altro foglio, atteso che la signora non era in fin di vita, ne in precarie\u00a0condizioni di salute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>In conclusione<\/em> <\/strong>ritenendo di aver aperto\u00a0una finestra sull\u2019ampio panorama offerto dagli indizi extragrafici \u00a0\u00e8 altrettanto opportuno rammentare come questi\u00a0vadano letti e utilizzati in perfetta sintonia con il responso del grafologo\u00a0giudiziario. Infatti una consulenza grafologica che attesti con assoluta\u00a0certezza l\u2019autenticit\u00e0 delle disposizioni testamentarie ovvero che siano state\u00a0scritte di proprio pugno dal de cuius e la contemporanea presenza della\u00a0tipologia di indizi sopra descritti dovr\u00e0 indurre ad orientare le indagini in\u00a0altre direzioni quali ad esempio i delitti di circonvenzione d\u2019incapace ed\u00a0estorsione.<\/p>\n<!-- \/wp:post-content -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>a cura di Roberto Colasanti\u00a0 Criminologo investigativo e della sicurezza Il testamento olografo rappresenta come \u00e8 noto la volont\u00e0 di chi in\u00a0vita vuol disporre del proprio patrimonio in previsione della morte seppure con i\u00a0 limiti imposti dal codice civile. 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